TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. RG 2960/2024 vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Santillo del Foro di LZ, giusta procura Parte_1
agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; Controparte_1
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 20/02/2025:
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra , C.F. , nata a [...] - Marocco il Parte_1 C.F._1
17.05.1984 e il sig. , nato a [...] - Marocco il 07.07.1981, coniugati in Kenitra Controparte_2
(MAR) in data 28/08/2007 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
LZ al n. 457-II-C/2017 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di
pagina 1 di 5 procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
b) i comuni figli minori delle parti (nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...] a [...]) e (nata a [...] il [...]) saranno CP_3
affidati alla sola madre in affidamento esclusivo;
i predetti minori rimarranno a Parte_1
convivere con la madre, conservando la residenza presso la medesima;
c) al padre potrà essere concesso di frequentare i figli minori senza restrizioni di Controparte_2
sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
d) a carico di verrà posto l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_2 Parte_1 contributo al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in
Euro 235,00 mensili per figlio e così in Euro 705,00 mensili complessivamente, o a quella somma ritenuta di giustizia, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ (con prima rivalutazione con data del deposito del presente ricorso), e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
e) le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
f) gli assegni familiari (assegno unico) e/o qualsivoglia contributo pubblico/statale, detrazioni e benefici fiscali per i figli a carico, sono assegnati alla sola ricorrente.
g) Respingere ogni altra domanda.
h) Con vittoria di spese in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede di:
Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione del contratto di lavoro e delle Controparte_4
sue ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Ordinare al sig. di indicare la di lei capacità patrimoniale (la documentazione Controparte_4
attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, fondi e/o buoni personali, e altro) con deposito della relativa documentazione nel presente procedimento.
Ordinare al sig. di eventualmente segnalare quanto percepito a titolo di assegni Controparte_4
familiari e/o assegno unico e anche di contributi pubblici/statali dalla pubblicazione della sentenza di separazione ad oggi.
Con riserva di poter comunque ulteriormente dedurre, integrare e produrre nel corso del presente procedimento”; del Pubblico Ministero:
pagina 2 di 5 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni e condizioni rassegnate da parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/08/2007 avanti al Tribunale di Prima Istanza di
Kenitra – Marocco.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (25.02.2007), maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente, (11.07.2009) e (08.03.2015). Persona_2 CP_3
Con sentenza n. 920/2018 il Tribunale di LZ ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i comuni figli minori delle parti (nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...] a [...]) e (nata a [...] il [...]) vengono CP_3
affidati alla sola madre in affidamento esclusivo;
i predetti minori rimarranno a Parte_1
convivere con la madre, conservando la residenza presso la medesima;
2. al padre va concesso di frequentare i figli minori senza restrizioni di sorta e con la Controparte_2
massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
3. a carico di viene posto l'obbligo di versare a a titolo di contributo Controparte_2 Parte_1 al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in Euro 235,00 mensili per figlio e così in Euro 705,00 mensili complessivamente, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ (con prima rivalutazione in aprile 2019) e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
a Parte_1
4. le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5. viene condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate per Controparte_2 Parte_1
compenso in Euro 2.800,00 e per anticipazioni in Euro 98,00, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA e CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Dalla data di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale per il procedimento di separazione, a quella di proposizione della domanda di divorzio, è trascorso il termine di cui all'art. 3,
n.2, lett. b, della legge 1.12.1970, n. 898, testo vigente;
la continuità ininterrotta della separazione per tale periodo e in quello successivo, sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
2. Successivamente alla separazione il sig. ha reiterato la propria condotta caratterizzata dal CP_2
totale disinteresse per i figli e ha omesso di contribuire al loro mantenimento nella misura disposta in favore della ricorrente dalla sentenza di separazione.
pagina 3 di 5 Nonostante la regolare notifica, il resistente è rimasto contumace anche nel presente giudizio, confermando così il proprio disinteresse e la propria inidoneità genitoriale.
Per le ragioni esposte, va confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre che potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per la stessa, anche senza il consenso del padre, con contestuale sospensione del diritto di visita padre-figlia.
3. Dal CUD 2024 prodotto dalla ricorrente risulta che nel 2023 ella ha percepito un reddito lordo di poco superiore a € 5.000.
Considerato che
la madre dovrà continuare a farsi carico in via esclusiva della cura e assistenza dei figli, la stessa non sarà in grado di svolgere attività lavorativa a tempo pieno, con conseguenti ripercussioni sulla sua capacità reddituale.
Non si hanno notizie aggiornate in relazione ai redditi del resistente.
In assenza di prova contraria si deve presumere che lo stesso disponga della medesima capacità reddituale rispetto a quella sussistente al momento della separazione.
Tutte le domande di parte ricorrente possono trovare accoglimento in quanto corrispondono alle condizioni già disposte in sede di separazione e che, in assenza di un sostanziale mutamento delle condizioni di fatto, vanno confermate in questa sede.
4. La ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese per la sola ipotesi di opposizione del resistente. Le spese vanno dunque compensate, essendo il sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/08/2007 avanti al Tribunale di Prima Istanza di
Kenitra – Marocco. da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. affida i figli minori (11.07.2009) e (08.03.2015) alla sola madre in Persona_2 CP_3
regime di affidamento esclusivo con residenza presso la madre;
la madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stessi, anche senza il consenso del padre;
pagina 4 di 5 2. il padre avrà il diritto e dovere di vedere i figli, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
3. condanna a versare alla ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 235,00 ciascuno mensili (complessivi € 705,00), importo soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ, con effetti dal mese di aprile 2018, come disposto in sede di separazione;
4. condanna al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie da Controparte_1 sostenere nell'interesse dei figli;
6. dispone che gli assegni familiari, i contributi pubblici e le detrazioni fiscali per i figli spettano esclusivamente alla madre.
7. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in LZ, il 07/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. RG 2960/2024 vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Santillo del Foro di LZ, giusta procura Parte_1
agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; Controparte_1
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 20/02/2025:
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra , C.F. , nata a [...] - Marocco il Parte_1 C.F._1
17.05.1984 e il sig. , nato a [...] - Marocco il 07.07.1981, coniugati in Kenitra Controparte_2
(MAR) in data 28/08/2007 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
LZ al n. 457-II-C/2017 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di
pagina 1 di 5 procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
b) i comuni figli minori delle parti (nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...] a [...]) e (nata a [...] il [...]) saranno CP_3
affidati alla sola madre in affidamento esclusivo;
i predetti minori rimarranno a Parte_1
convivere con la madre, conservando la residenza presso la medesima;
c) al padre potrà essere concesso di frequentare i figli minori senza restrizioni di Controparte_2
sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
d) a carico di verrà posto l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_2 Parte_1 contributo al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in
Euro 235,00 mensili per figlio e così in Euro 705,00 mensili complessivamente, o a quella somma ritenuta di giustizia, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ (con prima rivalutazione con data del deposito del presente ricorso), e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
e) le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
f) gli assegni familiari (assegno unico) e/o qualsivoglia contributo pubblico/statale, detrazioni e benefici fiscali per i figli a carico, sono assegnati alla sola ricorrente.
g) Respingere ogni altra domanda.
h) Con vittoria di spese in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede di:
Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione del contratto di lavoro e delle Controparte_4
sue ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Ordinare al sig. di indicare la di lei capacità patrimoniale (la documentazione Controparte_4
attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, fondi e/o buoni personali, e altro) con deposito della relativa documentazione nel presente procedimento.
Ordinare al sig. di eventualmente segnalare quanto percepito a titolo di assegni Controparte_4
familiari e/o assegno unico e anche di contributi pubblici/statali dalla pubblicazione della sentenza di separazione ad oggi.
Con riserva di poter comunque ulteriormente dedurre, integrare e produrre nel corso del presente procedimento”; del Pubblico Ministero:
pagina 2 di 5 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni e condizioni rassegnate da parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/08/2007 avanti al Tribunale di Prima Istanza di
Kenitra – Marocco.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (25.02.2007), maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente, (11.07.2009) e (08.03.2015). Persona_2 CP_3
Con sentenza n. 920/2018 il Tribunale di LZ ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i comuni figli minori delle parti (nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...] a [...]) e (nata a [...] il [...]) vengono CP_3
affidati alla sola madre in affidamento esclusivo;
i predetti minori rimarranno a Parte_1
convivere con la madre, conservando la residenza presso la medesima;
2. al padre va concesso di frequentare i figli minori senza restrizioni di sorta e con la Controparte_2
massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
3. a carico di viene posto l'obbligo di versare a a titolo di contributo Controparte_2 Parte_1 al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in Euro 235,00 mensili per figlio e così in Euro 705,00 mensili complessivamente, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ (con prima rivalutazione in aprile 2019) e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
a Parte_1
4. le spese straordinarie per i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5. viene condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate per Controparte_2 Parte_1
compenso in Euro 2.800,00 e per anticipazioni in Euro 98,00, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA e CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Dalla data di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale per il procedimento di separazione, a quella di proposizione della domanda di divorzio, è trascorso il termine di cui all'art. 3,
n.2, lett. b, della legge 1.12.1970, n. 898, testo vigente;
la continuità ininterrotta della separazione per tale periodo e in quello successivo, sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
2. Successivamente alla separazione il sig. ha reiterato la propria condotta caratterizzata dal CP_2
totale disinteresse per i figli e ha omesso di contribuire al loro mantenimento nella misura disposta in favore della ricorrente dalla sentenza di separazione.
pagina 3 di 5 Nonostante la regolare notifica, il resistente è rimasto contumace anche nel presente giudizio, confermando così il proprio disinteresse e la propria inidoneità genitoriale.
Per le ragioni esposte, va confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre che potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per la stessa, anche senza il consenso del padre, con contestuale sospensione del diritto di visita padre-figlia.
3. Dal CUD 2024 prodotto dalla ricorrente risulta che nel 2023 ella ha percepito un reddito lordo di poco superiore a € 5.000.
Considerato che
la madre dovrà continuare a farsi carico in via esclusiva della cura e assistenza dei figli, la stessa non sarà in grado di svolgere attività lavorativa a tempo pieno, con conseguenti ripercussioni sulla sua capacità reddituale.
Non si hanno notizie aggiornate in relazione ai redditi del resistente.
In assenza di prova contraria si deve presumere che lo stesso disponga della medesima capacità reddituale rispetto a quella sussistente al momento della separazione.
Tutte le domande di parte ricorrente possono trovare accoglimento in quanto corrispondono alle condizioni già disposte in sede di separazione e che, in assenza di un sostanziale mutamento delle condizioni di fatto, vanno confermate in questa sede.
4. La ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese per la sola ipotesi di opposizione del resistente. Le spese vanno dunque compensate, essendo il sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/08/2007 avanti al Tribunale di Prima Istanza di
Kenitra – Marocco. da nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. affida i figli minori (11.07.2009) e (08.03.2015) alla sola madre in Persona_2 CP_3
regime di affidamento esclusivo con residenza presso la madre;
la madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stessi, anche senza il consenso del padre;
pagina 4 di 5 2. il padre avrà il diritto e dovere di vedere i figli, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
3. condanna a versare alla ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 235,00 ciascuno mensili (complessivi € 705,00), importo soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di LZ, con effetti dal mese di aprile 2018, come disposto in sede di separazione;
4. condanna al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie da Controparte_1 sostenere nell'interesse dei figli;
6. dispone che gli assegni familiari, i contributi pubblici e le detrazioni fiscali per i figli spettano esclusivamente alla madre.
7. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in LZ, il 07/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5