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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1655/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2352/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3130/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020010OR000001068 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/1/2022 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3
, Resistente_4 chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2020010OR000001068 notificato in data 15/7/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate mediante il quale veniva accertata l'imposta di registro di € 16.984,00, oltre imposta ipotecaria e catastale per € 50,00 ciascuna, in relazione all'ordinanza n. 1068/2020 emessa dal Tribunale di Patti avente ad oggetto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. di immobili ubicati in Caprileone e Capo d'Orlando a favore di tali Resistente_2 e Resistente_4.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 3130/2022 del 27/12/2022 mediante la quale si reputava sussistente difetto di motivazione.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza della motivazione e la fondatezza della pretesa.
Si costituivano Resistente_1, Resistente_2 Resistente_4, Resistente_3 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo (difetto di delega, difetto di motivazione, mancanza dell'effetto traslativo). I medesimi depositavano memorie.
Successivamente depositavano comunicazione di avvenuta definizione agevolata, con avvenuto pagamento dell'importo dovuto, e conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe fondato, tuttavia va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal funzionario delegato “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione.
L'avviso di liquidazione specifica puntualmente le ragioni della pretesa, derivanti da provvedimento giurisdizionale che ha disposto il trasferimento di alcuni immobili. L'oggetto della pretesa è puntualmente individuato mediante rinvio all'ordinanza n. 1068/2020 del Tribunale di Patti. È noto che nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1 D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Nel caso in esame l'avviso di accertamento richiama il provvedimento giurisdizionale emesso nel procedimento nel quale gli appellati erano parti, dunque agli stessi perfettamente noto. Discende che non sussisteva alcuna necessità di allegare il provvedimento in questione.
Allo stesso modo l'avviso specifica la tariffa (correttamente) applicata, cioè quella di cui all'art. 8 parte I del
D.P.R. 131/86 ed il valore dei beni, quale risultante dai dati catastali e relativa rendita.
Nessun dubbio, dunque, sussiste in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi.
Del pari priva di fondamento è l'eccezione di assenza di effetti traslativi in capo all'ordinanza. Trattasi di provvedimento giurisdizionale che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento di immobili, riconoscendo il presupposto obbligo di concludere il contratto. Trattasi, dunque, all'evidenza di atto giudiziale caratterizzato da effetti traslativi di beni immobili. A nulla rileva, ovviamente, la circostanza che non sia stata consentita la trascrizione per errori materiali contenuti nell'atto che non specificava correttamente il codice fiscale dei ricorrenti. Evidentemente si confonde tra effetto traslativo dell'atto e materiale trascrivibilità dell'atto stesso. Nella specie la mancata trascrizione derivava non dall'assenza di efficacia traslativa dell'atto, bensì da errori formali, tra l'altro correggibili mediante la relativa procedura di correzione dell'errore materiale.
In ogni caso l'intervenuta definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2352/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3130/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020010OR000001068 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/1/2022 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3
, Resistente_4 chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2020010OR000001068 notificato in data 15/7/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate mediante il quale veniva accertata l'imposta di registro di € 16.984,00, oltre imposta ipotecaria e catastale per € 50,00 ciascuna, in relazione all'ordinanza n. 1068/2020 emessa dal Tribunale di Patti avente ad oggetto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. di immobili ubicati in Caprileone e Capo d'Orlando a favore di tali Resistente_2 e Resistente_4.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 3130/2022 del 27/12/2022 mediante la quale si reputava sussistente difetto di motivazione.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza della motivazione e la fondatezza della pretesa.
Si costituivano Resistente_1, Resistente_2 Resistente_4, Resistente_3 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo (difetto di delega, difetto di motivazione, mancanza dell'effetto traslativo). I medesimi depositavano memorie.
Successivamente depositavano comunicazione di avvenuta definizione agevolata, con avvenuto pagamento dell'importo dovuto, e conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe fondato, tuttavia va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega, peraltro già respinta con la sentenza appellata.
L'avviso risulta sottoscritto dal funzionario delegato “su delega del direttore provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292).
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione.
L'avviso di liquidazione specifica puntualmente le ragioni della pretesa, derivanti da provvedimento giurisdizionale che ha disposto il trasferimento di alcuni immobili. L'oggetto della pretesa è puntualmente individuato mediante rinvio all'ordinanza n. 1068/2020 del Tribunale di Patti. È noto che nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1 D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Nel caso in esame l'avviso di accertamento richiama il provvedimento giurisdizionale emesso nel procedimento nel quale gli appellati erano parti, dunque agli stessi perfettamente noto. Discende che non sussisteva alcuna necessità di allegare il provvedimento in questione.
Allo stesso modo l'avviso specifica la tariffa (correttamente) applicata, cioè quella di cui all'art. 8 parte I del
D.P.R. 131/86 ed il valore dei beni, quale risultante dai dati catastali e relativa rendita.
Nessun dubbio, dunque, sussiste in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi.
Del pari priva di fondamento è l'eccezione di assenza di effetti traslativi in capo all'ordinanza. Trattasi di provvedimento giurisdizionale che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento di immobili, riconoscendo il presupposto obbligo di concludere il contratto. Trattasi, dunque, all'evidenza di atto giudiziale caratterizzato da effetti traslativi di beni immobili. A nulla rileva, ovviamente, la circostanza che non sia stata consentita la trascrizione per errori materiali contenuti nell'atto che non specificava correttamente il codice fiscale dei ricorrenti. Evidentemente si confonde tra effetto traslativo dell'atto e materiale trascrivibilità dell'atto stesso. Nella specie la mancata trascrizione derivava non dall'assenza di efficacia traslativa dell'atto, bensì da errori formali, tra l'altro correggibili mediante la relativa procedura di correzione dell'errore materiale.
In ogni caso l'intervenuta definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.