Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
L'estensione della presunzione legale, sia pure non assoluta, di inadeguatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a quella carceraria, ai reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate", conseguente alle modifiche introdotte all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. dalla legge di conversione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (L. 23 aprile 2009, n. 38), si applica, per il principio "tempus regit actum", anche alle misure custodiali ancora in atto e disposte prima della sua entrata in vigore. (Nella specie il ricorso riguardava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di appello, aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura degli arresti domiciliari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2009, n. 23961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23961 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIURE WEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento
-/