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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente relatore dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
e
DAL LAGO FABIOLA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato ROSSETTI MATTIA SIMONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: disporsi la separazione personale tra i coniugi (matrimonio contratto a Malo il 10.12.2011, da cui l'atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malo, nell'Anno 2011, Numero
20, Parte I, in regime di separazione dei beni), che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento del figlio minore
, studente, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per
1 lo stesso relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Il figlio vivrà con la madre nell'attuale casa coniugale, di proprietà di terzi.
Il papà, visto il grado di maturità del ragazzo, potrà vederlo ogni volta sia concordato;
mancando accordo con la mamma e previa verifica con il minore (che ha un proprio cellulare), il papà potrà vederlo tutti i pomeriggi, dalle ore 17.30 alle 22.00, quando lo riaccompagnerà dalla mamma o direttamente a scuola (ciò se il figlio manifesterà la volontà di pernottare dal papà e ci sarà il consenso della mamma); in ogni caso, potrà vedere il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del sabato e sino alle ore 22.00 della domenica.
I genitori potranno tenere con sé il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, periodo comunque da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
mancando l'accordo, sceglierà un genitore e lo comunicherà all'altro (nel 2025 sceglierà la mamma); inoltre, il papà potrà avere il figlio una settimana durante le vacanze natalizie tale da includere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno (nel 2024 sceglierà il papà; quattro giorni durante le vacanze pasquali, tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di UE (nel 2025 sceglierà la mamma);
Quanto alle festività infrannuali, il figlio le trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, la festa della mamma con la madre e quella del papà con il padre, il giorno del compleanno del genitore con quel genitore;
nei compleanni del figlio, il genitore non presente avrà facoltà di recarsi dal figlio e trascorrere almeno due ore con lui (per il 2024 è già stata organizzata una festa dal papà).
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle minori.
3. Mantenimento del figlio minore
Il papà verserà alla mamma la somma mensile di € 350,00, rivalutabili in base ad ISTAT a far data da ottobre 2024 (per ogni pregresso le parti hanno concordato la somma omnia di € 4.000,00 che viene versata contestualmente alla firma del presente); restano a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie al 50%, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale a partire da ottobre 2024 (le parti hanno definito ogni precedente dare/avere).
4. Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi hanno redditi propri e pertanto chiedono di nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
5. Assegnazione della casa coniugale
La sig.ra AL LA continuerà a risiedere con il figlio nella casa coniugale di Malo, Via L. Da Vinci
11; la citata prende atto che la società proprietaria ha comunicato che intende vendere a terzi l'immobile (il ricavato sarà ripartito come per legge e per quote societarie), per cui si impegna a
2 consentire le visite dei potenziali interessati, a tenere l'immobile ed il giardino in buone condizioni,
a liberarlo rapidamente in caso di vendita (si fissa, in ogni caso, quale termine ultimo per il rilascio in favore della proprietà, il 31.08.2025); per la mobilia e gli accessori, le parti richiamano separati documenti, fermo il diritto di ciascuno di asportare in ogni momento unicamente i suoi oggetti personali (al momento del rilascio, l'immobile dovrà essere completo quindi dell'arredo e degli accessori, a parte gli oggetti strettamente personali); il sig. potrà trasferirsi definitivamente Pt_1
sin dal deposito del presente ricorso ed entro il 31.12.2024 dovrà prelevare ed asportare tutti i propri effetti personali (decorsa tale, si intenderanno abbandonati); il sig. terrà copia delle chiavi + Pt_1
telecomandi solo per ragioni di sicurezza ed, in ogni caso, per potere accedere al magazzino legato all'attività lavorativa;
il sig. , su chiamata della moglie e previ accordi economici (scritti o Pt_1
messaggi telefonici chiari), resta disponibile ad effettuare opere di manutenzione;
il sig. , come Pt_1
detto, potrà accedere liberamente al magazzino legato all'attività lavorativa mentre, per entrare nel giardino e nell'abitazione, dovrà prendere accordi (scritti o messaggi telefonici chiari) con la sig. AL
LA e dovrà preavvisarla con un termine non inferiore a 24 ore;
ogni onere relativo all'abitazione – bollette, manutenzioni varie ecc. - sarà a carico integrale della sig.ra AL LA la quale inoltre dovrà modificare l'intestazione delle varie utenze, come riterrà (per ogni pregresso, le parti hanno definito con la somma omnia sopra detta).
Altre pattuizioni di natura economica
Le parti rinviano ad altra sede la definizione delle varie pendenze essendo prioritario, nell'interesse del figlio, trovare una sistemazione alle questioni di diritto di famiglia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 10/12/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
3 del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo, Via L. Da
Vinci 11, in favore di AL LA IO quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AL LA IO, uniti in Parte_1
matrimonio in Malo (VI) in data 10/12/2011 con atto trascritto al n. 20, Parte I, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente relatore dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
e
DAL LAGO FABIOLA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato ROSSETTI MATTIA SIMONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: disporsi la separazione personale tra i coniugi (matrimonio contratto a Malo il 10.12.2011, da cui l'atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malo, nell'Anno 2011, Numero
20, Parte I, in regime di separazione dei beni), che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento del figlio minore
, studente, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per
1 lo stesso relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Il figlio vivrà con la madre nell'attuale casa coniugale, di proprietà di terzi.
Il papà, visto il grado di maturità del ragazzo, potrà vederlo ogni volta sia concordato;
mancando accordo con la mamma e previa verifica con il minore (che ha un proprio cellulare), il papà potrà vederlo tutti i pomeriggi, dalle ore 17.30 alle 22.00, quando lo riaccompagnerà dalla mamma o direttamente a scuola (ciò se il figlio manifesterà la volontà di pernottare dal papà e ci sarà il consenso della mamma); in ogni caso, potrà vedere il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del sabato e sino alle ore 22.00 della domenica.
I genitori potranno tenere con sé il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, periodo comunque da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
mancando l'accordo, sceglierà un genitore e lo comunicherà all'altro (nel 2025 sceglierà la mamma); inoltre, il papà potrà avere il figlio una settimana durante le vacanze natalizie tale da includere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno (nel 2024 sceglierà il papà; quattro giorni durante le vacanze pasquali, tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di UE (nel 2025 sceglierà la mamma);
Quanto alle festività infrannuali, il figlio le trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, la festa della mamma con la madre e quella del papà con il padre, il giorno del compleanno del genitore con quel genitore;
nei compleanni del figlio, il genitore non presente avrà facoltà di recarsi dal figlio e trascorrere almeno due ore con lui (per il 2024 è già stata organizzata una festa dal papà).
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle minori.
3. Mantenimento del figlio minore
Il papà verserà alla mamma la somma mensile di € 350,00, rivalutabili in base ad ISTAT a far data da ottobre 2024 (per ogni pregresso le parti hanno concordato la somma omnia di € 4.000,00 che viene versata contestualmente alla firma del presente); restano a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie al 50%, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale a partire da ottobre 2024 (le parti hanno definito ogni precedente dare/avere).
4. Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi hanno redditi propri e pertanto chiedono di nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
5. Assegnazione della casa coniugale
La sig.ra AL LA continuerà a risiedere con il figlio nella casa coniugale di Malo, Via L. Da Vinci
11; la citata prende atto che la società proprietaria ha comunicato che intende vendere a terzi l'immobile (il ricavato sarà ripartito come per legge e per quote societarie), per cui si impegna a
2 consentire le visite dei potenziali interessati, a tenere l'immobile ed il giardino in buone condizioni,
a liberarlo rapidamente in caso di vendita (si fissa, in ogni caso, quale termine ultimo per il rilascio in favore della proprietà, il 31.08.2025); per la mobilia e gli accessori, le parti richiamano separati documenti, fermo il diritto di ciascuno di asportare in ogni momento unicamente i suoi oggetti personali (al momento del rilascio, l'immobile dovrà essere completo quindi dell'arredo e degli accessori, a parte gli oggetti strettamente personali); il sig. potrà trasferirsi definitivamente Pt_1
sin dal deposito del presente ricorso ed entro il 31.12.2024 dovrà prelevare ed asportare tutti i propri effetti personali (decorsa tale, si intenderanno abbandonati); il sig. terrà copia delle chiavi + Pt_1
telecomandi solo per ragioni di sicurezza ed, in ogni caso, per potere accedere al magazzino legato all'attività lavorativa;
il sig. , su chiamata della moglie e previ accordi economici (scritti o Pt_1
messaggi telefonici chiari), resta disponibile ad effettuare opere di manutenzione;
il sig. , come Pt_1
detto, potrà accedere liberamente al magazzino legato all'attività lavorativa mentre, per entrare nel giardino e nell'abitazione, dovrà prendere accordi (scritti o messaggi telefonici chiari) con la sig. AL
LA e dovrà preavvisarla con un termine non inferiore a 24 ore;
ogni onere relativo all'abitazione – bollette, manutenzioni varie ecc. - sarà a carico integrale della sig.ra AL LA la quale inoltre dovrà modificare l'intestazione delle varie utenze, come riterrà (per ogni pregresso, le parti hanno definito con la somma omnia sopra detta).
Altre pattuizioni di natura economica
Le parti rinviano ad altra sede la definizione delle varie pendenze essendo prioritario, nell'interesse del figlio, trovare una sistemazione alle questioni di diritto di famiglia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 10/12/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
3 del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo, Via L. Da
Vinci 11, in favore di AL LA IO quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AL LA IO, uniti in Parte_1
matrimonio in Malo (VI) in data 10/12/2011 con atto trascritto al n. 20, Parte I, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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