Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 1
In tema di appalti pubblici, il dovere di cooperazione dell'Amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso quale mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte. Ne consegue che il dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'Amministrazione committente di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore, senza rappresentare per l'Amministrazione stessa un apprezzabile sacrificio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
M Ee 66991 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE0 7 5 43/02 IN NOME DEL SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19430/99 Presidente Dott. Antonio SAGGIO 22883/99 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 21021 Cron. Consigliere 1552 Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 28/11/2001 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente CASAZIONE SENTENZA 66991 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CARLO SPA, in persona del UFFICIO COPIE IMPRESA DOTT. ES Richiesta copia studio pro tempore, elettivamente legale rappresentante dal Sig. per diritti € 6,20 domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso 27 MAG 2002 l'avvocato PAOLO CARBONE, che la rappresenta e IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende, giusta mandato a margine del ricorso Richiesta copia studio dal Sig. 4 ricorrente per diritti € 620 principale;
il 27 MAG. 2002 - IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE MINISTERO DELLA DIFESA;
Richiesta copia studio intimato - dal Sig. per dirito a -2001 e sul 2° ricorso n 22883/99 proposto da: IL CANCELLIERE .2419 MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta Sonic studi 1 620dal Sig.. ☐ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IMPRESA DOTT. CARLO ES SpA;
intimata - n. 415/99 della Corte d'Appello di avverso la sentenza GENOVA, depositata il 25/05/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 28/11/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
Carbone, che ha l'Avvocato ricorrente, il udito per del ricorso principale ed il chiesto l'accoglimento rigetto del ricorso incidentale;
e ricorrente incidentale, udito per il resistente che ha chiesto il rigetto del l'Avvocato Cosentino, e l'accoglimento del ricorso ricorso principale incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Alberto che ha concluso previa Generale Dott. RUSSO per il rigetto sia del ricorso riunione dei ricorsi, principale sia del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 giugno 1997, il Tribunale di 2 Genova condannava il Ministero della difesa a corri- spondere all'impresa AR NE s.p.a , aggiudicataria di un contratto di appalto per la costruzione di 4 fab- bricati nel comprensorio demaniale dell'ex stazione ra- comune di BO, stipulato il 20 dio di Ceparana nel novembre 1987,i maggiori oneri dovuti affrontare in se- guito a due sospensioni dei lavori disposte dalla sta- zione appaltante in data 31 ottobre 1989 (2^ sosp.) e 4 (3^ sosp.); rigettava invece analoga ri- gennaio 1992 una precedente con riguarado ad chiesta dell'impresa sospensione avvenuta con verbale del 25 agosto 1988 poiché questa era stata provocata da un provvedimento del sindaco di BO, perciò costituente factum prin- cipis, comportante l'impossibilità di accesso al cantie- re con i mezzi pesanti della soc.appaltatrice. con sentenza del 25 La Corte di appello di Genova maggio 1999, ha respinto tanto l'appello principale del- la AR NE, quanto quello incidentale del Ministe- ro, osservando: a) che detta sospensione era stata dispo- a causa della sola inaccessibilità al cantiere do- sta delle strade esistenti ai vuta alla impraticabilità mezzi pesanti dell'impresa, in conseguenza di un divieto posto dal comune di BO;
b) che detta sospensione non indicata in era perciò attribuibile alla altro causa soc.appellante (necessità di documento prodotto dalla 3 una fognatura) sia per- provvedere alla costruzione di in contrasto con tutta la re- ché un tal motivo era e costituiva comunque un factum stante documentazione principis, imputabile alla sudetta amministrazione comu- nale, sia perché le modifiche richieste dall'amministrazione committente erano sorte non da er- rori progettuali,ma da successive esigenze del comu- ne,che il Ministero aveva ritenuto di recepire per man- tenere con questi ultimi buoni rapporti necessari alla c) che mancando, peraltro la prosecuzione dell'appalto; prova dei cattivi rapporti tra queste amministrazioni non era sostenibile neppure che dedotta dall'impresa, il Ministero avrebbe dovuto investigare sull'esistenza di provvedimenti che ostacolavano il funzionamento del inequivocabilmente cantiere e la sospensione doveva collegarsi con il provvedimento sindacale di divieto di transito che le parti avevano potuto conoscere soltanto il 18 maggio 1989; d) che invece questa amministrazione era responsabile della terza sospensione sia perché so- per ottenere attivata si era lo dopo anni l'autorizzazione comunale all'allaccio ai collettori di 4 acque bianche e nere, sia per la negligenza colpevole dimostrata negli adempimenti necessari per il funziona- mento dell'impianto. Per la cassazione della sentenza, la soc. AR Agne- 4 se ha proposto ricorso per 3 motivi;
cui resiste il Mi- nistero della difesa che ha formulato, a sua volta ri- corso incidentale per un motivo. Motivi della decisione I ricorsi, proposti entrambi contro la medesima sen- riuniti ai sensi tenza, vanno preliminarmente dell'art. 335 cod. proc. civ. primo di quello principale, la motivo Con il soc. NE, denunciando violazione dell'art. 31 del r.d. e 1375 365 del 1932, nonché degli art.1175 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenu- to che la prima sospensione dei lavori era dovuta starada di accesso al comprenso- all'inagibilità della rio determinata dal menzionato divieto posto dal comune di BO, senza considerare che in base a detta norma del r.d. 365 incombeva all'amministrazione appaltante un preciso onere di conoscenza del provvedimento, nonché di informarne l'appaltatore; e ciò senza dire del dove- re di collaborazione gravante sulla stessa stazione ap- paltante che importava prima di indire la licitazione privata una verificazione del progetto in relazione a tutto quanto potesse Occorrere per la corretta esecu- zione dell'opera e la cui violazione è risultata causa della illegittima protrazione dei lavori. Con il secondo motivo che si articola in due censu- f 5 re, l'impresa deduce violazione dell'art. 34 del r.d. 366 causa di forza maggio- del 1932 per avere ravvisato una re legittimante la disposta sospensione dei lavori an- zitutto nell'ordinanza sindacale che vietava di fatto l'accesso al cantiere dei propri mezzi pesanti senza una circostanza im- considerare che trattavasi non di un fatto certo risalente al prevedibile,ma di 1986 e preesistente alla licitazione privata che avrebbe dovu- to essere conosciuto dall'amministrazione committente e palesato al momento della gara e che costituiva dunque causa alla stessa imputabile per violazione del dovere di cooperazione;
e, quindi, in modifiche progettuali poste per compiacere in essere dall'amministrazione considerare che le stesse si l'autorità locale, senza erano rivelate inutili posto che detta autorità, con no- comunque negato all'impresa ta del 26 giugno 1989 aveva l'autorizzazione alla costruzione di una pista di col- legamento al cantitere;
che spettava in ogni caso alla stazione appaltante verificare prima della gara quali il regolare svolgi- autorizzazioni necessitassero per era stata proprio essa impresa mento dei lavori;
e che zona interessata dai fabbricati da ad accertare che la realizzare non abbisognava di alcun provvedimento auto- anche sotto tale profilo l'inerzia rizzativo, per cui committente aveva comportato quanto meno colposa della l'illegittimo protarsi della sospensione. altra violazione Con il terzo motivo, deducendo r.d. 366/1932, nonché omessa, insufficiente dell'art.34 su punti decisivi della contraddittoria motivazione controversia si duole che i giudici di appello abbiano e omesso completamente di chiarire le ragioni per le qua- li la sospensione in questione doveva essere imputata all'ordinanza sindacale del 1986 piuttosto che all'intendimento della committente di compiacere l'autorità locale:e ciò pur dando atto delle modifiche che la stessa intendeva apportare al progetto e senza esaminare la successiva documentazione in atti compro- vante la sussistenza di dette modifiche ed il loro col- e la seconda, infatti legamento tra questa sospensione addebitata dai giudici di merito alla stazione appal- sentenza non abbia consi- tante. Lamenta ancora che la derato quanto accertato dal Tribunale, che cioè le va- rianti che ne erano scaturite avevano posto fine al contenzioso tra questa amministrazione e l'autorità co- rapporti munale, da ciò traendo la prova dei cattivi che secondo la esistenti tra dette amministrazioni stessa Corte avrebbero, ove dimostrati, comportato l'obbligo del Ministero di conoscere l'esistenza dell'ordinanza sindacale del 1986; ed abbia escluso in- fine le dedotte e documentate modifiche progettuali in 7 base alla sola lettura della relazione ai lavori di va- riante avulsa dagli altri documenti prodotti che ne confermavano la rilevanza ai fini della disposta SO- spensione. I suesposti motivi sono parte inammissibili e parte infondati. La Corte di appello, infatti,ha confermato che la prima sospensione dei lavori disposta il 25 agosto 1988 comune di BO che vie- fu dovuta ad un'ordinanza del al cantiere di tutti i mezzi tava di fatto l'accesso pesanti a causa di un divieto di transito disposto dal sindaco con provvedimento adottato nel 1986, che tutta- via era stato portato a conoscenza del pubblico median- te apposito cartello segnalatore soltanto il 18 maggio 1989; ragion per cui ha ritenuto che lo stesso non fosse conoscibile dall'impresa, modificando sul punto la moti- vazione con cui primi giudici avevano addebitato tale mancata conoscenza а comportamento negligente dell'appaltatore che con due dichiarazioni sottoscritte aveva dato atto di aver eseguito i il 13 ottobre 1987 accertare tra l'altro le necessari sopralluoghi onde per il raggiungi- condizioni della viabilità stradale le possibilità di transito mento del cantiere, nonché dei propri mezzi. il provvedimento Per la medesima ragione, che era 8 rimasto un atto interno dell'amministrazione comunale e che nessuna delle parti aveva dimostrato che era stato conoscenza dell'amministrazione com- portato comunque a mittente, ha escluso che lo stesso potesse o dovesse es- sere conosciuto da quest'ultima con l'uso di una norma- le diligenza. Siffatte considerazioni resistono alla censura dell'impresa secondo la quale, invece, l'obbligo di cono- scenza derivava dall'art.31 r.d. 365 del per l'appalto 1932, contenente le Condizioni generali dei lavori del Genio militare,il quale fa carico alla stazione appaltante di individuare tempestivamente tut- te le possibili cause di impedimento alla regolare ese- di informare, quindi, l'appaltatore cuzione dei lavori e di tutte quelle circostanze che possono avere influenza sulla riuscita del progetto: detta norma, infatti impone- nendo all'amministrazione committente di corredare il progetto di opportune relazioni rivolte, tra l'altro, a dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non risultano dai disegni e che possono avere influenza sulla riuscita del progetto, non prevede affatto a cari- co di quest'ultima un'ipotesi di responsabilità ogget- tiva per tutti gli ostacoli, qualunque ne sia la natu- con giudizio ex post, che si ra, e peraltro da valutarsi sua realizzazione ritardandola о siano frapposti alla impedendola. Ma costituisce, come riconosce la stessa applicazione del disposto soc. NE, particolare dell'art.5 del r.d. 350 del 1895,per cui l'amministrazione è tenuta a compiere una verifica pre- ventiva "del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, af- finché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato"; sicchè proprio per il dovere di cui al combinato disposto degli art.1175,1375 e 1655 cod. civ., di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, la norma imponeva certamente ②ll'amministrazione committente l'obbligo di compiere detta verifica nei termini ora indicati (terreno, tracciamento, sottosuolo ecc.) e quindi non SO- lo di consegnare alla società ricorrente i disegni pro- tutte quelle ulte- gettuali, ma anche di informarla di riori circostanze attinenti al progetto che, pur non po- tendosi ricavare direttamente dai disegni, erano ri- sultate o avrebbero dovuto risultare dalla verifica in questione e che erano altresì idonee ad influenzarne il buon esito. Ma, fra di esse non possono farsi rientrare fatti di terzi non prevedibili e neppure evitabili dalla com- 10 mittente quali le opposizioni da costoro frapposte se provengano dalle all'esecuzione dei lavori, neppure ammnistrazioni titolari del territorio in cui l'appalto deve avere esecuzione;
ovvero i divieti imposti da que- ste ultime tramite provvedimenti amministrativi genera- li che vengono indirettamente ad influire del cantiere dell'appaltatore:nel sull'organizzazione cui ambito rientra l'ordinanza sindacale del 1986 che vietava l'accesso ai mezzi pesanti in determinate stra- de e che, essendo stata pubblicizzata con il cartello dalle disposizioni legislative segnalatore previsto sulla circolazione stradale soltanto il 18 maggio 1989 ha costituito fino a tale data -e, quindi al momento del un mero atto interno della verbale di sospensione- stessa amministrazione inaccessabile comunale, perciò sia alla stazione appaltante che all'appaltatore e dal Ministero non conoscibile neppure mediante la verifica della situazione della località di esecuzione del pro- getto che doveva compiersi prima della consegna dei la- vori. D'altra parte, il dovere di cooperazione dell'Ammi- non ha carattere autonomo, ma va inte- nistrazione rilevato dalla migliore dottrina, quale mezzo so, come al fine di rendere possibile l'adempimento rispetto dell'appaltatore, e cioè l'esecuzione dell'opera, che 11 costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte;
sicchè il dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'Amministrazione committente di osservare tutti quei che, indipendentemente dagli specifici comportamenti obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem a preservare gli interessi del- laedere, siano idonei l'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezza- dette Amministrazione bile sacrificio. Da ciò consegue che non EA può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere, ed a maggior ragione rimuovere ostacoli come si pretende nella e imprevedibili, sopraggiunti senza tuttavia indicare quali specie dalla ricorrente mezzi avesse il Ministero per acquisire notizia dell'ordinanza sindacale in oggetto, in relazione alla quale proprio l'apposione del relativo cartello stra- dale costituiva il solo mezzo con il quale si portava a emanazione del pubblico l'avvenuta di quel conoscenza provvedimento;
e soprattutto per prevedere che il comu- ne di BO nel periodo successivo alla consegna dei ancor prima di lavori ne avrebbe preteso l'osservanza l'esecuzione.mediante la prescritta pubblici- curarne Questa Corte, infatti, ha ripetutamente osservato che tà. in capo agli utenti per potersi ritenere sussistente, 12 di comportamento di carattere della strada un dovere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, e necessario il perfe- costi- fattispecie complessa, zionamento di una tuita da un provvedimento della competente autorita' 0 del divieto) e dalla ) impositivo dell'obbligo detto obbligo attraverso la cor- pubblicizzazione di rispondente segnaletica predeterminata dalla legge;
ed a fondamento della il principio di tipicita' posto disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento e' le- imposto all'utente della strada solo gittimamente per effetto della visibile apposizione del corri- spondente segnale specificamente previsto dalla legge. Ragion per cui, essendo pacifico tra le parti che la divieto fu apposta dal segnaletica relativa al comune nel maggio 1989, l'opposizione di BO soltanto di al transito dei mezzi pesanti detta amministrazione dell'impresa nel precedente periodo compreso tra la consegna e la prima sospensione dei lavori non ha CO- stituto affatto una circostanza preesistente a tali eventi e del tutto certa (che altrimenti, avrebbe dovu- toessere conosciuta anche dall'impresa appaltatrice in conseguenza delle dichiarazioni sottoscritte il 13 ot- tobre 1987); ma proprio un fatto connesso ad eventi so- C 13 pravvenuti rivelatisi in corso di esecuzione perciò ragionevolmente prvedibile non dell'appalto e usando la dovuta diligenza che dall'amministrazione I correttamente la Corte di appello ha inquadrato fra le ipotesi di forza maggiore in presenza delle quali l'art.34 del r.d. 366/1932 consente alla stazione ap- adottare il provvedimento di sospensione paltante di dei lavori. a quanto mostra di ritenere Contrariamente, infatti la società ricorrente che in siffatta categoria com- prende soltanto eventi naturali (significativamente di- stinti dall'art. 30 d.p.r. 1063/1962), fra le ipotesi di forza maggiore la giurisprudenza ha sempre incluso an- che il c.d. factum principis individuabile in ordini o divieti dell'autorità amministrativa, dettati da inte- ressi generali, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell'obbligato e alcuna colpa da parte sua ri- senza guardo alle cause che l'hanno determinata;
e la cui no- caso di specie la soc.NE zione in definitiva nel non ha contestato, ma ha ritenuto di escludere nella dal presupposto,per quanto detto fattispecie muovendo che il Ministero in base al disposto rivelatosi erroneo, dell'art.31 del r.d. 365/1932 fosse tenuto a conoscere sindacale del 1986 prima il contenuto dell'ordinanza 14 che la stessa venisse resa obbligatoria mediante appo- sizione della prescritta segnaletica. La sentenza impugnata, poi, ha accertato (pag.10/11) che la società NE nella citazione introduttiva del giudizio aveva contestato la sospensione in esame sotto il triplice profilo che la stazione appaltante le aves- se taciuto i cattivi rapporti esistenti con trascurato di accer- l'amministrazione comunale, avesse tare adeguatamente la condizione giuridica dell'area avesse commesSO errori nella interessata dall'opera ed sua progettazione, pur se ha rilevato che in primo grado era stato in realtà sviluppato tale ultimo profilo non con riguardo alla prima sospensione che qui interessa. capo decisione non è Pertanto, poiché tale della va dichiarato inammis- stato impugnato dall'impresa, ne censura del secondo moti- sibile il secondo profilo di la stessa prospetta per la prima volta in vo, con cui il provvedimento di questa sede di legittimità che non sospensione, ma il suo protrarsi sarebbe divenuto ille- gittimo per l'intendimento della amministrazione com- mittente di soddisfare e di compiacere sopravvenute ri- chieste dell'autorità comunale;
invoca a sostegno prodotti nel giudizio di dell'assunto alcuni documenti merito, di cui peraltro omette di trascrivere il conte- nuto;
e denuncia, infine, che nel conseguente comporta- 15 mento del Ministero è ravvisabile altresì un atteggia- mento inerte e noncurante nel compiere gli accertamenti che dette richieste comportavano, causa dell'illegittimo esso dedotto nel protrarsi della sospensione: neppur giudizio di merito. del ricorso per Cassazione devo- motivi I no, infatti, investire penaa di inammissibilità que- stioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove ○ nuove conte- stazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass.12 giugno 1999 n.5809 19 maggio 1999 n. 4852); ed è ivi consentito dedurre nuove e nuovi profili di difesa soltanto tesi giuridiche quando essi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti davanti al giudice di merito e per essi un nuovo accertamento. Per quindi non sia necessario cui, resta preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pon- gono a fondamento delle domande e delle eccezioni tito- li diversi da quelli fatti valere nel giudizio di meri- questioni fondate su ele- to e prospettino, comunque, menti di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali: caso in e ciò anche nel il ricorso non integrino cui le questioni proposte con 16 delle eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni della legittimità di un provvedimen- to amministrativo, involgenti comunque accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone (Cass.21 novembre 1995 n. 12020;10 maggio 1995 n. 5106;30 marzo 1995 n.3810). Queste considerazioni valgono anche per la parte iniziale del 3° motivo ove la AR NE addebita nuovamente alla sentenza impugnata di non aver spiegato le ragioni per le quali la prima sospensione sarebbe stata causata dall'ordinanza sindacale del intendimento che dal menzionato della 1986, piuttosto stazione appaltante di compiacere l'autorità locale, mai dedotto dall'impresa in alcuno dei due gradi del giudi- zio di merito. Per il restante profilo della censura, con la quale l'appaltatore torna ad insistere sulle modifiche pro- gettuali che in realtà avrebbero determinato la sospen- sione, la novità del motivo riguarda i fatti ed i docu- della doglianza (da 3 a menti invocati sostegno a che attengono peraltro a 5:pag.29 e segg. del ricorso) circostanze successive alla ripresa dei lavori (realizzazione della nuova strada di accesso, verbale della seconda ripresa dei lavori, nuovo progetto archi- tettonico elaborato dall'impresa, comunicazioni e suc- 17 cessiva attività del Genio Marina, nonché provvedimento della seconda sospensione) e che sono stati dedotti con riferimento alla sospensione sudetta, per la prima volta soltanto in questo grado del giudizio: ha, infatti rile- vato la Corte di appello che nella fase svolta davanti sostenuto soltanto che al Tribunale la soc. NE aveva era stata provocata "in ragione la prima sospensione accedere alla area di sedime della impossibilità di dell'opera", aveva escluso che tale causa dovesse essere accertata da essa impresa al momento dei sopralluoghi eseguiti nel 1987 e ne aveva addossato la responsabili- appaltante (pag. 10/11 della tà all'amministrazione aveva ripreso sent.); e che solo in grado di appello l'assunto che la sospensione fosse in realtà dovuta a variazioni del progetto originario (prospettato solo genericamente nell'atto di citazione) fondandolo esclu- sivamente sulla relazione ai lavori di variante (c. d. erano stati ri- fatto che i lavori doc.49), nonché sul presi il 15 maggio 1989, malgrado perdurasse il divieto per i mezzi pesanti di transitare sulla strada di ac- Sicchè essendo rimasto tale capo cesso al cantiere. della decisione incontestato, risulta inammissibile la doglianza della società appaltatrice, sia dove addebita aver considerato soltanto alla sentenza impugnata di se la sospensione in tale documento n. 49 per decidere 18 dalle dedotte varia- oggetto fosse provocata (o meno) zioni progettuali, sia dove lamenta che il documento sia e senza collegamento stato esaminato isolatamente con circostanze di fatto, quali l'accordo altri documenti ° stipulato tra l'Autorità marittima e l'amministrazione comunale il 12 ottobre 1988 nonché la successiva predi- sposizione della variante in corso d'opera dovuta alla necessità di migliorare l'impatto ambientale (profilo 3.2). E non è neppure esatto che la Corte genovese abbia interpretato la relazione sudetta in modo avulso dalla restante documentazione acquisita in atti,perché la de- cisione impugnata, a differenza della società che ne ha riportato solo parti di prosposizioni, ne ha esaminato e ne ha escluso la valenza a dimo- l'intero contenuto strare che la sospensione fosse dovuta a pretesi errori progettuali che avevano richiesto opportune modifi- che, per tre distinti ordini di ragioni (di cui peraltro non sono state impugnate dalla la prima e la seconda società):a) e cioè che la stessa contrastava proprio con la restante documentazione relativa alla prima sospen- sione, già esaminata in precedenza dalla Corte soprat- tutto con riguardo al verbale del 25 agosto 1988 che l'aveva disposta "a firma congiunta delle parti" esclu- al cantiere provocata sivamente per l'inaccessibilità 19 dal divieto di cui si è detto;
ed al verbale della SO- spensione successiva in cui per la prima volta si men- zionava altra opposizione del comune a causa demolire i manufatti esistenti dell'impossibilità di nell'area di sedime dell'opera; nonché con le stesse di- fese della società che davanti al Tribunale detta SO- spensione aveva collegato esclusivamente all'inagibilità della strada comunale;
b) che seppure la dovuta all'opposizione dell'autorità sospensione fosse comunale per la necessità di consentire previamente cittadi- l'esecuzione dei lavori della fognatura na, menzionata dalla relazione nonché da altri documenti stessa era comunque indicati dalla Corte (pag.12), la un factum principis, perciò egualmente addebitabile ad rientrante fra le ipotesi di forza maggiore di cui al ricordato art. 34 del Capitolato generale;
c) che anche le possibili modifiche progettuali individuate dalla o motivi di ineseguibilità relazione escludevano errori dovute piuttosto alla del progetto originario, essendo dall'amministrazione militare di disponibità mostrata esaudire nuove richieste dell'amministrazione comunale stessa non ponesse ostacoli allo (onde evitare che la svolgimento dell'appalto); sicchè pure detta argomenta- zione è utilizzata dalla Corte per recidere qualsiasi nesso di causalità tra queste allora ipotetiche modi- 2 20 0 fiche (che riguardarono la prosecuzione dell'appalto) e con riferimento al l'eseguibilità del progetto, anche documento in questione dal quale tale nesso era stato invece dall'impresa con l'atto di appello,e non certa- mente per riconoscere il collegamento con le ragioni della sospensione, né tanto meno per individuare queste del Ministero di compiacere nell'intendimento all'autorità locale. D'altra parte, come ha prospettato la stessa società appaltarice dette modifiche e le variante che esse de- terminarono sono state prese in esame dal Tribunale (di cui è stata trascritta parte della decisione che le ri- ricavarne la conclusione che le guarda) proprio per stesse avevano invece provocato la seconda sospensio- a responsabilità della stazione ne, perciò addebitata appaltante;
sicchè il giudicato che capo è su tale si formato (perché non impugnato neppure dal Ministero) e che la società NE ha invocato riguarda non soltanto l'accertamento delle modifiche sudette apportate al delle varianti che esse avevano progetto originario e comportato, ma anche che le stesse avevano influito sol- tanto sulla seconda sopensione disposta il 31 ottobre prima: significativamente corre- 1989 e non anche sulla lata anche da detti giudici esclusivamente all'inagibilità delle strade di accesso al cantiere. 21 Va aggiunto, per completezza che la sentenza impu- gnata non ha mancato di collegare il documento 49 con il verbale di ripresa dei lavori disposta il 15 maggio 1989, pur senza che fosse intervenuta la revoca dell'ordinanza sindacale del 1986 (che era l'altro ar- gomento prospettato dalla AR NE), da tale circo- stanza traendo la definitiva conferma che le ragioni della prima sospensione fossero quelle individuate dai primi giudici ed esposte dalle parti nel relativo ver- bale "a firma congiunta": posto le problematiche rela- che non avevano impedito detta ripre- tive alle modifiche non appena (e per il solo fatto sa, peraltro avvenuta che) con il comune di BO era stato raggiunto un ac- cordo bonario in forza del quale l'amministrazione lo- cale consentiva al Ministero costruzione di una la strada privata di accesso al cantiere, poi di fatto rea- lizzata dall'impresa, senza necessità di revocare il più volte ricordato divieto concernente le strade comunali. dimostrano l'inconsistenza Queste considerazioni terzo motivo del ricorso anche del primo profilo del aver dedotto nel con cui l'impresa appaltarice, dopo primo motivo di non aver mai sostenuto che il provvedi- mento sindacale in questione fosse stato determinato tra l'amministrazione dai cattivi rapporti esistenti di BO, contraddittoria- della difesa ed il comune 22 mente assume che era stata acquisita la piena prova tra enti pubblici;
ricava dei cattivi rapporti detti questa prova dall'affermazione del Tribunale inerente alle ragioni della seconda sospensione, che le modifiche e le varianti di cui si è detto traevano origine anche dalla necessità di definire il contenzioso apertosi con il comune di BO;
e ricorda che la sentenza impugnata conoscenza dell'esistenza aveva subordinato l'onere di dell'ordinanza sindacale da parte della stazione appal- tante alla circostanza che tra dette amministrazioni intercorressero cattivi rapporti. dall'evidente salto logico A prescindere infatti tra la considerazione relativa al contenzioso esistente tra Ministero ed amministrazione comunale e l'assunto che la stessa fornisse la prova dei cattivi rapporti esistenti tra le due amministrazioni, la Corte di appel- lo non ha sostenuto affatto che detta prova comportasse stazione appaltante di automaticamente l'obbligo della conoscere l'ordinanza sindacale, ma ha correttamente Os- servato che un onere di detta committente di investiga- re sulla esistenza di provvedimenti del comune volti ad ostacolare l'installazione ed il funzionamento del can- tiere poteva prospettarsi soltanto ove fosse stato pre- ventivamente dimostrato che tra le due amministrazioni soprattutto che sussistevano cattivi rapporti;
e 23 sarebbe stata provocata proprio l'ordinanza sindacale e per perseguire la in conseguenza di detti rapporti finalità anzidetta. Ma la sentenza impugnata ha escluso la prima condi- zione proprio perché mancava la prova dei cattivi rap- e comune, che non potevano certamente porti tra difesa farsi derivare né dalle contrapposte opinioni e richie- ste circa le problematiche progettuali di cui si è det- to, né tanto meno dagli accordi via via raggiunti tra ha confermato anche sotto queste amministrazion;
sicchè tale profilo la decisione del Tribunale che detta prova aveva ritenuto, pur essa insussistente. E quanto alla seconda, ha rilevato che vi era invece la prova del con- trario posto che l'ordinanza sindacale era stata emessa nel 1986, allorchè non esisteva neppure il contratto di appalto tra le parti e che il provvedimento si rivolge- va peraltro a tutti i mezzi privati che transitavano su quelle strade, perciò giustificandosi con diverse esi- genze pubbliche dell'amministrazione comunale: dalla tu- tela della pubblica salute, a quella ambientale. Per cui anche sotto questi profili in cui la So- cietà NE non ha ravvisato alcun vizio logico- giuridico, la sentenza si sottrae alle censure contenu- te nel ricorso principale. Con quello incidentale, anche il Ministero della Di- 24 fesa deduce violazione r.d. dell'art.34 366/1932 per non avere la Corte territoriale considerato che siccome la terza ed ultima sospensione era stata disposta in attesa degli allacci acqua ed energia elettrica da par- te dei competenti enti, nonché dell'autorizzazione del comune agli allacci fognari, essendosi al riguardo l'amministrazione committente attivata fin dal 7 marzo 1991, la stessa, essendo imputabile al fatto del terzo, rientrava sicuramente fra le fattispecie di forza mag- norma che in tal caso esclude giore, prevista dalla qualsiasi compenso a favore dell'appaltatore. Anche questo motivo è infondato. La sentenza impugnata, ha infatti considerato le su- dette ragioni che avevano determinato la terza sospen- sione dei lavori;
e tuttavia, ha respinto analogo motivo gravame dal Ministero,per aver accerta- di proposto to, che dallo stesso vebale della sospensione si evince- va, altresì che spettasse alla amministrazione commit- tente, proprietaria delle opere da allacciare ed utente dei servizi erogandi l'onere di avviare e di seguire le relative pratiche sul piano amministrativo e di compie- re tutte le attività necessarie ad ottenere le autoriz- zazioni richieste;
laddove le risultanze istruttorie avevano dimostrato che pur esssendo stato il contratto della difesa si stipulato nel 1987, 1'Amministrazione 25 25 era attivata solo quattro anni dopo, nella data dalla stessa indicata per ottenere l'autorizzazione comunale allo allaccio ai collettori di acque bianche e nere;
che alla sistemazione 1'ENEL non aveva provveduto dell'impianto perché ancora nel 1992, la stessa ammini- strazione non aveva provveduto a stipulare il relativo contratto;
Be che anche con riguardo alla fornitura del gas erano stati necessari circa sei mesi perché prov- vedesse alla mera accettazione del relativo contributo. Sicchè ha attribuito la causa della sospensione a tale comportamento negligente ed inerte dell'amministrazione committente, escludendo la ricor- renza di un factum principis;
il quale peraltro è confi- gurabile secondo la giurisprudenza di questa Corte solo quando l'evento che ha reso impossibile la prestazione costituisca un fatto obbiettivo totalmente estraneo alla volonta' dell'obbligato e ad ogni suo obbli- go di ordinaria diligenza: e non anche quando il debi- avvenuto caso concreto, non abbia sia nel tore, come è pure nei limiti segnati dall'ordinaria diligen- za, sperimentato tutti i comportamenti e le attività che gli si offrivano ovvero cui era tenuto, per rimuovere le resistenze della pubblica autorità ovvero che costitui- vano i necessari presupposti per l'adozione da parte di questa dei provvedimenti amministrativi favorevoli ri- 26 chiesti (Cass12093/1998;8090/1990;3336/1983). Le spese del giudizio seguono la si soccombenza e D ( liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce ricorsi e li rigetta. Condanna l'impresa- 2 ricorrente al pagamento delle spese processuali che 1: 0 0 quida in favore del Ministero della Difesa in L.8.000.000 (pari ad euro 4131,66) per onorario di di- 1097 129.11 fesa oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 28 novembre 2001. 4037 $2,30 Il Presidente TOT. 201,41 Il Consigliere estensore Antonio Saggio Salvatore Salv Antz DELLE ENTRATE ROMA 20.6.02 райYour prop AGENT 327 REG 201,413217 ALN (EUS p. TE SUPREMA DI CASSAZIONE (Oct. Respons e (D: M. RAC67 Prima Sezione Civile Dupostato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passp 4 2.3 MAG. 2002 Your. IL CANCELLIERE 27