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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1303/2025 V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calcagnile, come da mandato in atti, e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Conte, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.04.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 le parti indicate in epigrafe, rispettivamente padre e figlia maggiorenne, hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 4013/2013 pubblicata in data 05.12.2013 R.G. 878/2013, come di seguito riportate e trascritte:
DICHIARARE che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore della Parte_1 sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso. Parte_2
Per l'effetto REVOCARE tutte le precedenti statuizioni giudiziali in ordine all'obbligazione di mantenimento posta a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
La nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 4013/2013 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 05.12.2013 R.G. 878/2013, come indicato in motivazione;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1303/2025 V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calcagnile, come da mandato in atti, e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Conte, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.04.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 le parti indicate in epigrafe, rispettivamente padre e figlia maggiorenne, hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 4013/2013 pubblicata in data 05.12.2013 R.G. 878/2013, come di seguito riportate e trascritte:
DICHIARARE che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore della Parte_1 sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso. Parte_2
Per l'effetto REVOCARE tutte le precedenti statuizioni giudiziali in ordine all'obbligazione di mantenimento posta a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
La nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 4013/2013 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 05.12.2013 R.G. 878/2013, come indicato in motivazione;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo