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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), quale società incorporante la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado
[...]
n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15 presso l'avv. Luigi Tuccillo
(C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa CodiceFiscale_1
di costituzione in sostituzione dei precedenti difensori depositata telematicamente il 26.02.2024.
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma alla Controparte_3
via IV Novembre n. 144 (C.F. , in persona del pro-tempore della Campania, P.IVA_2 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori (C.F. ) in virtù di procura generale CodiceFiscale_2
alle liti per notar del 18.06.2014 e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Persona_1
Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
APPELLATO
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco alla via F. CP_5 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 19 Terracciano n. 43 presso il difensore costituito in primo grado l'avv. Giovanni Di Marzo.
APPELLATO CONTUMACE
E
nata a [...] il [...] (C.F. e nata a CP_6 CodiceFiscale_4 Controparte_7
Somma Vesuviana l'11.06.1961 (C.F. ), elettivamente domiciliate in Somma CodiceFiscale_5
Vesuviana alla via Mercato Vecchio n. 84 presso il difensore costituito in primo grado avv. Francesco
Ambrosino.
APPELLATE CONTUMACI
NONCHE'
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_8 Controparte_9
domiciliati in Somma Vesuviana alla via Mercato Vecchio, 84 presso il difensore costituito in primo grado avv.
Francesco Ambrosino.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “La per il tramite del sottoscritto difensore e Controparte_1
procuratore, attesa l'ordinanza collegiale del 05.04.2024, con la quale è stata disposta la trattazione in formato
“cartolare” ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21.03.2025, si riporta integralmente al contenuto degli atti
depositati nel corso del giudizio dai precedenti difensori, avv.ti Filippo Martini e Mario Tuccillo, e chiede
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. La deducente Compagnia impugna e contesta le avverse
conclusioni, poiché infondate, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L' : “In osservanza dell'ordinanza presidenziale del 5.4.24 l , con le presenti note, nel CP_3 CP_3
manifestare il consenso alla trattazione scritta dell'udienza, si riporta alle proprie richieste e difese di cui alla
comparsa di costituzione in appello nonché avanzate nel corso dell'intero giudizio, impugnando ogni avverso
dedotto siccome inammissibile, infondato e non provato, concludendo, come in atti, per la condanna di chi di
giustizia a rimborsare l' del costo infortunio sul lavoro “in itinere” datato 16.10.08 occorso a CP_3 [...]
cosi come legittimamente aggiornato in grado di appello e pari a € 500.002/32. Si rammenta e CP_5
ribadisce che le variazioni quantitative della rendita costituiscono mere precisazioni del petitum originario da
pagina 2 di 19 parte dell' , per cui il maggior importo “può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello CP_3
incidentale e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche d'ufficio” (Cass. Sez. Lav. n.
17534/2017; id. nn. 3704/2012 e 5594/2015). In applicazione di tali principi si veda sentenza Corte D'Appello
Lavoro Napoli n. 783/20 (allegata alle note t.s. per ud. 25.2.22). L' insiste, pertanto, nelle già CP_3
rassegnate conclusioni. Si precisa che sono già stati depositati in formato PDF gli atti e i documenti dell CP_3
allegati alle note t. s. per l'udienza del 25.2.22 in quanto documenti depositati in cancelleria in fascicolo
cartaceo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'08 e il 13.06.2011 l' Controparte_3
ha riferito che alle ore 21,00 circa del 16.10.2008, sulla S.S. n. 268 del Vesuvio, all'altezza
[...]
del km. 3+200, si verificava un incidente stradale tra l'autovettura UG 307 targata CK 593 ZF, condotta dal proprietario ed assicurata per la r.c.a. con la , e la RO RA Picasso targata Controparte_10 CP_2
BY 527 NC, condotta dal proprietario ed assicurata per la r.c.a. con . CP_5 Controparte_11
Ha ancora riferito l' che tale incidente, in cui perdeva la vita e CP_3 Controparte_10 CP_5
subiva gravi lesioni, era da ascrivere a colpa esclusiva del primo il quale, viaggiando con direzione Somma
Vesuviana - Napoli a velocità di molto superiore al limite di 50 km/h ivi esistente, testimoniata dalle tracce di frenata di circa 28 m. lasciate sull'asfalto, perdeva il controllo della UG 307 ed invadeva l'opposta corsia di
CP_ marcia andando a schiantarsi contro la RO del che, pur procedendo a velocità moderata e nonostante un tentativo di schivare l'ostacolo paratosi improvvisamente sulla propria traiettoria di marcia, portandosi sull'estremo margine destro della carreggiata, non riusciva ad evitare la collisione.
Tanto premesso l' , deducendo che aveva subito un infortunio in itinere per il quale, CP_3 CP_5
in adempimento dei propri doveri istituzionali, gli aveva corrisposto le prestazioni previste dal T.U. n.
1124/1965 e dal D. lgs 38/2000 per un costo complessivo di € 267.247,52 (comprendente i ratei già erogati di una rendita vitalizia per postumi permanenti del 40% poi elevati al 46% a seguito di opposizione amministrativa,
il valore capitale della rendita ancora da pagare, le somme versate durante il periodo di malattia, le spese
CP_ sanitarie ed i costi di accertamento dell'invalidità), con conseguente diritto di surrogarsi nei diritti del verso i responsabili del sinistro e la loro compagnia di assicurazione per la r.c.a. ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 D.
lgs. n. 209 del 2005, ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola la nonché CP_2 Controparte_7
pagina 3 di 19 e quali eredi di chiedendo la loro condanna solidale al Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
pagamento del predetto importo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, fatte salve le ulteriori somme dovute ex art. 116 DPR 1124/1965.
Si è costituita la successivamente fusasi per incorporazione nella Controparte_2 [...]
che ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di il quale, senza far cenno CP_1 CP_5
alle prestazioni ricevute dall' , le aveva fatto pervenire altra richiesta di risarcimento. CP_3
La convenuta ha poi chiesto il rigetto della domanda deducendo che l'istituto previdenziale non aveva dimostrato di aver pagato l'indennità nella misura indicata;
che l'attestazione del costo dell'infortunio proveniente dai funzionari dell'Ente non aveva nessun valore probatorio e che sull' gravava Controparte_12
l'onere, allo stato non assolto, di provare la verificazione di un infortunio sul lavoro e la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a Controparte_10
Si sono costituiti anche e i quali hanno addotto la necessità di Controparte_8 Controparte_9
integrare il contraddittorio nei confronti di anche in proprio, essendo ella comproprietaria Controparte_7
della UG 307, e di altra erede legittima di CP_6 Controparte_10
Nel merito i convenuti hanno negato la responsabilità esclusiva del de cuius nella produzione del sinistro, in quanto da una consulenza tecnica disposta dal P.M. era emerso che anche la RO RA superava il limite di velocità, chiedendo, in caso di soccombenza, di essere manlevati dalla . CP_2
In prima udienza il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_7
in proprio e di i quali si sono costituiti proponendo le stesse difese di
[...] CP_6 CP_8
e
[...] Controparte_9
Con altro atto di citazione anche ha poi evocato in giudizio la CP_5 CP_2
e gli eredi di innanzi al Tribunale di Nola chiedendo al giudice adito di
[...] Controparte_10
dichiarare che l'incidente stradale avvenuto sulla S.S. n. 168 del Vesuvio alle ore 21,00 del 16.10.08 si verificava per colpa esclusiva del conducente della UG 307 targata CK593ZF con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro in questione.
Anche in questo secondo giudizio si è costituita la chiedendone la riunione a quello CP_2
CP_ precedentemente incardinato dall' e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda del o, in CP_3
caso di accoglimento della stessa, instando per la riduzione dell'ammontare del risarcimento tenuto conto del pagina 4 di 19 diritto di surroga esercitato dall'Ente Previdenziale e del concorso di colpa del danneggiato.
Operata la riunione dei due giudizi, ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., si è dato corso
CP_ alla fase istruttoria ammettendo la prova per testi richiesta dal in ordine alla modifica delle proprie abitudini di vita a seguito delle lesioni subite nel sinistro e disponendo una c.t.u. medico-legale sulla sua persona.
All'udienza del 06.12.2016 è stato poi prodotto un accordo conciliativo raggiunto, in sede di mediazione, tra e la CP_5 Controparte_1
La causa, precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza pubblicata il 30.01.2019 e non notificata che ha così statuito: “dichiara cessata la materia del contendere nella causa recante R.G.A.C n. 1567/2012;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti nella causa recante R.G.A.C. n. 1567/2012; dichiara che la
responsabilità del sinistro è attribuibile a e di conseguenza a , Controparte_10 Controparte_7 CP_8
e;
accoglie la domanda di garanzia formulata da ,
[...] Controparte_9 CP_6 Controparte_7
Co
e nei confronti di (già Controparte_8 CP_9 CP_6 Controparte_1 [...]
); dichiara che ha diritto di surroga nei confronti di (già Controparte_2 CP_3 Controparte_1 [...]
); per l'effetto, condanna (già ) al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
favore di : 1) della somma di € 304.794,49; 2) della rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.999,49 CP_3
dal 17/04/2015 alla pubblicazione della presente sentenza;
3) degli interessi legali sulle somme di cui ai
precedenti nn. 1 e 2 dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna (già Controparte_1 [...]
) al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che vengono liquidate in € 903,67 per Controparte_2 CP_3
esborsi, € 12.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre
accessori come per legge;
condanna (già ) al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
dei convenuti , e in solido, delle spese di Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_6
lite, che vengono liquidate in € 10.693,50 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento dei compensi, oltre accessori come per legge;
pone l'onere di c.t.u. definitivamente a carico di
”. Controparte_1
Detta decisione, per quanto rileva in questa sede, è stata così motivata: “Deve, in primo luogo, rilevarsi
che nel corso del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra e in forza del CP_5 CP_1
quale il primo ha rinunciato a ogni pretesa e azione nei confronti della seconda e si è impegnata a CP_1
tenere indenne il primo da “qualsiasi pretesa e conseguenza economica pregiudizievole da parte di (si CP_3
pagina 5 di 19 veda verbale di mediazione del 25 novembre 2015). In virtù di tale accordo, attuato dalle parti, e CP_5
hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nel predetto verbale le parti hanno trovato un accordo anche sulle spese di lite. Pertanto, va dichiarata
la cessazione della materia del contendere nel giudizio recante R.G.A.C. 1567/2012 con compensazione delle
spese di lite (…).
Nel merito, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da l' non ha Controparte_2 CP_3
l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo per esercitare il diritto di surroga (…)
La parte convenuta non può contestare la circostanza che si trattava di infortunio sul lavoro. In tal
senso si è espressa la Suprema Corte (…)
Come precisato nelle richiamate sentenze, parte convenuta può invece opporre le eccezioni che incidono
sulla misura del risarcimento del danno cui essa sarebbe tenuta nei confronti del danneggiato.
In proposito, parte convenuta ha eccepito che la responsabilità esclusiva non era attribuibile a CP_10
Tale eccezione, pur opponibile, non è fondata. Infatti, come risulta dalla sentenza di non doversi
[...]
procedere nei confronti di perché il fatto non sussiste, dalle consulenze effettuate nel CP_5
procedimento penale è emerso “[…] sia che la vettura condotta dal “viaggiava con direzione Controparte_10
di marcia opposta (direzione Napoli)” a quella del e sia che il primo viaggiava - atteso l'impatto CP_5
- ad “una velocità non inferiore ai 110 km/h…..in un tratto di strada in rettilineo il cui limite massimo di
velocità è pari a 50 km/h” (sentenza GUP Tribunale di Nola, pag. 4). Inoltre, come osservato dal GUP, il
CP_ comportamento del non ha avuto efficacia causale dell'evento, stante l'invasione di corsia di marcia da
CP_ parte del . Pertanto, è da escludere un contributo causale del nella verificazione dell'evento. CP_10
CP_ In relazione al quantum, occorre quantificare il danno dovuto al non potendo
[...]
corrispondere all una somma maggiore di quella dovuta al danneggiato. I danni sono stati CP_2 CP_3
quantificati come segue dal consulente tecnico: 40% di invalidità permanente;
invalidità temporanea totale per
65 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 50% per 60 giorni, incidenza sulla capacità lavorativa
specifica del 15% o dello 0% e € 3.999,49 per spese mediche. Ritiene questo giudice di condividere le
conclusioni cui perviene in parte qua la CTU, congruamente motivata e priva di vizi logici.
Applicando i criteri tabellari in uso presso il Tribunale di Milano, la liquidazione del danno alla
persona deve essere effettuata come segue.
pagina 6 di 19 Si può riconoscere, quanto all'invalidità permanente…la somma di € 236.943,00 attuali (tenuto conto
che il danneggiato aveva al tempo del sinistro 51 anni). Deve poi aggiungersi l'importo di 6.370,00 attuali a
titolo di invalidità temporanea assoluta, oltre alla somma di € 7.350,00 attuali (4.410,00 + 2.940,00) per
l'invalidità temporanea.
Nulla può essere riconosciuto per danno alla capacità lavorativa specifica, stimata nello 0% o nel 15%
(a seconda che l'attività lavorativa fosse o non fosse prevalentemente sedentaria), per mancanza di prova (…).
Sommando le varie voci si ottiene la somma di € 250.663,00. Tenuto conto delle ripercussioni subite
nella vita familiare e sociale (cessazione di attività sportive, di uscite con gli amici, tendenza a rimanere in casa
anche a causa delle difficoltà di entrare nella macchina), provata a mezzo di testimoni, della cui attendibilità
questo giudice non ha motivo di dubitare, è equo riconoscere un aumento personalizzato del 20%. Pertanto,
avrebbe diritto alla somma di € 300.795,00. Deve poi essere riconosciuta la somma di € 3.999,49 CP_5
per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., oltre rivalutazione monetaria su tale somma dal
deposito della c.t.u. (17/04/2015) alla pubblicazione della presente sentenza.
Posto che la prestazione assicurativa ammonta ad € 381.761,53 (si veda certificazione di Nola CP_3
del 3/12/2015) nessun danno differenziale spetta al danneggiato (cui compete l'importo risarcitorio decurtato
dalla somma capitalizzata relativa alla rendita vitalizia costituita dall' , come affermato da Cass. CP_3
15022/2005) e pertanto quanto riconosciuto in sede di mediazione da deriva da una scelta CP_1
dell'assicuratore e trova la sua esclusiva fonte nel verbale di mediazione. L ha diritto, a titolo di surroga, CP_3
alla minor somma risarcitoria spettante al danneggiato rispetto a quella riconosciuta e pertanto alla somma di
€ 304.794,49, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.999,49 dal deposito della c.t.u. (17/04/2015) alla
pubblicazione della presente sentenza.
Sulle somme così liquidate sono poi dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Per il ritardo nell'adempimento null'altro è dovuto e, in particolare, non sono dovuti anche gli interessi cd.
compensativi, posto che l'attore non ha allegato e dimostrato che la consecuzione della somma al netto della
rivalutazione al momento del sinistro assicurato gli avrebbe consentito, attraverso il reimpiego immediato, una
redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria (Cass. n. 3268/2008).
Nulla devono gli altri convenuti all , essendo essi garantiti dall'assicuratore in forza della CP_3
domanda di garanzia esercitata nel giudizio.
pagina 7 di 19 Gli oneri della c.t.u vanno definitivamente posti a carico di . Le spese di lite Controparte_2
seguono la soccombenza e pertanto viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute da CP_1
e liquidate in € 903,67 per esborsi, € 12.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella CP_3
misura del 15 per cento dei compensi, oltre accessori.
L'accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti e comporta la CP_10 CP_7
condanna di al pagamento delle spese di lite dei convenuti, liquidate complessivamente (per tutti i CP_1
convenuti difesi dall'avv. Ambrosino) in € 10.693,50 per compensi (con riduzione del 50%, tenuto conto della
limitata attività defensionale svolta e delle comuni difese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento dei compensi, oltre accessori”.
§§§§§§
Con atto notificato il 15 ed il 22.07.2019, iscritto a ruolo il 19.07.2019, la ha Controparte_1
tempestivamente appellato tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 19.12.2019 e chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata, previa sospensione parziale della sua efficacia esecutiva,
accogliendo le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il concorso di responsabilità nella causazione del
sinistro per cui è causa del sig. accertare e dichiarare, in ogni caso, che il massimo importo, a CP_5
titolo del solo danno biologico patito dal sig. che debba corrispondere ai sensi CP_5 CP_1
dell'art. 1916 c.c. ad , ammonta ad € 134.413,48. Per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione CP_3
degli importi eventualmente pagati in misura maggiore rispetto a quanto accertato in secondo grado, in
esecuzione della decisione di primo grado, per capitale, interessi e spese legali”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 11.10.2019 si è costituita l' che ha chiesto il rigetto CP_3
dell'appello, con aggiornamento del costo dell'infortunio ad € 500.002,32 e condanna della al CP_1
rimborso della somma così come aggiornata, per l'aumentata percentuale d'invalidità permanente (dal 40% al
CP_ 46%) sofferta dal e riscontrata nelle periodiche visite mediche di revisione della rendita costituita in suo favore, adducendo la non necessità di proporre alcun appello incidentale per conseguire tale risultato.
Con ordinanza del 18.03.2020 è stata accolta l'istanza di inibitoria formulata dalla Controparte_1
sospendendo l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata nella misura di un terzo delle somme di cui alla statuizione di condanna contenuta nella prefata sentenza.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni pagina 8 di 19 fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Preliminarmente occorre evidenziare come la pronunzia della Cassazione n. 6007/2025 abbia di recente chiarito che, in tema di surrogazione dell'assicuratore sociale, la modifica in aumento, svolta in grado d'appello, del quantum della domanda di surrogazione nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore per la r.c.a., quale conseguenza di un incremento della rendita riconosciuta, impone al giudice del gravame, al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, di accertare se l'incremento della rendita sia dovuto all'aggravamento delle condizioni dell'infortunato e, in caso affermativo, se tale aggravamento sia o meno successivo alla sentenza di primo grado, nonché di stabilire in che misura è aumentato il quantum del danno civilistico e,
conseguentemente, il credito risarcitorio su cui ammettere la surrogazione.
Quando l'assicuratore sociale proponga un'azione di surrogazione formulando una domanda di un determinato importo, e quell'importo lieviti nel corso del giudizio di secondo grado a causa dell'aggravarsi dell'assistito, è in particolare consentito all'assicuratore sociale di modificare in aumento il quantum della condanna se siano soddisfatti i seguenti princìpi: a) in rito, che l'incremento della rendita si fondi su fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado poiché, altrimenti, scatterebbe il divieto ex art. 345 c.p.c. di allegazione in appello di fatti nuovi o nuove domande;
b) in fatto, che sia concretamente accertato il peggioramento delle condizioni di salute della vittima e l'erogazione della maggiore rendita in suo favore;
c) in
iure, che se il terzo responsabile ha risarcito la vittima prima che sia sorto il diritto di surrogazione (ossia prima del pagamento della rendita incrementale), la surrogazione può essere esercitata solo sul credito scaturente dall'aggravamento, perché per la parte di danno già risarcita prima dell'incremento il debitore è liberato.
L'incremento della domanda di surrogazione, formulato per la prima volta in appello allegando l'avvenuta revisione in aumento della rendita, è dunque una domanda nuova che può ammettersi in grado di appello solo se l'aggravamento dei postumi permanenti è successivo alla pronuncia di primo grado, previa istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Nel caso di specie l' , come già evidenziato, già con la citazione di primo grado ebbe a dedurre di CP_3
pagina 9 di 19 aver erogato a una “indennità temporanea e rendita di invalidità per postumi del 40% e poi del CP_5
46% in seguito a opp.ne amministrativa il cui costo ammonta…” (così a pag. 3, righi 14 e ss.)
L'incremento della rendita non si fonda, dunque, su fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado e la richiesta di rivedere in questa sede l'ammontare del danno civilistico, in vista di un accoglimento in misura maggiore della domanda di surrogazione, integra un'inammissibile domanda nuova risultando l' in errore CP_3
allorché assume, con richiamo a varie pronunce di legittimità, di poter variare in ogni momento il quantum della domanda di surrogazione “non trattandosi di domanda nuova ma di semplice precisazione del petitum
relativamente alla domanda già proposta” (così a pag. 6, righi 22 e ss. della comparsa di risposta in appello).
La già richiamata pronuncia della Cassazione n. 6007/2025 si è infatti espressa anche sul punto con le seguenti testuali parole: “Questa Corte non ha mai affermato un simile inesistente principio, ma una regola ben
diversa, che è la seguente: le prestazioni pagate dall possono variare o perché la legge ne abbia mutato CP_3
l'importo (rivalutazione della rendita); oppure perché l'assistito si aggrava (revisione della rendita).
Se, ferme restando le condizioni di salute della vittima, la rendita aumenta per scelta del legislatore, è
consentito all' modificare la domanda anche in grado di appello. In questo caso, infatti, non vi sono CP_3
ulteriori accertamenti in fatto da compier, e l'incremento della rendita deve anzi presumersi noto al giudice in
virtù del principio jura novit curia. Se la rendita aumenta perché l'assistito si aggrava, viene visitato
dall' e gli viene accordata una rendita superiore, tutte queste circostanze sono fatti nuovi, e possono CP_3
essere dedotti nel processo solo se la tempestiva deduzione di essi fu incolpevole e previa istanza di rimessione
in termini ex art. 153 c.p.c.”.
Resta dunque confermato che, nella fattispecie in esame, il tetto massimo entro cui l'Ente Previdenziale
può far valere il proprio diritto di surroga è costituito dalla somma di € 381.761,53, indicata nella certificazione della sede di Nola dell' del 03.12.2015 ed a cui fa riferimento la sentenza impugnata, con l'ulteriore limite CP_3
costituito dal credito risarcitorio del danneggiato il cui ammontare non può mai essere superato.
Il credito vantato dall' a titolo di surrogazione è infatti lo stesso credito sorto in capo alla vittima CP_3
del sinistro che si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore sociale. Ciò vuol dire che il debito risarcitorio originato da un infortunio in itinere è sempre unico. Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale questo debito si può frazionare (riconoscendone parte alla vittima e parte all' ), ma non può mai CP_3
incrementarsi.
pagina 10 di 19 §§§§§§
Ciò chiarito, occorre procedere all'esame del primo motivo di gravame con cui la si Controparte_1
CP_ duole del mancato riconoscimento di un concorso di colpa del nella causazione del sinistro e della mancata applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. con conseguente riduzione dell'ammontare del danno risarcibile. Deduce in primo luogo l'appellante che il tribunale ha omesso di valorizzare, in sede decisoria, la consulenza redatta su incarico del P.M. dal RI IA Gaetano il quale, rispondendo ai quesiti Per_2
postigli, è giunto alla conclusione che entrambi i veicoli venuti in collisione non rispettassero il limite di velocità
di 50 km/h da osservare nel luogo in cui è avvenuto l'incidente.
A giudizio dell'appellante occorreva pertanto applicare la presunzione di colpa concorrente dettata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c. in accordo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa anche grave di uno dei conducenti non consente di ritenere superata la presunzione essendo a tal fine necessario che l'altro fornisca la prova liberatoria consistente nella dimostrazione di essersi appieno uniformato alle norme di circolazione stradale, ed a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare il danno. Il conducente del veicolo antagonista è infatti tenuto a cooperare per evitare che il sinistro si verifichi.
Sotto altro profilo l'appellante deduce che un altro elemento non valutato dal Tribunale è il concorso di colpa di , ai sensi dell'art. 1227 c.c., conseguente al mancato uso delle cinture di sicurezza in CP_5
violazione delle disposizioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada.
Tale circostanza, prosegue la emerge dalla c.t.u. medico-legale espletata in primo grado dal CP_1
dr. il quale, a pag. 10 dell'elaborato, ha scritto: “Ciò premesso, e per quanto sopra riportato, il Persona_3
nesso causale tra la dinamica riferita, l'utilizzo della cintura di sicurezza e le multiple fratture costali con emo-
pneumotorace, può essere espresso in termini di elevata improbabilità, almeno per quanto riguarda la dottrina
medico-legale in tema di causalità, fermo restando che il giudizio definitivo non spetta al C.T.U., bensì al
giudice, l'unico che può valutare tutti gli elementi probatori, comprese le prove testimoniali e gli eventuali
accertamenti di autorità intervenute sul posto, nel loro complesso”.
Con queste parole, sostiene l'appellante, il c.t.u. è arrivato alla conclusione per la quale è altamente probabile che le fratture richiamate siano ricollegabili al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Risulterebbe
CP_ di conseguenza provato che al momento dell'incidente il non utilizzava tale dispositivo di sicurezza, il pagina 11 di 19 quale gli avrebbe consentito di non riportare le lesioni specificamente indicate dal consulente, o di riportarne di meno gravi, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa del creditore nella determinazione dell'evento lesivo che giustifica una riduzione proporzionale del risarcimento ex art. 1227 c.c.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato in entrambe le sue articolazioni. Per quel che concerne la mancata applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. occorre infatti rilevare come proprio la natura sussidiaria della presunzione dettata da tale disposizione codicistica fa sì che, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa assorbente di uno dei conducenti libera l'altro dalla praesumptio legis di concorrente responsabilità come pure dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria richiesta per superare detta presunzione di colpa non va infatti necessariamente fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento pienamente conforme alle regole di circolazione stradale e di comune prudenza,
non arrecando perciò alcun apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare dall'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente del sinistro col comportamento dell'altro conducente (cfr. ad es. cass. n. 9550/2009, n. 13672/2019 e n. 6942/2021).
Nel caso di specie, dai rilievi compiuti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri, è in particolare emerso che la S.S. n. 268, nel tratto in cui si è verificato il sinistro, è a doppio senso di circolazione con una sola corsia per senso di marcia, separata dall'altra da una doppia linea longitudinale continua.
È inoltre emerso che, sui luoghi, la segnaletica verticale imponeva un limite di velocità di 50 km/h nonché il divieto di sorpasso. Al momento del sinistro (ore 21,00 del 16.10.2008) il tempo era poi nuvoloso e la visibilità naturale era notturna senza alcuna illuminazione. In tale frangente la UG 307 guidata dal proprietario percorreva la S.S. n. 268 proveniente da Somma Vesuviana e diretta verso Napoli Persona_4
CP_ mentre la RO del proveniva dalla direzione opposta nella propria corsia di marcia. Dal grafico redatto dai Carabinieri, con relativi rilievi planimetrici, emerge ancora che il giunto al km 3 + 200 della S.S. n. CP_10
268, per cause imprecisate perdeva il controllo del proprio veicolo ed attraversava obliquamente la carreggiata
CP_ uscendo dalla propria corsia di marcia ed invadendo quella di pertinenza del lasciando sulla sede stradale tracce di frenata lunghe 28 metri a testimonianza della propria traiettoria.
Sempre dal grafico redatto dai C.C., e dalle foto allegate al rapporto che raffigurano le auto incidentate nella posizione di quiete assunta dopo la collisione, emerge infine che la UG condotta da Controparte_10
pagina 12 di 19 CP_ terminava la propria corsa sull'estrema destra della corsia di marcia della LT del che, a sua volta,
veniva rinvenuta sull'estrema destra della propria corsia a cavallo della linea bianca che indica la parte della carreggiata deputata alla circolazione dei veicoli e a distanza di appena 75 cm dal guard-rail oltre il quale termina la sede stradale.
CP_ Dal rapporto e dalle foto emerge, infine, che la LT del recava i segni di un violento urto alla parte frontale mentre la UG di presentava una fortissima rientranza della fiancata destra. Controparte_10
Ciò premesso, è da evidenziare come la Procura, in sede di indagini, disponeva due consulenze cinematiche. La prima, svolta dall'ing. , muovendo dalla misurazione delle deformazioni, Persona_5
dall'individuazione dell'angolo con cui le due auto collidevano, dalla lunghezza delle tracce di frenata e da ogni
CP_ altro elemento noto, attraverso formule matematiche è giunta a stabilire che la RO Picasso del procedeva ad una velocità non inferiore a 50 km/h e non superiore a 60 km/h mentre il veicolo del CP_10
viaggiava ad una velocità non inferiore ai 110 km/h e non superiore a 135 km/h ossia, nella migliore delle ipotesi, a più del doppio del limite massimo consentito.
L'altra consulenza, ossia quella del RI IA , a cui si rifà l'appellante, ha Persona_6
invece individuato in 108,61 km/h la velocità della UG ed in 74,48 km/h quella della LT per cui anche quest'ultima, pur di poco, avrebbe superato il limite massimo consentito.
CP_ Orbene, alla luce di tali elementi si è giunti in sede penale ad una richiesta di proscioglimento del dal delitto di omicidio colposo avanzata dallo stesso P.M. di udienza ed accolta dal GUP il quale emanava sentenza di non doversi procedere osservando come “il sicuro comportamento imprudente posto in essere dal
del tutto inadeguato un ragguaglio probatorio, serio e concreto, con il profilo di negligenza di CP_13
cui all'imputazione essendo evidente che mai, in alcun caso, un diverso comportamento dell'imputato, - anche
ove si volesse accedere alla prospettazione di cui all'imputazione rispetto alla velocità assunta - avrebbe mai
potuto impedire l'evento morte stante l'invasione della corsia di marcia opposta occupata dall'imputato”.
Gli stessi elementi, in sede civilistica, conducono ad escludere l'applicabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c.
essendo evidente l'efficacia causale assorbente della condotta colposa del rispetto alla verificazione di CP_10
CP_ un sinistro che non avrebbe potuto essere evitato dal pur viaggiando alla velocità di 50 km/h e non a quella,
di poco superiore al limite massimo consentito, di 74 km/h indicata nella seconda perizia cinematica.
Il D'Avino, nonostante la presenza di una doppia striscia continua e di un divieto di sorpasso, ha infatti pagina 13 di 19 invaso completamente la corsia di marcia opposta ponendosi come un bolide, ad una velocità superiore al doppio di quella massima consentita, sulla direttrice di marcia della RO il cui conducente, in ogni caso, non aveva evidentemente il tempo materiale per poter arrestare in tempo utile il proprio veicolo e tanto meno la possibilità
di schivare la UG con una manovra di emergenza trovandosi già a viaggiare sul margine destro della propria
CP_ corsia quando l'altra auto gli si parava dinanzi. L'eventuale violazione ascrivibile al è dunque totalmente irrilevante dal punto di vista causale.
CP_ Quanto poi al mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte del la sibillina affermazione del dr. priva di ogni altro riscontro processuale, non può assolutamente costituire prova della sussistenza di Per_7
una tale violazione che avrebbe in teoria prodotto alcune delle lesioni riportate dal conducente della RO nel sinistro, ossia le fratture costali e lo pneumotorace, con conseguente esigenza di ridurre l'ammontare del risarcimento ex art. 1227 c.c.
La premessa da cui il c.t.u. muove per giungere a tale conclusione, tratta da un manuale di infortunistica stradale, è infatti la seguente: “In una collisione frontale, l'occupante o gli occupanti, senza dispositivi di
contenzione, si comportano in maniera del tutto simile a quella del veicolo in cui si trovano. Non appena la
collisione porta ad arresto improvviso del veicolo, l'occupante continua a muoversi in avanti con la stessa
velocità iniziale finché qualche ostacolo non interrompe questo movimento…”.
Dimentica tuttavia l'ausiliare che l'ostacolo che determina l'arresto del movimento del corpo in avanti può essere rappresentato dalla stessa cintura di sicurezza, che ha per l'appunto questa funzione, e che quando l'impatto è particolarmente violento è proprio il mezzo di contenzione a poter provocare una rottura di costole e uno pneumotorace. Questo accade perché la cintura, per trattenere il corpo, esercita una forte pressione sul torace sicché, se la forza dell'impatto è elevata, questa pressione può superare la resistenza delle costole, causando fratture. Occorre d'altro canto evidenziare come le fratture costali, per quanto dolorose, molto raramente mettono a repentaglio la vita e sono senz'altro meno gravi di quelle che si potrebbero subire qualora il corpo fosse proiettato in avanti senza nessuna protezione per cui i benefici della cintura superano di gran lunga i rischi potenziali riducendo significativamente il rischio di lesioni mortali.
In definitiva, la presenza di fratture costali e di pneumotorace depone dunque più per l'impiego della cintura di sicurezza che per la sua assenza come, del resto, sembra riconoscere lo stesso c.t.u. allorché afferma, al riguardo, che il giudizio circa l'impiego o meno del dispositivo di protezione implica un accertamento in fatto pagina 14 di 19 che solo il giudice può effettuare sulla base delle risultanze istruttorie.
§§§§§§
Con il secondo ed ultimo motivo di gravame l'appellante assume che il tribunale è incorso in errore affermando che, a fronte dell'erogazione di prestazioni assicurative per € 381.761,53, “L' ha diritto, a CP_3
titolo di surroga, alla minor somma risarcitoria spettante al danneggiato rispetto a quella riconosciuta e
pertanto alla somma di € 304.794,49, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.999,49 dal deposito della
c.t.u. alla pubblicazione della sentenza”.
In particolare, l'autore della sentenza impugnata non avrebbe considerato che l'infortunio in itinere si è
verificato il 16.10.2008, ossia dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n. 38/2000, e che dal luglio di quell'anno l' fornisce la propria copertura assicurativa per il danno biologico e il danno patrimoniale con possibilità CP_3
di surrogazione al lavoratore infortunato solo rispetto a queste due voci di danno.
Il lavoratore, in seguito alla surroga, potrebbe pertanto agire nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore solo per chiedere il danno biologico temporaneo, non riconosciuto dall' , nonché il danno CP_3
biologico per le micropermanenti al di sotto del 6%, in quanto per invalidità inferiori a tale soglia l'assicuratore sociale non eroga prestazioni, e laddove esistente anche l'eventuale danno differenziale.
Superata la soglia del 5%, per le invalidità fino al 15%, l' eroga invece somme solo a titolo di CP_3
danno biologico (sotto forma di capitale) mentre per le invalidità dal 16% al 100% eroga somme, sotto forma di rendita, sia a titolo di danno biologico che a titolo di danno patrimoniale che, superata tale soglia, viene presunto.
CP_ Nel caso di specie, prosegue l'appellante, dalla documentazione prodotta risulta che l' ha erogato al CP_3
per i danni patiti in conseguenza del sinistro, prestazioni per il complessivo importo di € 381.761,53.
Il tribunale non ha tuttavia considerato che, di tale importo, soltanto € 134.413,48 sono stati corrisposti a titolo di danno biologico per qui tale somma costituirebbe l'esposizione massima della nei Controparte_1
confronti dell' il quale non può aggredire le voci di danno non riconosciute in sede civilistica. Controparte_12
Lo stesso tribunale ha infatti negato l'esistenza di un danno patrimoniale da perdita reddituale perché
CP_ non provato dal
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Il motivo, in parte fondato, deve essere accolto per quanto di ragione. Sul punto va innanzi tutto ribadito che la surrogazione dell'assicuratore sociale integra una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento pagina 15 di 19 del danno che, per effetto dell'illecito commesso ai suoi danni, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore. I presupposti della surrogazione sono in particolare i seguenti: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio verso il responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi di diversa natura;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
CP_ CP_ Nel caso di specie l' ha indennizzato al diverse tipologie di danno e cioè: a) il danno biologico,
sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38; b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti,
ed in particolare: b1) la riduzione della capacità di guadagno [che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale,
presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'allegato n. 6 al D.M. 12.07.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera b) del citato D. lgs. n. 38/2000; b2) la perdita del salario durante il
CP_ periodo di assenza per malattia, per un ammontare complessivo di € 26.024,82, che l' indennizza con il pagamento di un'indennità giornaliera, pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68 co. 1 D.P.R. 30.6.1965
n. 1124) ; b3) le spese sanitarie, nella fattispecie pari a € 475,32 (spese di protesi), che l'Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. D.P.R. 1124/65, cit.).
CP_ Può poi accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali appena ricordati sia indennizzato dall'
anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito, o comunque non abbia dimostrato di aver patito,
civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di
CP_ guadagno. L'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun accertamento concreto quanto all'esistenza di un danno patrimoniale che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale -
presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
CP_ Ne consegue che l'accoglimento della domanda di surrogazione dell' relativamente agli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto” presuppone il raggiungimento, in sede civilistica, della prova che la vittima abbia effettivamente patito un danno alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
CP_ Non altrettanto è a dirsi per le somme pagate dall' a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 D.P.R.
1124/1965 e di anticipazione delle spese mediche ex art. 68 D.P.R. 1124/65. Con tali importi, infatti, l' CP_3
indennizza non già dei danni presunti ma dei pregiudizi concreti e reali ossia, rispettivamente, il lucro cessante pagina 16 di 19 da perdita della retribuzione ed il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi. Se
dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza dell'infortunio subito, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile che, per effetto della percezione
CP_ dell'indennizzo da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea e di anticipazione di spese di cura,
CP_ l' ha sempre diritto di surrogarsi in quanto la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non al ricorrere di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura e, dunque, di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti di cui la vittima ha diritto di essere risarcita.
Va quindi da sé che, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito un tale danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile (per i principi sin qui esposti cfr. cass. n. 3296/2018 la quale è così
CP_ compendiata: “L' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le
somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124, così come per quelle
anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e ss. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a
fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi
teoricamente risarcibili e che, di conseguenza, fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita,
diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c.”).
Tirando le fila del discorso sin qui compiuto, la domanda di surrogazione proposta dall' va CP_3
accolta con riferimento all'importo di € 26.500,14 versato come indennizzo dei danni patrimoniali costituiti dall'anticipazione delle spese di cura e dalle somme pagate a titolo di inabilità temporanea.
Viceversa, poiché l'importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile, quantificato coi criteri del diritto civile, costituisce il limite dell'azione di surrogazione spettante all'assicuratore sociale, e nel caso di specie non è stato dimostrato che abbia subito una riduzione della sua capacità reddituale, CP_5
la domanda di surrogazione proposta dall'assicuratore sociale poteva essere accolta solo per gli importi pagati
CP_ dall' a titolo di indennizzo del danno biologico e nei limiti del danno biologico effettivamente patito dalla vittima coi criteri civilistici (ovvero, entro il limite massimo di € 236.943,00 riconosciuto dalla sentenza di primo grado a titolo di danno biologico da invalidità permanente).
pagina 17 di 19 In base alla certificazione della sede di Nola dell' del 03.12.2015 la surrogazione deve dunque CP_3
avvenire per il complessivo importo di € 132.772,96 di cui € 37.606,89 costituiscono la quota dei ratei di rendita riferita al solo danno biologico, versata dell'Ente fino al 03.12.2015, ed € 95.166,07 rappresenta il valore capitale della rendita residua riferito sempre al solo danno biologico.
In detta certificazione si dà infine atto di una spesa complessiva di € 245,90 per accertamenti medico-
legali e visite volte a stabilire l'entità dei postumi rispetto alla quale sussiste ugualmente il diritto di surrogazione.
In base alla formulazione letterale dell'art. 142 co. del Codice delle Assicurazioni, che fa generico riferimento alle “spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato”, obbligando l'assicuratore del responsabile al loro rimborso in favore dell'assicuratore sociale, il diritto di surrogazione dell' CP_3
comprende, infatti, anche le spese sostenute per l'accertamento della spettanza e della misura dell'indennizzo,
benché le stesse non siano qualificabili in senso stretto come un danno patrimoniale dal punto di vista del danneggiato (così cass. n. 36519/2023).
In parziale riforma della sentenza di primo grado la va dunque condannata, in Controparte_1
accoglimento della domanda di surrogazione, al pagamento in favore dell' della minor somma CP_3
complessiva di € 159.519,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo così
come è stato stabilito, senza alcuna impugnativa sul punto, dalla decisione appellata.
Va infine accolta la domanda della volta ad ottenere la restituzione di quanto Controparte_1
eventualmente corrisposto all' in misura eccedente rispetto alla somma innanzi indicata, in esecuzione CP_3
della sentenza di primo grado.
La domanda di restituzione delle somme ultronee versate in forza del titolo riformato, in seguito alla sentenza che accoglie in tutto o in parte il gravame, è infatti proponibile direttamente in secondo grado trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente e direttamente dipendente dalla domanda principale di riforma della pronuncia resa nel primo grado di giudizio.
Anche le spese del giudizio di appello, poiché l'esito finale della lite registra comunque la soccombenza della rispetto alla domanda di surrogazione proposta dall' , devono farsi gravare sulla CP_1 CP_3
CP_ compagnia assicuratrice del secondo la liquidazione operata in dispositivo che ha riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 250/2019 pubblicata il 30.01.2019, così
provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla e per l'effetto condanna la stessa al Controparte_1
pagamento in favore dell' della minor somma di € 159.519,00, oltre interessi legali dal 30.01.2019 al CP_3
saldo, costituente il credito effettivo vantato dall'Ente Previdenziale in virtù del diritto di surrogazione.
2) Condanna l' a restituire alla quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto alla CP_3 Controparte_1
misura del credito accertata al capo 1) con gli interessi legali dal pagamento dell'indebito al saldo.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dall' che si Controparte_1 CP_3
liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15%
di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 30.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_14
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