Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
, (C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
MORETTI STEFANIA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CRISAFULLI MARINA come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 14.03.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori nata il [...] a [...]
CH del Garda (VR) e nata il [...] in [...]; le decisioni di Persona_2
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2) terrà con sé entrambe le figlie un fine settimana alternato dalle ore 16,30 Parte_1
del venerdì, quando andrà a prenderle presso la loro residenza fino al mercoledì mattina, quando le porterà a scuola o presso la loro abitazione durante le vacanze. La settimana seguente, non avendo trascorso il fine settimana con le figlie, il lunedì le andrà a prendere presso la loro residenza dalle ore 16,30 fino all'indomani mattina, quando le porterà entrambe a scuola oppure a casa durante il periodo di vacanza.
Il padre terrà con sé le figlie nel periodo Natalizio dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno o dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola, alternando di anno in anno detto periodo con la sig. . L'alternanza verrà applicata anche per il periodo Pasquale dal CP_1
Giovedì Santo al lunedì di Pasquetta e per ogni festività scolastica da calendario in rosso, cominciando dal pernottamento del giorno precedente consentendo alle giovani di poter Per_ riposare l'indomani. Il padre trascorrerà inoltre con e due settimane anche non Per_2
consecutive durante le vacanze estive, periodo da concordarsi con la sig. entro il 30 CP_1
aprile di ogni anno. Ulteriori e diverse modalità di visita e di permanenza delle minori presso ciascun genitore potranno essere di volta in volta concordate tra le parti.
3) Il sig. corrisponderà alla sig. la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
Per_ 377,00 a titolo di contributo al mantenimento di ed Euro 377,00 a titolo di contributo al mantenimento di , somma da versarsi mensilmente entro il giorno 5 a mezzo bonifico Per_2
sul conto corrente intestato a , noto alle parti, somme che verranno Controparte_1
rivalutate ISTAT entro il mese di giugno di ciascun anno.
4) Le parti si rimborseranno reciprocamente, ciascuno per la quota del 50%, le spese straordinarie sostenute per le figlie come da Protocollo del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, di seguito integralmente riportato:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal pagina 2 di 5 S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali. IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
si precisa, che la baby sitter, qualora necessaria, sarà a carico del genitore che ne avrà ritenuto necessaria la sua presenza. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
pagina 3 di 5 (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
5) L'assegno unico universale dalla data di emissione della sentenza di cui alla presente sarà interamente percepito da , che ne curerà la comunicazione all'ente Controparte_1
erogante.
6) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'eventuale contributo al mantenimento nonché non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
7) Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciandone fin d'ora alla impugnazione.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1366/2024, pronunciata da questo Tribunale, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo, con Controparte_1
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 14.03.2025 i difensori, dando atto di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni di divorzio di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alle minori il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
pagina 4 di 5 Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di divorzio di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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