TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 18 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Raffaele Ladaga, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via Napoli n. 33,
è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato CP_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Vito Carella, presso il cui studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo
n. 94 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Rivendica proprietà;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ.,
Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di intimazione di sfratto del 21.06.2021, il Sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, rappresentando:
- che con testamento del 29.07.2016, pubblicato per atto del notaio
[...]
in data 23.08.2018 - Rep. N. 8734 - Racc. n. 6380 - e registrato in Per_1
Lagonegro il 31.08.2018 n. 1777 Serie 1T, la sig.ra (madre di Persona_2
, legava a suo favore figlio la cappella patronale di S. Parte_1
Tommaso in Castelluccio Inferiore;
- che in data 29.11.2019, con atto per notaio - Rep. N. 11018 - Persona_1
Racc. n. 8033 - donava la piena proprietà dell'immobile Parte_1
sacro di cui sopra, in catasto al Fol. 37 Part. 347 del Comune di Castelluccio
Inferiore, in favore di S.E. ON. , Arcivescovo di Acerenza;
Controparte_2
- che con rogito per notaio del 18.06.2020 - Rep. N. 11767 - Persona_1
Racc. n. 8558 -, e S.E. ON. Sirufo convenivano di Parte_1
sciogliere per mutuo dissenso il cennato atto di donazione del 29.11.2019 e, quindi, veniva ripristinato nella piena proprietà di quanto Parte_1
donato continuando a rimanere titolare dello stesso diritto donato in forza del suo originario titolo di proprietà; - che con il richiamato atto di mutuo dissenso di donazione, alla data del
18.06.2020, veniva rimesso nel solo possesso legale dal Parte_1
momento che l'immobile in oggetto risulta essere arbitrariamente occupato da terzi privi di legittimi titoli;
- che infatti, tale nato a [...] ed ivi residente CP_1
alla via Roma n. 463/B int. 1, mediante violenza sulla cosa, apponeva all'ingresso della cappella patronale privata un legaccio in ferro con annesso un lucchetto, impedendone la fruizione al proprietario;
- che il bene, quindi, tornava in sua proprietà, ma non nella disponibilità;
- che, pertanto, stante l'arbitraria ed illegittima occupazione priva di qualsivoglia titolo, non autorizzata neanche verbalmente, presentava Parte_1
regolare denuncia nei confronti dell'occupatore illegittimo e la Procura della
Repubblica, aperto il fascicolo 64/2021 RGNR, ne chiedeva il rinvio a giudizio;
- che il sig. deteneva di fatto la cappella gentilizia sita in CP_1
Castelluccio Inferiore in catasto al Fol. 37 Part.lla 347 e ciò sine titulo ed in maniera assolutamente arbitraria.
Pertanto, il predetto Sig. intimato il rilascio dell'immobile Parte_1
suddetto al Sig. , chiedeva al Tribunale di convalidare lo sfratto ed, in CP_1
caso di opposizione, di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi l'intimato, , eccepiva: l'inammissibilità della domanda CP_1
poiché il procedimento di cui agli artt. 657-659 c.p.c. presuppone in ogni caso la sussistenza di un titolo fondato su un rapporto obbligatorio, che nel caso di specie mancava;
nonché l'infondatezza della domanda, posto il mancato assolvimento dell'onere della prova proprio dell'azione di rivendica, considerato che il Sig. Pt_1
individuava il proprio titolo di proprietà unicamente facendo riferimento testamento materno risalente al 2018 e che la cappella oggetto di lite è posta all'interno di una più vasta proprietà, comprensiva di villa nobiliare, al cui servizio è posta, e di circostanti terreni, gli uni e gli altri pacificamente nel possesso del Sig. risultando perciò CP_1 difficile ipotizzare un preteso uso separato dal resto della proprietà, cui tra l'altro non
è nemmeno possibile accedere autonomamente.
Pertanto concludeva per la dichiarazione di inammissibilità della domanda, nonché per il rigetto della stessa, in quanto infondata. Il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.09.2021 il G.I. del tribunale di Lagonegro disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario concedendo alle parti giorni 15 per introdurre il procedimento di mediazione e contestualmente concedeva facoltà alle parti di integrare i rispettivi atti introduttivi.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione (il cui verbale con esito negativo veniva depositato da parte attrice in data 10.12.2021), con memoria integrativa del
26.11.2021, il Sig. rappresentava l'arbitraria ed illegittima Parte_1
occupazione di cappella gentilizia di sua proprietà, ubicata in agro di Castelluccio
Inferiore, da parte del sig. , reiterando le difese già svolte con l'atto di CP_1
intimazione di sfratto del 21.06.2021 e concludeva chiedendo al Tribunale, previo accertamento dell'arbitraria ed illegittima occupazione della cappella gentilizia ubicata in agro di Castelluccio Inferiore da parte del sig. , di condannare lo CP_1
stesso al rilascio dell'immobile menzionato in suo favore, quale legittimo proprietario.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con memoria di costituzione, depositata in data 19.12.2021, si costituiva in giudizio altresì il Sig. riportandosi alle difese già svolte in sede cautelare ed CP_1
insistendo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda ovvero il suo rigetto.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., parte attrice con memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1, cc integrava la propria domanda, chiedendo anche il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, stante la perdita della disponibilità del bene oggetto di causa;
parimenti, parte convenuta, con memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1, cc, eccepiva l'intervenuta usucapione della cappella gentilizia oggetto di lite. Dopo un rinvio allo stato per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del
07.03.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la mancanza di necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza del 19.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 18,09.2023 il Giudice rinviava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2024, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso e venendo al merito della causa, questo Tribunale ritiene che la domanda non sia fondata e quindi che la stessa non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va premesso che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, a nulla rilevando un'eventuale erronea definizione giuridica che di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tuttavia investito del potere/dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico, quale essenziale presupposto, unitamente all'accertamento delle circostanze rilevanti, per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene, nel caso in esame la domanda formulata dall'attore deve essere inquadrata quale azione di rivendicazione.
Tale azione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è esperibile dal proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene)
e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. È evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Tale azione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Ne deriva che la domanda per come formulata, in assenza di contratto tra le parti non può configurarsi come azione di restituzione.
Allo stesso modo, la stessa non può essere qualificata, come richiesto nelle sole note di trattazione scritta per l'udienza di discussione, quale azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.
In realtà come la stessa parte attrice ha messo in luce, è del tutto incontestata la qualitas dell'attore quale erede della madre.
Ed, infatti, con la petitio hereditatis, l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all'erede la sua qualità. Ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. L'azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso “petitum” (Cass. Sez. II, 7.1.2019 n. 123).
Orbene, condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Ciò posto, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, consistente nel dover provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Infatti, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene;
pertanto, dovrà dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Dunque, l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario.
Non è, invece, sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18) che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, avrebbe tolto efficacia all'acquisto.
Detto ciò, occorre chiarire che l'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente (cfr. Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013,
n. 20641).
Ne deriva che colui il quale agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (cd. probatio diabolica) o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Inoltre, va precisato che, da ultimo la Suprema Corte (sent. Cass. n. 28865/21) ha statuito che l'onere probatorio in capo al rivendicante non si alleggerisce neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, in quanto un tentativo di difesa del convenuto non può pregiudicare le sue ragioni. In altre parole,
l'eventuale eccezione di usucapione non comporta un automatico riconoscimento della proprietà dell'attore, il cui onere della prova resta rigoroso.
In una sola ipotesi l'onus probandi del rivendicante è alleggerito, cioè il caso in cui il convenuto eccepisca l'usucapione riconoscendo che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In tal caso, infatti,
l'usucapione eccepita non è in contrasto con la proprietà dell'attore.
Nel caso di specie, l'attore sostiene di essere proprietario della cappella patronale di S.
Tommaso in Castelluccio Inferiore in virtù di un legato disposto in suo favore con testamento del 29.07.2016, pubblicato per atto del notaio in data Persona_1
23.08.2018 - Rep. N. 8734 - Racc. n. 6380 - e registrato in Lagonegro il 31.08.2018 n.
1777 Serie 1T, della sig.ra (sua madre). Persona_2
Orbene, trattandosi di atto a titolo derivativo, l'attore avrebbe dovuto fornire dimostrazione dei passaggi di proprietà a titolo derivativo fino a giungere all'ultimo acquisto a titolo originario oppure dimostrare l'avvenuta maturazione del diritto di proprietà mediante usucapione, anche col beneficio dell'istituto dell'accessione nel possesso. Nel caso di specie, invece, parte attrice non richiedeva mai, nemmeno in via subordinata l'acquisito del bene per usucapione e con le sole memorie istruttorie
(quindi, tardivamente) articolava dei mezzi di prova sul punto.
Allo stesso modo non si procedeva con l'istruttoria richiesta da parte convenuta posto che l'usucapione veniva solo eccepito, senza domanda riconvenzionale sul punto se non in caso di accoglimento della domanda principale.
Pertanto, da quanto suddetto deriva che non può ritenersi soddisfatto il rigoroso onere della prova a carico dell'attore, che non può dirsi nemmeno attenuato in virtù dei principi suesposti, posto che il convenuto, nel contestare la domanda attorea, non ha riconosciuto neppure tacitamente che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, poiché ha affermato – in piena aderenza di quanto a lui consentito dall'ordinamento –di possedere il bene da oltre vent'anni, contestando anche la circostanza che l'attore avesse titolo sul bene, dal momento che ha affermato che la cappella gentilizia oggetto di causa si trova all'interno di una più vasta proprietà, in suo pacifico possesso, cui non è possibile un accesso separato.
Lo stesso ha, inoltre, sostenuto di aver rinvenuto il bene in stato di abbandono.
La circostanza che parte convenuta non si dichiari espressamente proprietario del bene, ma contesti in ogni caso il diritto di proprietà dell'attore e la mancanza di prova della stessa non alleggerisce il suo onere probatorio per quanto sovra evidenziato.
Il convenuto nei giudizi di rivendica, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo (Cass. 14734/2018; Cass.
11555/2007).
L'azione esperita, infatti, a differenza di quella volta alla restituzione non attiene ai soli rapporti tra le parti, ma è volta ad accertare con efficacia erga omnes il diritto di proprietà in capo a chi agisce e necessita di una prova rigorosa che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda di rivendicazione deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la le domande proposte dall'attore;
• Condanna , a rifondere a , le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi Euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Lagonegro,
18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 18 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Raffaele Ladaga, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via Napoli n. 33,
è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato CP_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Vito Carella, presso il cui studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo
n. 94 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Rivendica proprietà;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ.,
Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di intimazione di sfratto del 21.06.2021, il Sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, rappresentando:
- che con testamento del 29.07.2016, pubblicato per atto del notaio
[...]
in data 23.08.2018 - Rep. N. 8734 - Racc. n. 6380 - e registrato in Per_1
Lagonegro il 31.08.2018 n. 1777 Serie 1T, la sig.ra (madre di Persona_2
, legava a suo favore figlio la cappella patronale di S. Parte_1
Tommaso in Castelluccio Inferiore;
- che in data 29.11.2019, con atto per notaio - Rep. N. 11018 - Persona_1
Racc. n. 8033 - donava la piena proprietà dell'immobile Parte_1
sacro di cui sopra, in catasto al Fol. 37 Part. 347 del Comune di Castelluccio
Inferiore, in favore di S.E. ON. , Arcivescovo di Acerenza;
Controparte_2
- che con rogito per notaio del 18.06.2020 - Rep. N. 11767 - Persona_1
Racc. n. 8558 -, e S.E. ON. Sirufo convenivano di Parte_1
sciogliere per mutuo dissenso il cennato atto di donazione del 29.11.2019 e, quindi, veniva ripristinato nella piena proprietà di quanto Parte_1
donato continuando a rimanere titolare dello stesso diritto donato in forza del suo originario titolo di proprietà; - che con il richiamato atto di mutuo dissenso di donazione, alla data del
18.06.2020, veniva rimesso nel solo possesso legale dal Parte_1
momento che l'immobile in oggetto risulta essere arbitrariamente occupato da terzi privi di legittimi titoli;
- che infatti, tale nato a [...] ed ivi residente CP_1
alla via Roma n. 463/B int. 1, mediante violenza sulla cosa, apponeva all'ingresso della cappella patronale privata un legaccio in ferro con annesso un lucchetto, impedendone la fruizione al proprietario;
- che il bene, quindi, tornava in sua proprietà, ma non nella disponibilità;
- che, pertanto, stante l'arbitraria ed illegittima occupazione priva di qualsivoglia titolo, non autorizzata neanche verbalmente, presentava Parte_1
regolare denuncia nei confronti dell'occupatore illegittimo e la Procura della
Repubblica, aperto il fascicolo 64/2021 RGNR, ne chiedeva il rinvio a giudizio;
- che il sig. deteneva di fatto la cappella gentilizia sita in CP_1
Castelluccio Inferiore in catasto al Fol. 37 Part.lla 347 e ciò sine titulo ed in maniera assolutamente arbitraria.
Pertanto, il predetto Sig. intimato il rilascio dell'immobile Parte_1
suddetto al Sig. , chiedeva al Tribunale di convalidare lo sfratto ed, in CP_1
caso di opposizione, di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi l'intimato, , eccepiva: l'inammissibilità della domanda CP_1
poiché il procedimento di cui agli artt. 657-659 c.p.c. presuppone in ogni caso la sussistenza di un titolo fondato su un rapporto obbligatorio, che nel caso di specie mancava;
nonché l'infondatezza della domanda, posto il mancato assolvimento dell'onere della prova proprio dell'azione di rivendica, considerato che il Sig. Pt_1
individuava il proprio titolo di proprietà unicamente facendo riferimento testamento materno risalente al 2018 e che la cappella oggetto di lite è posta all'interno di una più vasta proprietà, comprensiva di villa nobiliare, al cui servizio è posta, e di circostanti terreni, gli uni e gli altri pacificamente nel possesso del Sig. risultando perciò CP_1 difficile ipotizzare un preteso uso separato dal resto della proprietà, cui tra l'altro non
è nemmeno possibile accedere autonomamente.
Pertanto concludeva per la dichiarazione di inammissibilità della domanda, nonché per il rigetto della stessa, in quanto infondata. Il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.09.2021 il G.I. del tribunale di Lagonegro disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario concedendo alle parti giorni 15 per introdurre il procedimento di mediazione e contestualmente concedeva facoltà alle parti di integrare i rispettivi atti introduttivi.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione (il cui verbale con esito negativo veniva depositato da parte attrice in data 10.12.2021), con memoria integrativa del
26.11.2021, il Sig. rappresentava l'arbitraria ed illegittima Parte_1
occupazione di cappella gentilizia di sua proprietà, ubicata in agro di Castelluccio
Inferiore, da parte del sig. , reiterando le difese già svolte con l'atto di CP_1
intimazione di sfratto del 21.06.2021 e concludeva chiedendo al Tribunale, previo accertamento dell'arbitraria ed illegittima occupazione della cappella gentilizia ubicata in agro di Castelluccio Inferiore da parte del sig. , di condannare lo CP_1
stesso al rilascio dell'immobile menzionato in suo favore, quale legittimo proprietario.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con memoria di costituzione, depositata in data 19.12.2021, si costituiva in giudizio altresì il Sig. riportandosi alle difese già svolte in sede cautelare ed CP_1
insistendo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda ovvero il suo rigetto.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., parte attrice con memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1, cc integrava la propria domanda, chiedendo anche il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, stante la perdita della disponibilità del bene oggetto di causa;
parimenti, parte convenuta, con memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1, cc, eccepiva l'intervenuta usucapione della cappella gentilizia oggetto di lite. Dopo un rinvio allo stato per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del
07.03.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la mancanza di necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza del 19.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 18,09.2023 il Giudice rinviava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2024, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso e venendo al merito della causa, questo Tribunale ritiene che la domanda non sia fondata e quindi che la stessa non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va premesso che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, a nulla rilevando un'eventuale erronea definizione giuridica che di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tuttavia investito del potere/dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico, quale essenziale presupposto, unitamente all'accertamento delle circostanze rilevanti, per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene, nel caso in esame la domanda formulata dall'attore deve essere inquadrata quale azione di rivendicazione.
Tale azione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è esperibile dal proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene)
e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. È evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Tale azione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Ne deriva che la domanda per come formulata, in assenza di contratto tra le parti non può configurarsi come azione di restituzione.
Allo stesso modo, la stessa non può essere qualificata, come richiesto nelle sole note di trattazione scritta per l'udienza di discussione, quale azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.
In realtà come la stessa parte attrice ha messo in luce, è del tutto incontestata la qualitas dell'attore quale erede della madre.
Ed, infatti, con la petitio hereditatis, l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all'erede la sua qualità. Ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. L'azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso “petitum” (Cass. Sez. II, 7.1.2019 n. 123).
Orbene, condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Ciò posto, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, consistente nel dover provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Infatti, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene;
pertanto, dovrà dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Dunque, l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario.
Non è, invece, sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18) che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, avrebbe tolto efficacia all'acquisto.
Detto ciò, occorre chiarire che l'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente (cfr. Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013,
n. 20641).
Ne deriva che colui il quale agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario (cd. probatio diabolica) o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Inoltre, va precisato che, da ultimo la Suprema Corte (sent. Cass. n. 28865/21) ha statuito che l'onere probatorio in capo al rivendicante non si alleggerisce neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, in quanto un tentativo di difesa del convenuto non può pregiudicare le sue ragioni. In altre parole,
l'eventuale eccezione di usucapione non comporta un automatico riconoscimento della proprietà dell'attore, il cui onere della prova resta rigoroso.
In una sola ipotesi l'onus probandi del rivendicante è alleggerito, cioè il caso in cui il convenuto eccepisca l'usucapione riconoscendo che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In tal caso, infatti,
l'usucapione eccepita non è in contrasto con la proprietà dell'attore.
Nel caso di specie, l'attore sostiene di essere proprietario della cappella patronale di S.
Tommaso in Castelluccio Inferiore in virtù di un legato disposto in suo favore con testamento del 29.07.2016, pubblicato per atto del notaio in data Persona_1
23.08.2018 - Rep. N. 8734 - Racc. n. 6380 - e registrato in Lagonegro il 31.08.2018 n.
1777 Serie 1T, della sig.ra (sua madre). Persona_2
Orbene, trattandosi di atto a titolo derivativo, l'attore avrebbe dovuto fornire dimostrazione dei passaggi di proprietà a titolo derivativo fino a giungere all'ultimo acquisto a titolo originario oppure dimostrare l'avvenuta maturazione del diritto di proprietà mediante usucapione, anche col beneficio dell'istituto dell'accessione nel possesso. Nel caso di specie, invece, parte attrice non richiedeva mai, nemmeno in via subordinata l'acquisito del bene per usucapione e con le sole memorie istruttorie
(quindi, tardivamente) articolava dei mezzi di prova sul punto.
Allo stesso modo non si procedeva con l'istruttoria richiesta da parte convenuta posto che l'usucapione veniva solo eccepito, senza domanda riconvenzionale sul punto se non in caso di accoglimento della domanda principale.
Pertanto, da quanto suddetto deriva che non può ritenersi soddisfatto il rigoroso onere della prova a carico dell'attore, che non può dirsi nemmeno attenuato in virtù dei principi suesposti, posto che il convenuto, nel contestare la domanda attorea, non ha riconosciuto neppure tacitamente che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, poiché ha affermato – in piena aderenza di quanto a lui consentito dall'ordinamento –di possedere il bene da oltre vent'anni, contestando anche la circostanza che l'attore avesse titolo sul bene, dal momento che ha affermato che la cappella gentilizia oggetto di causa si trova all'interno di una più vasta proprietà, in suo pacifico possesso, cui non è possibile un accesso separato.
Lo stesso ha, inoltre, sostenuto di aver rinvenuto il bene in stato di abbandono.
La circostanza che parte convenuta non si dichiari espressamente proprietario del bene, ma contesti in ogni caso il diritto di proprietà dell'attore e la mancanza di prova della stessa non alleggerisce il suo onere probatorio per quanto sovra evidenziato.
Il convenuto nei giudizi di rivendica, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo (Cass. 14734/2018; Cass.
11555/2007).
L'azione esperita, infatti, a differenza di quella volta alla restituzione non attiene ai soli rapporti tra le parti, ma è volta ad accertare con efficacia erga omnes il diritto di proprietà in capo a chi agisce e necessita di una prova rigorosa che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda di rivendicazione deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la le domande proposte dall'attore;
• Condanna , a rifondere a , le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi Euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Lagonegro,
18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco