Articolo 6 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 5Articolo 7
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24 ottobre 1942
Art. 6. Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro.

La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esse sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942