Articolo 35 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 34Articolo 36
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20 febbraio 1963
Art. 35. Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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