CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Massime • 1
La particolare complessità degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione finanziaria e dei conteggi posti alla base del PVC fondato su dati ricavati dalla contabilità del contribuente, richiamati per relationem nell'atto impositivo impugnato, non può costituire causa di annullamento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, potendo il giudice avvalersi di tutti gli strumenti indicati nella normativa processuale, compresa l'eventuale consulenza tecnica, al fine di accertare il rapporto sostanziale controverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2024, n. 33312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33312 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4067/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SERVICE SRL Civile Sent. Sez. 5 Num. 33312 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: BROGI RAFFAELLA Data pubblicazione: 19/12/2024 2 di 7 -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA del LAZIO n. 3719/2017 depositata il 21/06/2017. Udite le conclusioni del Sost. Proc. dr. MAURO VITIELLO per la PROCURA GENERALE della CORTE di CASSAZIONE e dell’avv. ANNA COLLABOLLETTA per l’AVVOCATURA DELLO STATO all’udienza del 10/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dalla Consigliera RAFFAELLA BROGI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc: CTR) con sentenza n. 3719/2017, depositata in data 21/06/2017, ha accolto l’appello proposto dalla Curatela del Fallimento Service s.r.l. contro la sentenza n. 24014/2015 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di pagamento n. 2012/A/43535 e l’avviso di irrogazione immediata della sanzione n. 1135/2012 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (hinc: ADMO) per il mancato versamento dell’accisa sul gas naturale nel periodo 2010/2012. 2. La CTR ha ritenuto che, sebbene l’avviso contestasse il mancato versamento delle accise per il gas venduto nella zona di Rieti, mancavano le fatture di vendita e quelle di acquisto. Nel PVC si sosteneva che la società non avrebbe dato la comunicazione preventiva e non avrebbe pagato undici mensilità dovute (avendo iniziato a febbraio 2011), senza che, tuttavia, fosse fornita la prova di quanto affermato. Tutto derivava dal verbale del Nucleo 3 di 7 Interregionale RO datato 18/09/2012 ed effettuato presso la sede di Asti. Da tale verbale risultava un accertamento relativo al sistema contabile, da cui era derivata la liquidazione delle accise, per gli anni dal 2007 al 2011, relative a varie sedi della società sparse in tutta Italia, compresa la sede di Rieti (v. pag. 7 del PVC). Sulla base di tale verifica è scaturito l’avviso di pagamento e di irrogazione delle sanzioni redatto dall’Ufficio delle Dogane di Roma I, senza una maggiore e più precisa elaborazione del calcolo delle accise e delle sanzioni. 3. Avverso tale sentenza l’ADMO ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. La parte intimata non si è costituita. 5. All’udienza del 10/10/2024 la Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è stato contestato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente rileva come la CTR sia incorsa nel vizio denunziato per aver ritenuto che: «Nell’avviso si sostiene che per gli anni 2010/2012 l’appellante avrebbe venduto gas nella zona di Rieti senza pagare accise. Tuttavia mancano completamente sia le fatture di acquisto sia quelle di vendita.» 1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR l’accertamento è stato eseguito tenendo conto dei dati contabili (fatture e bollette confrontate con i dati contabili di acquisto del prodotto) analiticamente riportati dai funzionari verbalizzanti, che hanno eseguito la verifica presso la sede della società contribuente. AL 4 di 7 pag. 9 alla pag. 32 del ricorso riporta, quindi, il contenuto del processo verbale di accertamento del 18/09/2012. 2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo viene contestata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale: «Invero tutto deriva dal corposo verbale del Nucleo Interregionale RO del 18/09/2012 effettuato presso la sede legale della società in Asti, in cui verificatori avevano effettuato un accertamento relativo al sistema contabile e avevano liquidato le accise per gli anni dal 2007 al 2011 concernenti varie sedi della società, sparse in tutta Italia, ivi compresa la sede di Rieti (pag. 7 del pcvc). Sulla base di detta verifica è seguito l’avviso di pagamento e di irrogazione immediata delle sanzioni redatto dall’Ufficio delle Dogane di Roma I, senza una maggiore e più precisa elaborazione del calcolo delle accise e delle sanzioni.» La ricorrente rileva che l’avviso risulta motivato per relationem, richiamando il verbale di constatazione prot. 25144/RU del 17/10/2022 redatto dai funzionari della Direzione Interregionale delle Dogane per il Piemonte e la Valle d’Aosta in data 18/09/2012. 3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati. Occorre premettere che nella sentenza impugnata si legge: «Nell’avviso di [si] sostiene che per gli anni 2010-2012 l’appellante avrebbe venduto gas nella zona di Rieti senza pagare accise. Tuttavia mancano completamente sia le fatture di acquisto sia quelle di vendita.» La vendita del gas naturale nella zona di Rieti emerge, tuttavia, dalla lettura del PVC riportato dalla parte ricorrente nell’illustrazione del primo motivo di ricorso. È bene tenere presente che i dati posti alla base della verifica del Nucleo di Investigazione 5 di 7 RO (hinc: NIA) – rappresentati nel verbale del 18/09/2012 riportato nelle pag.
9-32 del ricorso – sono stati ricavati dal software in uso alla società contribuente e sono stati estratti alla presenza del personale dipendente della stessa. Tali dati risultano, quindi, da un atto dotato di fede pubblica privilegiata con riferimento all’espletamento della verifica, all’estrazione dei dati dal software della società contribuente alla presenza del personale dipendente, trattandosi di fatti che «che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 cod. civ.). La documentazione esaminata dal NIA, reperita presso la sede della società contribuente era, quindi, nella disponibilità di quest’ultima. La sentenza impugnata rileva, poi, che i conteggi sono scarsamente comprensibili. Sul punto occorre richiamare quanto precisato da questa Corte e cioè che «Il processo tributario, anche se si fonda sull'impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell'ufficio. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la nomina di un CTU per l'accertamento della superficie dell'immobile).» (Cass., 13/06/2018, n. 15472). Di conseguenza, trattandosi di cognizione che investe non solo l’atto, ma anche il rapporto sostanziale controverso, la CTR – a fronte dei documenti prodotti dalle parti – avrebbe dovuto procedere alla verifica circa l’effettiva debenza della maggior accisa dovuta dal contribuente e alla sua quantificazione, ricorrendo, se del caso, a una consulenza tecnica. L’affermazione secondo cui i conteggi sono scarsamente comprensibili deve essere inquadrata nell’ambito di una verifica in cui il rilievo sull’evasione dell’accisa è conseguente a un accertamento contabile complesso condotto attraverso la 6 di 7 comparazione dei registri e del software relativo alla contabilità di una società di ingenti dimensioni, con più sedi sparse nel territorio nazionale. È pertanto evidente che i conteggi risultanti da tale accertamento richiedano conoscenze (anche) tecniche che non rientrano necessariamente nell’ambito delle competenze del giudice. Il carattere tecnico del fatto da accertare non esime, tuttavia, quest’ultimo dal suo esame, potendo ricorrere alla nomina di consulenti tecnici, secondo quanto previsto dall’art. 61 cod. proc. civ. La scarsa comprensibilità di conteggi posti a fondamento di un accertamento dell’amministrazione finanziaria (tratto dalla stessa contabilità della società contribuente) non può, quindi, determinare alcun esito demolitorio dell’atto impositivo, ma impone al giudice di avvalersi dell’ausilio necessario per poter accertare fatti che richiedano una particolare competenza tecnica (art. 61 cod. proc. civ.). Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «la particolare complessità degli accertamenti eseguiti dall’amministrazione finanziaria e dei conteggi posti alla base del processo verbale di contestazione fondato su dati ricavati dalla contabilità del contribuente e richiamato per relationem nell’atto impositivo impugnato non può costituire causa di annullamento di quest’ultimo ai sensi dell’art. 7 legge 27/07/2000, n. 212, essendo necessario che il giudice si avvalga di tutti gli strumenti indicati nella normativa processuale, compresa l’eventuale consulenza tecnica, al fine di accertare il rapporto sostanziale controverso.» 4. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento. 7 di 7
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10/10/2024.
9-32 del ricorso – sono stati ricavati dal software in uso alla società contribuente e sono stati estratti alla presenza del personale dipendente della stessa. Tali dati risultano, quindi, da un atto dotato di fede pubblica privilegiata con riferimento all’espletamento della verifica, all’estrazione dei dati dal software della società contribuente alla presenza del personale dipendente, trattandosi di fatti che «che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 cod. civ.). La documentazione esaminata dal NIA, reperita presso la sede della società contribuente era, quindi, nella disponibilità di quest’ultima. La sentenza impugnata rileva, poi, che i conteggi sono scarsamente comprensibili. Sul punto occorre richiamare quanto precisato da questa Corte e cioè che «Il processo tributario, anche se si fonda sull'impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell'ufficio. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la nomina di un CTU per l'accertamento della superficie dell'immobile).» (Cass., 13/06/2018, n. 15472). Di conseguenza, trattandosi di cognizione che investe non solo l’atto, ma anche il rapporto sostanziale controverso, la CTR – a fronte dei documenti prodotti dalle parti – avrebbe dovuto procedere alla verifica circa l’effettiva debenza della maggior accisa dovuta dal contribuente e alla sua quantificazione, ricorrendo, se del caso, a una consulenza tecnica. L’affermazione secondo cui i conteggi sono scarsamente comprensibili deve essere inquadrata nell’ambito di una verifica in cui il rilievo sull’evasione dell’accisa è conseguente a un accertamento contabile complesso condotto attraverso la 6 di 7 comparazione dei registri e del software relativo alla contabilità di una società di ingenti dimensioni, con più sedi sparse nel territorio nazionale. È pertanto evidente che i conteggi risultanti da tale accertamento richiedano conoscenze (anche) tecniche che non rientrano necessariamente nell’ambito delle competenze del giudice. Il carattere tecnico del fatto da accertare non esime, tuttavia, quest’ultimo dal suo esame, potendo ricorrere alla nomina di consulenti tecnici, secondo quanto previsto dall’art. 61 cod. proc. civ. La scarsa comprensibilità di conteggi posti a fondamento di un accertamento dell’amministrazione finanziaria (tratto dalla stessa contabilità della società contribuente) non può, quindi, determinare alcun esito demolitorio dell’atto impositivo, ma impone al giudice di avvalersi dell’ausilio necessario per poter accertare fatti che richiedano una particolare competenza tecnica (art. 61 cod. proc. civ.). Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «la particolare complessità degli accertamenti eseguiti dall’amministrazione finanziaria e dei conteggi posti alla base del processo verbale di contestazione fondato su dati ricavati dalla contabilità del contribuente e richiamato per relationem nell’atto impositivo impugnato non può costituire causa di annullamento di quest’ultimo ai sensi dell’art. 7 legge 27/07/2000, n. 212, essendo necessario che il giudice si avvalga di tutti gli strumenti indicati nella normativa processuale, compresa l’eventuale consulenza tecnica, al fine di accertare il rapporto sostanziale controverso.» 4. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento. 7 di 7
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10/10/2024.