TAR Bari, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 40
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    Il Collegio ha ritenuto che l'annullamento in autotutela della scheda valutativa impugnata con il ricorso introduttivo abbia determinato la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente, rendendo il ricorso principale improcedibile.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intervento in autotutela

    La determinazione dirigenziale è scaturita dal controllo effettuato dall'Amministrazione sulla scheda ricompilata, accertando l'assenza del prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le parti del documento, in violazione della normativa di settore e dell'obbligo di motivazione. Il potere di autotutela non è impedito dalla pendenza del giudizio.

  • Rigettato
    Mancata sostituzione del compilatore e mancata astensione

    I presupposti di legge per l'obbligo di astensione non ricorrono. La facoltà di astensione è insindacabile. L'eventuale violazione del canone di obiettività rientra nell'eccesso di potere e nel travisamento dei fatti. La precedente compilazione, anche se annullata, non impone la sostituzione del compilatore né configura un conflitto di interessi o pregiudizialità.

  • Rigettato
    Compilazione da parte del solo compilatore

    L'art. 689, comma 4, del D.P.R. n. 90/2010 prevede che, in mancanza di un revisore, i documenti caratteristici siano compilati e revisionati dalle rimanenti autorità. Pertanto, la compilazione da parte del solo compilatore è corretta.

  • Rigettato
    Inosservanza del termine di compilazione

    I termini per la compilazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e non perentori, salvo espressa qualificazione legale. L'esigenza è che la valutazione non intervenga ad una distanza di tempo tale da pregiudicare l'efficacia del giudizio.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e incoerenza interna

    Nella redazione della documentazione caratteristica la motivazione è 'in re ipsa', derivando il giudizio complessivo dalle voci analitiche. L'obbligo di motivazione rafforzato è previsto solo per giudizi gravemente negativi, non per una qualifica di 'superiore alla media'. Non vi è incoerenza tra le voci analitiche e il giudizio complessivo. Gli encomi citati dal ricorrente erano diretti al Reparto nel suo complesso.

  • Rigettato
    Contraddittorietà con precedenti documenti caratteristici

    Le schede di valutazione registrano la qualità del lavoro e le capacità personali che possono variare nel tempo e a seconda dei contesti. I giudizi valutativi espressi in periodi diversi sono autonomi e indipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 40
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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