Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della scheda valutativa n. 5 d’ordine del documento caratteristico ricompilata in data 22 settembre 2021 e notificata il 4 ottobre 2021, rielaborata in seguito al decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa, n. M_D GMIL REG2021 0305832, datato 1 luglio 2021;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto di annullamento della scheda valutativa n. 05 d’ordine, ricompilata il 22 settembre 2021, n. M_D- GMIL REG20210521734, datato 29 novembre 2021, notificato il 10 dicembre 2021;
- della scheda valutativa n. 5 d’ordine del documento caratteristico ricompilata in data 11 gennaio 2022 e notificata il 12 gennaio 2022, rielaborata in seguito al Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa n. M_D- GMIL REG20210521734, del 29 novembre 2021;
- degli atti connessi, presupposti e conseguenziali, anche sconosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 l’avv. TE TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Bari, domanda l’annullamento della scheda valutativa n. 5 relativa al periodo primo novembre 2019 – 30 novembre 2020, così come ricompilata in data 22 settembre 2021 a seguito del decreto della Direzione Generale per il Personale Militare n. 310465 del 5 luglio 2021.
La scheda n. 5, più precisamente, era stata originariamente redatta in data 8 marzo 2021 e conteneva un decremento di nove voci apicali su quindici possedute dal ricorrente e il passaggio dalla qualifica finale di “eccellente” a quella di “superiore alla media” rispetto alla scheda valutativa n. 4.
La successiva ricompilazione del 22 settembre 2021 è avvenuta in esecuzione del su citato decreto direttoriale del 5 luglio 2021 che, in accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, ha disposto l’annullamento parziale della scheda “… in quanto non è stato assicurato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti che compongono la Scheda Valutativa. In particolare, la voce analitica n. 27 (“rendimento”), valutata di livello eccellente (“ottimo”), non è in linea con i giudizi discorsivi del compilatore e complessivo finale (con particolare riferimento alla locuzione “il rendimento complessivo offerto si è comunque attestato su buoni livelli”) e con la qualifica di superiore alla media”.
La scheda ricompilata riporta per la voce n. 27 “Rendimento” il giudizio inferiore “Molto buono” e la qualifica finale di “superiore alla media”.
Anche in sede di ricompilazione il primo revisore (Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Napoli) si asteneva e il Secondo Revisore non interveniva.
Con il ricorso principale, notificato in data 3 dicembre 2021, insorge avverso la predetta scheda valutativa deducendone l’illegittimità a mezzo di quattro articolati motivi di ricorso.
Premesso che il comportamento nei suoi confronti da parte del Comandante del N.I.L. - Lgt. C.S. -OMISSIS-, compilatore della scheda oggetto di gravame – sarebbe radicalmente mutato, a fine febbraio 2019, a seguito di una richiesta di distacco indirizzata dal Procuratore Capo della Procura di Bari direttamente al Comando Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Napoli e non al N.I.L., deduce, in sintesi, il ricorrente che la valutazione per cui è causa sarebbe inficiata: dall’assenza di un apparato motivazionale idoneo a giustificare l’abbassamento della valutazione caratteristica e delle voci analitiche in base a elementi oggettivi e dal contrasto con l’attività in concreto svolta nel periodo di valutazione, con particolare riferimento all’attività di P.G.; dalla mancanza di obiettività, imparzialità e coerenza del compilatore, che non avrebbe dovuto ricompilare la scheda, peraltro in via esclusiva stante l’illegittima astensione del Primo revisore e il mancato intervento del secondo. Deduce, altresì, la violazione del termine di ricompilazione della scheda, avvenuta dopo 83 giorni dal decreto di annullamento del primo luglio 2021, in violazione sia del termine generale di conclusione del procedimento amministrativo di trenta giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990 sia del termine di 60 giorni di cui all’art. 1046 del D.P.R. n. 90/2010 per la compilazione; e la mancata astensione del compilatore.
Con determinazione dirigenziale n. 521734 del 29 novembre 2021, notificata al ricorrente il 10 dicembre 2021, l’Amministrazione ha rilevato che nella compilazione della scheda “non è stato assicurato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti che compongono il documento caratteristico, in quanto il giudizio testuale del compilatore (unica Autorità intervenuta in quanto il 1° revisore si è astenuto) e quello complessivo finale non sono in linea con il complesso delle aggettivazioni analitiche e con la qualifica finale di livello superiore alla media”.
Più precisamente, l’Amministrazione ha ritenuto che:
“- le locuzioni: “Il Vice Brigadiere (…) è militare di buoni requisiti complessivi. Nel periodo in esame, nel suo ruolo e nello svolgimento degli incarichi assegnatigli ha operato facendo reiteratamente emergere lacune riguardanti attività di polizia giudiziaria assegnategli ovvero svolte dal Reparto” sono disarmoniche e mal si conciliano con la qualifica finale ‘superiore alla media’, che viene attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento;
- la locuzione “Maggiore determinazione ed intraprendenza nel proporsi od anche nel promuovere iniziative gli avrebbero consentito di conseguire risultati più soddisfacenti ed in linea con l’impegno del Reparto su un territorio ricco di ambiti di interesse da sviluppare sotto il profilo investigativo”, oltre ad essere disarmonica rispetto al complesso delle voci analitiche e alla qualifica di “superiore alla media”, ingenera altresì dubbi interpretativi;
- la locuzione “Anche se apprezzato per la sua particolare accortezza alle esigenze di servizio, sebbene gli è stato fatto rilevare avrebbe dovuto applicarsi oltre i settori che predilige e nello svolgere incarichi complementari od anche avulsi dal suo appassionato e preminente interesse per la materia Giuslavoristica.”, oltre ad essere disarmonica rispetto al complesso delle voci analitiche e alla qualifica di “superiore alla media”, è altresì intrinsecamente contraddittoria.
In esecuzione di tale determinazione dirigenziale, la scheda valutativa n. 5 è stata ricompilata per la terza volta in data 11 gennaio 2022 e notificata al ricorrente il successivo 12 gennaio, con modificazione del giudizio testuale del compilatore e di quello complessivo finale.
Con motivi aggiunti notificati il 4 febbraio 2022, il ricorrente domanda l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 521734 del 29 novembre 2021, in quanto l’Amministrazione sarebbe illegittimamente intervenuta in autotutela su una scheda già oggetto di gravame, e della scheda dell’11 gennaio 2022, deducendone l’illegittimità per i motivi già esposti nell’atto introduttivo (difetto di motivazione, contrasto con le precedenti valutazioni e con i precedenti di carriera, inosservanza dei termini di compilazione) lamentando la mancata sostituzione del compilatore, oltre che la sua mancata astensione ab origine , nonché la perdurante incoerenza interna del documento e l’illegittima assenza del revisore.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse e l’infondatezza dei motivi aggiunti, invocandone la reiezione.
Previo deposito di ulteriori documenti e memorie, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025.
2. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela della scheda valutativa, poi ricompilata e impugnata con i motivi aggiunti.
3. La domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 521734 del 29 novembre 2021 (di annullamento della scheda valutativa) proposta con i motivi aggiunti è infondata.
Siffatta determinazione è scaturita dal controllo effettuato dall’Amministrazione sulla scheda ricompilata il 22 settembre 2021, all’esito del quale è stata accertata l’assenza del prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le parti del documento, così come prescritto dalla normativa di settore (I.D.C. ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c, p. 6) e dall’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, considerato che nella redazione di ogni documentazione caratteristica la motivazione è in re ipsa proprio perché il giudizio complessivo finale discende direttamente dalle voci analitiche interne e tra questi elementi vi è un rapporto di armonia e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione.
Il potere di autotutela non è affatto impedito dalla pendenza del giudizio di annullamento sull’atto ritirato.
4. Anche la domanda di annullamento della scheda ricompilata l’11 gennaio 2022 si rivela infondata.
4.1 Riveste priorità logica la censura volta a stigmatizzare la mancata sostituzione del compilatore (Comandante del N.I.L.) in sede di terza compilazione e la sua mancata astensione ab origine per asserita conflittualità derivata dall’intento del ricorrente di essere trasferito presso la Procura della Repubblica di Bari.
La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
L’art. 690 del D.P.R. n. 90 del 2015, nell’elencare i casi di esclusione della competenza (individuata, ai sensi del precedente art. 689, nella “ autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa ”) prevede le seguenti ipotesi:
a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado;
b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;
e) il militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa.
È evidente che, nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono e, pertanto, in capo al compilatore non vi era alcun obbligo di astensione.
Il precedente art. 689, II comma, attribuisce all’autorità valutatrice una mera facoltà di astensione dal giudizio, evidentemente insindacabile ed attribuita alla predetta autorità per i casi in cui ritenga di essere impossibilitata ad esprimere un giudizio obiettivo.
Ritiene il Collegio, pertanto, che l’eventuale violazione del canone di obiettività, posto dal ricorrente a fondamento del preteso obbligo di astensione, non possa che ridondare in termini di eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti fondanti il giudizio e nell’ambito dei noti limiti che il sindacato giurisdizionale incontra dinanzi a valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità, quali quelle in materia (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 1798/2917).
Né può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente circa la necessità di sostituzione del compilatore in ragione dell’effettuazione della precedente attività valutativa.
Il Collegio ritiene, come affermato da copiosa giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8596 del 2024 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 789 del 2024, in un caso sovrapponibile) che non è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi o una “pregiudizialità” e, conseguentemente un obbligo di astensione, per il solo fatto che il compilatore sia stato estensore di un pregresso documento caratteristico, annullato in sede di ricorso gerarchico e successivamente in autotutela: tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio negativo nei confronti dell'istante.
L’autorità valutatrice non ha violato il principio di imparzialità.
Rileva il Collegio che, nel caso di specie, non sussistono quelle particolari circostanze di fatto che hanno indotto la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (C.G.A.R.S. n, 551 del 2024), in un caso solo parzialmente sovrapponibile di doppio annullamento, e ritenere necessaria la sostituzione del compilatore ovvero una reformatio in pejus della scheda annullata in quanto il Comandante del N.I.L. si è limitato a riformulare i giudizi discorsivi senza intervenire in senso peggiorativo sulle voci analitiche.
4.2 Quanto alla redazione da parte del solo compilatore, rileva il Collegio che il primo revisore (Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Napoli) aveva, fin dall’origine, ritenuto di astenersi.
Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, lo stesso non poteva essere sostituito da altri superiori gerarchici poiché, anche se il primo comma dell’art. 689 del T.U. DPR 90/2010 (allegato 9) stabilisce che: ”I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.”, il quarto comma prescrive altresì che: “Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità del comma 1”; pertanto, nel caso in questione, vista l’astensione del revisore, il documento è stato correttamente ricompilato dal compilatore.
4.3 Quanto alla dedotta inosservanza del termine di compilazione, è sufficiente rammentare che “i termini del procedimento per la compilazione dei documenti caratteristici sono ordinatori, se non espressamente qualificati perentori dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria e l’art. 688, primo comma, del d.P.R. n.90/2010 (e così anche l'art 1 comma 1 d.P.R. 213/2002) nel sancire ‘che i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti’, si riferisce all'esigenza che la valutazione dei soggetti all'uopo preposti non intervenga ad una distanza di tempo tale da pregiudicare l’efficacia e la credibilità del giudizio” (in tal senso, ex multis , T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1091/2021 del 20 dicembre 2021; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 840/2021 del 16 marzo 2021).
4.4 Quanto all’asserito difetto di motivazione, ribadisce il Collegio che nella redazione di ogni documentazione caratteristica la motivazione è in re ipsa , nel senso che il giudizio complessivo finale e, quando prevista, la qualifica finale, discendono direttamente dalle voci analitiche interne: tra questi tre elementi deve sussistere un necessario rapporto di armonia e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 789 del 2024).
Ciò posto, l’obbligo di motivazione rafforzato è previsto nella normativa di settore nel caso di gravi giudizi negativi, ipotesi che, con tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie, ove viene in rilievo una qualifica di “superiore alla media”, che è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento (I.D.C. ed. 2008, cap. III, para 3, lett. c, p.5).
Ciò posto, non è dato rinvenire alcuna incoerenza fra le voci analitiche e il giudizio complessivo.
Così come dalla relazione esplicativa del compilatore è emerso che le circostanze poste a base della valutazione non sono affette da travisamento di fatto, ma, al più, solo da una diversa percezione e valutazione da parte del ricorrente. In particolare, gli encomi indicati dal ricorrente sono stati diretti al Reparto nel suo complesso, così perdendo quella pregnanza di significato in termini di valutazione individuale che vi si vuol attribuire.
4.5 Relativamente al profilo di doglianza con cui la parte ricorrente si duole della contraddittorietà del giudizio impugnato con i precedenti documenti caratteristici, osserva il Collegio che le schede di valutazione ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è necessariamente costante nel tempo, oltreché delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o dei mutamenti medio tempore intervenuti.
È ben evidente, infatti, che nel corso della carriera lavorativa del militare sono possibili cali di rendimento, tanto che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4562/2022; T.A.R. Catania, Sez. III n. 840/2021; T.A.R. Milano, Sez. III, n. 421/2021).
5. I motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della particolarità della vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO PA, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
TE TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE TE | EO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.