Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Lazio, Latina, sezione I, sentenza 25 marzo 2026, n. 285https://www.eius.it/articoli/ · 8 aprile 2026
FATTO E DIRITTO 1. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bandita dal Comune di Piglio per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in località Romagnano, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - piano asili nido e infanzia M4C1-1.1 - Comune di Piglio, espletata dalla S.U.A. della Provincia di Frosinone quale centrale di committenza, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale; la gara veniva aggiudicata, con determinazione dello stesso Comune n. n.697_262 del 25 novembre 2025, alla società Athena s.r.l., per l'importo complessivo, tenuto conto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2025REG.PROV.COLL.
N. 03851/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2024, proposto da Società Coop. Sociale New Food a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A000D356E8, rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- Cerisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ventura, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F Confalonieri n. 2;
- il Comune di Latronico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 170/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cerisa S.r.l. e del Comune di Latronico;
Vista la memoria del 25 novembre 2024, con la quale parte ricorrente insiste per l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Premesso in punto di fatto:
– che la Società Cooperativa sociale New Food a responsabilità limitata ha partecipato alla procedura di gara, indetta dal Comune di Latronico per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a basso impatto per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “B. Croce”, collocandosi dapprima al primo posto in graduatoria, per poi essere esclusa all’esito della verifica – con esito sfavorevole – dell’anomalia dell’offerta per eccessivo ribasso economico non giustificato adeguatamente (ribasso del 36,50%);
– che, proposto ricorso innanzi al T.A.R. per la Basilicata per l’annullamento dell’esclusione, il primo giudice ha respinto il gravame osservando che, per un verso, le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica facoltativa di anomalia, con la conseguenza che il ricorso all’istituto, come pure la mancata applicazione di esso, non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto; per altro verso, ha ritenuto inammissibile la seconda censura volta a stigmatizzare gli specifici punti critici rilevati dalla Commissione agli effetti della verifica di anomalia, opinando che si tratta di motivazione ampia, che tiene conto anche del dato storico di precedenti aggiudicazioni, e che si incentra anche sulla ravvisata impossibilità in ragione del tenore dei chiarimenti offerti, di ritrarre giustificazioni di un così elevato ribasso offerto rispetto al passato, oltre che rispetto a quello degli altri concorrenti, dalle caratteristiche di organizzazione e articolazione del servizio e delle relative risorse umane;
– che, con rituale atto di appello, la Società ha impugnato la statuizione di prime cure con due motivi di appello che ripropongono i nuclei censori già veicolati in primo grado e disattesi dal primo giudice;
Tenuto conto, in particolare, che:
– nelle more del giudizio, il servizio di refezione scolastica è stato affidato a CE.RI.SA. S.r.l.;
– la Società appellante, stante l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico in corso e del correlato servizio di refezione oggetto del presente procedimento, ha rinunciato all’istanza cautelare presentata;
– il contratto stipulato con la controinteressata CE.RI.SA. S.r.l. stabiliva che “ la durata dell’appalto è prevista per l’anno scolastico 2023/2024; resta inteso che, se l’Amministrazione non procederà al rinnovo o a proroga tecnica l’appalto è da considerarsi concluso al 30/06/2024 ”;
– il Collegio, assumendo l’esaurimento degli effetti contrattuali al 30 giugno 2024 in difetto di indici documentali a riprova dell’eventuale sopravvenienza del rinnovo o della proroga, ha sollevato in via officiosa ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. la questione dell’eventuale improcedibilità dell’intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse assegnando all’uopo il termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie vertenti sulla questione nel rispetto delle garanzie sul contraddittorio;
Rilevato che, decorso il termine assegnato, il Collegio ha constatato nella camera di consiglio riconvocata del 3 dicembre 2024 che la società appellante non ha dedotto alcunché sulla questione sollevata ex officio, mentre il Comune di Latronico ha insistito per la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’incontestato esaurimento degli effetti contrattuali determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo – e conseguentemente del presente giudizio di appello - per sopravvenuta carenza di interesse dell’odierna appellante all’annullamento del provvedimento di esclusione, non essendo stato manifestato da parte dell’appellante né nell’atto di appello, né medio tempore nei successivi scritti difensivi l’interesse al mero accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori ex art. 34, co. 3, cod. proc. amm. a mente del chiaro insegnamento nomofilattico dell’Adunanza plenaria n. 8/2022 secondo cui “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 ottobre 2024 e 3 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO