CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo la dichiarazione di parziale inammissibilità e, per il resto, il rigetto del ricorso o, comunque, il suo integrale rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia «violazione dell'art. 115 cpc ed omissione di motivazione in base al quale si è negata valenza alla deposizione dei testi addotti in primo grado dall'odierno ricorrente»; premesso che il primo giudice non aveva inteso riconoscere valenza e credibilità alle deposizioni dei testi FA e NO CC, ritenendole "generiche e stereotipate", e che tale valutazione era stata censurata con l'atto di appello (alle pagg. 9 e 10), il D'ET si duole che la Corte non abbia dato alcuna motivazione sul punto ed abbia ignorato quelle deposizioni;
né -aggiunge- è presumibile che abbia fatto proprio il punto di vista del Tribunale, perché la motivazione avrebbe dovuto essere espressa e spiegare perché le deposizioni apparissero generiche e stereotipate. 4 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6454 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 03/03/2023 1.1. Il motivo deduce - nella sostanza - un'omessa pronuncia su un motivo di appello. L'apprezzamento come tale del motivo, alla stregua di Cass., Sez. Un. n. 17931 del 201,3 risulta però, proprio secondo i principi da essa indicati, impossibile per carenza del requisito della chiarezza, atteso che l'illustrazione omette di riprodurre anche soltanto indirettamente il contenuto dell'atto di appello in parte qua e non soddisfa i requisiti minimi di una censura di omessa pronuncia, che deve individuare esattamente il motivo di appello su cui il giudice di appello non avrebbe pronunciato. Sotto altro ed ulteriore profilo, il motivo è inammissibile anche per violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. sia sempre per l'evidenziata omessa riproduzione indiretta del motivo, sia per l'omessa indicazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali. Infine, le carenze segnalate rendono la censura, anche se ricostruita ai sensi dell'art. 112 c.p.c., priva di decisività e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo l'esegesi di cui a Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi. 2. Il secondo motivo censura la sentenza (sotto il profilo della «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2247 c.c. - insufficiente ejo contraddittoria motivazione») sull'assunto che «la motivazione fornita dalla Corte di Bari [...] circa la sussistenza di una società di fatto fra CC IZ e D'ET DR contrasta con i principi più volti espressi dalla Suprema Corte in materia di società di fatto»; e ciò in quanto, pur potendo essere offerta anche con strumenti probatori diversi dal patto sociale scritto, la prova dell'esistenza di una società di fatto deve tuttavia concernere sia l'elemento oggettivo del conferimento di beni o servizi che quello soggettivo rappresentato dalla comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni;
elementi che la Corte aveva ritenuto sussistenti benché il quadro probatorio consolidatosi in primo grado fosse palesemente insufficiente. 5 2.1. Il motivo è inammissibile, giacché non deduce effettivamente la violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, ma esprime un dissenso, peraltro sotto il profilo del vecchio n. 5) dell'art. 360 c.p.c., dalla valutazione della quaestio facti compiuta dai giudici di merito. E tanto fa evocando giurisprudenza inerente alla prova del contratto sociale fra i soci e in sede fallimentare, senza tuttavia considerare che nella vicenda di cui è causa non si trattava di accertare l'esistenza della qualità di socio da cui far discendere la responsabilità del D'ET, ma si discuteva del convincimento ingenerato in terzi della esistenza di una società di fatto al fine di individuare la cornice in cui era avvenuta la consegna dell'assegno e le ragioni ad essa sottostanti, nel contesto di una pronuncia che ha fondato la condanna del D'ET non tanto sulla sua qualità di socio di fatto, quanto piuttosto sulla valenza di promessa di pagamento riconosciuta all'assegno. 3. Col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 1988 c.c.. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo»; premesso che la Corte territoriale ha considerato l'assegno (in quanto privo di data e luogo di emissione) come una promessa di pagamento, il ricorrente rileva che l'art. 1988 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova, dato che il rapporto fondamentale deve presumersi fino a prova contraria, e assume che «il quadro probatorio sotto gli occhi della Corte barese offre tutta una serie di elementi che dimostrano la insussistenza del rapporto fondamentale». 3.1. Analogo «contrasto con il quadro probatorio del processo» viene denunziato col quarto motivo, che denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc e dell'art. 1988 c.c., art. 1381 c.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria». 3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 -in motivazione, non massimata- e, successivamente, con la sentenza n. 20867 del 2020; per di più, prospettano la violazione 6 delle norme di diritto evocate sulla premessa di una consentita rivalutazione della quaestio facti e deducono censure motivazionali sulla base di un paradigma dell'art. 360, n. 5) c.p.c. non pìù vigente. 4. Le spese dì lite seguono la soccombenza. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12.12.2022 Il 5_onsigliere pst.
né -aggiunge- è presumibile che abbia fatto proprio il punto di vista del Tribunale, perché la motivazione avrebbe dovuto essere espressa e spiegare perché le deposizioni apparissero generiche e stereotipate. 4 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6454 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 03/03/2023 1.1. Il motivo deduce - nella sostanza - un'omessa pronuncia su un motivo di appello. L'apprezzamento come tale del motivo, alla stregua di Cass., Sez. Un. n. 17931 del 201,3 risulta però, proprio secondo i principi da essa indicati, impossibile per carenza del requisito della chiarezza, atteso che l'illustrazione omette di riprodurre anche soltanto indirettamente il contenuto dell'atto di appello in parte qua e non soddisfa i requisiti minimi di una censura di omessa pronuncia, che deve individuare esattamente il motivo di appello su cui il giudice di appello non avrebbe pronunciato. Sotto altro ed ulteriore profilo, il motivo è inammissibile anche per violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. sia sempre per l'evidenziata omessa riproduzione indiretta del motivo, sia per l'omessa indicazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali. Infine, le carenze segnalate rendono la censura, anche se ricostruita ai sensi dell'art. 112 c.p.c., priva di decisività e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo l'esegesi di cui a Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi. 2. Il secondo motivo censura la sentenza (sotto il profilo della «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2247 c.c. - insufficiente ejo contraddittoria motivazione») sull'assunto che «la motivazione fornita dalla Corte di Bari [...] circa la sussistenza di una società di fatto fra CC IZ e D'ET DR contrasta con i principi più volti espressi dalla Suprema Corte in materia di società di fatto»; e ciò in quanto, pur potendo essere offerta anche con strumenti probatori diversi dal patto sociale scritto, la prova dell'esistenza di una società di fatto deve tuttavia concernere sia l'elemento oggettivo del conferimento di beni o servizi che quello soggettivo rappresentato dalla comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni;
elementi che la Corte aveva ritenuto sussistenti benché il quadro probatorio consolidatosi in primo grado fosse palesemente insufficiente. 5 2.1. Il motivo è inammissibile, giacché non deduce effettivamente la violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, ma esprime un dissenso, peraltro sotto il profilo del vecchio n. 5) dell'art. 360 c.p.c., dalla valutazione della quaestio facti compiuta dai giudici di merito. E tanto fa evocando giurisprudenza inerente alla prova del contratto sociale fra i soci e in sede fallimentare, senza tuttavia considerare che nella vicenda di cui è causa non si trattava di accertare l'esistenza della qualità di socio da cui far discendere la responsabilità del D'ET, ma si discuteva del convincimento ingenerato in terzi della esistenza di una società di fatto al fine di individuare la cornice in cui era avvenuta la consegna dell'assegno e le ragioni ad essa sottostanti, nel contesto di una pronuncia che ha fondato la condanna del D'ET non tanto sulla sua qualità di socio di fatto, quanto piuttosto sulla valenza di promessa di pagamento riconosciuta all'assegno. 3. Col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 1988 c.c.. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo»; premesso che la Corte territoriale ha considerato l'assegno (in quanto privo di data e luogo di emissione) come una promessa di pagamento, il ricorrente rileva che l'art. 1988 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova, dato che il rapporto fondamentale deve presumersi fino a prova contraria, e assume che «il quadro probatorio sotto gli occhi della Corte barese offre tutta una serie di elementi che dimostrano la insussistenza del rapporto fondamentale». 3.1. Analogo «contrasto con il quadro probatorio del processo» viene denunziato col quarto motivo, che denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc e dell'art. 1988 c.c., art. 1381 c.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria». 3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 -in motivazione, non massimata- e, successivamente, con la sentenza n. 20867 del 2020; per di più, prospettano la violazione 6 delle norme di diritto evocate sulla premessa di una consentita rivalutazione della quaestio facti e deducono censure motivazionali sulla base di un paradigma dell'art. 360, n. 5) c.p.c. non pìù vigente. 4. Le spese dì lite seguono la soccombenza. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12.12.2022 Il 5_onsigliere pst.