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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6122/2024 . promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 ______________________
EUGENIO SCOTTO DI TELLA E MISURACA MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Roma n.489, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 03/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della
CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa Parte_1
delle patologie da cui era affetta, era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire da Marzo
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che era in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento da Marzo 2024.
Stante il riconoscimento della domanda in data successiva (Marzo 2024) al deposito del ricorso in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, le spese vengono compensate tra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente era in possesso dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento da
Marzo 2024.
Compensa le spese tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 04/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6122/2024 . promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 ______________________
EUGENIO SCOTTO DI TELLA E MISURACA MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Roma n.489, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 03/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della
CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa Parte_1
delle patologie da cui era affetta, era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire da Marzo
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che era in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento da Marzo 2024.
Stante il riconoscimento della domanda in data successiva (Marzo 2024) al deposito del ricorso in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, le spese vengono compensate tra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente era in possesso dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento da
Marzo 2024.
Compensa le spese tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 04/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino