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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
. 5, r ll'Avv.ta Marzia Tummolo del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Melegnano Parte_2 C.F._2 nte esa dall'Avv.ta Maria Rosaria Nucita del Foro di Pavia e dall'Avv.ta Elena Plati del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Melegnano, con autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
B) La casa familiare, sita in Melegnano – Piazza Piemonte n. 5 – Scala G –, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è stata posta in vendita e gli stessi hanno ricevuto una proposta di acquisto per la somma di € 175.000,00, che è stata accettata, con previsione di rogito entro il 15.04.2025: fino ad allora i coniugi continueranno a versare le rate di mutuo nella misura di metà ciascuno;
con il ricavato della vendita i coniugi estingueranno il mutuo e divideranno a metà la somma restante e sopportando nella medesima misura gli eventuali oneri connessi;
il mobilio verrà diviso come segue: alla moglie rimarranno i divani, il tappeto, la televisione e la lavatrice, al marito l'asciugatrice, il tavolo da pranzo e le sedie. Le spese condominiali maturate fino alla data del rogito e della successiva consegna dell'immobile venduto all'acquirente verranno altresì suddivise al 50%, mentre le spese delle utenze di luce e gas, nonché della Tari, verranno ripartite tra i coniugi e il figlio convivente;
C) I coniugi hanno di comune accordo deciso che fino alla compravendita della casa familiare, gli stessi unitamente al figlio , permarranno nell'abitazione comportandosi con reciproco rispetto;
Persona_1
D) L'autovettura di proprietà della signora rimarrà nell'esclusiva proprietà e disponibilità della Parte_2 stessa che continuerà da sola e personal onte al finanziamento contratto per acquistarla;
E) L'autovettura Opel Astra Station Wagon tg DA505JE di proprietà del signor rimarrà Parte_1 nell'esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo;
F) I signori e danno atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere Parte_2 Parte_1 a che pr lo di contributo al rispettivo mantenimento e di aver già definito ogni altra questione economica tra loro;
G) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Synej (Albania) in data 06.04.1994, t o gl to civile del Comune di Melegnano (MI) al n. 84, Parte II, Serie C, Anno 2024;
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
. 5, r ll'Avv.ta Marzia Tummolo del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Melegnano Parte_2 C.F._2 nte esa dall'Avv.ta Maria Rosaria Nucita del Foro di Pavia e dall'Avv.ta Elena Plati del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Melegnano, con autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
B) La casa familiare, sita in Melegnano – Piazza Piemonte n. 5 – Scala G –, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è stata posta in vendita e gli stessi hanno ricevuto una proposta di acquisto per la somma di € 175.000,00, che è stata accettata, con previsione di rogito entro il 15.04.2025: fino ad allora i coniugi continueranno a versare le rate di mutuo nella misura di metà ciascuno;
con il ricavato della vendita i coniugi estingueranno il mutuo e divideranno a metà la somma restante e sopportando nella medesima misura gli eventuali oneri connessi;
il mobilio verrà diviso come segue: alla moglie rimarranno i divani, il tappeto, la televisione e la lavatrice, al marito l'asciugatrice, il tavolo da pranzo e le sedie. Le spese condominiali maturate fino alla data del rogito e della successiva consegna dell'immobile venduto all'acquirente verranno altresì suddivise al 50%, mentre le spese delle utenze di luce e gas, nonché della Tari, verranno ripartite tra i coniugi e il figlio convivente;
C) I coniugi hanno di comune accordo deciso che fino alla compravendita della casa familiare, gli stessi unitamente al figlio , permarranno nell'abitazione comportandosi con reciproco rispetto;
Persona_1
D) L'autovettura di proprietà della signora rimarrà nell'esclusiva proprietà e disponibilità della Parte_2 stessa che continuerà da sola e personal onte al finanziamento contratto per acquistarla;
E) L'autovettura Opel Astra Station Wagon tg DA505JE di proprietà del signor rimarrà Parte_1 nell'esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo;
F) I signori e danno atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere Parte_2 Parte_1 a che pr lo di contributo al rispettivo mantenimento e di aver già definito ogni altra questione economica tra loro;
G) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Synej (Albania) in data 06.04.1994, t o gl to civile del Comune di Melegnano (MI) al n. 84, Parte II, Serie C, Anno 2024;
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello