Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2001, n. 33717
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato associativo, ciò che rileva è l'effettivo contributo fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, purché detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale. Ne consegue che è ininfluente la circostanza che ciò eventualmente avvenga per mandato di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita della "societas sceleris"

Commentario1

  • 1Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquere
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023

    La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2001, n. 33717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33717
Data del deposito : 9 maggio 2001

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