Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei IGg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Lidia Greco Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 529/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 13/10/1995 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. NICOSIA CLAUDIA SIMONA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 15/01/1988 (C.F.: Controparte_1
), dif. e rapp. dall'Avv. Elisa Bruno, presso il cui studio legale è C.F._2
elettivamente domiciliato;
- resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 20/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva a questo Tribunale le disposizioni afferenti affidamento e mantenimento dei minori (nt. il 02.09.2016) e (nt. il Persona_1 Parte_2
14.09.2019), nati dalla relazione con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di lei e la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
disporsi a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
a titolo di mantenimento per i due minori la somma di € 600,00 oltre il 50% Parte_1
delle spese straordinarie.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di affido condiviso Controparte_1
dei minori ma proponendo un regime di collocamento paritetico di e , alle Per_1 Pt_2
condizioni di cui alla memoria di costituzione, e conseguentemente chiedeva il mantenimento dei minori in via diretta per entrambi i genitori.
All'udienza di prima comparizione, le parti chiedevano rinvio al fine di poter depositare accordo congiunto sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore, attesa la frequenza di un percorso di coordinamento genitoriale con professionisti qualificati.
Quindi, all'udienza del 20.01.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo già depositato al fascicolo telematico, come modificato con dichiarazione congiunta al verbale d'udienza del 20.01.25.
Quindi chiedevano al G.D. di porre la causa in decisione sulla scorta dell'accordo sottoscritto versato in atti e integrato in udienza.
Il G.D. rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per confermare gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori, così come depositati al fascicolo telematico e con le modifiche specificate in seno al verbale del 20.01.2025.
Quanto alla prole minore, appare opportuno e conforme all'interesse che essa venga affidata ad entrambi i coniugi, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337- ter c. c.).
Quanto alle condizioni di collocamento di e , le parti chiedevano Persona_1 Parte_2
a questo Collegio di voler confermare i presenti accordi condizioni:
“1) I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso e trascorreranno con gli stessi, tempi equamente ripartiti, nel rispetto delle eIGenze dei minori. Precisamente, trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, con
l'alternanza dei fine settimana. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni alternando, anno per anno, la viglia con il giorno di Natale e la viglia di Capodanno con giorno uno gennaio;
durante le festività pasquali passeranno, con ciascun genitore tre giorni alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore o congiuntamente, o alternando la fascia oraria del pranzo e quella serale;
trascorreranno ancora con la madre, la giornata della festa della mamma e con il padre, la giornata della festa del papà, nonché quella dei rispettivi compleanni dei genitori.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare, di anno in anno, in base elle eIGenze di entrambi.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, alla scelta della scuola, all'educazione, alla salute saranno prese di comune accordo dai genitori. In caso di contrasto, la decisione verrà rimessa all'Autorità giudiziaria;
2) La casa familiare sita a Catania in via Luigi Pirandello n. 4, piano rialzato, verrà assegnata alla SI.ra che vi fisserà la residenza propria e dei minori;
Parte_1
3) Con riferimento agli obblighi di assistenza materiale alla prole minorenne, ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza dei bambini presso ciascun genitore, oltre a partecipare al 50 % delle spese straordinarie per la cui regolamentazione si rimanda alle linee guida emesse dal Tribunale di Catania, ad eccezione della retta mensile dell'asilo frequentato dal piccolo , di cui si farà interamente carico il Pt_2
SI. . CP_1
4) Le somme relative al c.d. “assegno unico” INPS in favore dei figli verranno percepite in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
5) Per i primi 4 anni dal deposito del presente accordo (2025-2028) il IG. contribuirà CP_1
altresì alle spese relative al canone di locazione della casa familiare, versando alla IG.ra
la somma mensilmente pari ad € 300,00; Parte_1
6) Spese compensate.”
Va altresì, rilevato, che in seno al verbale dell'udienza del 20.01.2025 le parti precisavano quanto segue;
“ Le parti congiuntamente, a modifica del punto 1 dell'accordo, precisano che il collocamento paritetico avverrà per periodi settimanali, alternando il genitore nei fine settimana in base agli accordi;
fanno presente che hanno volontariamente intrapreso un percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa .” Persona_2
Tutto ciò premesso, quanto alla scelta del collocamento paritetico va richiamato l'indirizzo della
Corte di Cassazione secondo il quale : << La regolamentazione dei rapporti cin il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'eIGenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una IGnificativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo”. (Cass. Civ.
Sez. I, 17/09/2020, n. 19232.).
Occorre, pertanto, da parte del giudicante, verificare le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
Nello specifico, considerata la tenera età dei minori che protende verso una consolidazione di entrambe le figure genitoriali, unita alla responsabile scelta dei genitori di dedicarsi ad un percorso di coordinamento genitoriale (così come indicato in seno al verbale dell'udienza del
20.01 u.s.) sono tutti elementi utili a portare questo Collegio all'accoglimento delle condizioni raggiunte in accordo dalle parti.
Valutazione positiva che riguarda anche le statuizioni accessorie d'ordine economico che qui si intendono recepite.
In relazione all'intervenuto accordo ed in mancanza di parte soccombenze le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 529/2024 R.G.: DISPONE:
- Affidamento condiviso dei minori e Persona_1 Parte_2
ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare, la quale
[...]
verrà assegnata alla madre come da accordo tra le parti;
- Regola i tempi di permanenza con i genitori come in parte motiva;
- Dispone il mantenimento diretto dei due minori a carico di entrambi i genitori, come da accordo raggiunto dalle parti e verbale del 20-01-2025 che qui si intende richiamato in ogni sua parte, ivi compresi gli accordi di carattere economico intervenuti tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella Camera di ConIGlio del 24.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher