Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 24243
CASS
Sentenza 29 novembre 2016

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Nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti vige, anche nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine , quale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicché non è consentito porre a base della dichiarazione di responsabilità disciplinare del giornalista un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al suddetto Consiglio, ove non vi sia stata per l'incolpato la possibilità di svolgere attività difensiva in relazione alla nuova ipotesi di illecito.

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  • 1Sentenza Cassazione lavoro n. 24243 del 29.11.2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 24243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24243
Data del deposito : 29 novembre 2016

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