Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato associativo, ciò che rileva è l'effettivo contributo fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, purché detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale. Ne consegue che è ininfluente la circostanza che ciò eventualmente avvenga per mandato di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita della "societas sceleris"
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2001, n. 33717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33717 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
А сорьё AL MASSIMARIO
846 33717 Udienza pubblica del 9 maggio 2001 Sentenza n.
Registro generale 49504/00
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
REPUBBLICA ITALIANA dal Sig in nome del popolo italiano per diritti L. 12000
11 17.08.01 IL CANCELLIERE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE quinta sezione penale CORTE SUPREMA DI CA
UFFICIO COPIE
Richiesta copia stud C h dal Sig. Composta dagli ill.mi sigg: per diritti L. 12000
11 17.08.91
- dott. Franco Marrone presidente IL CANCELLIER:
- dott. IU Sica consigliere
- dott. Gennaro Marasca consigliere
- dott. Nicola Colajanni consigliere
- dott. MA Fumo consigliere - estensore ha pronunziato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE
Sul ricorso proposto da : Richiesta copia studio
1) CA IU, nato a [...] [...] dal Sig. NC
2) AS AR, nato a [...] 11.101949 per diritti 12000
3) AV SC, nato a [...] 29.8.1944 il [...]
4) LE TT, nato a [...] [...] IL CANCELLIERE
5) IA AN, nato a [...] [...]
6) IA UI, nato a [...] [...]
7) SC NT, nato a [...] [...]
8) AVllo AT, nato a [...] [...]
9) NT RO, nato a [...] [...]
10) BR LU, nato a [...] [...]
11) IN EL, nato a [...] [...]
12)IN MA, nato a [...] [...]
13)LI AN, nato a [...] [...]
1
Sentita la relazione fatta in pubblica udienza dal consigliere dott. MA Fumo,
Sentita la requisitoria del PG, nella persona del sostituto procuratore generale dott Gianfranco
Iadecola, che ha concluso per : a) dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, b) dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di IN EL, NT RO e CA IU, c) rigetto degli altri ricorsi, Uditi i difensori avvocati:
TA Lenzi Ridi per BR, US MA per SC, Franco Sotgiu per AVllo, GO
NG per CA, SC EC per AS, IA UI e LI, DD OS per IA AN, RI RE Savino, in sostituzione di AN CO, per IN EL,
i quali tutti, illustrando i motivi dei rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento, La Corte osserva:
FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, RICORSI
Gli attuali ricorrenti venivano condannati (ritenuta la continuazione per coloro chiamati a rispondere di più reati) dal Tribunale di Milano con sentenza 3.7.1998, alle seguenti pene per i reati rispettivamente indicati:
1)CA: anni 13, mesi 2 di reclusione e lire 120 milioni di multa per i reati di cui al capo A
(artt. 74 commi I,III, IV TU 309/90) capo B (artt. 81, 110 cp- 73 TU 309/90), capo C (art 416 bis comma IV cp), capo D (artt 81, 110, 112 cp, 10,12,14 | 497/74 e 3 | 110/75) 2) AS: anni 14 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui ai capi A,B,C, 3) AV: anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo C, 4)AVllo: anni 12 di reclusione e lire 75 milioni di multa per i reati di cui ai capi A,B,C,D, 5) NT: anni 10 di reclusione per i reati di cui ai capi A,B,C,D, 6)BR: anni 12 di reclusione e lire 80 milioni di multa per i reati di cui ai capi B ed E (artt 110 cp 10 e 14 |
497/74 e 7 DL 152/91), 7) IN EL: anni 20 di reclusione e lire 180 milioni di multa per i reati di cui ai capi A e B, 8) IN MA: anni 11 di reclusione e lire 70 milioni di multa, per il reato di cui agli artt. 81,648 cp e 7 DL 152/91, (così modificata la originaria imputazione) 9) LI: anni 10 di reclusione per i reati di cui ai capi A e B, 10) LE: anni 12 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui ai capi A e B, 11) IA UI anni 30 di reclusione e lire 300 milioni di multa per i reati di cui ai capi A (aggravato ai sensi dell'art 7 DL 152/91), B,C,D, 12)SC: anni 10 di reclusione e 100 milioni di multa per i reati di cui ai capi A e B.
IA AN veniva assolto dai reati di cui ai capi A e B.
2 In parziale accoglimento dell'appello proposto, tra gli altri, dal PM, il giudice di secondo grado perveniva alla condanna anche di quest'ultimo (anni 10 di reclusione e lire 70 milioni di multa), mentre riqualificava i fatti ascritti a IN MA, che riconduceva alle originarie imputazioni sub A e B, confermando per altro il trattamento sanzionatorio.
Si apprende dalla impugnata sentenza che le indagini relative al presente processo furono avviate tra il 1991 ed il 1992 dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Firenze, in un primo tempo, essenzialmente attraverso attività di intercettazione telefonica. Fu quindi richiesta ed ottenuta autorizzazione ad eseguire anche intercettazioni tra presenti, che di fatto ebbero luogo all'interno di un vasto autoparco sito in via Salomone 78 in Milano. Furono espletati anche servizi di appostamento, pedinamento e videofilmatura. Successivamente, gli inquirenti, avendo intuito, dall'ascolto delle intercettazioni, che era probabilmente in preparazione un attentato ad un magistrato, disposero una irruzione nei locali del predetto autoparco, irruzione che avvenne, con notevole spiegamento di forze di polizia, in data 17.10.1992. Fu rinvenuta una notevole quantità di armi (anche da guerra) e munizioni. Dette armi erano, tra l'altro, custodite anche in due container, uno di pertinenza di tale Guerra (separatamente giudicato) e l'altro di pertinenza di AVllo AT. Altre armi furono sequestrate a BR LU, in località Millesimo (SV).
Furono anche rinvenuti appunti manoscritti, alcuni dei quali redatti in forma di vera e propria scheda contabile con le colonne "dare" ed "avere". Tra tali scritture furono acquisite anche alcune riguardanti il fratello di IA UI (così indicato), ed in particolare una ricevuta per lire
10 milioni, rilasciata dal difensore di IA AN. Fu poi eseguita altra perquisizione in Sesto
S. NN e precisamente nel locale caldaie di un capannone industriale nella disponibilità di
SC NT. L'atto di indagine portò al sequestro di sostanza stupefacente e di altri appunti contabili, redatti secondo il medesimo schema di quelli sequestrati in via Salomone.
Nel prosieguo delle indagini, alcuni degli indagati decisero di offrire la loro collaborazione. Essi riferirono della esistenza di uno strutturato gruppo criminale, dedito al traffico di stupefacenti ed ad altre attività delittuose ed avente sede e base operativa, appunto, nell'autoparco milanese sopra indicato. IA UI, detto IM, veniva indicato dai "pentiti" come il leader di tale associazione malavitosa. Furono ricostruiti dai collaboratori numerosi episodi addebitabili, a loro dire, appunto alla predetta societas sceleris, la quale fu ritenuta dagli inquirenti di natura mafiosa, attese le modalità con le quali operava. Con l'ausilio dei collaboratori, ed in particolare di
LE NN, vennero interpretati o decifrati gli appunti suddetti e le scritture contabili, cui si faceva prima cenno (che non sempre erano redatti "in chiaro"). Vennero poi ricostruite, anche attraverso la rilettura dei verbali delle intercettazioni, i contatti che alcuni tra gli imputati avevano avuto in Francia con tale SA HM (detto AM), che l'Accusa ipotizzò essere uno dei fornitori di sostanza stupefacente. In tempi successivi, l'originario procedimento si frammentò in più “tronconi" che approdarono separatamente alla fase del giudizio. I numerosi collaboranti furono, in genere, giudicati con rito abbreviato. Non poche di tali sentenze, passarono in giudicato. Gli attuali imputati furono rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, che, nella sua sentenza, accolse sostanzialmente la ipotesi di accusa, pur deliberando alcune parziali assoluzioni.
Furono raccolte e largamente utilizzate le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia (PA, Di OD, D'UR, IT, AP, AN, ET -da non confondere con l'attuale imputato SC- AL, AR, OR, SA, EN, HI oltre al LE,
3 del quale si è già detto, ed altri). Proprio il LE, tuttavia, in dibattimento, innanzi al Tribunale di Firenze, ritrattò tutte le accuse e le chiamate in correità che pure aveva effettuato in sede di indagini preliminari.
In secondo grado, tuttavia, la Corte di appello ravvisò la incompetenza territoriale della autorità giudiziaria fiorentina e trasmise gli atti a quella milanese. Gli attuali ricorrenti, insieme ad altri imputati, furono quindi tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Milano, che con la ricordata sentenza 3.7.98, li condannò tutti -ad eccezione di IA AN, che assolse- alle pene e per i reati sopra dettagliatamente indicati. Proposero appello sia il PM che gli imputati e la Corte milanese, come premesso, con sentenza in data 16.5.2000, parzialmente modificando la pronunzia del Tribunale di quella città, affermò la responsabilità anche di IA AN nei limiti di cui in epigrafe e, riqualificando i fatti ascritti a IN MA, ribadì il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la gravata sentenza. Nel corso del dibattimento milanese di secondo grado fu dichiarata la irreperibilità del collaboratore di giustizia EN, del quale furono acquisite le dichiarazioni.
Contro tale sentenza gli imputati di seguito indicati propongono ricorso per cassazione, articolando le censure delle quali si dà partitamente conto.
Ricorso BR
I CA e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge penale sostanziale e processuale.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare AN, EN, MI e MI
(questi ultimi due conosciuti solo in quanto persone di Massa Carrara) non hanno riscontri esterni, dal momento che la "scheda contabile" relativa al BR, a dire dello stesso AN, sarebbe stata distrutta. Sulla attendibilità dei collaboratori, per altro, la Corte territoriale non si è mai espressa, salvo poi a pronunziarsi in senso negativo sulla attendibilità di qualcuno di essi. E' stato dunque omesso qualsiasi vaglio ex art 192 comma III cpp. Unico riscontro sarebbe costituito dalle dichiarazioni del EN, acquisite peraltro ex art 512 cpp (dichiarazione con la quale il BR viene indicato come cliente del AN); la utilizzazione di tali verbali, tuttavia, ha integrato una nullità per violazione dell'art. 141 bis della legge 332/95, dal momento che, essendo il EN detenuto, tali dichiarazioni non sono state assunte con le modalità previste dalla legge. In tal maniera sono stati violati gli artt. 191 cpp e 111 Cost. Sotto altro aspetto, va notato che la acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al PM è possibile unicamente quando viene esplicato l'esame dell'interessato e questi si rifiuti di rispondere. Il EN, tuttavia, fu dichiarato irreperibile. Ciò costituisce circostanza non corrispondente al vero, dal momento che lo stesso fu tratto in arresto e, ciononostante, la Corte di appello, pur procedendo a parziale rinnovazione del dibattimento, ha ritenuto di non doverlo esaminare. Ma, se vi era timore di non poter più contare sulla sua presenza in udienza- si sarebbe dovuto tempestivamente procedere con incidente probatorio. Si evince comunque dagli atti che il EN, pur avendo manifestato la sua disponibilità ad intervenire in dibattimento, si è poi di fatto sottratto all'esame. Ora, è da considerare che, quando si è proceduto al dibattimento in fase di appello, era vigente il D.L. 2/2000 e che, in base ad esso, le dichiarazioni rilasciate dal EN in fase di indagini erano sicuramente inutilizzabili. La decisione, tuttavia, è intervenuta sotto la vigenza della legge di conversione del predetto DL
4 (legge 35/2000) ed in base a tale normativa, che ha parzialmente modificato quella del DL, tali dichiarazioni sono, viceversa, state considerate utilizzabili. Tanto premesso, è assolutamente irragionevole che, in tema di valutazione della prova, la disciplina vigente al momento della decisione possa esser diversa rispetto a quella vigente al momento della discussione (tanto che lo stesso PG ha ritenuto di dover mutare le sue conclusioni). E' certamente vero che la legge costituzionale 2/2000 (che ha "riscritto" l'art. 111 della Costituzione) prevede che il legislatore può regolare, in via transitoria, le "situazioni pendenti” al momento della entrata in vigore del testo della nuova norma costituzionale, ma ciò deve valere per l'intero iter processuale del singolo procedimento, per il quale può ben esserci una applicazione “attenuata” dei nuovi principi;
è però del tutto irragionevole quel che la legge 35/2000 ha previsto in merito, vale a dire un diverso regime probatorio (rispetto a quello ex DL 2/2000) nell'ambito della stessa fase processuale del medesimo processo. Ciò infatti comporta rischio di un diverso trattamento sanzionatorio di soggetti imputati dello stesso reato nello stesso processo. Insomma, è ovvio che, all'esito della istruzione dibattimentale, le parti (e, ovviamente, il giudice) debbano conoscere in via definitiva quale è il materiale probatorio utilizzabile per la decisione.
II Questione di legittimità costituzionale
In subordine (vale a dire nel caso non si voglia accedere alla tesi sopra prospettata), deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 512 e 513 cpp, per contrasto con il
"nuovo" art. 111 Cost., in quanto essi non realizzano l'effettivo contraddittorio delle parti. Invero, la legge di conversione (n. 35/2000) prevede, per i processi in corso, la utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento con modalità conformi alle norme all'epoca vigenti Ciò lede il principio della formazioni della prova in contraddittorio di cui al 1 comma dell'art. 111 Cost.
Gli emendamenti introdotti dalla legge di conversione al D.L. del 2/2000 hanno carattere modificativo del decreto e quindi esplicano efficacia ex tunc a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. Pertanto le dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso all'epoca legittimamente acquisite non possono oggi trovare utilizzazione alla luce della nuova formulazione, ma devono essere ritenute inutilizzabili ed estromesse dal fascicolo del dibattimento. Si verifica dunque la "vanificazione, quanto all'efficacia probatoria, delle dichiarazioni già rese nella fase delle indagini preliminari da chi si sottrae volontariamente al contraddittorio,
Il II comma dell'art 1 della L. 35/2000 indica un nuovo criterio di valutazione di verbali acquisiti, poiché consente di ritenere utilizzabili le dichiarazioni de quibus solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diversa modalità. Tale criterio di valutazione si differenzia da quello più generale dell'art. 192 co III cpp poiché appare evidente che non è più consentito, nel caso di applicazione dell'art. 1 comma II L. 35/2000 il ricorso alle chiamate incrociate e comunque all'utilizzo di quegli elementi di prova assunti in violazione al principi del contraddittorio.
Non è quindi possibile il sistema di recupero della prova acquisita in violazione del contraddittorio delle parti. La disposizione contenuta nel comma II del 513 è tutt'ora vigente nell'ordinamento anche nella parte in cui si fa ricorso alla disposizione dell'art. 512, qualora l'impossibilità dell'esame del dichiarante sia dipesa da fatti e circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
5 Ma la conservazione delle dichiarazioni accusatorie, per avere valore probatorio, doveva avvenire tramite incidente probatorio;
la mancata presenza del dichiarante non rende automaticamente utilizzabile l'atto assunto in istruttoria.
La lettera dell'art. 111 della Costituzione riproduce il contenuto dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi la sua applicazione, tramite la legge di conversione ai procedimenti in corso, non può contrastare con i principi fondamentali sui quali si incentra la nostra Costituzione. Inoltre la pretesa di applicare, con le modalità sopra specificate, l'art. 111 ai procedimenti in corso, relativamente alle dichiarazioni accusatorie, rese in fase di indagini e poi acquisite al fascicolo del dibattimento contrasta col principio di uguaglianza di cui al'art. 3 Cost. e con quello di ragionevolezza dei provvedimenti legislativi nonché con il diritto inviolabile alla difesa, statuito dal comma 2 dell'art. 24 della
Costituzione.
E' evidente infatti la illegittimità costituzionale per disparità di trattamento delle posizioni degli imputati dovuta alla pendenza o meno del procedimento penale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Ulteriore violazione ai principi del diritto relativamente alla posizione trattata si sono manifestate nel corso di questo processo proprio perché le modifiche di legge che via via si sono susseguite nel tempo hanno stravolto e ridotto le opportunità difensive del ricorrente. Dopo la sentenza di incompetenza territoriale emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, gli atti, invece di essere trasmessi per la decisione al Tribunale di Milano, così come disposto in detta sentenza, sono pervenuti al PM. Infatti, in virtù della sentenza della Corte Cost. 70/96 il
Tribunale di Milano, dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio pronunciata dal GIP di
Firenze in data 21.12.93 nella parte devoluta all'esame di quel Giudice, disponeva la trasmissione degli atti al PM.
Questi, libero di riformulare i capi di accusa, ha contestato nuovamente al ricorrente quelle aggravanti (art. 8 legge stupefacenti e art. 7 DL. 152 del 91) che hanno portato il Tribunale di
Milano a respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sempre sollevata dalla difesa anche in violazione del principio di diritto del ne bis in idem.
Il ricorrente risultava assolto dal Tribunale di Firenze per i reati associativi, escluse le aggravanti contestate a suo carico, quindi il giudizio del Tribunale di Milano doveva vertere limitatamente ai capi di imputazione per cui vi è stata condanna secondo quanto disposto dalla
Corte d'appello di Firenze con sentenza 10. 1.96
In tal modo è stato impedito al ricorrente, costretto a difendersi nuovamente dalle aggravanti che lo collegavano ad un giudizio nel quale era del tutto estraneo. Non vi è dubbio infatti che sia per l'imputazione di detenzione di armi di cui al capo E), il cui sequestro èavvenuto a Millesimo (Savona), sia relativamente all'imputazione di cui al capo B), fatto che si assume avvenuto in provincia di Massa Carrara, il giudice competente a decidere non era certo il Tribunale di Milano, una volta accertata, già dal Tribunale fiorentino, l'estraneità del
BR all'associazione dell'Autoparco.
Le ulteriori trasformazioni della procedura nel corso di causa in relazione all'art 513 cpp ed infine l'applicazione dell' art. 111 della Costituzione, prima secondo il dettato dei D.L, e quindi secondo la legge di conversione, hanno addirittura messo in discussione anche i diritti acquisiti dal ricorrente.
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ط Con memoria depositata il 24.4.2001 questo imputato ha ribadito la tesi della inutilizzabilità delle dichiarazioni del EN.
Ricorso IN EL III Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione La responsabilità di questo imputato è stata essenzialmente motivata sulla base delle dichiarazioni accusatorie provenienti da HI e LE. In realtà, le affermazioni della HI sono inconferenti perché la stessa si limita a parlare di un'amicizia tra il IN ed il Mesalmeh
e del prestito di un cellulare, ma esclude che tra i due vi furono rapporti illeciti. Quanto al LE, egli ha ritrattato in dibattimento (innanzi al Tribunale di Firenze) le sue originarie dichiarazioni e quindi, innanzi al Tribunale di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Corte ha quindi utilizzato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari in quanto usate per le contestazioni innanzi al Tribunale fiorentino. E tuttavia la ritrattazione del LE non può certo essere "liquidata" in poche battute, come fanno i giudici di secondo grado;
né può essere valutata come riscontro la interpretazione che lo stesso LE dà delle annotazioni contabili che egli stesso ha effettuato sulle schede sequestrate nell'autoparco. E' poi vero che il LE fa parola del IN come persona che ebbe a cedere una partita di extasy, ma, per tale fatto, il ricorrente è stato assolto. Né a suo carico possono essere valutate intercettazioni o avvistamenti presso l'autoparco. Orbene, perché le dichiarazioni dei correi possano assurgere a prova, sono necessari, come è noto, altri elementi che, nel caso di specie, mancano del tutto. Né si può dire che sui singoli episodi convergano le dichiarazioni di più chiamanti in correità. I "pentiti" sono solo concordi nel dire che il IN aveva un rapporto di amicizia con il SA.
IV Errata applicazione del comma III dell'art. 192 cpp Si assume che il IN sia stato, con carattere di continuità, fornitore di sostanze da taglio.
Ciò tuttavia non è certo elemento sufficiente per affermarne la responsabilità penale. La condotta descritta, infatti, non basta per la affermazione della intraneità del IN alla associazione volta allo spaccio degli stupefacenti. Invero, non è sufficiente un semplice collegamento con una pluralità di persone pur dedite al perseguimento di finalità criminali. Non può bastare il semplice venire in contatto con una organizzazione malavitosa: occore che il soggetto svolga un ruolo riconoscibile all'intenro di essa e che compia atti diretti al mantenimento in vita dell'ente in quanto tale;
occorre anche la consapevolezza di operare per uno scopo comune.
In realtà, il IN ha avuto contatti solo con il LE. V Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 500 comma IV, 513 comma II cpp come modificati dalla sentenza 391/98 della Corte costituzionale e dall'art 6 della legge 267/97, art 1
DL 2/2000, come modificato dall'art 35/2000, per violazione degli artt. 3, 24, 138 e 111 della
La condanna del IN nel presente procedimento si basa principalmente sull'utilizzazione Costituzione. imputato in degli elementi accusatori contenuti nelle dichiarazioni di NN LE,
Quest'ultimo, peraltro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in sede di indagini davanti al PM procedimento connesso presso il Tribunale di Firenze e, successivamente, durante il dibattimento di Firenze, ha ritrattato smentendo quanto in precedenza dichiarato. Nel presente procedimento, il LE, durante il dibattimento di primo grado, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le dichiarazioni utilizzate ai fini della condanna sono pertanto quelle rilasciate durante le indagini preliminari, considerate utilizzabili, ai sensi dell'art. 6 della legge 267/97, in quanto usate per le contestazioni a Firenze e successivamente acquisite al fascicolo del processo celebrato a Milano.
Le suddette dichiarazioni sono state valutate dal Tribunale e dalla Corte di appello quali prove dei fatti contestati, in base al combinato disposto degli artt 500 IV comma cpp, 6 legge predetta, nella parte in cui stabiliscono che le dichiarazioni rese durante le indaghi preliminari utilizzate per le contestazioni sono acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati.
Palese appare quindi come tale iter di formazione della prova sia in aperta contraddizione con i principi del giusto processo, introdotti con la legge costituzionale n. 2/99, che ha modificato l'art
111 della Costituzione, e segnatamente con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Ed infatti, il sistema risultante dalle norme indicate consente che la procedura dell'uso della precedente dichiarazione extraprocessuale difforme non svolga esclusivamente il peculiare compito di contestazione delle dichiarazioni rese nel momento di formazione della prova, ma, di fatto, permetta l'introduzione di una prova precostituita, disattendendo completamente le esigenze di contraddittorio.
La disciplina transitoria dell'art. 111 Cost., formulata mediante decreto legge n. 2/2000 convertito con modifiche dalla legge. n. 35/2000 ha invero arbitrariamente operato distinzioni nella applicabilità dei principi costituzionali in base allo stato del giudizio, introducendo con DL, limitazioni alla norma costituzionale. La legge che ha introdotto l'art. 111 Cost. ha invero
-rinviato alla, legge ordinaria il solo regolamento della applicazione dei principi;
risulta pertanto illegittima ogni normativa che, come nel caso di specie, abbia limitato tale applicazione fino alla negazione, per alcune categorie di processi, dei principi stessi. E ciò anche in violazione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa.
E' dunque evidente che la illegittimità costituzionale degli artt 500, comma IV, 513 comma II cpp, art- 6 della L 267/97, art. 1 d.l. n. 21/2000 (cosi come modificato dalla legge n. 35/2000) nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni vengano valutate come prova dei fatti in esse affermati, per violazione degli artt. 3, I comma, 24, 138 I comma e 111 III e IV comma della Costituzione.
VI Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento agli artt. 62 bis, 132,133 cp
E' mancata la coerente applicazione dei principi che regolano la quantificazione della sanzione penale. In realtà la pena base e gli aumenti sono stati calcolati quasi nella misura prossima al massimo;
ciò solo sulla base dei precedenti. In realtà, i reati indicati come gravissimi non sono tali e nulla hanno a che fare con gli stupefacenti. Il diritto penale di uno stato democratico è diritto penale del fatto e non dell'autore. Si deve essere condannati per ciò che si fa e non per ciò che si è. I principi di colpevolezza e di responsabilità (affermati dall'art 27 Cost.) vanno verificati alla luce di elementi fattuali, quali la intensità del dolo e le modalità della azione. Non è dunque lecito negare le attenuanti generiche per il solo curriculum criminale, dal momento che la pena deve essere volta alla rieducazione del condannato. Le circostanze ex art 62 bis cp sono circostanze in senso tecnico e, quindi, allorché ne ricorrano i presupposti, esse devono essere concesse. Nel
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れ caso di specie, non si è voluto tener conto che la posizione del IN è del tutto "isolata" rispetto alla struttura delinquenziale, avente sede e base operativa nell'autoparco.
Ricorso IN MA. VII Viene sviluppato lo stesso motivo illustrato sub III per IN EL VIII Vengono in parte sviluppate le medesime censure relative a IN EL, ed in particolare, poi si osserva che il LE ha parlato di scarsi contatti del MA con la organizzazione (in pratica un paio di accessi per ritirare il denaro da consegnare al SA); la HI, anche nei confronti del MA, ha rilasciato dichiarazioni inconferenti, dal momento che ella si è limitata ad affermare che il ricorrente la avvertì del fato che le forze dell'ordine avevano fatto irruzione nell'autoparco; la stessa non ha mai parlato di suoi coinvolgimenti in traffici illeciti. Sul punto, dunque, i giudici dell'appello non spiegano perché non è credibile la versione che l'imputato ha fornito (vale a dire: egli si era portato nei locali dell'autoparco, durante la carcerazione del padre, per chiedere denaro a LE per suoi personali finalità); inoltre si osserva: che la detenzione di un chilo di eroina gli è stata attribuita solo in base alle dichiarazioni del LE;
in ordine a tale episodio, per altro, la imputazione è imprecisa, né risulta integrata in motivazione (manca ad esempio la indicazione del locus commissi delicti). Inoltre di tale episodio non è traccia nelle intercettazioni
IX Viene sollevata la medesima eccezione di illegittimità costituzionale illustrata a proposito di IN EL.
× In tema di trattamento sanzionatorio, la difesa esprime le medesime doglianze, sottolineando, inoltre, che la eventuale partecipazione del IN MA ai fatti di causa avrebbe avuto brevissima durata
Ricorso AS
XI Violazione degli artt. 81, 110, 416 bis cp e 73 3 74 TU 309/90 Non può sostenersi il concorso formale tra le due fattispecie associative e tra queste ed il delitto ex art 73. Invero, le prove di un reato non possono essere utilizzate anche per dimostrare la sussistenza dell'altro. AS certamente non faceva parte del “direttorio" della organizzazione;
ne consegue che sarebbe stato indispensabile individuare prove della partecipazione ad entrambi i reati
XII manifesta illogicità della motivazione
Vengono richiamate in sentenza circostanze inesisteni nelle carte processuali. Invero, il Di
OD non ha mai parlato di assidua frequentazione dell'autoparco da parte di AS;
ha viceversa affermato che costui, solo una volta, gli ha ceduto 100 g di cocaina ed ha riferito di un viaggio del ricorrente a Catania per scongiurare uno scontro tra fazioni armate, indicando tale "trasferta" come una iniziativa personale dell'AS. Egli non ha mai detto che AS gli indicò le persone da contattare dopo la irruzione delle FFOO nell'autoparco. La Corte di appello poi richiama "a sproposito" le dichiarazioni di D'UR, PA, IT e AP (i quali, in realtà, sostengono di averlo incontrato nell'autoparco raramente e non “più volte"). Ne consegue che i presupposti di fatto dell'iter logico sono errati ed errate sono, in conseguenza, le argomentazioni. Di OD, AN e ET affermano che AS non faceva parte del clan e non riceva uno stipendio. Quanto ai legami di amicizia con IA UI e con Di OD, trattasi
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N di circostanze neutre, che al massimo potrebbero portare ad una condanna per favoreggiamento. Inoltre, se dalle intercettazioni potrebbe desumersi il suo coinvolgimento, dalle dichiarazioni del
AL e dal confronto tra AR e Di OD, si arguisce l'esatto contrario. Nell'ansia di dare una lettura complessiva del dato processuale, la Corte finisce per non interpretare correttamente le singole tessere del mosaico probatorio. In mancanza di prove del concorso nei reati-fine, è necessario che il giudice disponga di elementi direttamente probanti della adesione alla associazione. Ora, se anche si dovesse ammettere che l'AS, qualche volta, ha ritirato droga, manca del tutto la prova del suo contributo al mantenimento in vita della associazione.
XIII Violazione dell'art 192 cpp
La Corte ha eluso l'obbligo del reperimento di riscontri in ordine ad ogni singolo fatto-reato. Per essere ritenute fondate, le accuse mosse ad AS nei confronti dei singoli reati devono trovare conferma in ben individuati elementi. Quanto alla consegna dei fucili, vi è la sola dichiarazione di
Di OD, mentre la conferma di OR non è credibile, per quanto lo stesso Di OD dichiara.
Quanto alle accuse di ET, esse non sono avvalorate da alcun altro elemento. La sentenza poi nulla dice circa la credibilità dei collaboratori. Sul punto dunque ci si deve rifare alla sentenza di primo grado, che ha definito inattendibile il AR. XIV Violazione degli artt. 191 e 514 cpp
Il Tribunale aveva espunto la indicazione dei nominativi degli interlocutori nei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali. Si tratta infatti di annotazioni di PG e non di dati scaturenti dallo espletamento di una perizia. Ora è ovvio, che senza il riferimento alla identità dei dialoganti, non può essere affermato che la voce dell'AS sia una piuttosto che l'altra. E non
è certo indifferente se l'imputato prenda parte o semplicemente assita ad una conversazione. In ogni caso le dichiarazioni a lui arbitrariamente attribuite non sono concludenti, invero, quanto alle bische clandestine, egli parla in modo che non si può intendere che è direttamente coinvolto nella loro gestione, e quanto alle considerazioni espresse su ambienti criminali napoletani, si tratta di semplici commenti. XV violazione degli artt 521 e 522 cpp
Originariamente il ricorrente era imputato del reato di cui all'art 416 bis cp per il contributo dato alla gestione di bische clandestine. La Corte, tuttavia, in sentenza, ha escluso tale addebito ed ha fatto riferimento ad una diversa condotta. Manca dunque correlazione tra accusa e sentenza.
XVI violazione dell'art 442 cpp e della legge 479/99
Male ha fatto la Corte milanese a non recuperare la diminuente del rito abbreviato che l'AS aveva tempestivamente richiesto e che gli fu negata, avendo il PM espresso dissenso. Già il
Tribunale (dopo il GUP) ebbe a negare tale riduzione, ritenendo necessari ulteriori accertamenti e motivando con l'intervento di richieste istruttorie avanzate in corso di dibattimento, tanto da parte della accusa, quanto da parte della difesa. La Corte territoriale, nella sua motivazione, si è
"allineata" su tali argomentazioni, sostenendo che, anche a seguito delle successive modifiche legislative (la c.d. "Carotti"), non poteva essere concessa riduzione alcuna. In realtà, le successive richieste istruttorie avanzante in dibattimento (una volta che il richiedente non è stato ammesso al rito alternativo), non possono esser di ostacolo al recupero della diminuente, in quanto la difesa non può certo rinunziare alla prova, nella speranza di ottenere detta riduzione. Comunque tutti (e soli) gli elementi noti al GUP sono poi quelli su cui si è fondata la dichiarazione
10 di responsabilità. Va poi considerato che la "Carotti" ha abolito, come è noto, la necessità del consenso del PM. Ora, quale che sia la natura -sostanziale o processuale- della norma che prevede la diminuente in conseguenza della applicazione del rito abbreviato, cosa certa è che esso, o meglio la diminuzione da esso conseguente, non può essere negata a chi aveva chiesto il rito alternativo quanmdo ciò era possibile (in udienza preliminare). L'AS quindi non può esser ritenuto decaduto dalla possibilità di richiedere l'abbreviato, come disciplinato ai sensi delle successive modificazioni all'originario impianto codicistico.
XVII Violazione dell'art 62 bis cp e manifesa illogicità, sul punto, della notivazione.
Il diniego della concessione di attenuanti generiche, fondato unicamente su precedenti molto remoti è del tutto arbitrario ed illogico e costituisce una violazione della normativa in materia.
Ricorso CA
XVIII Violazione degli artt. 416 bis cp, 74 TU 309/90 e contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità di motivazione.
La Corte non ha dato il dovuto rilievo alla confessione operata dall'imputato. Il problema, in realtà, è solo quello della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Il CA ha certamente spacciato stupefacente fornitogli da Di OD (il quale, solo in parte, si approvvigionava presso l'autoparco). Era il Di OD a gestire i rapporti con la organizzazione dell'autoparco. Gli uomini del Di OD (e CA era tra questi) non avevano rapporto con tale organizzazione;
tanto ciò è vero che, solo nel 1992, il ricorrente si reca nell'autoparco di via Salomone, ma ci va per un fine lecito (acquisto di una ruspa). Vi si reca poi anche per conto del Di OD, quando costui si trova detenuto;
tanto ciò è vero che le "schede contabili" recano i due nominativi affiancati. E' dunque evidente che l'imputato ha svolto una funzione di supplenza del Di OD, assumendo mere mansioni esecutive. Quanto all'episodio relativo all'acquisto di sostanza stupefacente a
Venezia, che anche si colloca durante il periodo di detenzione del Di OD, il CA svolge un ruolo certamente marginale, in quanto egli non ha alcun potere decisionale. In altre parole, se il
Di OD non fosse stato detenuto, egli non avrebbe mai avuto rapporti con l'organizzazione dell'autoparco. Difetta quindi sia la condizione oggettiva, che quella soggettiva per la sussistenza dei due reati associativi. Non vi è alcuna volontà di aderire ai sodalizi. Va poi rilevato che nel c.d. processo count down esiste uno specifico capo di imputazione per il reato ex art 74 TU 309/90 per il "gruppo Di OD"; orbene nessuno degli appartenenti a tale gruppo è stato chiamato a rispondere del reato associativo con riferimento all'organizzazione dell'autoparco. E' dunque per puro caso che il CA risulta imputato di reati associativi nel presente processo. La sentenza di secondo grado ignora tali problematiche delle quali pure è stata investita. In realtà lo stesso
Di OD dichiara che il CA non fa parte del clan dell'autoparco. Dunque l'imputato potrebbe forse essere chiamato a rispondere del reato ex art 74 legge stupefacenti per aver fatto parte del sottogruppo del Di OD, ma non del reato di cui al capo C di questo processo. D'altronde, poiché il Di OD non si forniva esclusivamente presso l'autoparco, è evidente che i suoi subordinati operavano in autonomia rispetto a tale struttura criminosa.
Le dichiarazioni di altri collaboratori, OR e MO, i quali hanno riferito di una generica disponibilità del CA a fungere da killer, non possono essere prese in considerazione, dal momento che trattasi di fonti screditate e contraddette dallo stesso Di OD. Quanto al fatto che il ricorrente, al momento del suo arresto, sia stato sorpreso in possesso di un'arma, la
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до sentenza impugnata omette di precisare che trattavasi di pistola del Di OD;
costui ha sempre ribadito la autonomia del suo gruppo. E' vero che tale collaboratore ha aggiunto che il CA entrò a far parte del clan dell'autoparco dopo che il GI.CO. aveva fatto irruzione nei relativi locali, ma trattasi di affermazione che fonda su presupposti erronei. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il gruppo dell'autoparco deve ritenersi sciolto e dunque arbitrariamente la
Corte scrive di estinzione del gruppo Di OD per "confusione" nel più vasto gruppo dell'autoparco. Al massimo, può affermarsi che il Di OD ed i suoi tentarono di impadronirsi del mercato del gruppo autoparco dopo che questo ultimo era scomparso dalla scena. Con memoria depositata il 19.4.2001, il difensore ribadisce la estraneità del CA ad entrambe le associazioni e sottolinea, ancora una volta, come il predetto riconoscesse come unico leader il Di OD.
Ricorso AV
(avv. Lamanna)-
XIX Si invita il giudice di legittimità a "meglio valutare la fattispecie, anche ai fini dell'art 129 cpp ed a meglio motivare il provvedimento finale applicativo della pena"
(avv. Scaglia)- XX Manifesta illogicità della motivazione, anche attraverso il completo stravolgimento delle risultanze processuali.
Il collaborante PA ha semplicemente detto che un soggetto soprannominato CO
AR, che potrebbe essere il AV, era stato gestore di una bisca clandestina. Il AV non è stato riconosciuto e l'PA ha dichiarato di aver operato il riconoscimento su di un filmato trasmesso dalla TV e documentante la attività di PG eseguita nei confronti delle persone presenti all'interno dell'autoparco. Tale filmato non è agli atti del processo.
Quanto al collaboratore SA, le sue dichiarazioni sono di scarso rilievo in quanto rese dopo il deposito degli atti contenenti i riferimenti alle ipotesi di accusa ed alle dichiarazioni di altri soggetti.
Infine le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia vanno valutate a favore dell'imputato, in quanto la Corte di merito afferma che il EN ha sostenuto di aver tenuto rapporti con un solo poliziotto, mentre la ipotesi di accusa sostiene che il AV, nella sua attività di gestione di bische, avrebbe ottenuto l'appoggio di più tutori della legge.
XXI Inosservanza ed erronea applicazione dell'art 12 sexies legge 306/92. La Corte ha confermato la confisca dei libretti di risparmio intestati alla moglie del ricorrente, senza chiarire in base a quali elementi debba ritenersi che i fondi sugli stessi versati fossero in realtà di pertinenza dell'imputato e non del coniuge.
Ricorso AVllo
XXII Violazione dell'art 127 cpp
Premesso che provare un fatto-reato vuol dire addurre validi argomenti ed informazioni attendibili a favore della ipotesi che quel fatto sia avvenuto, premesso che il codice di rito fornisce il fondamento normativo (anche) in ordine alla sindacabilità delle massime di esperienza dalle quali il giudice ricava la sua convinzione, va detto che è inaccettabile, appunto, come massima di esperienza, quella in base alla quale chi vuole custodire armi, le abbandona in un luogo
12 aperto come il box container di pertinenza del AVllo all'interno dell'autoparco. In mancanza di un verbale di effrazione, la Corte arbitrariamente afferma che il box era chiuso, solo perché negli atti non è stato scritto che esso era aperto. Né ha senso riferirsi ad altro box, di pertinenza di tale Guerra, nel quale furono rinvenute armi simili rispetto a quelle trovate nel box dell'imputato, posto che per aprire il box del Guerra fu necessario recuperare le chiavi presso il custode dell'autoparco.
Quanto agli stupefacenti, è parimenti inaccettabile la conclusione cui giungono i giudici sulla base di una annotazione su di una "scheda contabile", recante le consonanti C.V.LL., vale a dire che trattavasi di annotazione riferibile all'imputato e per di più di un annotazione relativa a conteggi pertinenti alla droga, posto che il LE, che fu l'autore dell'appunto, nulla di simile ha sostenuto.
XXIII Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla aggrvante di cui all'art 7 DL
152/91
Per quanto sopra esposto, è di tutto evidenza che le modalità con le quali le armi furono allocate nel box (luogo aperto ed accessibile) non può integrare la aggravante de qua.
XXIV Violazione dell'art. 438 cpp
Invero il compendio probatorio valutato in sfavore del AVllo era ben presente in atti nel momento in cui veniva avanzata la richiesta di ammissione al rito abbreviato. Gli ulteriori sviluppi istruttori sono conseguenza delle iniziative della accusa e della difesa, iniziative che si resero necessarie a seguito delle innovazioni legislative introdotte in ordine alle modalità di esame dei soggetti indicati dall'art 210 cpp. Tali dichiarazioni, tuttavia, erano pienamente utilizzabili in sede di rito abbreviato. Errano dunque i giudici di secondo grado quando escludono la possibilità di recuperare la riduzione di pena nel caso in esame.
Ricorso NT
XXV Carenza di motivazione in ordine all'art 187 cpp e seguenti
Le conversazioni intercettate hanno carattere di occasionalità e vanno considerate semplici indizi, incapaci di assurgere al rango di prove. Manca ogni rapporto tra le predette conversazioni e le azioni poste concretamente in essere dal NT. E' poi da notare che nessuno dei collaboratori di giustizia parla del NT, come soggetto inserito nella organizzazione dell'autoparco. Non può poi essere affermato che il NT si sia mai recato effettivamente a
Parigi per incontrare il IA. In sintesi, le prove "sussistono solo formalmente" e solo perché il NT ha ammesso la frequentazione dell'autoparco.
XXVI Manifesta illogicità della motivazione.
Il fatto che l'imputato abbia ritrattato la sua affermazione con la quale riconosceva che una delle voci pertinenti alle conversazioni intercettate era la sua non deve tradursi in prova contro di lui.
Quanto poi al fatto che egli sarebbe stato pedinato da appartenenti alla PG, i giudici del merito nelle loro sentenze arbitrariamente affermano che l'uomo alla guida della FO IO (che fu vista coprire il percorso dall'autoparco di via Salomone al deposito di Sesto S. NN) era proprio il NT, in quanto egli non fu riconosciuto dagli operanti. Né può essere attribuita a questo imputato responsabilità alcuna in tema di spaccio di stupefacenti sulla base delle sole intercettazioni. Ed infine, se pure, a tutto voler concedere, egli dovesse essere ritenuto responsabile dei singoli episodi a lui addebitati, non appare affatto possibile ritenerlo responsabile anche del reato associativo.
13 Ricorso LI
XXVII Violazione di legge e difetto di motivazione.
Lo stesso è stato identificato con il soprannome AN. A suo carico sono state valutate le annotazioni sulle "schede contabili". E' dunque evidente che dalle prove delle transazioni di droga si fa discendere la prova del suo coinvolgimento nel delitto di cui all'art 74 TU 309/90. Va però notato che LI risulta condannato definitivamente per il delitto ex art 416 bis cp consumato in Catania. Tale associazione aveva legami stabili con quella dell'autoparco. Orbene, perché possa parlarsi del delitto ex art 74 legge stupefacenti, deve essere provata una disponibilità certa e costante al ritiro di partite di droga. Sul punto invero la sentenza è del tutto carente.
Ricorso LE
XXVIII Violazione degli artt. 73 e 74 TU 309/90
La partecipazione alla associazione è stata dedotta unicamente in base alla asserita frequenza con cui questo imputato avrebbe effettuato acquisito di sostanze stupefacenti (come dichiarato dal SA e come si dedurrebbe dalle annotazioni sequestrate). Orbene, il predetto delitto associativo è certamente tra quelli definibili "a forma libera", ovvero "causalmente orientato", nel senso che, per la sua realizzazione, si richiede una qualsiasi azione, comunque portata ad esecuzione, purché causale rispetto all'evento tipico e, dunque, idonea a cagionarlo. Occorre dunque, nel caso di specie, che sia fornito un contributo alla permanenza del vincolo sociale. Ciò tuttavia non può risolversi in un mero atteggiamento psicologico;
è necessario, viceversa, che l'agente abbia consapevolezza dei fini propri della associazione ed abbia la volontà di contribuire al raggiungimento di tali fini. Solo in ciò consiste il dolo. Dunque il carattere dell'accordo criminoso distingue il concorso di persone nel reato, dalla associazione di cui all'art 74 legge stupefacenti. La mera frequenza degli episodi di cessione e la stessa quantità dello stupefacente "commerciato" non dimostrano la sussistenza della ipotesi associativa.
Le dichiarazioni del SA troverebbero, secondo la Corte, riscontro in alcune intercettazioni e nella annotazione "TT" rilevata su di una c.d. "scheda contabile". Si trascura però il fatto che i riscontri esterni devono avere carattere individualizzante;
essi devono essere univocamente interpretabili e riguardare tutti i fatti denunziati. Non ci si può certamente accontentare di riscontri generici, dovendo, viceversa, essi avere natura di fatto autonomo connotato da specificità. Ne consegue che riscontri individualizzanti validi per un soggetto chiamato in correità possono non valere per un altro (anzi così in genere accade).
Orbene il SA ha riferito di avere incaricato il LE di consegnare stupefacente a LE, ma egli non ha sostenuto di aver verificato che tale consegna effettivamente avvenne. La intercettazione telefonica citata dai giudici di secondo grado ha contenuto in realtà neutro e non può essere considerata riscontro alla chiamata non individualizzante, quale è quella proveniente dal SA. Quanto alla intercettazione ambientale, essa addirittura contrasta con la ipotesi di accusa, in quanto uno dei dialoganti dice di segnare "ad TT" la somma di 4.000.000, ma non chiarisce se si tratti di denaro da consegnare o da ricevere.
14 XXIX Violazione dell'art 62 bis cp.
Il diniego di concessione di attenuanti generiche è privo di reale motivazione: la conoscenza che il
LE ha di persone con gravi precedenti penali non attiene certamente alla valutazione della personalità dell'imputato.
Ricorso IA AN
XXX Omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo C)
Il IA AN è detenuto da molti anni. Orbene la associazione mafiosa contestata non sarebbe preesistente alla data in cui la carcerazione dei ricorrente ebbe inizio, ma si sarebbe costituita circa 10 anni dopo il suo arresto. Dunque AN, da detenuto, avrebbe partecipato alla costituzione di tale associazione. Secondo la sentenza impugnata, nei confronti dell'AN non avrebbe mostrato interessamento il fratello UI, ma l'intera associazione. Tuttavia, se è effettivamente vero che IM IA è il capo del sodalizio, è assolutamente normale che le spese che costui sostiene in favore del fratello vengano riportate sulle schede contabili che riguardano la associazione. Nulla di strano dunque se la ricevuta relativa al versamento di 10 milioni all'avvocato di AN si trovava nella sede dell'autoparco. Quanto alla percezione dello
"stipendio" mensile, trattasi di circostanza ininfluente. Invero, per partecipare ad una associazione è necessaria una condotta attiva, mentre la percezione di una somma è condotta meramente passiva. Quanto al contenuto delle intercettazioni, esso è assolutamente generico;
d'altronde, in quattro mesi, l'AN viene nominato solo tre volte. XXXI omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR.
Invero tale valutazione è del tutto carente. Si sostiene che il IA avrebbe indirizzato OR all'autoparco; ciò, se pur fosse vero, non costituirebbe comunque attività di reclutamento a favore della societas mafiosa. OR, invero, non aveva alcuna scelta: egli non poteva tornare a
Catania, perché ne andava della sua vita, dunque nessuna opera di persuasione fu effettuata nei suoi confronti da AN. D'altronde, poiché il OR conosceva da anni IM IA, avrebbe potuto rivolgersi direttamente al suddetto per entrare nel clan. XXXII CA e manifesta illogicità della motivazione in relazione al copo B) ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso morale nel reato.
E' stata dalla Corte di merito valorizzata la scheda contabile con la scritta "fratello Gin", recante anche alcune cifre. Si sostiene, in base ad essa, che IA AN avrebbe fatto da intermediario in una trattativa per stupefacenti. Sul punto il Tribunale (che ha assolto il ricorrente) aveva ritenuto generica la emergenza istruttoria. Né va trascurato che IM ha anche un altro fratello, a nome CC;
la Corte di appello esclude che la annotazione possa riguardare questo ultimo, in quanto troppo giovane e solo marginalmente sfiorato dalle indagini.
Ma, in realtà, solo sulla base di mere ipotesi, essa può fare riferimento ad AN. I giudici di secondo grado, inoltre, non hanno motivato sulle circostanze evidenziate dalla difesa con l'atto di appello, trascurando che, per aversi concorso morale (quanto alla presunta presentazione del
OR presso l'autoparco), occorre ricostruire le concrete modalità dell'accordo, individuare i soggetti che vi hanno preso parte, nonché le circostanze che lo hanno reso possibile. Ma tutto ciò in sentenza manca. XXXIII Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. I soli precedenti penali non possono essere di ostacolo alla concessione delle attenuanti ex art 62 bis cp. Quanto alla pericolosità criminale, la Corte avrebbe dovuto indicare in concreto quale fu il ruolo svolto da IA AN. Inoltre, per determinare la misura della pena, non basta un generico richiamo alla gravità dei reati commessi.
Ricorso IA UI
XXXIV Violazione di legge e difetto di motivazione
Non sono stati definiti i confini del contestato reato di associazione mafiosa. Esiste sentenza della Corte di appello di Catania passata in giudicato avente ad oggetto sostanzialmente fatti coincidenti con quelli per i quali si è proceduto a Milano. Vi è dunque violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che si sostiene in sentenza che la organizzazione mafiosa dell'autoparco aveva possibilità di operare anche a Catania e che comunque il gruppo catanese operava in stretta dipendenza da quello milanese (il quale forniva stupefacenti ed armi). Ai sensi dell'art. 669 cpp, pertanto, andrà revocata la sentenza di Catania se dovesse passare in giudicato quella di Milano. Quanto alla riconosciuta sussistenza della aggravante ex art 7 DL 152/91 per il reato del capo B), la Corte ha certamente errato in quanto la condotta agevolatrice va sorretta dal dolo specifico che deve essere diverso da quello necessario per essere riconosciuti colpevoli della partecipazione al reato associativo. Sul punto, i giudici di appello non si rendono conto che detta finalità agevolatrice non rappresenta un "surplus di spinta volitiva nella realizzazione della attività della associazione dedita al traffico di stupefacenti" Il dolo additivo di cui all'art. 7 attiene al solo reato associativo e mai ai singoli fatti criminosi, se posti in essere dagli appartenenti al sodalizio ex art 74 TU 309/90 : la sentenza è dunque contraddittoria sul punto, in quanto esclude la compatibilità tra aggravante e reati associativi, ma per IA IM giunge a conclusioni opposte.
Ricorso SC
XXXV Violazione e falsa applicazione dell'arty 74 TU 309/90 e 192 commi I, II, III cpp, nonché carenza di motivazione.
Si è verificata violazione del regime della valutazione della prova;
ed invero, con l'atto di appello si era dedotta la mancanza di consapevolezza in capo allo SC della sua appartenenza alla associazione volta allo smercio degli stupefacenti. Dagli atti emerge unicamente che il ricorrente ha custodito la droga per incarico del solo LE, del quale era amico. Sul punto la sentenza si limita a sostenere che la organizzazione criminosa dell'autoparco non avrebbe mai potuto servirsi per la custodia di merce tanto preziosa e compromettente di una persona che fosse all'oscuro di tutto.
Il collaborante AR parla del deposito di un amico del LE e non di un deposito facente capo al clan. Si è poi verificato un vero e proprio travisamento della prova per quanto riguarda il rinvenimento di appunti "contabili" nel locale caldaie di Sesto S. NN, dove era custodita anche la droga. In effetti la Corte territoriale parla di appunti in possesso dello SC, ma così non può esser sostenuto. Si sostiene che i predetti locali erano periodicamente visitati da
16 ZU e DI, ma si omette di precisare che i due operavano per incarico di LE, con la conseguenza che il ricorrente svolgeva il ruolo di semplice custode.
XXXVI Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 cp e 73 TU 309/90 ed omessa applicazione dell'art 379 cp, con conseguente difetto motivazionale.
Ha errato la Corte per non aver derubricato nel reato di favoreggiamento la originaria imputazione, in ciò cadendo in contraddizione avendo affermato che lo SC era un vecchio amico del LE. Il rapporto tra i due ha dunque carattere esclusivo e non può essere inquadrato nell'ambito delle relazioni esistenti all'interno di una organizzazione delinquenziale. Va poi considerato che l'imputato ha svolto tale ruolo solo nel periodo 91-92 e dunque per breve periodo.
La Corte territoriale poi non motiva affatto in ordine all'elemento psicologico, vale a dire in ordine al fatto che SC fosse consapevole della natura di quanto gli era stato chiesto di custodire (non risulta comunque che il LE ebbe mai ad informarlo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad eccezione di quelle sub XXX e XXXII, tutte le censure formulate nei confronti della impugnata sentenza si rivelano infondate, ovvero inammissibili.
Conviene ovviamente iniziare l'esame dalle censure dedotte dal BR. La censura riportate sub
I, in quanto strettamente connessa alla eccezione di incostituzionalità illustrata sub II (cui si ricollegano quelle sub V e IX), devono certamente avere la priorità.
Ebbene, è lo stesso ricorrente ad evidenziare come le chiamate in correità, provenienti dai numerosi collaboratori di giustizia, si incrocino e si integrino vicendevolmente, trovando poi riscontro, principalmente, nelle dichiarazioni del EN. Costui, a quanto si apprende, dopo essere stato ascoltato nella fase delle indagini preliminari, si è reso irreperibile. Il verbale delle sue dichiarazioni è stato dunque acquisito ai sensi dell'art. 512 cpp. Sul punto, la difesa osserva che, se il EN è stato ascoltato mentre era in carcere, egli non era evidentemente irreperibile e che, se si temeva che tale potesse rendersi, avrebbe dovuto essere ascoltato con incidente probatorio. La tesi, con tutta evidenza, si fonda su di una errata prospettiva temporale, che ha indotto in equivoco il ricorrente. E' evidente che, quando il EN fu ascoltato, non era irreperibile (se è vero che egli era detenuto); era viceversa irreperibile quando fu celebrato il dibattimento e, per tale motivo, fu applicato il dettato dell'art 512 cpp. A ben vedere, tuttavia, lo stesso ricorrente dà per presupposta tale circostanza, quando suggerisce che si sarebbe dovuto ricorrere all'incidente probatorio, volendo significare -evidentemente che il EN, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere ascoltato ai sensi dell'art. 392 ss cpp, mentre era in carcere, in previsione di una sua futura irreperibilità. La tesi, per altro, non ha pregio, in quanto il ricorrente non indica quali siano i motivi per i quali tale condizione (la irreperibilità) sarebbe stata prevedibile nel momento in cui si procedeva all'interrogatorio del soggetto in questione. Che poi tale interrogatorio, come sostenuto, non si sia svolto con le modalità di cui all'art. 141 bis cpp, appare del tutto logico, dal momento che tale norma è stata introdotta con la legge 8.8.1995
n. 332, mentre la fase delle indagini preliminari, come si legge in sentenza, si è conclusa precedentemente.
17 Non vi era dunque nessun motivo per ritenere inutilizzabili tali dichiarazioni. La censura è infondata.
Quanto alla dedotta eccezione di incostituzionalità, deve innanzitutto rilevarsi che la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio di primo grado (Tribunali di Firenze e Milano) si sono svolte in epoca anteriore alla modifica dell'art. 111 della Costituzione. Non vigevano pertanto le preclusioni introdotte dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2 e dunque le acquisizioni al fascicolo del dibattimento (non solo quella riguardante le dichiarazioni del EN) sono legittimamente avvenute sulla base della disciplina previgente. Invero questa Corte ha già osservato (ASN 200005563-RV 216416) come debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, DL 7 gennaio 2000, n. 2
(convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il predetto articolo prevede che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. In mancanza di tale disposizione transitoria, per altro, ed in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo, operanti anche tra leggi costituzionali, avrebbero dovuto considerarsi pienamente applicabili le norme sulla acquisizione probatoria, compatibili con l'assetto normativo precedente alla modifica costituzionale, e quindi, nella specie, la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. come incisa dalla sentenza della Corte cost. n. 361 del 1998 (disciplina che, quindi, proprio per effetto di detta sentenza, doveva considerarsi costituzionalmente protetta). La normativa transitoria, quindi, lungi dal limitare l'efficacia della nuova disposizione costituzionale, ha, al contrario, sulla base di una ragionevole scelta del Legislatore, determinato una parziale retroattività dei nuovi principi, che, diversamente, non si sarebbe prodotta.
Per altro verso è da notare che la irreperibilità non può essere equiparata alla libera scelta di sottrarsi al dibattimento, ben potendo dipendere, fino a prova contraria, da forza maggiore o caso fortuito.
Più che essere manifestamente infondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale appare non pertinente.
Quanto al danno cagionato al BR dal fatto di essere stato giudicato dal Tribunale di Milano, per fatti commessi fuori dalla giurisdizione territoriale dello stesso, ciò è avvenuto, come riconosce per primo il ricorrente, in virtù della contestazione dell'aggravante ex art. 7 DL
152/91, contestazione che è stata resa possibile a seguito della trasmissione degli atti al PM presso quel Tribunale. Le sentenze nn. 76 del 1993 e 70 del 1996 della Corte costituzionale non consentivano altra scelta.
Parzialmente diversa la questione sollevata da IN EL e MA (punti sub V e IX), dal momento che non sono in discussione le dichiarazioni di un irreperibile, ma quelle del LE, persona che è comparsa in dibattimento, ma che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, evitando così di confermare le accuse rese nella fase delle indagini preliminari. Anche in questo caso, tuttavia, va notato che la acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali avvenne in epoca anteriore alla entrata in vigore del "nuovo" art. 111 Cost. La loro valutazione è avvenuta alla luce della norma transitoria, che, proprio in quanto tale, disciplina la applicabilità delle nuova normativa a seconda della diversa fase nella quale si trova il processo. Il rilievo dei ricorrenti, peraltro, è parimenti infondato, atteso che la stessa legge costituzionale n. 2 del 1999, nel
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п
1 demandare alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del giusto processo ai procedimenti in corso, ha previsto correttivi di natura transitoria, atti a contemperare quei principi con i valori, anche essi costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e della ragionevole durata del processo (conf. ASN 200008881-RV 216918).
Infondata è la censura illustrata sub XI (AS), dal momento che, contrariamente a quello che ritiene il ricorrente, è certamente ipotizzabile che gli stessi soggetti militino, contemporaneamente, in una associazione di stampo mafioso ed in una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Invero la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ASN 200005791-RV 215257) ha già chiarito come le due fattispecie associative possano coesistere. E' poi del tutto compatibile la ipotesi di cui all'art. 74 TU 309/90 con quella di cui all'art 73 del medesimo testo (ed anzi ciò è id quod plerumque accidit).
Le censure sub XII (AS) e XVIII (CA) sono infondate. Il dedotto vizio motivazionale può apparire sussistente solo se si procede ad una lettura, per così dire, “atomistica" delle risultanze probatorie. Si vuol significare che gli elementi emersi, se isolatamente considerati, possono apparire poco significativi. Se, viceversa, come la Corte territoriale fa, si procede ad una valutazione complessiva e, dunque, "integrata" dell'intero contesto probatorio (intercettazioni, prove documentali, prove dichiarative "incrociate"), la conclusione cui i giudici di merito pervengono non presta il fianco a critiche quanto a logicità ed a concludenza. Invero, le condotte addebitate all'AS, se valutate unitariamente, se poste in relazione alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, se "rilette" anche alla luce di quanto risulta dalle effettuate intercettazioni, ben possono essere ritenute sintomatiche di una sua intraneità alla societas sceleris. Ciò è quanto la Corte di appello ha fatto ed ha, con chiarezza ed in modo intellegibile, esposto in sentenza.
Lo stesso discorso può esser fatto per il CA, il cui comportamento è stato analizzato in maniera corretta, con riferimento alla ipotesi di accusa. Sono stati posti in evidenza, nella impugnata sentenza, gli intensi rapporti di questo imputato con gli altri frequentatori dell'autoparco ed a tale circostanza è stata data una interpretazione tutt'altro che illogica.
Irrilevanti sono stati giudicati, e non infondatamente, i rapporti tra il Di OD ed il ricorrente, ritenendo comunque raggiunta la prova -sulla base di tutto il materiale probatorio raccolto (cui, ancora una volta, è stata data una lettura non frammentaria)- della partecipazione dell'imputato alla associazione dedita alla spaccio di sostanze stupefacenti ed alla associazione di natura mafiosa. Non può avere alcun rilievo infatti la circostanza (per altro semplicemente dedotta) che il CA avrebbe agito, per così dire, "in rappresentanza" del Di OD;
è fin troppo evidente, infatti, che, in tema di reato associativo, ciò che rileva è l'effettivo contributo fornito, con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, purchè detto contributo sia fornito con la volontà e la consapevolezza di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale. Che poi ciò avvenga per mandato di terza persona, nulla cambia, in quanto sono irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita della societas sceleris (per convenienza, per "tradizione familiare", per adesione culturale, per lealtà verso il capo, o -come in genere accade- per più ragioni insieme).
Generica ed in fatto è la censura di cui al punto XIII(ancora AS), mentre assolutamente generica è quella di cui al punto XIX (AV). Con la prima, si enunciano alcuni principi (per la
19 verità pacificamente condivisi) senza correlarli alle censure pertinenti la posizione del ricorrente, ovvero pertinenti ad episodi di non grande rilevanza, secondo l'economia della impugnata sentenza (consegna dei fucili), ovvero ancora si fanno asserzioni apodittiche (quali emella circa la credibilità dei collaboratori), per altro contrastate da precisi "passi" della sentenza impugnata (vedasi fol. 110 ss., anche per quello che riguarda le doglianze, sul punto, del BR).
Con la seconda, si rivolge a questo Collegio un'astratta raccomandazione alla diligenza.
Parimenti generica è la censura espressa sub XXIII (AVllo), dal momento che il ricorrente non chiarisce affatto (limitandosi a definirla "evidente") la ragione per la quale la custodia di micidiali armi da fuoco per conto di una associazione cui è stato attribuito il carattere della mafiosità non debba integrare la aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91.
Per quanto attiene alla censura sub XV, è da dire che nessuna violazione dell'art. 521 cpp si è verificata nei confronti dell'AS. Come consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, la correlazione tra la ipotesi di accusa ed il reato ritenuto in sentenza deve sussistere con riferimento al fatto contestato, inteso, non solo come quello enunziato nel capo di imputazione, ma come l'insieme degli elementi dei quali l'imputato ha avuto conoscenza ed in relazione ai quali ha potuto -in concreto- articolare la sua difesa. Tale è stata la condizione dell'AS (né esiste contestazione sul punto), il quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa per il complesso della sua attività svolta in favore della societas sceleris. La censura è quindi inammissibile.
Quanto alle censure relative al diniego della diminuente conseguente alla adottabilità del rito abbreviato (punti XVI e XXIV, imputati AS e AVllo), esse sono infondate. La Corte di merito ha dato atto (fol. 142 e fol. 160 e ss.), rifacendosi alla motivazione della sentenza di primo grado, di come la istruzione dibattimentale sia stata necessaria per definire la posizione e la responsabilità di questi due imputati. Sulla decisione non può influire la entrata in vigore della nuova normativa (legge 479/99), che, come noto, non richiede più il consenso del PM. Trattandosi
-ormai senza ombra di dubbio- di norma di carattere processuale, essa è regolata dal principio del tempus regit actum e, dunque, posto che, nel momento in cui le richieste furono formulate, il necessario consenso non fu -con ragione, a quanto si è detto- prestato, la decisione del giudice di merito appare corretta in punto di diritto e congruamente motivata. Parte inammissibili, in quanto sostanzialmente articolate in fatto, parte infondate, sono le censure di cui ai punti III, IV, VII, VIII.
Invero, i ricorsi di IN EL e MA qualificano irrilevanti le dichiarazioni di HI, mentre affermano che quelle del LE devono essere considerate tamquam non essent, in quanto non ribadite in fase dibattimentale. Con riferimento a tale seconda questione, si rinvia a quanto già detto, trattando dei punti sub V e IX, circa la regolarità della loro acquisizione ed utilizzazione. Quanto allla valutazione delle dichiarazioini provenienti da collaboratori di giustizia,
è da notare che la Corte territoriale, diffusamente ed in più passi della sentenza, ne ha illustrato la fondatezza, la pertinenza e la credibilità.
Quanto al ruolo concretamente addebitato a IN EL, va chiarito che la mansione, esercitata con carattere di stabilità e continuità, di fornitore di sostanza "da taglio", ben può apparire, di per sé, sintomatica dell'inserimento di tal genere di fornitore in una struttura associativa votata alla commercializzazione della droga. In tal senso è la motivazione della sentenza impugnata e, poiché essa muove da presupposti giuridicamente corretti e si sviluppa
20 attraverso argomentazioni coerenti, comprensibili e non illogiche, appare, in questa sede, inattaccabile. D'altronde, affermare che questo imputato sia semplicemente "venuto in contatto", attraverso la attività sopra descritta, con una organizzazione malavitosa, è espressione sicuramente riduttiva sul piano verbale, ma che non cambia la natura della condotta dell'agente e, dunque, la qualificazione giuridica di tale condotta.
Quanto alle censure di cui ai punti XX (AV), XXII (AVllo), XXVI (NT), XXVII
(LI), XXVIII (LE), XXXIV (IA UI), XXXV (SC), poiché il tema della provaè anche incentrato su dichiarazioni, va rilevato innanzitutto che quasi tutti i ricorsi, pur ancorati a principi giurisprudenziali incontroversi, finiscono per travisare il dettato dell'art. 606 comma I lett. e) nonché quello dell'art. 192 cpp. Esse vanno dichiarate prive di fondamento, tranne quella relativa a SC, che deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, come è noto, l'art. 606 del codice di rito inibisce al giudice di legittimità 1) di svolgere censura della compiutezza della motivazione oltre il tenore del provvedimento, 2) di articolare censura di logicità, oltre il significato evidente dell'argomentazione e 3) di operare scelte alternative rispetto a quelle del giudice di merito. Il ricorso che superi questi limiti è inammissibile, in quanto non propone un sindacato di legittimità, ma, in realtà, una rivalutazione di merito.
Insomma "mancanza o manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento" significa, come
è noto, che, dal tenore stesso della sentenza, in rapporto a quanto puntualmente devoluto all'esame del giudice d'appello, il vizio può essere rilevato per a) mancata o erronea valutazione di acquisizioni decisive o erroneo apprezzamento di quelle non decisive (perciò la motivazione non è sindacabile se trascura elementi non decisivi o incorre in errore circa gli stessi;
b) mancata adozione, quali criteri di valutazione dei fatti o massime di esperienza (è quindi sindacabile l'adozione di criteri non confortati dall'esperienza, ma non sono proponibili criteri diversi). Quanto alla verifica della completezza e logicità della motivazione, poi, le disposizioni di cui all'art. 192 cpp indicano il metodo espositivo che il giudice deve seguire.
Per quel che qui interessa, nel comma III dell'art. 192 cpp, relativo alla chiamata in correità o reità, posta a fondamento della prova, il codice specifica la necessità di superare, attraverso la acquisizione di riscontri, la presunzione di interesse personale di chi tale chiamata effettua.
Detti riscontri, come è noto, devono consentire l'induzione (in quanto rafforzativi del convincimento di attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della motivazione) della prova del fatto e della attribuzione dello stesso, ma non perché in grado di conseguirla ex se.
Pertanto, se essi provengono da altre dichiarazioni, vagliate con gli stessi criteri, è necessario che confermino l'attendibilità della narrazione quanto alla attribuzione, e non che offrano una ricostruzione speculare del fatto (non solo perché diverse possono essere le occasioni di conoscenza, diverso il ricordo, diverse le modalità della narrazione, ma proprio perché la questione da risolvere concerne l'attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della prova).
Ebbene, appare evidente come per il AV ed il NT non si sia verificata alcuna mancata valutazione di acquisizioni decisive (non ne vengono segnalate dai ricorrenti), né alcun erroneo apprezzamento di quelle decisive, dal momento che la Corte ricorda i non pochi elementi di
"carico" (si ricordi quanto si è anticipato circa la natura "composita" del compendio probatorio), li
21 collega in maniera non arbitraria e ne trae conclusioni non in contrasto con i principi logici e della comune esperienza.
In particolare, per il NT, la originaria ammissione appare messa in relazione agli altri, gravi elementi indizianti;
il giudice risulta aver tratto il suo convincimento da tutto il compendio. Del tutto generica appare poi la censura sub XXV, con la quale, con espressione, per la verità alquanto oscura, si sostiene, come anticipato, che le prove sussistono "solo formalmente".
Altrettanto evidente, con riferimento alla censura del AVllo, che nessuna massima di esperienza
è stata travolta dalla motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito infatti muove, evidentemente, dal presupposto -suggerito dalla esperienza- che le armi (a maggior ragione se micidiali, clandestine e di pertinenza di una agguerrita associazione criminale) vengono custodite con ogni precauzione e, dunque, quanto meno, in un locale chiuso. Tale presupposto, per quel che è dato leggere in sentenza, non è stato smentito da alcuna emergenza processuale (né, osserva questo Collegio, da alcuna deduzione del ricorrente) e dunque risulta essere stato legittimamente assunto dal giudice di merito quale base di un ragionamento deduttivo che appare scevro da-vizi logici. Quanto alla interpretazione della scritta C.V.LL., essa appare, ancora una volta, frutto di un ragionamento tutt'altro che eccentrico o bizzarro, ma anzi, in realtà, congruente con le altre emergenze processuali.
Le censure del LI (XXVII) in parte sono attinenti al merito (e sul punto si deve ribadire quanto premesso), ovvero ripropongono il tema della compatibilità tra il delitto ex art 416 bis cp e quello ex art 74 TU 309/90 (e, dunque, sono analoghe a quella dell'AS, cui ancora si rinvia), con la conclusione che, sul punto, il ricorso va giudicato infondato.
Per quanto riguarda il LE (XXVIII), ancora una volta si evidenzia come il giudice di merito non abbia certamente valutato in maniera arbitraria od illogica le emergenze di causa. Invero, in tema di stupefacenti, mentre la mancanza di prove circa la commissione da parte di un soggetto di singoli reati di spaccio, non sta certo a dimostrare, di per sé, la non appartenenza dello stesso ad una associazione ex art 74 TU 309/90, la consumazione di più episodi di smercio di droga può ben assumere carattere sintomatico della intraneità del soggetto alla organizzazione che tale spaccio gestisce. Orbene, mentre il giudice di merito ha applicato con coerenza tale principio (valutando i predetti episodi unitamente ad altre emergenze processuali che lo stesso ricorrente ricorda), quest'ultimo formula la sua censura sulla base delle già note modalità "atomistiche" di lettura del dato probatorio, senza riferimento alle diverse risultanze processuali. Muovendo da tale erroneo presupposto metodologico, egli giunge ad affermare la sua mancanza di consapevolezza circa la esistenza e la operatività di una associazione, assumendo quindi, apoditticamente, carenza di dolo.
La censura dedotta da SC sub XXXV mira riconoscibilmente ad una diversa (e più favorevole) interpretazione del materiale probatorio raccolto. Incontroverso essendo il fatto che questo imputato ha custodito sostanza stupefacente ed appunti relativi al commercio della stessa, il ricorrente suggerisce la interpretazione in base alla quale ciò sarebbe avvenuto in conseguenza di un suo diretto legame con LE e non del suo inserimento nel consorzio criminoso. In realtà, il fatto che egli sia indicato da un collaboratore come "amico del LE" non può, tuttavia, di per sé, contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, posto che un semplice connotato identificativo non può essere assunto come prova di un rapporto esclusivo del soggetto riconosciuto con il soggetto in relazione al quale è avvenuto il riconoscimento.
22 La censura sub XXXIV (IA UI) è infondata nei suoi presupposti, sia perché muove dalla premessa -errata- che la stessa persona non possa essere inserita in più strutture aventi carattere di mafiosità, sia perché ritiene che l'aggravante ex art 7 DL 152/91 sia incompatibile con la appartenenza organica a tale associazione (contra cfr SU 10/2001, del 28.3.2001, Cinalli)
Quanto alle censure sub XIV (AS), XXI (AV), XXXVI (SC), esse vanno, ancora una volta, dichiarate inammissibili o infondate. Inammissibile perché non specifica è quella sub XIV, dal momento che il ricorrente si limita ad una generica doglianza, omettendo di indicare, non solo quali brani di conversazione gli sarebbero stati arbitrariamente attribuiti, ma anche quale rilievo tale (pretesamente errata) attribuzione avrebbe avuto nella affermazione della sua responsabilità.
Infondata è la censura indicata sub XXI dal momento che, come la giurisprudenza di questa
Corte ha già stabilito, "sussiste a carico del titolare apparente di beni una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente... non svolge una attività tale da procurargli il bene, per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo" (cfr ASN 200003889-RV 217488, relativo, per altro, proprio al coniuge di un imputato). Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio rilevando come le fonti "ufficiali" di reddito della moglie del ricorrente non potessero giustificare l'accumulo di ricchezza.
Infondata è anche la censura sub XXXVI, in quanto la distinzione tra il favoreggiamento reale ed il reato associativo consiste nella direzione del contributo fornito dall'agente; nel primo caso, mira ad aiutare il singolo ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, nel secondo, fornisce stabilmente la sua opera a vantaggio dell'intera struttura criminale, non avendo rilievo alcuno il fatto che, per ragioni organizzative, egli abbia contatto prevalentemente con uno tra gli associati.
Manifestamente infondate sono infine le doglianze formulate in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche (vedasi sub VI, X, XVII e XXIX). Invero, quanto a
IN EL e MA, essi lamentano che immotivatamente la pena base e gli aumenti sarebbero stati commisurati ai massimi previsti dal codice sulla base di precedenti penali, erroneamente, qualificati gravissimi. Con ciò non sarebbero state rispettate le direttrici costituzionali che vogliono la pena volta alla rieducazione del condannato e l'ancoraggio della responsabilità penale solo ad elementi fattuali. In proposito, si osserva che i giudici di merito richiamano, quanto a EL, anche un recentissimo (rispetto all'inizio della attività di indagine) precedente giudiziario. Questo imputato, infatti, come si legge, fu tratto in arresto il 9.7.1992
(in pratica, tre mesi prima della irruzione nell'autoparco). Nella sua abitazione fu trovato un vero e proprio laboratorio per la lavorazione degli stupefacenti, oltre, appunto, a sostanza stupefacente e sostanza da taglio. Dalle schede contabili poi, osservano i giudici di merito, si evince che entrambi i IN hanno ricevuto grosse somme, il che, evidentemente sta a provare
(si sostiene) la intensità e la importanza delle "transazioni". Anche tali circostanze, oltre ai precedenti ricordati dai ricorrenti, giustificano, per la Corte di appello, il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cp ed inducono a fissare la pena in quella effettivamente irrogata. E' dunque di tutta evidenza che l'iter logico seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio appare corretto e scevro da pecche metodologiche.
23 D'altra parte, proprio la funzione risocializzatrice della pena presuppone che essa sia parametrata, oltre che alla gravità del fatto, alla personalità del destinatario;
in caso di pena detentiva, la individualizzazione del c.d. trattamento penitenziario sarebbe impossibile senza una valutazione della personalità del condannato, con riferimento anche ai suoi precedenti penali. Tale trattamento deve certamente essere diversamente calibrato, a seconda che sia diretto ad un soggetto alla sua prima esperienza criminale (e carceraria), ovvero ad un recidivo. In sintesi: sia per quanto riguarda la quantificazione della pena, sia per quanto riguarda la successiva fase della espiazione, la sussistenza di eventuali, significativi, precedenti è tutt'altro che irrilevante.
Quanto all'AS, è da rilevare che in sentenza vengono ricordati, oltre ai precedenti(qualificati risalenti, ma comunque espressivi di una personalità violenta) la modalità delle azioni poste in essere e la intrinseca gravità dei fatti addebitati. Il giudice quindi dà ampiamente conto, anche in questo caso, delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della sostanziale correttezza del trattamento sanzionatorio fissato in primo grado (che conferma).
Quanto al LE, è certamente errato sostenere che non possa costituire elemento di valutazione della personalità dell'imputato, la sua assidua frequentazione di personaggi gravati da allarmanti precedenti penali. E' di tutta evidenza che il giudice di merito non esprime una valutazione, per così dire, meramente formalistica, o, addirittura, ispirata a criteri di riprovazione sociale (in base alla quale sarebbe sconveniente avere rapporti con simili soggetti), ma una valutazione ancorata ai fatti di causa, una valutazione nella quale la frequentazione di pericolosi pregiudicati deve essere messa in relazione alla obiettiva gravità del fatto addebitato all'imputato ed alle modalità della sua commissione. La frequentazione di soggetti di tal fatta, può, con ogni evidenza, costituire la base per la valutazione del carattere di non occasionalità del fatto attribuito al LE.
Venendo poi all'esame del ricorso di IA AN, vanno dichiarate fondate le censure sub
XXX e XXXII (che in realtà vanno considerate come un unico motivo). Premesso che, in linea astratta, è ben possibile che taluno aderisca, pur dallo stato di detenzione, alla costituzione di una associazione criminosa, è da notare che, nel caso concreto, la Corte territoriale non ha motivato in maniera compiuta e logica in ordine alle prove della adesione di questo imputato alla societas sceleris capeggiata dal fratello. Non è dato infatti comprendere per quale ragione i giudici di merito abbiano ritenuto che la assistenza economica fornita all'AN (sotto forma di versamento dell'onorario al legale e di periodiche sovvenzioni al detenuto) sia da considerarsi espressione di solidarietà mafiosa, piuttosto che di solidarietà familiare;
né hanno chiarito per qual motivo le altre annotazioni, relative al "fratello di IM", debbano riferirsi necessariamente all'AN e non al CC. Affermare che costui è troppo giovane (ma evidentemente non tanto, se è vero che è stato "sfiorato" dalle indagini), senza specificare né quanti anni aveva al momento dei fatti, né per quale ragione non sia possibile ipotizzare che egli possa aver preso parte ad attività delittuose (si pensi ai pusher che, non raramente, sono minorenni), costituisce certamente una grave carenza della motivazione. Costituisce poi petizione di principio affermare che CC non è stato sfiorato dalle indagini perché troppo giovane e che, non essendo stato sfiorato dalle indagini, non può essere ritenuto coinvolto nella associazione capeggiata dal fratello UI.
I restanti rilievi provenienti da questo ricorrente restano assorbiti.
24 Nei confronti di IA AN, pertanto, va pronunziata sentenza di annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello, la quale, nel nuovo scrutinio, terrà presenti le direttive e le osservazioni sopra formulate.
Tutti gli altri ricorrenti -in ragione del rigetto dei relativi ricorsi- vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
PQM
la Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN IA con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2001.
Il presidente
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Depositata in Cavelleria 17 SET. 2001 I na,
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