CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2024, n. 20815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20815 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2014 del TRIBUNALE di PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20815 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.1.2024 il Tribunale di Pescara all'esito di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato ON NI colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo ha condannato alla pena di euro tremila di ammenda. Il prevenuto in data 17.1.2023 era stato fermato dagli ufficiali di P.G. della Polizia Locale di Pescara mentre era alla guida di un'autovettura Volvo senza la patente di guida e senza un documento di identità. Dagli accertamenti effettuati lo stesso risultava privo di patente in quanto la stessa era stata revocata con provvedimento della Prefettura in data 24.10.2015 ritualmente notificato. Inoltre emergeva che lo stesso era già stato fermato in data 6.5.2022 dai Carabinieri di Montesilvano per guida senza patente in quanto revocata. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione ex art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992. Si censura la sentenza impugnata laddove, pur ritenendo l'insussistenza della recidiva nel biennio, e dovendo quindi mandare assolto l'imputato perché il fatto non é previsto dalla legge come reato, lo .ha invece ritenuto responsabile del reato a lui contestato. 3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memorie e conclusioni scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318). 2
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11.4.2024 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, e benché possa essere suggestivo il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di recidiva del biennio (che tuttavia si riferisce alla sussistenza di un reato e non già di un illecito amministrativo), dall'esame degli atti risulta che il ON in data 6.5.2022 era stato fermato dai Carabinieri di Montesilvano alla guida peraltro del medesimo veicolo Volvo V50 tg. EG067WX (si tratta del precedente cui fa riferimento la sentenza), sanzionato per guida con patente revocata e che l'accertamento in questione era divenuto definitivo essendo decorsi i termini per proporre ricorso. Pertanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20815 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.1.2024 il Tribunale di Pescara all'esito di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato ON NI colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo ha condannato alla pena di euro tremila di ammenda. Il prevenuto in data 17.1.2023 era stato fermato dagli ufficiali di P.G. della Polizia Locale di Pescara mentre era alla guida di un'autovettura Volvo senza la patente di guida e senza un documento di identità. Dagli accertamenti effettuati lo stesso risultava privo di patente in quanto la stessa era stata revocata con provvedimento della Prefettura in data 24.10.2015 ritualmente notificato. Inoltre emergeva che lo stesso era già stato fermato in data 6.5.2022 dai Carabinieri di Montesilvano per guida senza patente in quanto revocata. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione ex art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992. Si censura la sentenza impugnata laddove, pur ritenendo l'insussistenza della recidiva nel biennio, e dovendo quindi mandare assolto l'imputato perché il fatto non é previsto dalla legge come reato, lo .ha invece ritenuto responsabile del reato a lui contestato. 3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memorie e conclusioni scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318). 2
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11.4.2024 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, e benché possa essere suggestivo il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di recidiva del biennio (che tuttavia si riferisce alla sussistenza di un reato e non già di un illecito amministrativo), dall'esame degli atti risulta che il ON in data 6.5.2022 era stato fermato dai Carabinieri di Montesilvano alla guida peraltro del medesimo veicolo Volvo V50 tg. EG067WX (si tratta del precedente cui fa riferimento la sentenza), sanzionato per guida con patente revocata e che l'accertamento in questione era divenuto definitivo essendo decorsi i termini per proporre ricorso. Pertanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.