Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2009, n. 23961
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Sentenza 20 maggio 2009

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L'estensione della presunzione legale, sia pure non assoluta, di inadeguatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a quella carceraria, ai reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate", conseguente alle modifiche introdotte all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. dalla legge di conversione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (L. 23 aprile 2009, n. 38), si applica, per il principio "tempus regit actum", anche alle misure custodiali ancora in atto e disposte prima della sua entrata in vigore. (Nella specie il ricorso riguardava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di appello, aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura degli arresti domiciliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2009, n. 23961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23961
    Data del deposito : 20 maggio 2009

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