Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 807/2025 promosso da:
( ), nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vittorio Bucci;
e nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bucci;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI
“1) RAPPORTI PERSONALI:
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la residenza dove lo riterrà opportuno.
2) MANTENIMENTO DEI CONIUGI:
I ricorrenti dichiarano e danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti potendo contare sui rispettivi redditi da lavoro. Entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento.
3) CASA CONIUGALE - MOBILI ED ARREDI:
I ricorrenti danno atto che la casa coniugale fa parte di un fabbricato sito nel comune di Osimo (An), Località Padiglione, via di Jesi, precisamente:
- 1 -
locale garage al primo piano sottostrada, della consistenza di metri quadrati trentanove (mq.39), censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Osimo al foglio 75, particelle 208 sub.35, p. S1, categ. C/6, Classe 4, mq.39, rendita catastale proposta euro 112,79 con diritto ai beni comuni non censibili corrispondenti alla particella 208, sub. 27 (corte, scala esterna) e sub. 28 (rampa di accesso al garage) a seguito della denuncia di variazione innanzi citata;
I Signori e dandosi reciprocamente atto che l'accordo Controparte_1 Parte_1 patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare, in comproprietà al 50%
L'abitazione sita in Osimo (An) alla via Jesi, in comproprietà tra i coniugi al 50% verrà acquistata interamente dalla signora la quale provvederà ad accollarsi per intero Controparte_1 il mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile liberando conseguentemente il signor Parte_1 da ogni e qualsiasi obbligazione in tal senso. Ad oggi sul predetto immobile grava il mutu concesso dalla “ Parte_2
i
[...] Persona_1
80767 raccolta n. 2461, concesso per la durata di mesi 360 ed in regolare ammortamento con capitale residuo da restituire al mese di febbraio pari a circa €. 67.000,00
Il signor , con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a trasferire, nello stato Parte_1 di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati, alla signora che si Controparte_1 impegna ad accettare, il diritto di piena proprietà sulla quota parte sull'immobile sito ad Osimo (AN), via Jesi, censito al CF foglio 75, particelle 208 sub.32, p. T, categ. A/2, Classe 4, Vani 4,5, Rendita catastale proposta euro 418,33, particella 208 sub.30 (corti esclusive) con diritto al bene comune non censibile corrispondente alla particella 208, sub. 27 (corte, scala esterna) a seguito della denuncia di variazione per edificazione su area urbana presentata all'U.T.E. di Ancona in data 23 giugno 2005 n.7939.1/2005, protocollo n.AN 0076536 nonché foglio 75, particelle 208 sub.35, p. S1, categ. C/6, Classe 4, mq.39, rendita catastale proposta euro 112,79 con diritto ai beni comuni non censibili corrispondenti alla particella 208, sub. 27 (corte, scala esterna) e sub. 28 (rampa di accesso al garage) a seguito della denuncia di variazione innanzi citata, impegnandosi a versare in favore del signor la somma di € 57.000,00 da versarsi, salvo eventuali somme versate in acconto a mezzo Parte_1 cario, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento che, per concorde volontà delle parti, dovrà essere stipulato entro e non oltre mesi 6 (sei mesi) dal deposito del decreto di omologa della separazione dei coniugi da parte del Tribunale, avanti alla dottoressa EL EN di Pt_2
Per espresso accordo delle parti tutte le spese e gli oneri di ogni specie e genere necessari ed occorrendi per procedere alla costituzione del suddetto diritto reale sono ad esclusivo ed integrale carico della signora Controparte_1
- 2 - I mobili e gli arredi della casa coniugale diverranno di esclusiva proprietà della signora con la sottoscrizione del presente ricorso. Controparte_1
Le parti sin da ora chiedono che il trasferimento da parte del Sig. della propria quota Parte_1 di proprietà dell'immobile, come sopra indicato, a favore del coniuge Sig.ra giovi Controparte_1 dell'esenzione da ogni imposta e tassa dal momento che tale accordo ento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) CONTI CORRENTI
Le parti dichiarano di aver definito gli interessi familiari insorti mediante chiusura ed estinzione del conto corrente cointestato, dandosi altresì atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte nello stesso ad oggi versate e/o dagli stessi prelevate ed al saldo portato al momento dell'estinzione.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI/FINANZIARI
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario insorti in costanza di matrimonio, durante la separazione di fatto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente
I coniugi dichiarano sin d'ora
- di essere stati resi edotti delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire;
- di non volersi riconciliare;
- di confermare integralmente tutte le condizioni di cui al presente ricorso congiunto sottoscritto;
e chiedono che l'udienza sia svolta in modalità telematica e/o sostituita nelle forme della trattazione scritta a mezzo deposito di note scritte.
6) Non essendoci figli minori le parti non sono tenute a redigere il piano genitoriale.
7) SPESE DI PROCEDURA:
Le spese e competenze legali sono compensate tra le parti.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati ad Osimo (AN) il 20/10/2007, premesso che dal matrimonio non sono nati figli e che negli ultimi tempi è sopravvenuta una incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da vivere già, di fatto separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
- 3 - Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti e la già intervenuta separazione di fatto sin dal mese di ottobre del 2024.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e rinunciare reciprocamente al mantenimento), in assenza di figli nati dal matrimonio.
Le parti, funzionalmente alla soluzione della crisi coniugale, hanno anche previsto l'obbligo dello di trasferire, in favore della la propria quota parte Pt_1 CP_1 della casa già familiare, con accollo da parte di quest'ultimo del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate, oltre che in ragione della presentazione congiunta del ricorso, anche perché in tal senso si è espressa la volontà delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio ad Osimo il 20/10/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune, al n. 62, parte 2, serie B dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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