Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 7 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza breve 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/08/2025, n. 6836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6836 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06836/2025REG.PROV.COLL.
N. 05452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5452 del 2025, proposto dal Ministero della difesa, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Legione Carabinieri “Marche”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori RM RI e IU IS, rappresentati e difesi dagli avvocati IC Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori CA NC, IA CC, NZ LO, NN De IS, BR CO, IA EN NI, ES ZA, EM ZZ, AN NT, SI AR, AL GA, RT GL, AR Di PI, NZ PA, EZ NG AT, MA RC, AN EL, OM MA, AN NE, AN LA, ST LI, IO AN, AN ZZ, LU DU, RI IN, IU RM, LE AN, ND ZI, AR ON, ZI MA IC, OL AR, IR AL, NG CH, AL ER, RI AN, IM VA, ID RR, NE LI, AN US, JU PE, AO FR, TO VI, RT PO, CI NT, ND RA, RO UE, AN TA, AD IN IS, CA IN, SA IZ, ND TO, TO DO, CA LD, AO EL, AN UZ, RI CE, AN RU, RT D’MB, NZ De CA, NZ De NT, LE DE RO, AO DEli AR, RT Di PI, IE Di ST, IO De NZ, CA OM, AN NE, RA CO, TO NE, IC LI, LE RM RA, AN EC, IC BI, LE BR, NO GI, LI CI, AN IA, IZ RI, IC AN, LE HI, RT IC, NG IN, AN CO RD, CC CH, ND FE, TO LL, IO UM, LE SI, NZ RE, RA IN, ND SI, IC LB, SI MO IO, IM SI, IO IA, OV EN, IA De GI, IApaolo ES, DO TI, ND IN, AR IA, VI PO, SA UC, FA LL, CI FA, ST CO, EN TO, IC UR, EN MA, SA TO ZA, MA LI, TO AR, LU IS, IDe IA, LE IN, AB LD, MA NE, SI GA, RO Di OM, LI AR, GI IN, IE SS, AN De NN, SA IN, ST CI, IA LL, RI ZI, AB NZ NA, TE CI, BR RA, AL AN, SO BI, LE NI, AU TR, IO IN, RT NA, ND SE, IE AO EL, AN SC, NG NC, TI TO LO, LU SO, IU AL, IO NG, AO AO, MA IN AN, TO ED, RT IL, RA DE, TO DD, MA AOni, AN LL, IU LO, CA TI, IC BO, AE AL, AR IN, AN DEla SA, ER MO, GIo OG, LE EN, ST NO, ST Di OL TA, IO SI, AN IO, IO AC, LE IF, LF AG, IM NT, IEpaolo PO, ST NC, AB LA, AN BA, MO IR, NZ NT, NG AN, AB IO, IM ND, AN PA, DR NO, AB ON, non costituiti in giudizio;
per la riforma, previa sospensione
in parte qua , della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, n. 344/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori RM RI e IU IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 il consigliere AN Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Pietro Siciliano e l’avvocato dello Stato Valeria NO;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Ministero della difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comando Legione “Marche” dell’Arma medesima impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per le Marche ha in parte respinto – con riferimento ad uno dei ricorrenti e limitatamente al periodo durante il quale il predetto svolgeva servizio presso un’Ambasciata estera – e per il resto accolto il ricorso avverso la mancata corresponsione del buono pasto sostitutivo agli odierni appellati in relazione ai turni di servizio dai medesimi espletati la cui conclusione era prevista per le ore 14,00 ovvero per le ore 20,00.
2. Il giudice di prime cure ha, in estrema sintesi, concluso per la spettanza del beneficio ritenendo che la disciplina interna dell’Arma dei Carabinieri non sia conforme alla normativa primaria di riferimento – e segnatamente all’art. 546 c.o.m., di cui al d.lgs. n. 66/2010, ed agli artt. 1 e 3 della legge n. 203/1989 –, la quale non prevede che il trattamento in parola spetti soltanto se il servizio si protrae di almeno un’ora rispetto al termine del turno e richiamando a tal fine anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a. le proprie precedenti pronunce nn. 828/2014 e 445/2019, confermate in appello rispettivamente con le sentenze nn. 30/2016 e n. 5007/2023 del Consiglio di Stato, nonché le sentenze n. 1457/2021 del T.a.r. per la Toscana e la n. 5007/2023 del Consiglio di Stato.
3. La parte appellante premette che tutti i turni in questione sono terminati alle ore 14,00 o, nel caso dei turni pomeridiani, alle ore 20,00 e che la controversia sarebbe incentrata sull’asserita illegittimità delle disposizioni interne all’Arma, ed in particolare delle pubblicazioni n. C-19 e N-29, laddove si stabilisce che “ quando il turno dura almeno un’ora dopo le 14:00 o le 20:00 deve essere assicurata al personale una pausa di 30 minuti per la consumazione del vitto ”, così introducendo un presupposto ulteriore per il riconoscimento del diritto del personale come disciplinato dall’art. 546 c.o.m. e dagli artt. 1 e 3 della legge n. 203/1989, ossia che il turno di servizio si protragga per almeno un’ora dopo le ore 14,00 o dopo le ore 20,00.
Ciò premesso, con un unico ed articolato motivo d’appello si deduce “ violazione e/o errata applicazione dell’art. 546 D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), nonché degli artt. 1 Legge 203/1989 e 3 Legge 203/1989 in relazione alle disposizioni interne dell’Arma dei Carabinieri – Pubblicazioni b. C-19 e N-29 ”.
Secondo la tesi di parte appellante, in estrema sintesi, le disposizioni interne dell’Amministrazione prevedono che per avere diritto al pasto (e quindi, nel caso di specie, al buono pasto sostitutivo) l’ora ulteriore di servizio successiva alle 14,00 o alle 20,00 debba essere interamente ricompresa nel turno assegnato a prescindere dal suo orario di inizio/termine, e non ne costituisca un prolungamento, tanto che il diritto al beneficio è stato riconosciuto al personale il cui turno di servizio ha ricompreso detta fascia oraria; le citate direttive interne, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si porrebbero in contrasto con la normativa primaria di riferimento, la quale non dispone in proposito, limitandosi a prescrivere che il trattamento debba essere garantito al personale che versa nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all’art. 1 della legge n. 203/1989 nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente a tal fine stabilito (l’appellante cita Cass. civ., sez. Lav., n. 14388/2016); del resto, nessuna disposizione di rango primario o regolamentare cristallizzerebbe temporalmente la pausa pranzo, neanche al di fuori del comparto; con la richiamata disciplina interna l’Amministrazione avrebbe, quindi, legittimamente individuato la spettanza del beneficio a fronte dei turni di servizio la cui fascia temporale ricomprenda gli orari consuetudinariamente riservati alla consumazione dei pasti (ossia dalle 14,00 alle 15,00 e dalle 20,00 alle 21,00), di talché la questione si incentrerebbe sulla verifica della legittimità di tale scelta organizzativa, che ricadrebbe nella discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost., dovendosi in particolare accertare se essa denoti eventualmente arbitrarietà o irragionevolezza o sia piuttosto coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e buon andamento; non a caso, prosegue parte appellante, l’aggiornamento operato nel 2024 delle richiamate pubblicazioni interne, confluito nella nuova C-19, edizione 2024, conferma le richiamate disposizioni.
Quanto alle sentenze richiamate nella sentenza impugnata parte appellante sostiene, in sintesi, quanto segue:
- la sent. n. 828/2014 del T.a.r. Marche, con la quale la Guardia di Finanza era stata condannata al pagamento al personale interessato dell’importo corrispondente ai buoni pasto, riguardava le disposizioni interne all’epoca impartite da quell’Amministrazione con una circolare interna del 1992, che prevedeva una disciplina difforme da quella delle altre Forze di polizia così determinando una evidente disparità di trattamento, tanto che il Corpo ha poi modificato le relative disposizioni con successiva circolare del 2008 uniformandosi alla disciplina adottata dalle altre Forze di polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 30/2016 aveva riconosciuto come corretta;
- la sent. n. 445/2019 sempre del T.a.r. Marche, anch’essa riferita alla Guardia di Finanza, aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere il trattamento anche per il periodo successivo al 2008, ma in questo caso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10791/2022, aveva accolto l’appello all’epoca proposto, ritenendo che con riferimento ai turni di servizio non ricomprendenti le fasce orarie 14,00/15,00 e 20,00/21,00 “ il personale ha la possibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio al termine del turno, sicché (…) non sorge il diritto al buono pasto ”; inoltre, nella medesima sentenza n. 445/2019 lo stesso T.a.r. Marche aveva, tra l’altro, affermato il diritto del personale ad ottenere i buoni pasto non goduti “ se abbiano svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto ”, fascia indicata come uniformemente prevista per tutto il comparto di polizia nei termini innanzi richiamati.
Sulle esigenze cautelari, premesso quanto sopra per il fumus , parte appellante deduce il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’ingente esborso erariale in caso di soccombenza, e ciò non solo con riferimento ai numerosi odierni appellati ma con riferimento sia all’intera compagine istituzionale dell’Arma potenzialmente nelle medesime condizioni, sia con riguardo al personale dell’intero comparto – e quindi di tutte le Forze di polizia –, considerato il prevedibile effetto emulativo che potrebbe astrattamente derivare dagli esiti, ove negativi, della presente controversia, indicato come già in fieri .
4. Gli appellati RI e IS si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memoria, confutando le tesi di controparte e chiedendo il rigetto dell’appello e dell’istanza cautelare; in tale contesto i predetti sostengono in particolare, che presso i Comandi dell’Arma interessati dalla controversia l’orario del servizio mensa sarebbe stabilito nella fascia 12,30/14,30 per il pranzo e 18,00/20,00 per la cena, come disciplinato con ordine di servizio risalente al marzo 2018, circostanza questa asseritamente in contrasto con l’orario convenzionale indicato dall’Amministrazione nell’atto di appello.
5. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2025 la causa è stata ritualmente discussa e in tale contesto il Collegio ha dato avviso alle parti che si riservava di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. ai fini della decisione della causa nel merito.
6. Ciò posto, l’appello è fondato e come tale merita di accoglimento, per le motivazioni meglio di seguito descritte, ritenendo il Collegio ragionevole – e comunque non illegittimo – che l’Amministrazione, peraltro in linea con l’intero comparto, stabilisca il diritto alla fruizione del pasto (e, quindi, ove ne ricorrano i presupposti, del buono pasto sostitutivo) allorquando il turno di servizio comprenda la relativa fascia oraria convenzionale, trasformandosi in caso contrario in una “ordinaria” componente retributiva.
Giova su tale profilo richiamare quanto recentemente rilevato dalla sezione, laddove si è ricordato che “ Secondo la condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha elaborato un orientamento ormai consolidato sulla natura giuridica del buono pasto, il valore dello stesso ‘non costituisce elemento integrativo della retribuzione’ e si concretizza ‘in una agevolazione di carattere assistenziale’ (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. del 06/07/2015 n. 13841), volta a garantire una finalità conciliativa tra le esigenze dell’organizzazione del lavoro e le esigenze quotidiane del lavoratore ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3143/2024), tenendo altresì presente che “ il riconoscimento dei buoni pasto non può ritenersi un diritto soggettivo posto in capo al dipendente, tenuto conto che l’erogazione degli stessi è condizionata comunque ai limiti dei relativi stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio (cfr. art. 2, comma 1, della legge n. 203/1989) ” (così Cons. Stato, sez. IV, n. 2953/2019).
6.1. Vale anche ricordare l’orientamento della sezione, che il Collegio condivide e dal quale non ha comunque ragione di discostarsi, secondo cui “ ai sensi dell’art. 18 della legge n. 203/1989 e del d.P.R. n. 254/1999, ai dipendenti delle forze di polizia impiegati in servizi che presuppongono la permanenza nel luogo di servizio anche per il tempo occorrente alla consumazione dei pasti, è riconosciuto il diritto ai buoni pasto qualora l’amministrazione non appronti un servizio mensa. In sostanza, laddove, a causa dell’organizzazione del servizio, il dipendente non è nelle condizioni di potere raggiungere il proprio domicilio per la consumazione del pasto, l’ordinamento prevede, in alternativa alla possibilità di utilizzazione di servizi di mensa istituiti presso il luogo di lavoro, il diritto alla fruizione di uno speciale buono per il ristoro delle spese relative al pagamento del pasto in luoghi alternativi e compatibili con lo svolgimento del servizio ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 11152/2022).
6.2. Ciò posto, con riferimento alla giurisprudenza evocata dal giudice di prime cure ed anzi, a ben vedere, sostanzialmente posta dal T.a.r. alla base dell’accoglimento del gravame, si devono formulare alcune considerazioni.
In primo luogo, trova fondamento la tesi di parte appellante secondo cui la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 828/2014 – con la quale, come ricordato la Guardia di Finanza era stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dell’importo corrispondente ai buoni pasto non corrisposti nel periodo ivi considerato – si riferiva ad un periodo nel quale vigeva per la citata Amministrazione una circolare risalente al 1992 che prevedeva un trattamento difforme da quello vigente per le altre Forze di polizia, così determinando, come rilevato nella stessa pronuncia in parola, “ una evidente disparità di trattamento in contrasto con la ratio sottesa all’art. 4 della legge n. 203/1989, che, al fine di uniformare il trattamento di vitto gratuito tra tutte le forze di polizia, estende l’ambito di applicazione degli articoli 1 e 3 della medesima legge anche al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ”; non a caso la medesima sentenza rilevava che di tale disarmonia si era avveduta la stessa Guardia di finanza, che aveva poi conformato la propria disciplina a quella delle altre Forze di polizia con una successiva circolare del 2008.
Né è possibile trarre elementi a supporto delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure con la sentenza qui avversata dalla pronuncia n. 30/2016 della sezione IV di questo Consiglio di Stato, che aveva respinto l’appello sulla sentenza n. 828/2019 senza tuttavia esprimersi, a ben vedere, sulla questione oggetto della presente controversia; vale anzi evidenziare che anche in tale sede era stato rilevato che “ sulla scorta della normativa primaria e subprimaria di riferimento (artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 18 maggio 1989, nr. 203, e 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254), al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – così come a quello del ruolo della Polizia di Stato -, il quale sia tenuto a osservare orari di servizio che impediscano il ritorno a domicilio per il pasto giornaliero, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare il vettovagliamento gratuito attraverso l’istituzione di apposite mense o, in alternativa, mediante la stipula di convenzioni con esercizi privati ovvero la corresponsione di buoni pasto ”, in altri termini affermando ( recte : ribadendo) che il diritto al beneficio spetta nei (soli) casi in cui gli orari di servizio non consentano – anzi, “ impediscano ” – al personale di recarsi presso il proprio domicilio per consumare i pasti.
Detto principio era stato infatti già affermato dalla sezione IV di questo Consiglio di Stato con le ulteriori sentenze n. 6906/2010 e 6903/2010 e, tra l’altro, è stato più di recente ribadito da questa sezione, oltre che con la richiamata sent. n. 11152/2022, proprio con la sent. 10791/2022, di conferma in appello dell’ulteriore pronuncia n. 445/2019 del T.a.r. Marche evocata dal giudice di primo grado a supporto delle proprie conclusioni.
In tale sentenza, infatti, si sancisce infatti che, “ Come chiarito da questo Consiglio di Stato in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, l’unico presupposto previsto dalla disciplina primaria e subprimaria per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento è l’aver svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto, a prescindere dall’orario di inizio e termine del servizio medesimo, mentre ogni ulteriore restrizione non contemplata dalla normativa primaria, risulta illegittima oltre che foriera di disparità fra il trattamento del personale della Guardia di Finanza e quello riservato ad altre Forze di polizia (Cons. Stato sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 30) ”, precisando significativamente, per quanto qui di specifico interesse, che “ L’appello risulta, invece, fondato nella parte in cui deduce l’erroneità della sentenza per aver riconosciuto il diritto al buono pasto sostitutivo anche per il turno 7,00-13,00 in quanto non ricompreso per intero nella fascia oraria convenzionalmente riservata ai pasti ed indicata nella più volte richiamata circolare del 12/04/2008 (fascia 14.00/15,00 e 20,00/21,00). In questo caso, infatti, il personale ha la possibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio al termine del turno, sicché, ai sensi della normativa sopra richiamata, non sorge il diritto al buono pasto ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 10791/2022).
Né appaiono direttamente pertinenti al caso all’esame le ulteriori pronunce evocate dal giudice di prime cure, vale a dire la n. 1457/2021 del T.a.r. per la Toscana e la n. 5007/2023 della sezione Seconda del Consiglio di Stato, trattando entrambe questioni diverse da quella oggetto della presente controversia e, in particolare, la spettanza del buono pasto nelle ipotesi in cui le mense per il personale – pur apprestate dall’Amministrazione, in quei casi la Polizia di Stato – presentino una collocazione rispetto ai luoghi di servizio tale da non consentirne una ragionevole ed efficiente fruizione.
Giova a tal proposito ricordare che il T.a.r. Toscana aveva anche disposto una verificazione per accertare i tempi di percorrenza che sarebbero stato necessari per i ricorrenti per raggiungere le mense di servizio approntate in quel caso nella città di Firenze, appurando che, stante la particolare situazione di fatto, gli interessati sarebbero incorsi in particolari difficoltà di ordine pratico compiutamente descritte in sentenza e rilevando che “ la pausa lavorativa, essendo preordinata al recupero fisico e psichico del dipendente, non può trasformarsi in una stressante rincorsa del tempo nella quale questi dovrebbe cronometrare gli spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo ”.
Allo stesso modo la sent. n. 5007/2023 di questa sezione riguarda il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’aeroporto di Treviso, che secondo la tesi in quel contesto sostenuta dall’Amministrazione avrebbe dovuto raggiungere durante la pausa pranzo la mensa allestita presso la Questura cittadina; in tale circostanza si è – vale rilevare, condivisibilmente – rilevato che “ Per quanto rileva nel caso di specie, è da considerarsi ragionevolmente sproporzionato pretendere che i dipendenti in servizio presso l’aeroporto, posto al di fuori dall’abitato cittadino, debbano entrare in città per usufruire della mensa costituita presso la Questura – dove non avrebbero altro motivo di recarsi – per poi andare o tornare in servizio oppure rientrare a casa, dato che l’Amministrazione non assicura loro la fruizione del pasto nelle vicinanze del luogo di lavoro. 18. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 5007/2023, cit.).
A conferma – sia pure in via indiretta, stante la non perfetta sovrapponibilità delle fattispecie considerate – di tale assunto vale anche richiamare l’ulteriore orientamento della sezione secondo il quale “ il doppio buono pasto non [può] essere riconosciuto ai soggetti che espletano il turno notturno (dalle 19 alle 7); invero, il buono-pasto non costituisce solamente una compensazione di un esborso che il dipendente è tenuto a sostenere per assolvere ad una esigenza di servizio, ma è anche, contemporaneamente, una modalità alternativa con cui l’amministrazione datoriale assolve all’onere di dotare le proprie strutture di una mensa riservata ai propri dipendenti. E dunque, le regole che devono guidare la corresponsione del buono-pasto sostitutivo della mensa non possono prescindere dalle concrete modalità con cui viene espletato il servizio cui è funzionale la relativa erogazione e, quindi, dalle fasce orarie nelle quali l’attività è stata concretamente svolta (…) ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 3143/2024, cit.).
Non può, quindi, che concludersi che i precedenti giurisprudenziali richiamati ex art. 74 c.p.a. dal giudice di prime cure non siano idonei a supportarne le conclusioni, concernendo fattispecie non sovrapponibili a quella all’esame.
6.3. Ciò posto, in linea con gli orientamenti innanzi richiamati, che il Collegio condivide, deve in definitiva ritenersi che il servizio di vettovagliamento, nelle sue diverse declinazioni applicative, compete al personale dell’Arma dei Carabinieri nel caso in cui il turno di servizio comprenda anche l’orario di ordinaria fruizione dei pasti, che ragionevolmente – e comunque non illegittimamente – l’Amministrazione ha convenzionalmente stabilito, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, nelle fasce orarie 14.00/15,00 e 20,00/21,00, nel presupposto che in tali ipotesi gli interessati non possano raggiungere il proprio domicilio per provvedere autonomamente.
Né è oggetto di contestazione l’affermazione di parte appellante secondo cui la medesima disciplina sarebbe stata uniformemente adottata anche dalle altre Forze di polizia.
E ciò, vale osservare, indipendentemente dall’orario di effettiva apertura delle mense di servizio nei singoli comandi o uffici, dal momento che, come detto, la disciplina riguarda la fascia oraria convenzionalmente dedicata alla consumazione dei pasti.
Giova a tal proposito osservare che, come si evince dalla pubblicazione C-19 del 2021 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, richiamata nell’ulteriore pubblicazione n. N-29 dello stesso anno, l’erogazione del buono pasto, quale “ servizio sostitutivo di mensa ”, costituisce una misura erogata “ in via eccezionale quando ogni altra soluzione risulta impercorribile ”, laddove le soluzioni ordinariamente previste per l’erogazione del TAG (trattamento alimentare gratuito) sono costituite, nell’ordine, in via prioritaria dall’accesso alle mense di servizio, ovvero, laddove ciò non sia “ possibile o conveniente ”, dall’aggregazione alla mensa di servizio di altro reparto dell’Arma, dalla “ convivenza ” alla mensa di altra amministrazione statale o, ancora, dalla convenzione con un esercizio commerciale “ individuato con apposita ricerca di mercato (…) in via eccezionale se non sussiste alcuna mensa idonea ”.
In altri termini, la corresponsione del buono pasto sostitutivo invocata dagli interessati costituisce una misura del tutto eccezionale e residuale, cui l’Amministrazione ricorre (solo) laddove non sia possibile nessuna delle altre soluzioni innanzi richiamate e sempreché ciò sia necessitato dall’organizzazione dei turni di servizio del personale interessato, e ciò anche in ragione delle comprensibili esigenze di bilancio ricordate dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Non a caso la pubblicazione n. N-29 prevede al punto 1.1.3.d. che “ ai fini della concessione del buono pasto al militare che non può consumare il vitto nelle forme ordinarie (neanche mediante take-away oppure presso altre strutture militari o civili convenzionate), il Comandante del Reparto deve tenere in considerazione l’effettiva impossibilità di sospendere o articolare in modo diverso le attività operative, le quali avrebbero potuto, in tal caso, subire un eventuale nocumento ”.
7. Rientra, quindi, nella discrezionalità organizzativa che deve riconoscersi all’Amministrazione e nella fattispecie appare ragionevole – e comunque, si ripete, non viziato da profili di illegittimità – quanto stabilito nella citata pubblicazione n. C-19, laddove viene disposto che “ Quando il turno di servizio dura almeno un’ora dopo le 14:00 o le 20:00 deve essere assicurata, al personale, una pausa di 30 minuti per la consumazione del vitto (con recupero del tempo impiegato), anche nei casi in cui i destinatari non hanno titolo al TAG o esprimono la preferenza di proseguire il servizio senza interruzioni. L’orario della pausa è determinato dal comandante che dispone il servizio, il quale ha l’onere di organizzare le attività (e, se necessario, disporre sostituzioni) affinché risulti coerente con le ordinarie abitudini alimentari. (…) Durante la pausa i militari non hanno obblighi di servizio (in particolare, non devono consumare effettivamente il pasto, né permanere in caserma) e pertanto, qualora la pausa stessa sia stata fissata all’inizio o alla fine del turno, hanno facoltà rispettivamente di presentarsi in caserma al termine o allontanarsi all’inizio di essa (senza dover rientrare) ”.
8. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni complessive, l’appello è fondato e come tale merita accoglimento.
9. Sussistono valide ragioni, anche in considerazione della natura delle questioni oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma in parte qua la sentenza avversata e respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
IO Sabbato, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AN Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Carmelo Pezzuto | IO Sabbato |
IL SEGRETARIO