Articolo 9 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 8Articolo 10
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23 gennaio 1986
Art. 9. Norme finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), e' autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.
Sono altresi' autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonche' il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente articolo 3.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1986