Articolo 4 della Legge 19 marzo 2001, n. 92
Articolo 3Articolo 5
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19 aprile 2001
Art. 4. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l' articolo 337 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 337-bis (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). - Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole e' titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivita', alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita'".
Entrata in vigore il 19 aprile 2001
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