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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1706/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
MA GIORGIO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8928/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CT0151361 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024CT0151361, notificato tramite PEC in data 26/07/2024, per l'immobile sito in San Giovanni la Punta (CT) Indirizzo_1 in materia di riclassificazione catastale, con il quale veniva accertato un valore di
€ 1.843,75, a fronte di quello proposto con la denuncia di variazione catastale DOCFA di € 1.110,38, della rendita catastale dell'immobile sito in San Giovanni La Punta (CT) alla Indirizzo_1 , in catasto individuato al foglio di mappa 11, particella 505 sub unità 1, mediante riclassamento da classe 3 a classe 4 della categoria A/7.
Il ricorrente, con unico motivo generico e non sufficientemente documentato, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione del maggiore valore di rendita catastale attribuito all'immobile suddetto, precisando, in particolare che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non avrebbe richiamato alcun dettaglio a sostegno dell'idoneità dell'atto opposto, posto che la similitudine di comparazione con altri fabbricati richiamata in detto atto non sarebbe stata confrontata per ogni singola realtà con verifica diretta territoriale. Precisava, in particolare, il ricorrente che nel caso di specie l'immobile per cui è causa non avrebbe subito modifiche in altezza e cubatura, ma solo variazioni della suddivisione interna, riportando la stessa tipologia di costruzione , facciata esterna, infissi e servizi ,di trentacinque anni or sono e che lo stesso sarebbe stato dotato di piattaforma elevatrice per disabili e non di ascensore come citato dall'Agenzia delle Entrate, il tutto così come risulterebbe attestato dalla ditta Società_1 collocatrice della piattaforma realizzata per necessità familiari. Il ricorrente richiamava tre unità immobiliari che sarebbero collocale a una distanza compresa tra 1-2 km. dall'abitazione dello stesso e di nove unità immobiliari collocate nella microarea tra 150-200 metri dalla stessa abitazione accertata, tutte classificate con classe 2 o 3, precisando che le suddette abitazioni sarebbero collocatE su strade comunali delle dimensioni della viabilità tra 8 e 10 metri di carreggiata e che l'immobile di sua proprietà sarebbe collocato su strada privata dichiarata a uso pubblico delle dimensioni dal lato ovest del Civico 10 di 3.30 metri e dal lato est 2.80 metri per cui la fruibilità dell'ingresso sarebbe fortemente penalizzante.
In subordine il ricorrente eccepiva la sproporzione della stima rispetto all'effettivo valore di mercato dell'immobile.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Con atto di costituzione in giudizio del 23.12.2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo :
- l'assoluta genericità della richiesta formalizzata dal ricorrente e la congruenza dell'attribuzione della categoria , classamento e rendita catastale dell'immobile in questione, posto che le risultanze catastali sarebbero state determinate dalla complessiva valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche ravvisate nella documentazione prodotta in fase di variazione presentata dal tecnico incaricato in data
26.09.2023, prot. n. CT0192463 per (Ampliamento – Diversa Distribuzione degli Spazi Interni, Variazione di Toponomastica), e della documentazione presente negli archivi catastali;
infatti, l'Ufficio ha confermato il classamento precedente (A/7) e variato solo la classe e la consistenza a seguito dell'ampliamento, e del contesto dell'ubicazione dell'immobile che rispecchierebbe inconfutabilmente la categoria A/7 ma in classe
4 anziché in classe 3 tenuto conto della coerenza con le attribuzioni di altre unità immobiliari limitrofe, simili per tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni, dichiarate dallo stesso ricorrente nella Docfa dal Tecnico incaricato;
- l'infondatezza e la genericità del motivo del ricorso avverso l'eccepita illegittimità della rettifica del valore catastale e della classe dell'immobile in contestazione, posto che il ricorrente, alla luce delle reali condizioni e caratteristiche dell'unità abitativa, non avrebbe circostanziato le motivazioni utili a sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato;
in particolare, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente sulla mancanza di motivazione dell'atto opposto, l'accertamento espliciterebbe le motivazioni che hanno indotto alla rettifica della classe proposta con richiami normativi e di prassi ((regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652. il D.P.R. n. 1142/49 (“approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”), il criterio seguito per la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale sulla base di metodologie comparative in conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano e le informazioni evidenziate per l'immobile in questione, giusta l'attività di verifica tecnica su planimetria in atti e la conformazione dell'immobile con la presenza di montascale interno e di pluriservizi igienici.
Pertanto il ricorrente concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'erronea attribuzione di maggiore rendita catastale e di classe 4 anziché classe 3 così come è stata proposta dal tecnico incaricato con variazione DOCFA dallo stesso presentata ed a sostegno di ciò sostiene che immobili rientranti nelle vicinanze di quello in questione sarebbero inquadrati in catasto in classe 3 anziché in classe 4 e che l'immobile assoggettato ad accertamento non sarebbe dotato di ascensore interno, per come sostenuto dall'ente impositore, ma semplicemente di piattaforma elevatrice per disabili realizzata per necessità familiari.
Fermo restando che la piattaforma elevatrice, a parere di questo giudice, va assimilata all'ascensore in quanto entrambi sono mezzi di spostamento interno di persone da un piano all'altro di una casa, le altre doglianze generiche sollevate dalla parte ricorrente sono supportate soltanto con il richiamo ad altri immobili e con alcune foto che non consentono a questo giudice, da soli, a poter pervenire ad una eventuale diversa valutazione tecnico-caratteristica relativa all'immobile assoggettato ad accertamento, poiché soltanto una consulenza tecnica giurata di parte avrebbe potuto eventualmente contrastare la valutazione tecnica dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, pur se risultante disposta soltanto a tavolino e sulla base della banca dati di cui l'amministrazione finanziaria dispone e delle caratteristiche che il tecnico di parte ricorrente ha fornito con la presentazione della variazione DOCFA.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto generico e non sufficientemente documentato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026. .
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
MA GIORGIO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8928/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CT0151361 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024CT0151361, notificato tramite PEC in data 26/07/2024, per l'immobile sito in San Giovanni la Punta (CT) Indirizzo_1 in materia di riclassificazione catastale, con il quale veniva accertato un valore di
€ 1.843,75, a fronte di quello proposto con la denuncia di variazione catastale DOCFA di € 1.110,38, della rendita catastale dell'immobile sito in San Giovanni La Punta (CT) alla Indirizzo_1 , in catasto individuato al foglio di mappa 11, particella 505 sub unità 1, mediante riclassamento da classe 3 a classe 4 della categoria A/7.
Il ricorrente, con unico motivo generico e non sufficientemente documentato, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione del maggiore valore di rendita catastale attribuito all'immobile suddetto, precisando, in particolare che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non avrebbe richiamato alcun dettaglio a sostegno dell'idoneità dell'atto opposto, posto che la similitudine di comparazione con altri fabbricati richiamata in detto atto non sarebbe stata confrontata per ogni singola realtà con verifica diretta territoriale. Precisava, in particolare, il ricorrente che nel caso di specie l'immobile per cui è causa non avrebbe subito modifiche in altezza e cubatura, ma solo variazioni della suddivisione interna, riportando la stessa tipologia di costruzione , facciata esterna, infissi e servizi ,di trentacinque anni or sono e che lo stesso sarebbe stato dotato di piattaforma elevatrice per disabili e non di ascensore come citato dall'Agenzia delle Entrate, il tutto così come risulterebbe attestato dalla ditta Società_1 collocatrice della piattaforma realizzata per necessità familiari. Il ricorrente richiamava tre unità immobiliari che sarebbero collocale a una distanza compresa tra 1-2 km. dall'abitazione dello stesso e di nove unità immobiliari collocate nella microarea tra 150-200 metri dalla stessa abitazione accertata, tutte classificate con classe 2 o 3, precisando che le suddette abitazioni sarebbero collocatE su strade comunali delle dimensioni della viabilità tra 8 e 10 metri di carreggiata e che l'immobile di sua proprietà sarebbe collocato su strada privata dichiarata a uso pubblico delle dimensioni dal lato ovest del Civico 10 di 3.30 metri e dal lato est 2.80 metri per cui la fruibilità dell'ingresso sarebbe fortemente penalizzante.
In subordine il ricorrente eccepiva la sproporzione della stima rispetto all'effettivo valore di mercato dell'immobile.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Con atto di costituzione in giudizio del 23.12.2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo :
- l'assoluta genericità della richiesta formalizzata dal ricorrente e la congruenza dell'attribuzione della categoria , classamento e rendita catastale dell'immobile in questione, posto che le risultanze catastali sarebbero state determinate dalla complessiva valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche ravvisate nella documentazione prodotta in fase di variazione presentata dal tecnico incaricato in data
26.09.2023, prot. n. CT0192463 per (Ampliamento – Diversa Distribuzione degli Spazi Interni, Variazione di Toponomastica), e della documentazione presente negli archivi catastali;
infatti, l'Ufficio ha confermato il classamento precedente (A/7) e variato solo la classe e la consistenza a seguito dell'ampliamento, e del contesto dell'ubicazione dell'immobile che rispecchierebbe inconfutabilmente la categoria A/7 ma in classe
4 anziché in classe 3 tenuto conto della coerenza con le attribuzioni di altre unità immobiliari limitrofe, simili per tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni, dichiarate dallo stesso ricorrente nella Docfa dal Tecnico incaricato;
- l'infondatezza e la genericità del motivo del ricorso avverso l'eccepita illegittimità della rettifica del valore catastale e della classe dell'immobile in contestazione, posto che il ricorrente, alla luce delle reali condizioni e caratteristiche dell'unità abitativa, non avrebbe circostanziato le motivazioni utili a sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato;
in particolare, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente sulla mancanza di motivazione dell'atto opposto, l'accertamento espliciterebbe le motivazioni che hanno indotto alla rettifica della classe proposta con richiami normativi e di prassi ((regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652. il D.P.R. n. 1142/49 (“approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”), il criterio seguito per la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale sulla base di metodologie comparative in conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano e le informazioni evidenziate per l'immobile in questione, giusta l'attività di verifica tecnica su planimetria in atti e la conformazione dell'immobile con la presenza di montascale interno e di pluriservizi igienici.
Pertanto il ricorrente concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'erronea attribuzione di maggiore rendita catastale e di classe 4 anziché classe 3 così come è stata proposta dal tecnico incaricato con variazione DOCFA dallo stesso presentata ed a sostegno di ciò sostiene che immobili rientranti nelle vicinanze di quello in questione sarebbero inquadrati in catasto in classe 3 anziché in classe 4 e che l'immobile assoggettato ad accertamento non sarebbe dotato di ascensore interno, per come sostenuto dall'ente impositore, ma semplicemente di piattaforma elevatrice per disabili realizzata per necessità familiari.
Fermo restando che la piattaforma elevatrice, a parere di questo giudice, va assimilata all'ascensore in quanto entrambi sono mezzi di spostamento interno di persone da un piano all'altro di una casa, le altre doglianze generiche sollevate dalla parte ricorrente sono supportate soltanto con il richiamo ad altri immobili e con alcune foto che non consentono a questo giudice, da soli, a poter pervenire ad una eventuale diversa valutazione tecnico-caratteristica relativa all'immobile assoggettato ad accertamento, poiché soltanto una consulenza tecnica giurata di parte avrebbe potuto eventualmente contrastare la valutazione tecnica dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, pur se risultante disposta soltanto a tavolino e sulla base della banca dati di cui l'amministrazione finanziaria dispone e delle caratteristiche che il tecnico di parte ricorrente ha fornito con la presentazione della variazione DOCFA.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto generico e non sufficientemente documentato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026. .
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)