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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. FA EC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 156 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
2022, promossa da
(c.f. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Nicola Usai, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), in proprio e quale genitore esercente la CP_1 CodiceFiscale_2
potestà sul minore (c.f. ), residente in [...]ed Persona_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che la rappresenta e difende (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 2 maggio 2022),
appellati
e con l'intervento del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Parte_1
in via principale, voglia la Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione, eccezione e conclusione, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza non definitiva n. 123/2019 in data 5/6/2019 depositata il 6/6/2019 e della sentenza definitiva n. 187/2021 in data 29/09/2021 depositata in data 12/10/2021 entrambe rese nel procedimento R.G. 654/2014 - Tribunale di Lanusei, rigettare le domande proposte da CP_1
siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente
[...]
giudizio.
In via istruttoria qualora la Corte d'Appello ritenesse validamente espletata la consulenza tecnica d'ufficio in merito alla procedura esecutiva posta in essere dalla CTU, Voglia disporre chiamata a chiarimenti della Consulente Tecnico d'Ufficio Dott.ssa e del Persona_2
Consulente Tecnico di parte convenuta Dott. , affinché precisino e chiariscano Persona_3
in contradditorio il tenore delle seguenti argomentazioni, e quindi perché:
1) «nonostante l'assenza di variabilità nel pool genetico, rimane un'ipotesi assolutamente remota che individui appartenenti alla stessa comunità possano presentare un identico profilo genetico per cui quei loci (zona specifica di un cromosoma in cui è localizzata la porzione di un gene) analizzati» e in che modo questa affermazione possa ritenersi coerente con gli studi specifici condotti sull'isolato genetico ogliastrino;
2) che cosa intenda per: «kit che analizzano un numero considerevole di marcatori, con elevatissimo potere discriminante degli individui gli uni dagli altri».
3) chiarisca il CTU se nello svolgimento dei calcoli biostatistici abbia utilizzato come parametro di riferimento frequenze di popolazione riferibili direttamente all'isolato genetico della popolazione ogliastrina e qualora li abbia utilizzati indichi le fonti scientifiche poste alla base delle suddette frequenze.
4) e qualora occorra disporre la ripetizione della CTU.
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, CP_1
voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. rigettare nel merito il gravame proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto;
2. riformare la sentenza di primo grado n. 187/2021 e 13/2019 del Tribunale di Lanusei nella parte in cui quantifica in € 7.000,00 l'importo del risarcimento non patrimoniale e il quantum dell'assegno di mantenimento, per i motivi di cui all'espositiva che precede;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.12.2014, in proprio e in qualità di genitore CP_1
esercente la potestà sul minore nato il [...], aveva chiesto al Tribunale Persona_1 di Lanusei di accertare che , con il quale ella assumeva di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale, era il padre naturale del bambino.
L'attrice, inoltre, affermando di essersi dovuta fare carico integralmente fin dalla nascita del figlio del mantenimento e della cura dello stesso, aveva chiesto al Tribunale di porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figlio, e di condannare lo stesso convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal minore a causa della negata assunzione di Per_1
genitorialità da parte del medesimo nella misura pari ad € 60.000,00.
si era costituito in giudizio ed aveva contestato il fondamento delle avverse Parte_1
domande, sostenendo, in particolare, che le parti avessero avuto solo un rapporto sessuale occasionale, non idoneo al concepimento perché protetto.
Lo stesso convenuto, inoltre, con riferimento alle istanze patrimoniali, aveva fatto presente che egli non aveva mai avuto alcuna consapevolezza della gravidanza e della nascita del piccolo sino alla diffida pervenutagli dal procuratore dell'attrice in data 25.09.2014, Per_1
sottolineando poi che la misura del contributo al mantenimento richiesta dalla controparte era del tutto spropositata rispetto alle sue condizioni economiche.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, tramite indagine genetica, la paternità del piccolo , il Tribunale di Lanusei con sentenza non definitiva n. 123/19 del Per_1
6.06.2019 aveva dichiarato padre biologico del minore , aveva disposto Parte_1 Per_1
che quest'ultimo assumesse il cognome paterno, aggiungendolo al cognome della madre, ed aveva ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Osini di procedere alle conseguenti rettificazioni dell'atto di nascita del minore.
Con sentenza definitiva n. 187/2021 del 12.10.2021, il medesimo Tribunale aveva poi affidato il minore in modo esclusivo alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, aveva regolato i rapporti con ed aveva posto a carico di Parte_1
quest'ultimo un contributo al mantenimento di euro 300,00 mensili, comprensivo del 50%
delle spese di istruzione e delle ulteriori spese straordinarie di carattere necessario sostenute nell'interesse del figlio, condannando, infine, il convenuto al pagamento a favore di
[...]
della somma di euro 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non Parte_2
patrimoniali per la privazione della figura paterna.
1.2 ha proposto appello avverso entrambe le decisioni, sostenendo, in Parte_1
estrema sintesi, che la sentenza impugnata risulta emessa in palese violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice collegiale di prime cure omesso di
rilevare le plurime e palesi irregolarità formali/procedurali poste in essere dalla Consulente
Tecnico d'Ufficio nell'espletamento del proprio incarico. Irregolarità da giudicarsi così
gravi da rendere la consulenza tecnica d'ufficio: nulla o in subordine da doversi ripetere;
errata ed illogica, nonché carente ed insufficiente nelle motivazioni in ordine:
all'attendibilità delle conclusioni offerte dalla stessa Consulente Tecnico d'Ufficio che a
parere di questa difesa sono incomprensibili, illogiche e irrazionali;
all'inconsistenza
probatoria assunta dall'attrice a fondamento della propria domanda ed alla valutazione della
consulenza tecnica qual: «elemento di prova anche di natura indiziaria» come definita dal
passaggio della sentenza di primo grado a pag. 5, 3° cpv.
ha contestato il fondamento dell'avversa impugnazione ed ha proposto CP_1
appello incidentale censurando la quantificazione del contributo per il mantenimento effettuata dal giudice di primo grado e la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per la privazione della figura paterna. Il Pubblico Ministero, invece, ha chiesto di dichiarare inammissibile, perché tardivo,
l'appello della sentenza non definitiva e di rigettare quello contro la sentenza definitiva.
2.1 Orbene, la difesa del all'udienza del 20 novembre 2019 davanti al Tribunale Pt_1
aveva fatto espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c. in ordine alla sentenza non definitiva
n. 123/2019 depositata il 6 giugno 2019 con la quale è stata decisa la questione relativa
all'accertamento della paternità.
L'appello avverso quest'ultima sentenza, proposto unitamente a quello contro la sentenza che aveva definito il giudizio, risulta, quindi, tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
2.2 A questo punto, deve ricordarsi che lo stesso appellante aveva esplicitamente ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con (sia pur aggiungendo che questo non CP_1
sarebbe stato idoneo al concepimento perché protetto) e che il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, al termine delle sue indagini genetico forensi, aveva concluso che le
analisi dei marcatori molecolari autosomici hanno dato esiti positivi per il DNA dei tre
soggetti sottoposti ad indagine genetica ( , e ) e CP_1 Persona_1 Parte_1
che le analisi biostatistiche effettuate per verificare il rapporto di parentela tra il profilo
genetico di ed il profilo genetico di hanno evidenziato una Parte_1 Persona_1
compatibilità biologica tra gli stessi con una probabilità di paternità che è risultata di
99,9999%, che consente di affermare l'esistenza di un rapporto parenterale, ribadendo,
quindi, che si può affermare con criterio di elevata probabilità scientifica che Parte_1
è il padre biologico di . Persona_1
2.3 Come si è accennato, l'appellante principale ha criticato il procedimento seguito dall'ausiliare ed i risultati dal medesimo raggiunti, ma le critiche non hanno pregio.
L'appellante, in vero, dopo una lunga e generica illustrazione dei requisiti che dovrebbero avere i laboratori di Citogenetica, ha, innanzi tutto, lamentato che la Consulente Tecnico
d'Ufficio arbitrariamente e negligentemente avviava la fase iniziale del procedimento di
accertamento tecnico con l'acquisizione dei tamponi buccali del convenuto all'interno di un
anonimo appartamento, evidenziando poi che questo era un mero appartamento ad uso
abitativo, che dalla visura allegata da questa difesa e dal certificato di residenza storico del
Dott. , risulta privo dei requisiti minimi di natura strutturale, tecnologica, e Per_4
organizzativa richiesti dalla legge per i laboratori di biologia molecolare e forense con
particolare riferimento alla sala prelievi, (art. 3, co.2, lett. f, DPCM 10.02.84), oltre che
sprovvisto di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di laboratori di analisi cliniche aperti al
pubblico, così come dal previsto dal DPR 14 gennaio 1997. La censura, tuttavia, appare chiaramente priva di pregio ove si osservi, da un lato, che nel predetto appartamento, situato a
Cagliari, la CTU si era limitata ad effettuare dei semplici prelievi di saliva tramite tamponi buccali (mentre le analisi successive all'operazione di campionamento del materiale biologico erano state eseguite nel laboratorio di Genetica Forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e, dall'altro lato, che anche il consulente tecnico di parte attrice, che pure aveva assistito a tali operazioni preliminari, non aveva sollevato alcuna obiezione al riguardo, né in quella sede (nel relativo verbale, infatti, si legge
Il CTP, dott. , non ha nulla da dichiarare) né nelle successive osservazioni alla Persona_3
bozza di relazione del consulente d'ufficio, mostrando così chiaramente di ritenere che i predetti prelievi fossero stati eseguiti correttamente e, comunque, in maniera tale da non potere compromettere l'attendibilità dei risultati delle analisi.
La difesa del ha poi evidenziato che dalla semplice lettura dell'intestazione e del Pt_1
piè di pagina della verbalizzazione delle operazioni di campionamento emerge ictu oculi come la Consulente Tecnico d'Ufficio abbia fatto entrare nel procedimento un soggetto
totalmente estraneo alle parti ed al giudice, la Chimera Genomics Srl, senza che mai lo
avesse richiesto e senza mai che fosse stata in tal senso autorizzata dal giudice in
contraddittorio con le parti e non è dato comprendere per quale motivo ed a che scopo la
c.t.u., senza informarne preventivamente nessuno contro ogni logica deontologica in materia
scriva e faccia autorizzare dal mediante la sottoscrizione in quell'unico simultaneo Pt_1
verbale -senza possibilità alcuna di diniego, e senza dargli alcuna informazione o
chiarimento, che ulteriore titolare del trattamento dei dati personali, insieme a Lei, sarebbe
stata anche la Chimera Genomics srl, che non essendo una persona fisica non può
considerarsi un ausiliario di fiducia, certamente non in senso lato ma nemmeno dal punto di
vista tecnico, ma tali circostanze appaiono davvero irrilevanti. In vero, non può dubitarsi che il Tribunale di Lanusei avesse nominato consulente tecnico d'ufficio la dottoressa Per_2
e che quest'ultima, dopo avere effettuato i prelievi salivari, ne avesse curato l'invio al
[...]
laboratorio di Genetica Forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e qui avesse personalmente partecipato alle successive operazioni,
procedendo poi ad instaurare il contraddittorio tecnico con i consulenti di parte ed a depositare il suo elaborato finale in cancelleria. Lo stesso appellante, del resto, ha sostenuto che la censura ha rilievo perché è fatto notorio che i dati genetici relativi ad individui
appartenenti a “popolazioni genetiche” come quella ogliastrina siano unici al mondo e,
quindi, possano costituire fonte concreta di lucro perché cedibili a titolo oneroso a
proprietari di data base, come accaduto per i 25.000 campioni biologici spariti dal Parco
Genos, nel comune di Perdas de Fogu, mostrando così di ben sapere che la medesima censura non ha alcuna attinenza con la affidabilità delle conclusioni cui era pervenuta l'ausiliare del Tribunale.
L'appellante, ancora, ha lamentato la interruzione della catena di custodia già dall'inizio
delle operazioni in Cagliari e nella fase delle analisi in Roma, ma anche tale doglianza è
infondata. Come risulta, infatti, dai verbali delle operazioni (quelli relativi al prelievo dei campioni sottoscritti anche dalle parti e dal consulente di parte attrice) e dalla documentazione fotografica allegati alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ogni tampone buccale, al quale era stato attribuito un codice univoco di identificazione, era stato sigillato con nastro antimanomissione ed inserito in una busta di plastica sigillata trasparente per la conservazione di campioni a potenziale rischio biologico, che, dopo la verifica di integrità, era stata aperta presso il laboratorio di Genetica Forense della Controparte_2
, dove “senza soluzione di continuità” erano state eseguite le
[...]
analisi. La procedura descritta, dunque, consentiva di escludere eventuali manomissioni o compromissioni dei campioni.
L'appellante, ancora, ha eccepito la violazione del diritto di difesa e del diritto al
contraddittorio in ragione della mancata partecipazione alle operazioni peritali del
Consulente Tecnico di Parte Dott. , per cause allo stesso non imputabili sostenendo che Per_3
emerge dagli atti di causa che la CTU abbia di fatto reso impossibile la partecipazione del
CTP alle operazioni di analisi poiché comunicava l'avvio delle fasi di analisi in Roma
svoltesi il 24.6.2016 solo il pomeriggio del giorno precedente con comunicazione in data
23.6.2016, senza alcun coordinamento o comunicazione in tempi congrui con il CTP o la
difesa del convenuto, ed aggiungendo poi che la difesa del convenuto ha più volte richiesto
alla Consulente Tecnico d'Ufficio di effettuare le operazioni di analisi presso uno degli
accreditati laboratori ubicati nella Regione Sardegna. A ben vedere, tuttavia, la scelta del consulente di fare eseguire le analisi successive all'operazione di campionamento del materiale biologico presso il laboratorio di Genetica Forense della
[...]
era stata previamente condivisa dal Controparte_2
Tribunale di Lanusei (il quale, con decreto in data 18 aprile 2016, aveva autorizzato l'ausiliare ad avvalersi di un ausiliario di fiducia ed all'utilizzo di diversi mezzi di trasporto), la data di inizio delle fasi di analisi in Roma era stata comunicata alla parte attrice, non solo il
pomeriggio del giorno precedente con comunicazione in data 23.6.2016, ma in data sicuramente antecedente (come si può agevolmente desumere dal tenore dell'istanza depositata telematicamente dall'attore alle ore 8.33 del 23 giugno 2016), e, in ogni caso, la ipotizzata nullità sarebbe stata sanata in quanto non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (come previsto dall'art. 157 c.p.c.).
La difesa del , infine, ha ricordato che il proprio consulente di parte aveva già Pt_1
segnalato che per il calcolo biostatistico siano stati utilizzati dei dati di frequenza dei vari
polimorfismi esaminati (illustrati alla pagina 7 della relazione scritta), non proprio idonei e
adeguati per lo studio e l'eventuale attribuzione della paternità biologica interessante
individui geneticamente sardi, in modo particolare appartenenti alla sub-regione genetica
dell' osservando poi che la popolazione dell' presenta delle caratteristiche Parte_3 Parte_3
genetiche assolutamente diverse da tutte le altre popolazioni, sicuramente da quelle italiane
ed europee in genere. L'ausiliare nominato dal Tribunale, tuttavia, aveva preso puntuale e specifica posizione su tutte le osservazioni del perito di parte ed aveva comunque ripetuto il calcolo biostatistico del rapporto di paternità tra e il minore Parte_1 Persona_1
utilizzando sia i dati di frequenza allelica degli STR della popolazione Europea sia i dati di frequenza allelica della sola Popolazione Sarda ed ottenendo risultati identici a quello già ottenuto precedentemente, che era risultato, quindi, confermato. Il consulente di parte nominato dal , del resto, non aveva fornito dati di frequenze alleliche specifiche per la Pt_1
popolazione dell' né aveva effettuato calcoli biostatistici che potessero infirmare le Parte_3
conclusioni raggiunte dall'ausiliare del Tribunale, il cui risultato, quindi, deve essere condiviso.
2.4 Con l'ultimo motivo di doglianza, ha censurato anche la sentenza Parte_1
definitiva nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di risarcire il danno patito dal minore a causa della ingiustificata privazione della figura paterna, liquidandolo in misura pari ad euro 7.000,00.
L'appellante, in particolare, ha lamentato la violazione delle regole sostanziali e
processuali che disciplinano l'acquisizione di elementi probatori e la attribuzione dell'onere
della prova sostenendo che l'attrice non abbia provato in alcun modo l'esistenza di una
negligente condotta imputabile al e quindi l'effettiva sussistenza di un danno endo- Pt_1
familiare in capo al . Persona_1
Anche tale motivo, peraltro, è infondato.
Premesso, infatti, che è pacifico tra le parti che , anche dopo la pronuncia Parte_1
della sentenza non definitiva, aveva continuato a manifestare un radicale disinteresse nei confronti del figlio, dichiarando all'udienza del 13.04.2021 di non averlo mai visto e di non avere mai neppure chiesto di poterlo vedere, si deve sottolineare che appare certamente condivisibile il ragionamento compiuto dal Tribunale, secondo il quale può presumersi che la privazione ingiustificata della figura paterna abbia inciso e stia incidendo sullo sviluppo psicofisico del minore.
Viene qui in rilievo il diritto fondamentale alla relazione familiare ed in particolare il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato e istruito da entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 2 e 30 Cost. Si tratta di diritti fondamentali della persona, ispirati al principio di solidarietà, riconosciuti e tutelati perché rispondono all'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione.
Entrambi i genitori sono obbligati da questo munus, poiché la funzione genitoriale è duale e l'eventuale maggior contributo materiale e morale da parte di uno di essi non può
compensare l'assenza dell'altro. Riceve infatti tutela nell'ordinamento il diritto del figlio alla relazione familiare con entrambi i genitori (c.d. bigenitorialità), presupposto per una sana ed armoniosa crescita, ed a ricevere da entrambi non solo prestazioni patrimoniali, ma anche assistenza morale, diritto specificamente enunciato dall'art. 315 bis c.c.
Ebbene, l'assenza ed il disinteresse del genitore privano il minore, oltre che di apporti patrimoniali, anche di beni immateriali essenziali, senza possibilità di rimedio, poiché si tratta di prestazioni infungibili e che devono essere assicurate con continuità negli anni della crescita.
In questo quadro, dunque, correttamente il Tribunale di Lanusei ha affermato la sussistenza del danno ricorrendo a presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza riguardanti l'impatto sulla vita di un minore della perdita del rapporto parentale, rapporto che ogni figlio ha diritto di sviluppare con il proprio genitore in una fase cruciale della crescita, e proceduto alla relativa liquidazione in via equitativa.
2.5 In definitiva, quindi, l'appello principale risulta infondato e deve essere rigettato.
3.1 Analoga sorte, peraltro, spetta anche all'appello incidentale.
ha, innanzi tutto, sostenuto che è chiaro che il risarcimento andava CP_1
riconosciuto dal momento in cui il ha ricevuto la diffida inviata del legale Parte_1 della , più precisamente dal 25.09.2014, momento in cui l'appellante ha avuto CP_1
consapevolezza del concepimento, e non dalla pronuncia n. 123/2019 del Tribunale di
Lanusei che in data 6.06.2019 ha riconosciuto la paternità di in capo a Persona_1 Pt_1
, ma la doglianza è infondata.
[...]
infatti, non ha provato né che avesse avuto una relazione stabile con il CP_1
né che essa stessa, prima dell'invio della diffida del 2014, avesse mai informato Pt_1
quest'ultimo della gravidanza o della nascita di un figlio dalla loro relazione. In questo quadro, dunque, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, il particolare contesto in cui il era stato reso edotto della asserita paternità era tale da rendere più che giustificata Pt_1
l'attesa dei risultati della indagine tecnica che avrebbe consentito di verificare se l'affermazione della fosse o meno veridica. CP_1
3.2 La ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in € CP_1
300,00 l'assegno che il deve versarle mensilmente a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio sostenendo che l'importo così determinato appare insufficiente a
consentire alla madre, attualmente priva di stabile occupazione, di provvedere alle primarie
esigenze del figlio tanto è vero che in corso di causa è emerso che la stessa per lunghi periodi
soggiorna, ma anche tale doglianza non ha pregio.
La misura dell'assegno, infatti, appare congrua rispetto al reddito dell'obbligato, il quale ha più di settanta anni e pacificamente percepisce una pensione pari a circa € 1.250,00
mensili.
Come è noto, del resto, i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e la Suprema Corte ha più volte sottolineato che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, sussistendo il dovere dello stesso di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
4. In conclusione, quindi, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Deve, peraltro, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. FA EC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 156 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
2022, promossa da
(c.f. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Nicola Usai, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), in proprio e quale genitore esercente la CP_1 CodiceFiscale_2
potestà sul minore (c.f. ), residente in [...]ed Persona_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che la rappresenta e difende (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 2 maggio 2022),
appellati
e con l'intervento del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Parte_1
in via principale, voglia la Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione, eccezione e conclusione, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza non definitiva n. 123/2019 in data 5/6/2019 depositata il 6/6/2019 e della sentenza definitiva n. 187/2021 in data 29/09/2021 depositata in data 12/10/2021 entrambe rese nel procedimento R.G. 654/2014 - Tribunale di Lanusei, rigettare le domande proposte da CP_1
siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente
[...]
giudizio.
In via istruttoria qualora la Corte d'Appello ritenesse validamente espletata la consulenza tecnica d'ufficio in merito alla procedura esecutiva posta in essere dalla CTU, Voglia disporre chiamata a chiarimenti della Consulente Tecnico d'Ufficio Dott.ssa e del Persona_2
Consulente Tecnico di parte convenuta Dott. , affinché precisino e chiariscano Persona_3
in contradditorio il tenore delle seguenti argomentazioni, e quindi perché:
1) «nonostante l'assenza di variabilità nel pool genetico, rimane un'ipotesi assolutamente remota che individui appartenenti alla stessa comunità possano presentare un identico profilo genetico per cui quei loci (zona specifica di un cromosoma in cui è localizzata la porzione di un gene) analizzati» e in che modo questa affermazione possa ritenersi coerente con gli studi specifici condotti sull'isolato genetico ogliastrino;
2) che cosa intenda per: «kit che analizzano un numero considerevole di marcatori, con elevatissimo potere discriminante degli individui gli uni dagli altri».
3) chiarisca il CTU se nello svolgimento dei calcoli biostatistici abbia utilizzato come parametro di riferimento frequenze di popolazione riferibili direttamente all'isolato genetico della popolazione ogliastrina e qualora li abbia utilizzati indichi le fonti scientifiche poste alla base delle suddette frequenze.
4) e qualora occorra disporre la ripetizione della CTU.
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, CP_1
voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. rigettare nel merito il gravame proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto;
2. riformare la sentenza di primo grado n. 187/2021 e 13/2019 del Tribunale di Lanusei nella parte in cui quantifica in € 7.000,00 l'importo del risarcimento non patrimoniale e il quantum dell'assegno di mantenimento, per i motivi di cui all'espositiva che precede;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.12.2014, in proprio e in qualità di genitore CP_1
esercente la potestà sul minore nato il [...], aveva chiesto al Tribunale Persona_1 di Lanusei di accertare che , con il quale ella assumeva di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale, era il padre naturale del bambino.
L'attrice, inoltre, affermando di essersi dovuta fare carico integralmente fin dalla nascita del figlio del mantenimento e della cura dello stesso, aveva chiesto al Tribunale di porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figlio, e di condannare lo stesso convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal minore a causa della negata assunzione di Per_1
genitorialità da parte del medesimo nella misura pari ad € 60.000,00.
si era costituito in giudizio ed aveva contestato il fondamento delle avverse Parte_1
domande, sostenendo, in particolare, che le parti avessero avuto solo un rapporto sessuale occasionale, non idoneo al concepimento perché protetto.
Lo stesso convenuto, inoltre, con riferimento alle istanze patrimoniali, aveva fatto presente che egli non aveva mai avuto alcuna consapevolezza della gravidanza e della nascita del piccolo sino alla diffida pervenutagli dal procuratore dell'attrice in data 25.09.2014, Per_1
sottolineando poi che la misura del contributo al mantenimento richiesta dalla controparte era del tutto spropositata rispetto alle sue condizioni economiche.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, tramite indagine genetica, la paternità del piccolo , il Tribunale di Lanusei con sentenza non definitiva n. 123/19 del Per_1
6.06.2019 aveva dichiarato padre biologico del minore , aveva disposto Parte_1 Per_1
che quest'ultimo assumesse il cognome paterno, aggiungendolo al cognome della madre, ed aveva ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Osini di procedere alle conseguenti rettificazioni dell'atto di nascita del minore.
Con sentenza definitiva n. 187/2021 del 12.10.2021, il medesimo Tribunale aveva poi affidato il minore in modo esclusivo alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, aveva regolato i rapporti con ed aveva posto a carico di Parte_1
quest'ultimo un contributo al mantenimento di euro 300,00 mensili, comprensivo del 50%
delle spese di istruzione e delle ulteriori spese straordinarie di carattere necessario sostenute nell'interesse del figlio, condannando, infine, il convenuto al pagamento a favore di
[...]
della somma di euro 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non Parte_2
patrimoniali per la privazione della figura paterna.
1.2 ha proposto appello avverso entrambe le decisioni, sostenendo, in Parte_1
estrema sintesi, che la sentenza impugnata risulta emessa in palese violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice collegiale di prime cure omesso di
rilevare le plurime e palesi irregolarità formali/procedurali poste in essere dalla Consulente
Tecnico d'Ufficio nell'espletamento del proprio incarico. Irregolarità da giudicarsi così
gravi da rendere la consulenza tecnica d'ufficio: nulla o in subordine da doversi ripetere;
errata ed illogica, nonché carente ed insufficiente nelle motivazioni in ordine:
all'attendibilità delle conclusioni offerte dalla stessa Consulente Tecnico d'Ufficio che a
parere di questa difesa sono incomprensibili, illogiche e irrazionali;
all'inconsistenza
probatoria assunta dall'attrice a fondamento della propria domanda ed alla valutazione della
consulenza tecnica qual: «elemento di prova anche di natura indiziaria» come definita dal
passaggio della sentenza di primo grado a pag. 5, 3° cpv.
ha contestato il fondamento dell'avversa impugnazione ed ha proposto CP_1
appello incidentale censurando la quantificazione del contributo per il mantenimento effettuata dal giudice di primo grado e la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per la privazione della figura paterna. Il Pubblico Ministero, invece, ha chiesto di dichiarare inammissibile, perché tardivo,
l'appello della sentenza non definitiva e di rigettare quello contro la sentenza definitiva.
2.1 Orbene, la difesa del all'udienza del 20 novembre 2019 davanti al Tribunale Pt_1
aveva fatto espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c. in ordine alla sentenza non definitiva
n. 123/2019 depositata il 6 giugno 2019 con la quale è stata decisa la questione relativa
all'accertamento della paternità.
L'appello avverso quest'ultima sentenza, proposto unitamente a quello contro la sentenza che aveva definito il giudizio, risulta, quindi, tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
2.2 A questo punto, deve ricordarsi che lo stesso appellante aveva esplicitamente ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con (sia pur aggiungendo che questo non CP_1
sarebbe stato idoneo al concepimento perché protetto) e che il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, al termine delle sue indagini genetico forensi, aveva concluso che le
analisi dei marcatori molecolari autosomici hanno dato esiti positivi per il DNA dei tre
soggetti sottoposti ad indagine genetica ( , e ) e CP_1 Persona_1 Parte_1
che le analisi biostatistiche effettuate per verificare il rapporto di parentela tra il profilo
genetico di ed il profilo genetico di hanno evidenziato una Parte_1 Persona_1
compatibilità biologica tra gli stessi con una probabilità di paternità che è risultata di
99,9999%, che consente di affermare l'esistenza di un rapporto parenterale, ribadendo,
quindi, che si può affermare con criterio di elevata probabilità scientifica che Parte_1
è il padre biologico di . Persona_1
2.3 Come si è accennato, l'appellante principale ha criticato il procedimento seguito dall'ausiliare ed i risultati dal medesimo raggiunti, ma le critiche non hanno pregio.
L'appellante, in vero, dopo una lunga e generica illustrazione dei requisiti che dovrebbero avere i laboratori di Citogenetica, ha, innanzi tutto, lamentato che la Consulente Tecnico
d'Ufficio arbitrariamente e negligentemente avviava la fase iniziale del procedimento di
accertamento tecnico con l'acquisizione dei tamponi buccali del convenuto all'interno di un
anonimo appartamento, evidenziando poi che questo era un mero appartamento ad uso
abitativo, che dalla visura allegata da questa difesa e dal certificato di residenza storico del
Dott. , risulta privo dei requisiti minimi di natura strutturale, tecnologica, e Per_4
organizzativa richiesti dalla legge per i laboratori di biologia molecolare e forense con
particolare riferimento alla sala prelievi, (art. 3, co.2, lett. f, DPCM 10.02.84), oltre che
sprovvisto di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di laboratori di analisi cliniche aperti al
pubblico, così come dal previsto dal DPR 14 gennaio 1997. La censura, tuttavia, appare chiaramente priva di pregio ove si osservi, da un lato, che nel predetto appartamento, situato a
Cagliari, la CTU si era limitata ad effettuare dei semplici prelievi di saliva tramite tamponi buccali (mentre le analisi successive all'operazione di campionamento del materiale biologico erano state eseguite nel laboratorio di Genetica Forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e, dall'altro lato, che anche il consulente tecnico di parte attrice, che pure aveva assistito a tali operazioni preliminari, non aveva sollevato alcuna obiezione al riguardo, né in quella sede (nel relativo verbale, infatti, si legge
Il CTP, dott. , non ha nulla da dichiarare) né nelle successive osservazioni alla Persona_3
bozza di relazione del consulente d'ufficio, mostrando così chiaramente di ritenere che i predetti prelievi fossero stati eseguiti correttamente e, comunque, in maniera tale da non potere compromettere l'attendibilità dei risultati delle analisi.
La difesa del ha poi evidenziato che dalla semplice lettura dell'intestazione e del Pt_1
piè di pagina della verbalizzazione delle operazioni di campionamento emerge ictu oculi come la Consulente Tecnico d'Ufficio abbia fatto entrare nel procedimento un soggetto
totalmente estraneo alle parti ed al giudice, la Chimera Genomics Srl, senza che mai lo
avesse richiesto e senza mai che fosse stata in tal senso autorizzata dal giudice in
contraddittorio con le parti e non è dato comprendere per quale motivo ed a che scopo la
c.t.u., senza informarne preventivamente nessuno contro ogni logica deontologica in materia
scriva e faccia autorizzare dal mediante la sottoscrizione in quell'unico simultaneo Pt_1
verbale -senza possibilità alcuna di diniego, e senza dargli alcuna informazione o
chiarimento, che ulteriore titolare del trattamento dei dati personali, insieme a Lei, sarebbe
stata anche la Chimera Genomics srl, che non essendo una persona fisica non può
considerarsi un ausiliario di fiducia, certamente non in senso lato ma nemmeno dal punto di
vista tecnico, ma tali circostanze appaiono davvero irrilevanti. In vero, non può dubitarsi che il Tribunale di Lanusei avesse nominato consulente tecnico d'ufficio la dottoressa Per_2
e che quest'ultima, dopo avere effettuato i prelievi salivari, ne avesse curato l'invio al
[...]
laboratorio di Genetica Forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e qui avesse personalmente partecipato alle successive operazioni,
procedendo poi ad instaurare il contraddittorio tecnico con i consulenti di parte ed a depositare il suo elaborato finale in cancelleria. Lo stesso appellante, del resto, ha sostenuto che la censura ha rilievo perché è fatto notorio che i dati genetici relativi ad individui
appartenenti a “popolazioni genetiche” come quella ogliastrina siano unici al mondo e,
quindi, possano costituire fonte concreta di lucro perché cedibili a titolo oneroso a
proprietari di data base, come accaduto per i 25.000 campioni biologici spariti dal Parco
Genos, nel comune di Perdas de Fogu, mostrando così di ben sapere che la medesima censura non ha alcuna attinenza con la affidabilità delle conclusioni cui era pervenuta l'ausiliare del Tribunale.
L'appellante, ancora, ha lamentato la interruzione della catena di custodia già dall'inizio
delle operazioni in Cagliari e nella fase delle analisi in Roma, ma anche tale doglianza è
infondata. Come risulta, infatti, dai verbali delle operazioni (quelli relativi al prelievo dei campioni sottoscritti anche dalle parti e dal consulente di parte attrice) e dalla documentazione fotografica allegati alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ogni tampone buccale, al quale era stato attribuito un codice univoco di identificazione, era stato sigillato con nastro antimanomissione ed inserito in una busta di plastica sigillata trasparente per la conservazione di campioni a potenziale rischio biologico, che, dopo la verifica di integrità, era stata aperta presso il laboratorio di Genetica Forense della Controparte_2
, dove “senza soluzione di continuità” erano state eseguite le
[...]
analisi. La procedura descritta, dunque, consentiva di escludere eventuali manomissioni o compromissioni dei campioni.
L'appellante, ancora, ha eccepito la violazione del diritto di difesa e del diritto al
contraddittorio in ragione della mancata partecipazione alle operazioni peritali del
Consulente Tecnico di Parte Dott. , per cause allo stesso non imputabili sostenendo che Per_3
emerge dagli atti di causa che la CTU abbia di fatto reso impossibile la partecipazione del
CTP alle operazioni di analisi poiché comunicava l'avvio delle fasi di analisi in Roma
svoltesi il 24.6.2016 solo il pomeriggio del giorno precedente con comunicazione in data
23.6.2016, senza alcun coordinamento o comunicazione in tempi congrui con il CTP o la
difesa del convenuto, ed aggiungendo poi che la difesa del convenuto ha più volte richiesto
alla Consulente Tecnico d'Ufficio di effettuare le operazioni di analisi presso uno degli
accreditati laboratori ubicati nella Regione Sardegna. A ben vedere, tuttavia, la scelta del consulente di fare eseguire le analisi successive all'operazione di campionamento del materiale biologico presso il laboratorio di Genetica Forense della
[...]
era stata previamente condivisa dal Controparte_2
Tribunale di Lanusei (il quale, con decreto in data 18 aprile 2016, aveva autorizzato l'ausiliare ad avvalersi di un ausiliario di fiducia ed all'utilizzo di diversi mezzi di trasporto), la data di inizio delle fasi di analisi in Roma era stata comunicata alla parte attrice, non solo il
pomeriggio del giorno precedente con comunicazione in data 23.6.2016, ma in data sicuramente antecedente (come si può agevolmente desumere dal tenore dell'istanza depositata telematicamente dall'attore alle ore 8.33 del 23 giugno 2016), e, in ogni caso, la ipotizzata nullità sarebbe stata sanata in quanto non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (come previsto dall'art. 157 c.p.c.).
La difesa del , infine, ha ricordato che il proprio consulente di parte aveva già Pt_1
segnalato che per il calcolo biostatistico siano stati utilizzati dei dati di frequenza dei vari
polimorfismi esaminati (illustrati alla pagina 7 della relazione scritta), non proprio idonei e
adeguati per lo studio e l'eventuale attribuzione della paternità biologica interessante
individui geneticamente sardi, in modo particolare appartenenti alla sub-regione genetica
dell' osservando poi che la popolazione dell' presenta delle caratteristiche Parte_3 Parte_3
genetiche assolutamente diverse da tutte le altre popolazioni, sicuramente da quelle italiane
ed europee in genere. L'ausiliare nominato dal Tribunale, tuttavia, aveva preso puntuale e specifica posizione su tutte le osservazioni del perito di parte ed aveva comunque ripetuto il calcolo biostatistico del rapporto di paternità tra e il minore Parte_1 Persona_1
utilizzando sia i dati di frequenza allelica degli STR della popolazione Europea sia i dati di frequenza allelica della sola Popolazione Sarda ed ottenendo risultati identici a quello già ottenuto precedentemente, che era risultato, quindi, confermato. Il consulente di parte nominato dal , del resto, non aveva fornito dati di frequenze alleliche specifiche per la Pt_1
popolazione dell' né aveva effettuato calcoli biostatistici che potessero infirmare le Parte_3
conclusioni raggiunte dall'ausiliare del Tribunale, il cui risultato, quindi, deve essere condiviso.
2.4 Con l'ultimo motivo di doglianza, ha censurato anche la sentenza Parte_1
definitiva nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di risarcire il danno patito dal minore a causa della ingiustificata privazione della figura paterna, liquidandolo in misura pari ad euro 7.000,00.
L'appellante, in particolare, ha lamentato la violazione delle regole sostanziali e
processuali che disciplinano l'acquisizione di elementi probatori e la attribuzione dell'onere
della prova sostenendo che l'attrice non abbia provato in alcun modo l'esistenza di una
negligente condotta imputabile al e quindi l'effettiva sussistenza di un danno endo- Pt_1
familiare in capo al . Persona_1
Anche tale motivo, peraltro, è infondato.
Premesso, infatti, che è pacifico tra le parti che , anche dopo la pronuncia Parte_1
della sentenza non definitiva, aveva continuato a manifestare un radicale disinteresse nei confronti del figlio, dichiarando all'udienza del 13.04.2021 di non averlo mai visto e di non avere mai neppure chiesto di poterlo vedere, si deve sottolineare che appare certamente condivisibile il ragionamento compiuto dal Tribunale, secondo il quale può presumersi che la privazione ingiustificata della figura paterna abbia inciso e stia incidendo sullo sviluppo psicofisico del minore.
Viene qui in rilievo il diritto fondamentale alla relazione familiare ed in particolare il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato e istruito da entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 2 e 30 Cost. Si tratta di diritti fondamentali della persona, ispirati al principio di solidarietà, riconosciuti e tutelati perché rispondono all'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione.
Entrambi i genitori sono obbligati da questo munus, poiché la funzione genitoriale è duale e l'eventuale maggior contributo materiale e morale da parte di uno di essi non può
compensare l'assenza dell'altro. Riceve infatti tutela nell'ordinamento il diritto del figlio alla relazione familiare con entrambi i genitori (c.d. bigenitorialità), presupposto per una sana ed armoniosa crescita, ed a ricevere da entrambi non solo prestazioni patrimoniali, ma anche assistenza morale, diritto specificamente enunciato dall'art. 315 bis c.c.
Ebbene, l'assenza ed il disinteresse del genitore privano il minore, oltre che di apporti patrimoniali, anche di beni immateriali essenziali, senza possibilità di rimedio, poiché si tratta di prestazioni infungibili e che devono essere assicurate con continuità negli anni della crescita.
In questo quadro, dunque, correttamente il Tribunale di Lanusei ha affermato la sussistenza del danno ricorrendo a presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza riguardanti l'impatto sulla vita di un minore della perdita del rapporto parentale, rapporto che ogni figlio ha diritto di sviluppare con il proprio genitore in una fase cruciale della crescita, e proceduto alla relativa liquidazione in via equitativa.
2.5 In definitiva, quindi, l'appello principale risulta infondato e deve essere rigettato.
3.1 Analoga sorte, peraltro, spetta anche all'appello incidentale.
ha, innanzi tutto, sostenuto che è chiaro che il risarcimento andava CP_1
riconosciuto dal momento in cui il ha ricevuto la diffida inviata del legale Parte_1 della , più precisamente dal 25.09.2014, momento in cui l'appellante ha avuto CP_1
consapevolezza del concepimento, e non dalla pronuncia n. 123/2019 del Tribunale di
Lanusei che in data 6.06.2019 ha riconosciuto la paternità di in capo a Persona_1 Pt_1
, ma la doglianza è infondata.
[...]
infatti, non ha provato né che avesse avuto una relazione stabile con il CP_1
né che essa stessa, prima dell'invio della diffida del 2014, avesse mai informato Pt_1
quest'ultimo della gravidanza o della nascita di un figlio dalla loro relazione. In questo quadro, dunque, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, il particolare contesto in cui il era stato reso edotto della asserita paternità era tale da rendere più che giustificata Pt_1
l'attesa dei risultati della indagine tecnica che avrebbe consentito di verificare se l'affermazione della fosse o meno veridica. CP_1
3.2 La ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in € CP_1
300,00 l'assegno che il deve versarle mensilmente a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio sostenendo che l'importo così determinato appare insufficiente a
consentire alla madre, attualmente priva di stabile occupazione, di provvedere alle primarie
esigenze del figlio tanto è vero che in corso di causa è emerso che la stessa per lunghi periodi
soggiorna, ma anche tale doglianza non ha pregio.
La misura dell'assegno, infatti, appare congrua rispetto al reddito dell'obbligato, il quale ha più di settanta anni e pacificamente percepisce una pensione pari a circa € 1.250,00
mensili.
Come è noto, del resto, i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e la Suprema Corte ha più volte sottolineato che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, sussistendo il dovere dello stesso di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
4. In conclusione, quindi, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Deve, peraltro, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA EC