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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5071/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Di Re, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso CP_1 C.F._1
l'avv. Gianluca Perrone che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposta
oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – pignoramento presso terzi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 ottobre 2019 la società Parte_1
adiva questo giudice del lavoro e, premesso di aver proposto in data 8 aprile 2019 opposizione alla procedura esecutiva avviata dall'ex dipendente con la notifica dell'atto di CP_1
precetto del 26 febbraio 2019 e del successivo pignoramento presso terzi del 20 marzo 2019 (n.
521/2019 r.g.e.), deduceva che con ordinanze del 26 luglio 2019, comunicate il successivo 19 agosto 2019, il Tribunale di Messina – Ufficio Esecuzioni Mobiliari aveva assegnato in favore della creditrice procedente la somma precettata di 17.864,79 euro, oltre interessi, rigettando l'istanza di sospensione formulata dalla società.
Quindi, proseguendo nel merito il giudizio, lamentava l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione esecutiva, in ragione dell'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato, poiché derivante da una diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004 emesso dalla DTL di Messina sulla base di un verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro volto a verificare ipotesi di lavoro irregolare all'interno della società
e, dunque, basata sui soli accertamenti posti in essere dai relativi ispettori, come tali inidonei a costituire prova certa e inequivocabile del credito vantato;
rilevava, in ogni caso, l'illegittimità della medesima diffida, per carente ed erronea motivazione in ordine agli accertamenti effettuati, per assenza di validi elementi probatori a sostegno della ritenuta attività lavorativa svolta dalla dipendente e per erroneità del quantum, poiché non conforme al c.c.n.l. Cooperative sociali applicabile al caso di specie.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inefficacia o la nullità del pignoramento opposto e, per l'effetto, l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito a tale titolo vantata dalla CP_1
Deduceva, in ogni caso, di vantare nei confronti di quest'ultima un credito pari a
24.304,40 euro, già oggetto del decreto ingiuntivo n. 1612/2016, solo strumentalmente opposto
(n. 7022/2016 r.g., ancora pendente), del quale chiedeva, dunque, la compensazione fino a concorrenza delle somme asseritamente dovutele e con condanna dell'opposta alla restituzione in proprio favore del residuo, pari a 6.439,61 euro.
Nella resistenza della lavoratrice convenuta, sostituita l'udienza dell'11 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opposta ha contestato in via preliminare l'ammissibilità dell'azione per violazione degli artt. 27 e 615 c.p.c., trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, di competenza del giudice dell'esecuzione e non preceduta dalla previa opposizione al precetto.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa sia già iniziata, l'opposizione si propone innanzi al giudice dell'esecuzione stessa, il quale, a norma del successivo art. 618 c.p.c., una volta fissata l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, “dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata”.
In tali ipotesi, il giudizio prevede, dunque, una doppia fase: una cd. sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione e l'altra, di cognizione piena, che si svolge innanzi al giudice competente per il merito della controversia. Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 618 c.p.c. - nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. 18 luglio 2009, n. 69, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito
2 dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., comma 1, è disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa a crediti di lavoro o previdenziali, detto giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione” (così Cass. n. 27527/2014).
3.- Nel merito di rileva in fatto che con verbale di accertamento n. 2018/2661 del 19 luglio
2018 l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Messina, a seguito della richiesta di intervento avanzata da per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle CP_1
dipendenze della società cooperativa sociale S. GN e delle spettanze dovutele per lavoro straordinario, ferie, tfr e differenze previdenziali e assistenziali, hanno accertato che la lavoratrice, benché regolarizzata con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per sole
12 ore settimanali, con qualifica professionale di esercente di agenzie per disbrigo di pratiche e assimilate, nel periodo 16 settembre 2013 – 30 giugno 2014 ha prestato in realtà attività di bidella/assistente all'infanzia, a tempo pieno, dalle 7:10 alle 19 dal lunedì al venerdì, senza pausa pranzo e dalle 7:10 alle 14 il sabato. Hanno, dunque, accertato la sussistenza di un credito della per differenze retributive pari a 17.386,39 euro, poi oggetto della diffida accertativa CP_1
n. 2018/503 notificata alla società il 31 luglio 2018 e resa esecutiva con provvedimento n.
67/2018/3829-U, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dalla società in data 4 settembre 2018.
Sia il verbale di accertamento che la diffida accertativa sono stati impugnati da quest'ultima, con esito negativo, innanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, sicché in data 26 febbraio 2019 la ha notificato alla società atto di precetto per il pagamento CP_1
delle somme ivi indicate, poi seguito, in assenza di opposizione, dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 20 marzo 2019, quest'ultimo opposto con ricorso dell'8 aprile
2019.
Ciò posto, la cooperativa ha eccepito l'inidoneità della diffida a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in assenza di prova certa ed inequivocabile del credito vantato dalla lavoratrice, specie in ipotesi di lavoro cd. “in nero”, il cui accertamento non può scaturire dalle sole dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di richiesta di intervento o di successiva raccolta delle informazioni.
La doglianza è, tuttavia, infondata.
Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004, nel testo ratione temporis applicabile, antecedente alla modifica introdotta con l'art. 12 bis, comma 3, lett. a) n. 1 d.l. n. 76/2020, “
1. Qualora
3 nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”.
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato che a seguito dell'esperimento, in data 4 settembre 2018, del tentativo di conciliazione, in mancanza di accordo, con provvedimento n. 67/2018/3829-U il dirigente dell'Ispettorato del lavoro ha riconosciuto alla diffida il valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
L'opponente ha poi prodotto copia di un ricorso amministrativo al Comitato regionale, datato 9 ottobre 2019, il quale riporta, tuttavia, l'indicazione di un numero identificativo diverso rispetto a quello della diffida qui in discussione e della successiva dichiarazione di esecutorietà
4 (“n. 67/2018/4022-U del 24.09.2018”) e del quale, inoltre, non vi è prova dell'avvenuto deposito presso il Comitato;
in ogni caso, dalla data riportata sull'atto (9 ottobre 2019) a quella di notifica del precetto (26 febbraio 2019) è ampiamente decorso il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 12, comma 4, per la decisione del ricorso, durante il quale l'esecutività della diffida risulta sospesa.
Ne consegue che del tutto legittimamente è ha intrapreso l'azione esecutiva. CP_1
3.1.- La Suprema Corte ha poi chiarito che la diffida accertativa, quale atto di natura amministrativa, è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in esso contenuto, che dunque può sempre essere contestato in giudizio dall'interessato (v. Cass. n. 23744/2022).
Mentre, infatti, con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono farsi valere soltanto fatti sopraggiunti alla formazione del titolo
- posto che non è possibile un controllo a ritroso della legittimità del provvedimento al di fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (v. Cass. n. 3716/2010) - lo stesso principio non opera allorché l'esecuzione sia basata su un titolo di natura amministrativa quale la diffida accertativa: in tal caso il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (cfr. in termini Corte d'Appello Palermo n. 753/2022).
Nel caso di specie, la società ha eccepito l'illegittimità della diffida per carente ed erronea motivazione, essendosi i verbalizzanti limitati a deduzioni generiche, omettendo di fornire un'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti, nonché dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base della propria decisione.
Ha, in particolare, sostenuto che sarebbero insufficienti a costituire la prova delle asserite violazioni le sole dichiarazioni rese dalla lavoratrice interessata nonché dagli altri dipendenti sentiti nell'immediatezza dell'accertamento, in assenza di precisi riferimenti documentali.
Va, dunque, rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il verbale ispettivo fa prova fino a querela di falso in relazione ai soli fatti attestati dai funzionari ispettivi come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non estendendo invece la sua fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (v. ex multis Cass. nn.
13524/15 e 17355/09).
Ne deriva che le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione, quali prove liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, possono risultare sufficienti a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge solo qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi, nonché la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano di
5 ritenere provati i fatti in questione (v. Cass. n. 20019/2018, conforme a Cass. n. 24416/2008); la fede privilegiata riconosciuta alle stesse è dunque limitata alla sola valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accertamento rispetto a quelle rese a notevole distanza di tempo in sede giurisdizionale (v. così Trib. Bolzano n. 149/2022,
Trib. Bologna n. 178/2020, Trib. Roma n. 3975/2019, già richiamate da questo ufficio nella sentenza n. 2186/2024), ma non vale a rendere di per sé incontrovertibile l'accertamento ispettivo.
Ciò posto, dall'esame del verbale di accertamento in atti risulta che in sede di accesso i verbalizzanti hanno, anzitutto, esaminato le comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro, i prospetti paga e le schede annuali INPS da lavoro dipendente.
Hanno, poi, acquisito le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, la quale ha riferito di aver
“lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:10 alle ore 19:00, senza pausa pranzo, mentre il sabato dalle ore 7.10 alle ore 14.00”, ricevendo “parzialmente per i tre anni il TFR e la 13 mensilità esclusivamente in base all'importo calcolato in busta paga, senza il riconoscimento dell'effettivo orario di lavoro”, nonché di aver goduto delle ferie “durante i periodi di vacanze scolastiche (Natale e Pasqua)”.
Tali circostanze sono state confermate dalle successive dichiarazioni rese da altri dipendenti della medesima società (i cui estratti, epurati dei dati identificativi dei dichiaranti, sono riportati nel corpo del medesimo verbale) i quali hanno riferito: - “che la signora CP_1
lavora(va) per l'interna giornata (…) sia durante il (…) turno antimerdiano che pomeridiano.
(…) si occupava di diverse mansioni (pulizia bagni, aule, assisteva i bambini che si dovevano recare in bagno e vista l'età di alcuni bambini, provvedeva anche al cambio dei vestiti sporchi, si occupava delle attività ausiliarie delle scuole materne, elementari, medie e superiori”; - che ella “già alle ore 8.00” lavorava “in portineria e si occupava dell'accoglienza degli alunni” recandosi successivamente “nei corridoi a disposizione degli insegnanti per accompagnare i bambini in bagno e il cambio dei vestiti sporchi” e, dunque, trattenendosi a lavoro “per l'intera giornata anche per attività extra curriculari (sport, grest, ecc.)”; - che “all'uscita dell'attività sportiva, orientativamente alle ore 17:30, la signora assisteva i bambini per farli CP_1 rientrare ordinatamente nel collegio”, e che, nel medesimo periodo, ella prestava attività
“anche al bar della scuola a somministrare bevande e prodotti alimentari ai bambini”.
Trattasi, dunque, contrariamente a quanto eccepito dalla società, di accertamento ben motivato e circostanziato.
La veridicità di tali affermazioni, nonché l'effettiva riferibilità delle stesse a dipendenti della struttura non sono state, poi, specificamente contestate dall'opponente, la quale si è
6 limitata, come precisato, a contestarne l'utilizzabilità ai fini dell'accertamento delle violazioni addebitatele.
Ha, invece, eccepito - peraltro solo nel capitolato di prova articolato in ricorso - il presunto incremento delle ore lavorative della da 20 a 24 settimanali, con prestazione di lavoro CP_1
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e, dunque, comunque superiore rispetto alle ore dichiarate
(12 settimanali), nonché l'abitudine di quest'ultima di intrattenersi nei locali dell'Istituto in attesa dei propri figli, alunni della scuola, che ne giustificherebbe, in ipotesi, la presenza in struttura anche oltre l'orario di lavoro;
ha però indicato quale unico testimone Tes_1
legale rappresentante della società (circostanza, questa, eccepita dalla convenuta e
[...]
non contestata, nonché risultante dallo stesso ricorso introduttivo), sicché, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'opposta (v. Cass. n. 19498/2018), la testimonianza è stata considerata inammissibile, attesa l'incapacità ex art. 246 c.p.c.
In tale contesto probatorio, l'accertamento posto in essere dagli ispettori risulta legittimo, sicché vanno respinte le domande volte alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento e di insussistenza delle ragioni di credito vantate dalla sulla base CP_1 dell'azionato titolo esecutivo.
4.- Da ultimo, va altresì respinta la richiesta di compensazione del debito oggetto di pignoramento con altro credito vantato dalla società nei confronti dell'ex dipendente e portato dal decreto ingiuntivo n. 1612/2016 del 20 ottobre 2016, pari a 24.304,40 euro.
E' infatti pacifico che avverso l'anzidetto decreto è ancora pendente l'opposizione promossa dalla debitrice innanzi al Tribunale civile di Messina (n. 7022/2016 r.g.) sui cui esiti nulla è stato allegato dalle parti.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito che “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (n. 23225/2016).
Ciò esclude in radice la fondatezza della domanda.
In definitiva, l'opposizione va integralmente respinta.
7 5.- Non merita, però, accoglimento la domanda risarcitoria formulata dall'opposta, non ravvisandosi nella fattispecie, anche in ragione della controvertibilità di alcune delle questioni trattate, i presupposti dell'invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 5.388 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la società cooperativa sociale S. GN a rimborsare a le spese CP_1
processuali, liquidate in 5.388 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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