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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/07/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO ON Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 29.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 29/03/2024 e distinta al n. 245/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Nuoro, nello studio dell'avv. Giuseppe Sanna, Parte_1 difesa e rappresenta, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci;
ricorrente contro in persona del nonché Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale, nonché ancora l' Controparte_3 CP_4
, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliati a
[...] Controparte_5
Nuoro – Via Trieste n. 66, presso la sede dell' , rappresentati e difesi, Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario, dott. Persona_1
e convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2024, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice d , esponendo Controparte_1
(in sintesi):
§ di aver lavorato per il convenuto, come docente di scuola primaria, in forza di diversi e reiterai contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. ricorso, per dettaglio dei periodi di servizio relativi agli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021; trattasi di contratti con scadenza al 30.6.);
§ che l'ultima sede di servizio, alla data del ricorso, è la Scuola Primaria “Muggianu” di Orosei);
§ di non aver goduto, negli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021, di tutte le ferie maturate (ai sensi dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, nonché degli artt. 13-19 del CCNL applicabile al rapporto), e di non aver neppure ricevuto, in luogo delle ferie medesime, la dovuta indennità sostitutiva;
§ che quest'ultima è dovuta allorché il datore di lavoro non dimostri di aver invitato il lavoratore a goderne (richiama, la ricorrente, tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav., n. 14268/2022 e n. 11968/2025); § che, stando alle deduzioni del ricorso originario (cfr. p. 3), la lavoratrice “ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue: - 1,42 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,42 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite); - 8,83 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 18 giorni di ferie effettivamente fruite); - 7,33 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite)”, con maturazione di un credito pari ad euro 889,22, di cui nelle conclusioni è invocato il riconoscimento.
1.1. Il si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.5.2024, CP_1 invocando la reiezione del ricorso (e, in ogni caso, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento, siano le istituzioni scolastiche a essere onerate del calcolo e del pagamento dell'indennità sostitutiva), a suffragio eccependo ed osservando:
§ che, in primo luogo, parte ricorrente avrebbe errato nell'indicazione dei giorni di ferie maturati e fruiti, in relazione a ciascuno degli anni scolastici oggetto di lite;
§ che, per quanto concerne il 2015/2016, “come risulta dallo stato matricolare, la ricorrente nell'anno 2015/2016 ha stipulato un contratto a tempo determinato dal 17/12/2015 al 30/06/2016 presso l'Istituto Comprensivo di Torpé. Nel corso di tale anno la medesima docente si è assentata per astensione obbligatoria dal 17/12/2015 al 26/02/2016 e per congedo parentale al 100% dal 27/02/2016 al 22/03/2016, il 31/03/2016, 06/04/2016 e dal 02/05/2016 al 04/05/2016. Si è ulteriormente assentata per congedo parentale con retribuzione al 30% dal 05/05/2016 al 06/05/2016 e dal 10/05/2016 al 30/06/2016. Pertanto, in ragione del servizio valido ai fini della maturazione delle ferie ovvero 143 gg (detratti i 54 gg. di assenza per congedo parentale con retribuzione al 30% che fino alla novella legislativa del 2022 non erano utili ai fini della maturazione delle ferie) ha maturato 11,92 gg di ferie” (meno, cioè, di quanti ne abbia goduto, stando alla stessa ricostruzione del ricorso);
§ che, peraltro, la docente ha financo preteso di essere indennizzata per la mancata fruizione delle c.d. festività soppresse, che invece vanno godute entro l'anno di riferimento e, in difetto, perdute;
§ di essere di conseguenza inesatti i calcoli del quantum debeatur;
§ di aver l'Amministrazione operato secondo legge (tenuto conto, tra le altre cose, che “In tutti i periodi di sospensione delle lezioni, il personale del comparto può accedere alle ferie: la docente avendo, Pt_1 negli aa. ss. oggetto del presente giudizio, stipulato contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), poteva usufruire delle ferie nelle giornate successive alla fine delle lezioni. Mentre il calendario scolastico regionale si limita ad individuare le giornate di sospensione delle lezioni durante il periodo che va dall'inizio delle lezioni e fino alla loro fine, la sospensione delle lezioni copre almeno altri due periodi dell'anno scolastico: quello che va dal primo settembre all'inizio delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni fino alla fine delle attività didattiche. Durante questi due periodi il docente è tenuto a garantire la partecipazione a scrutini, esami di Stato, attività valutative, ma fuori da questi momenti, il docente può richiedere le ferie. Su questo quadro complessivo è affidato poi al Dirigente scolastico il compito di valutare eventuali richieste di ferie del personale docente su giornate ulteriori di lezione, attenendosi alle indicazioni di cui al succitato comma 54 dell'art. 1 L. n. 228/2012”) e che, comunque, vige nell'ordinamento il divieto di monetizzazione delle ferie di cui il docente non abbia goduto in corso di rapporto, divieto che opererebbe, ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.L. n. 95/2012, ogni qualvolta il lavoratore non abbia tempestivamente richiesto di fruirne.
1.2. In corso di causa, la ricorrente, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo andata sviluppandosi sul tema, ha in certa parte rielaborato le proprie deduzioni e conclusioni, riferendo quanto segue:
<<… Nel ricorso introduttivo parte ricorrente, pur non avendo chiesto per gli aa. ss. 2015/2016, 2019/20 e 2020/21 di fruire di giorni di ferie, aveva considerato come giorni di ferie fruiti i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale della e precisamente: - 17 giorni nell'anno scolastico 2015/2016; - 18 giorni nell'anno scolastico CP_3
2019/2020; - 17 giorni nell'anno scolastico 2020/21. Dopo la notifica del ricorso, tuttavia, la Corte di Cassazione, rendendo esplicito il principio di diritto già enunciato in modo criptico a partire dal 2022 con l'ordinanza n. 14268/22, che aveva recepito, nel diritto interno, i principi enunciati in materia di ferie dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con le ordinanze nn. 16715/24, 13440/24, 13447/24 e 15445/24 (docc. 8-11) ha affermato che durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (vacanze natalizie, vacanze pasquali) e durante il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
…>> Per l'effetto, dopo aver dato atto che, in sostanza, negli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021, non ha in realtà goduto affatto di ferie, ha chiesto che l'indennità sostitutiva sia calcolata nella maggior somma di euro 3.302,69, ricavata assumendo di aver maturato e non fruito di: 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016 (e, in questo senso, parte ricorrente ha di fatto aderito all'eccezione del Ministero, secondo cui la medesima aveva in realtà maturato – non già i 16,42 giorni, come erroneamente calcolato nel ricorso, bensì – soli 11,92 gg di ferie: la lavoratrice si è limitata ad aggiungere un giorno di c.d. festività soppresse); 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021.
1.3. Il ha dedotto l'inammissibilità della modificazione suddetta, assumendo trattarsi CP_1 non già di emendatio, bensì di mutatio, libelli, vietata dall'ordinamento.
1.4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine decisa, all'esito dell'odierna udienza del 29.7.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata da , come emendata, è da ritenersi fondata Parte_1
e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. Deve preliminarmente osservarsi che, invero, le modifiche di cui in premessa sono pienamente ammissibili, in quanto: (I) si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo, mentre si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., tra le ultime, Cass. n. 4410 del 19.2.2025); (II) nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha introdotto nuovi temi d'indagine e di giudizio, bensì solo corretto e riqualificato – in ragione, del resto, del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che a ciò l'ha indotta – i presupposti (cioè, i giorni di ferie da ritenersi maturati e i giorni di ferie da ritenersi non fruiti) sulla base dei quali calcolare il quantum della pretesa (che è rimasta, tuttavia, giuridicamente discorrendo, la stessa: vale a dire il riconoscimento di una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute); (III) come è stato enunciato fin da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4702 del 10.3.2016, nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla emendatio libelli, prevista dall'art. 420 c.p.c. può esser data dal Giudice anche in forma implicita, consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminandola e decidendola nel merito (fatto salvo il diritto della controparte di prendere posizione, diritto che nel caso di specie è stato ampiamente garantito).
2.2. Venendo al merito, soccorre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anzitutto la giurisprudenza di merito, ormai consolidatasi. Il Tribunale di Torino, ad esempio, già con sentenza n. 1362 del 4.7.2023, aveva persuasivamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e osservato (i caratteri in grassetto e sottolineato sono del Giudice che scrive):
<<… 5. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_2
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 6. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
- LA LEGISLAZIONE DELL'ANNO 2012 -
8. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. 9. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 10. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
11. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 54 a 56, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
12. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
13. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
14. Da ultimo, lo stesso art. 1, comma 56, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 15. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dal 1° settembre 2013. 16. Correttamente il giudice dell'appello ha dunque affermato che il suddetto comma 56, ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dal CCNL SCUOLA 2006/2009, art. 19, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
- LA DISCPILINA DEL DIRITTO DELL'UNIONE –
17. Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto a assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
- è pertanto da ritenersi fondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi compensate le ferie non fruite nell'a. s. 2012/13…
…>>. Del resto, è onere del datore di lavoro dimostrare di aver formulato in tempo utile l'invito a fruire delle ferie, avvertendo della possibilità che le stesse “vadano perse”. Valga richiamare, a riguardo dell'onere della prova, la pronuncia resa dalla Suprema Corte in data 8.7.2022 (cfr. sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro. n. 21780/22), di cui è utile riportare ampio stralcio (sottolineature e evidenziazioni di questo Estensore):
<<…
15. Il giudice dell'appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10701/2015; Cass. n. 8791/2015 e Cass. n. 4855/2014), ha affermato essere a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere probatorio, concernente rispettivamente: l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
la circostanza che il mancato godimento delle ferie sia stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
16. Quanto al primo aspetto, la statuizione è conforme ad una giurisprudenza piuttosto consolidata di questa Corte, secondo la quale il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 2020 n.9791; sez. lav. 06 aprile 2020, n. 7696 e giurisprudenza ivi citata).
17. Non sono mancati, tuttavia, arresti di questa Corte in senso contrario, essendosi affermato che la prova del godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, deve essere fornita, in base ai principi generali dell'onere probatorio, dal datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 2000, n. 13980) e, nel medesimo senso, che, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., comma 2, l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento (Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652).
18. Anche in ordine all'onere di provare le ragioni di servizio ostative del godimento delle ferie, questa Corte si è espressa nel senso che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore (in tal senso, tra le altre, Cass. 30 luglio 2018 n. 20091; Cass. n. 4855/2014).
19. In altre pronunce si è operato un riparto parzialmente diverso dell'onere probatorio, affermandosi che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie e la cessazione del rapporto di lavoro mentre costituisce un' eccezione l'esistenza del potere in capo al lavoratore di auto-organizzare i propri periodi di ferie-come potrebbe derivare dalla posizione di dirigente- ed infine è oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di auto-organizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze di servizio (Cass. sez. VI, 20 gennaio 2022 n. 1730).
20. Peraltro, occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma 8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa - secondo la quale le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). 21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
in causa C-619/2016 ; in causa C- Controparte_7 Controparte_8
684/2016 . CP_9
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Controparte_8
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. punto 47); CP_9
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. punto 72); CP_9
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L 'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neanche consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa) – il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità sia sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dall'interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a goder delle ferie- se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato…
…>>.
Orientamento, questo, recentissimamente confermato dalla Prima ON della Corte di Giustizia con pronuncia del 18.1.2024, resa nella causa C-218/22. E, ancora più di recente, si richiamino:
§ Cassazione Civ. n. 1054/24, a mente della quale“… Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , Per_2 del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv, con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne
- e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, DE sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”;
§ Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11968 del 7.5.2025, secondo cui, riassuntivamente, “Il docente a tempo determinato che non ha richiesto di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
2.3. Analoghe considerazioni vanno svolte per il mancato computo delle c.d. festività soppresse, per le quali, va richiamato il disposto dell'art. 14 CCNL Comparto Scuola, che così come appresso dispone:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti. Quanto poi all'art. 19, comma 2 CCNL, seppur sia vero che la norma si occupa solo delle ferie e non, specificatamente, dei riposi, non dà meno la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, si rinviene anche in relazione ai riposi sostitutivi delle festività soppresse. Ne consegue che, se il docente non ha avuto possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva. L'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
2.4. Una volta date le coordinate, diventa agevole rilevare che, nel caso di specie: (I) il ha sì contestato la domanda assumendo operare un divieto di monetizzazione delle CP_1 ferie non fruite e non richieste, però non ha negato (o comunque non l'ha fatto con sufficiente grado di specificità) che la ricorrente in concreto non ha fruito dei giorni di ferie individuati dalla lavoratrice (e cioè a dire: 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016; 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021); (II) il Ministero non ha offerto la minima prova di aver organizzato il lavoro della ricorrente in modo tale da impedire che si trovasse nelle condizioni di rinunciare alle ferie, né di aver vigilato perché ciò non accadesse, né ancora di aver invitato a goder di tutte le ferie spettanti, né Parte_1 infine di averla avvisata della possibilità di perdita del beneficio (per usare le parole della Suprema Corte, il convenuto non ha dimostrato “di avere invitato il lavoratore a goder delle ferie- se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee a apportare all'interessato il riposo e relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento…”); (III) il convenuto, infine, non ha contestato il quantum, cioè che alla mancata fruizione dei giorni di ferie spettanti (pari, stando alla tabella elaborata dalla ricorrente, a 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016; 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021) corrisponda, contabilmente parlando, un credito di euro 3.302,69.
*** Occorre a questo punto precisare che parte convenuta, già all'udienza di comparizione aveva dato atto che la ricorrente, nel giugno 2020, aveva ricevuto delle somme a titolo di indennità per ferie e festività non godute. Ebbene, rileva il Giudice che è del tutto superfluo esaminare tale eccezione in modo approfondito, in quanto la ricorrente ha preso atto e, con le note depositate il 25 giugno: (I) ha da un lato affermato e riconosciuto di aver percepito un totale di euro 211,37; (II) ha per altro verso e correlativamente ridotto la pretesa di causa, decurtando spontaneamente tale importo da quello complessivamente dovutole.
*** Alla luce di quanto enunciato in espositiva, il deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.091,32, maggiorato di interessi Parte_1 al tasso legale calcolati dalla maturazione al saldo. Non sussistono ragioni per accogliere la pretesa dell'Ente convenuto (avanzata, comunque, in via di subordine alla richiesta di rigetto) di demandare a una successiva attività degli Uffici finanziari la quantificazione delle somme spettanti: la ricorrente ha invocato un provvedimento di condanna specifica, e, sussistendo tutti gli altri presupposti sostanziali, una rimessione alla sede amministrativa si risolverebbe in un'omessa pronuncia.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore effettivo della lite e dell'attività difensiva svolta e realmente occorrente, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi tariffari per la non elevata complessità della causa e stante il suo carattere seriale (i medesimi difensori hanno promosso, presso questo Tribunale, numerosi procedimenti di tenore analogo).
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Accogliendo la domanda principale avanzata dalla ricorrente, dichiara che Parte_1 ha diritto, in relazione ai rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo (anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021), di percepire, a titolo di indennità per le ferie e/o festività non fruite, la somma (determinata al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali) di euro 3.091,32, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo;
2) Condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidandole in euro 1.200,00 per compensi, oltre euro 21,50 per esborsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
3) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo che precede siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori della ricorrente.
Nuoro, 29.7.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO ON Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 29.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 29/03/2024 e distinta al n. 245/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Nuoro, nello studio dell'avv. Giuseppe Sanna, Parte_1 difesa e rappresenta, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci;
ricorrente contro in persona del nonché Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale, nonché ancora l' Controparte_3 CP_4
, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliati a
[...] Controparte_5
Nuoro – Via Trieste n. 66, presso la sede dell' , rappresentati e difesi, Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario, dott. Persona_1
e convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2024, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice d , esponendo Controparte_1
(in sintesi):
§ di aver lavorato per il convenuto, come docente di scuola primaria, in forza di diversi e reiterai contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. ricorso, per dettaglio dei periodi di servizio relativi agli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021; trattasi di contratti con scadenza al 30.6.);
§ che l'ultima sede di servizio, alla data del ricorso, è la Scuola Primaria “Muggianu” di Orosei);
§ di non aver goduto, negli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021, di tutte le ferie maturate (ai sensi dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, nonché degli artt. 13-19 del CCNL applicabile al rapporto), e di non aver neppure ricevuto, in luogo delle ferie medesime, la dovuta indennità sostitutiva;
§ che quest'ultima è dovuta allorché il datore di lavoro non dimostri di aver invitato il lavoratore a goderne (richiama, la ricorrente, tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav., n. 14268/2022 e n. 11968/2025); § che, stando alle deduzioni del ricorso originario (cfr. p. 3), la lavoratrice “ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue: - 1,42 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,42 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite); - 8,83 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 18 giorni di ferie effettivamente fruite); - 7,33 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite)”, con maturazione di un credito pari ad euro 889,22, di cui nelle conclusioni è invocato il riconoscimento.
1.1. Il si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.5.2024, CP_1 invocando la reiezione del ricorso (e, in ogni caso, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento, siano le istituzioni scolastiche a essere onerate del calcolo e del pagamento dell'indennità sostitutiva), a suffragio eccependo ed osservando:
§ che, in primo luogo, parte ricorrente avrebbe errato nell'indicazione dei giorni di ferie maturati e fruiti, in relazione a ciascuno degli anni scolastici oggetto di lite;
§ che, per quanto concerne il 2015/2016, “come risulta dallo stato matricolare, la ricorrente nell'anno 2015/2016 ha stipulato un contratto a tempo determinato dal 17/12/2015 al 30/06/2016 presso l'Istituto Comprensivo di Torpé. Nel corso di tale anno la medesima docente si è assentata per astensione obbligatoria dal 17/12/2015 al 26/02/2016 e per congedo parentale al 100% dal 27/02/2016 al 22/03/2016, il 31/03/2016, 06/04/2016 e dal 02/05/2016 al 04/05/2016. Si è ulteriormente assentata per congedo parentale con retribuzione al 30% dal 05/05/2016 al 06/05/2016 e dal 10/05/2016 al 30/06/2016. Pertanto, in ragione del servizio valido ai fini della maturazione delle ferie ovvero 143 gg (detratti i 54 gg. di assenza per congedo parentale con retribuzione al 30% che fino alla novella legislativa del 2022 non erano utili ai fini della maturazione delle ferie) ha maturato 11,92 gg di ferie” (meno, cioè, di quanti ne abbia goduto, stando alla stessa ricostruzione del ricorso);
§ che, peraltro, la docente ha financo preteso di essere indennizzata per la mancata fruizione delle c.d. festività soppresse, che invece vanno godute entro l'anno di riferimento e, in difetto, perdute;
§ di essere di conseguenza inesatti i calcoli del quantum debeatur;
§ di aver l'Amministrazione operato secondo legge (tenuto conto, tra le altre cose, che “In tutti i periodi di sospensione delle lezioni, il personale del comparto può accedere alle ferie: la docente avendo, Pt_1 negli aa. ss. oggetto del presente giudizio, stipulato contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), poteva usufruire delle ferie nelle giornate successive alla fine delle lezioni. Mentre il calendario scolastico regionale si limita ad individuare le giornate di sospensione delle lezioni durante il periodo che va dall'inizio delle lezioni e fino alla loro fine, la sospensione delle lezioni copre almeno altri due periodi dell'anno scolastico: quello che va dal primo settembre all'inizio delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni fino alla fine delle attività didattiche. Durante questi due periodi il docente è tenuto a garantire la partecipazione a scrutini, esami di Stato, attività valutative, ma fuori da questi momenti, il docente può richiedere le ferie. Su questo quadro complessivo è affidato poi al Dirigente scolastico il compito di valutare eventuali richieste di ferie del personale docente su giornate ulteriori di lezione, attenendosi alle indicazioni di cui al succitato comma 54 dell'art. 1 L. n. 228/2012”) e che, comunque, vige nell'ordinamento il divieto di monetizzazione delle ferie di cui il docente non abbia goduto in corso di rapporto, divieto che opererebbe, ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.L. n. 95/2012, ogni qualvolta il lavoratore non abbia tempestivamente richiesto di fruirne.
1.2. In corso di causa, la ricorrente, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo andata sviluppandosi sul tema, ha in certa parte rielaborato le proprie deduzioni e conclusioni, riferendo quanto segue:
<<… Nel ricorso introduttivo parte ricorrente, pur non avendo chiesto per gli aa. ss. 2015/2016, 2019/20 e 2020/21 di fruire di giorni di ferie, aveva considerato come giorni di ferie fruiti i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale della e precisamente: - 17 giorni nell'anno scolastico 2015/2016; - 18 giorni nell'anno scolastico CP_3
2019/2020; - 17 giorni nell'anno scolastico 2020/21. Dopo la notifica del ricorso, tuttavia, la Corte di Cassazione, rendendo esplicito il principio di diritto già enunciato in modo criptico a partire dal 2022 con l'ordinanza n. 14268/22, che aveva recepito, nel diritto interno, i principi enunciati in materia di ferie dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con le ordinanze nn. 16715/24, 13440/24, 13447/24 e 15445/24 (docc. 8-11) ha affermato che durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (vacanze natalizie, vacanze pasquali) e durante il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
…>> Per l'effetto, dopo aver dato atto che, in sostanza, negli anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021, non ha in realtà goduto affatto di ferie, ha chiesto che l'indennità sostitutiva sia calcolata nella maggior somma di euro 3.302,69, ricavata assumendo di aver maturato e non fruito di: 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016 (e, in questo senso, parte ricorrente ha di fatto aderito all'eccezione del Ministero, secondo cui la medesima aveva in realtà maturato – non già i 16,42 giorni, come erroneamente calcolato nel ricorso, bensì – soli 11,92 gg di ferie: la lavoratrice si è limitata ad aggiungere un giorno di c.d. festività soppresse); 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021.
1.3. Il ha dedotto l'inammissibilità della modificazione suddetta, assumendo trattarsi CP_1 non già di emendatio, bensì di mutatio, libelli, vietata dall'ordinamento.
1.4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine decisa, all'esito dell'odierna udienza del 29.7.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata da , come emendata, è da ritenersi fondata Parte_1
e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. Deve preliminarmente osservarsi che, invero, le modifiche di cui in premessa sono pienamente ammissibili, in quanto: (I) si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo, mentre si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., tra le ultime, Cass. n. 4410 del 19.2.2025); (II) nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha introdotto nuovi temi d'indagine e di giudizio, bensì solo corretto e riqualificato – in ragione, del resto, del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che a ciò l'ha indotta – i presupposti (cioè, i giorni di ferie da ritenersi maturati e i giorni di ferie da ritenersi non fruiti) sulla base dei quali calcolare il quantum della pretesa (che è rimasta, tuttavia, giuridicamente discorrendo, la stessa: vale a dire il riconoscimento di una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute); (III) come è stato enunciato fin da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4702 del 10.3.2016, nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla emendatio libelli, prevista dall'art. 420 c.p.c. può esser data dal Giudice anche in forma implicita, consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminandola e decidendola nel merito (fatto salvo il diritto della controparte di prendere posizione, diritto che nel caso di specie è stato ampiamente garantito).
2.2. Venendo al merito, soccorre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anzitutto la giurisprudenza di merito, ormai consolidatasi. Il Tribunale di Torino, ad esempio, già con sentenza n. 1362 del 4.7.2023, aveva persuasivamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e osservato (i caratteri in grassetto e sottolineato sono del Giudice che scrive):
<<… 5. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_2
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 6. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
- LA LEGISLAZIONE DELL'ANNO 2012 -
8. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. 9. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 10. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
11. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 54 a 56, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
12. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
13. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
14. Da ultimo, lo stesso art. 1, comma 56, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 15. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dal 1° settembre 2013. 16. Correttamente il giudice dell'appello ha dunque affermato che il suddetto comma 56, ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dal CCNL SCUOLA 2006/2009, art. 19, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
- LA DISCPILINA DEL DIRITTO DELL'UNIONE –
17. Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto a assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
- è pertanto da ritenersi fondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi compensate le ferie non fruite nell'a. s. 2012/13…
…>>. Del resto, è onere del datore di lavoro dimostrare di aver formulato in tempo utile l'invito a fruire delle ferie, avvertendo della possibilità che le stesse “vadano perse”. Valga richiamare, a riguardo dell'onere della prova, la pronuncia resa dalla Suprema Corte in data 8.7.2022 (cfr. sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro. n. 21780/22), di cui è utile riportare ampio stralcio (sottolineature e evidenziazioni di questo Estensore):
<<…
15. Il giudice dell'appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10701/2015; Cass. n. 8791/2015 e Cass. n. 4855/2014), ha affermato essere a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere probatorio, concernente rispettivamente: l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
la circostanza che il mancato godimento delle ferie sia stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
16. Quanto al primo aspetto, la statuizione è conforme ad una giurisprudenza piuttosto consolidata di questa Corte, secondo la quale il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 2020 n.9791; sez. lav. 06 aprile 2020, n. 7696 e giurisprudenza ivi citata).
17. Non sono mancati, tuttavia, arresti di questa Corte in senso contrario, essendosi affermato che la prova del godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, deve essere fornita, in base ai principi generali dell'onere probatorio, dal datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 2000, n. 13980) e, nel medesimo senso, che, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., comma 2, l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento (Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652).
18. Anche in ordine all'onere di provare le ragioni di servizio ostative del godimento delle ferie, questa Corte si è espressa nel senso che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore (in tal senso, tra le altre, Cass. 30 luglio 2018 n. 20091; Cass. n. 4855/2014).
19. In altre pronunce si è operato un riparto parzialmente diverso dell'onere probatorio, affermandosi che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie e la cessazione del rapporto di lavoro mentre costituisce un' eccezione l'esistenza del potere in capo al lavoratore di auto-organizzare i propri periodi di ferie-come potrebbe derivare dalla posizione di dirigente- ed infine è oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di auto-organizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze di servizio (Cass. sez. VI, 20 gennaio 2022 n. 1730).
20. Peraltro, occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma 8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa - secondo la quale le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). 21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
in causa C-619/2016 ; in causa C- Controparte_7 Controparte_8
684/2016 . CP_9
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Controparte_8
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. punto 47); CP_9
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. punto 72); CP_9
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L 'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neanche consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa) – il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità sia sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dall'interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a goder delle ferie- se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato…
…>>.
Orientamento, questo, recentissimamente confermato dalla Prima ON della Corte di Giustizia con pronuncia del 18.1.2024, resa nella causa C-218/22. E, ancora più di recente, si richiamino:
§ Cassazione Civ. n. 1054/24, a mente della quale“… Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , Per_2 del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv, con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne
- e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, DE sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”;
§ Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11968 del 7.5.2025, secondo cui, riassuntivamente, “Il docente a tempo determinato che non ha richiesto di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
2.3. Analoghe considerazioni vanno svolte per il mancato computo delle c.d. festività soppresse, per le quali, va richiamato il disposto dell'art. 14 CCNL Comparto Scuola, che così come appresso dispone:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti. Quanto poi all'art. 19, comma 2 CCNL, seppur sia vero che la norma si occupa solo delle ferie e non, specificatamente, dei riposi, non dà meno la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, si rinviene anche in relazione ai riposi sostitutivi delle festività soppresse. Ne consegue che, se il docente non ha avuto possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva. L'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
2.4. Una volta date le coordinate, diventa agevole rilevare che, nel caso di specie: (I) il ha sì contestato la domanda assumendo operare un divieto di monetizzazione delle CP_1 ferie non fruite e non richieste, però non ha negato (o comunque non l'ha fatto con sufficiente grado di specificità) che la ricorrente in concreto non ha fruito dei giorni di ferie individuati dalla lavoratrice (e cioè a dire: 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016; 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021); (II) il Ministero non ha offerto la minima prova di aver organizzato il lavoro della ricorrente in modo tale da impedire che si trovasse nelle condizioni di rinunciare alle ferie, né di aver vigilato perché ciò non accadesse, né ancora di aver invitato a goder di tutte le ferie spettanti, né Parte_1 infine di averla avvisata della possibilità di perdita del beneficio (per usare le parole della Suprema Corte, il convenuto non ha dimostrato “di avere invitato il lavoratore a goder delle ferie- se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee a apportare all'interessato il riposo e relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento…”); (III) il convenuto, infine, non ha contestato il quantum, cioè che alla mancata fruizione dei giorni di ferie spettanti (pari, stando alla tabella elaborata dalla ricorrente, a 12,92 giorni di ferie e/o festività del 2015/2016; 26,83 giorni di ferie e/o festività del 2019/2020; 24,33 giorni di ferie e/o festività del 2020/2021) corrisponda, contabilmente parlando, un credito di euro 3.302,69.
*** Occorre a questo punto precisare che parte convenuta, già all'udienza di comparizione aveva dato atto che la ricorrente, nel giugno 2020, aveva ricevuto delle somme a titolo di indennità per ferie e festività non godute. Ebbene, rileva il Giudice che è del tutto superfluo esaminare tale eccezione in modo approfondito, in quanto la ricorrente ha preso atto e, con le note depositate il 25 giugno: (I) ha da un lato affermato e riconosciuto di aver percepito un totale di euro 211,37; (II) ha per altro verso e correlativamente ridotto la pretesa di causa, decurtando spontaneamente tale importo da quello complessivamente dovutole.
*** Alla luce di quanto enunciato in espositiva, il deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.091,32, maggiorato di interessi Parte_1 al tasso legale calcolati dalla maturazione al saldo. Non sussistono ragioni per accogliere la pretesa dell'Ente convenuto (avanzata, comunque, in via di subordine alla richiesta di rigetto) di demandare a una successiva attività degli Uffici finanziari la quantificazione delle somme spettanti: la ricorrente ha invocato un provvedimento di condanna specifica, e, sussistendo tutti gli altri presupposti sostanziali, una rimessione alla sede amministrativa si risolverebbe in un'omessa pronuncia.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore effettivo della lite e dell'attività difensiva svolta e realmente occorrente, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi tariffari per la non elevata complessità della causa e stante il suo carattere seriale (i medesimi difensori hanno promosso, presso questo Tribunale, numerosi procedimenti di tenore analogo).
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Accogliendo la domanda principale avanzata dalla ricorrente, dichiara che Parte_1 ha diritto, in relazione ai rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo (anni scolastici 2015/2016, 2019/2020 e 2020/2021), di percepire, a titolo di indennità per le ferie e/o festività non fruite, la somma (determinata al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali) di euro 3.091,32, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo;
2) Condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidandole in euro 1.200,00 per compensi, oltre euro 21,50 per esborsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
3) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo che precede siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori della ricorrente.
Nuoro, 29.7.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau