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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 569/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NI CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 743/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. dott.ssa La Russa, discussa all'udienza collegiale del 12 novembre 2025 e promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Parte_16 Parte_17
RD e AZ De NI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, via Nomentana n. 891
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e Stefano Petri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, Via della Posta, n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in premessa, che ai ricorrenti spetta il pagamento della cd tredicesima mensilità, ovvero che quale impresa cd industriale, è tenuta CP_1 per legge al pagamento della stessa dalla data di assunzione di ciascun ricorrente sino a tutto il periodo di vigenza del CCL impugnato;
-accertare e dichiarare, previo occorrendo anche l'accertamento della nullità della clausola relativa al cd. “patto di conglobamento” (presente nei C.C.L.A sopra richiamati), nonché previo accertamento dell'inadempimento imputabile al datore del lavoro per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per l'omessa completa informazione circa le somme corrisposte in busta paga ai lavoratori a titolo di 13° mensilità, che i ricorrenti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità, a far data dall'assunzione di ciascuno, nei fatti non versata in loro favore e/o perché difetta la prova del relativo pagamento, ovvero ancora perché date le circostanze deve presumersi che il pagamento non sia stato effettuato, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulle somme che risulteranno dovute ab origine, con riserva di agire in separata sede per ottenere la relativa liquidazione e la relativa futura condanna;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza di ricorrenti, e non corrisposta, deve essere calcolata, anno per anno, seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di spettanza di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata, anche con le 13° mensilità maturate e non godute, a far data dalla loro assunzione ovvero il diritto al relativo corretto ricalcolo, nel senso infra precisato;
in subordine, si Voglia accogliere la domanda anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 COST. e giustificare così la riforma della sentenza impugnata.
- per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con espressa riserva per ciascuno dei ricorrenti, di ogni altro diritto e/o azione, connesso e/o dipendente al rapporto di lavoro”.
PER L'APPELLATA:
“-respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio n. 743/2024 del 10 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 27.12.2023, i signori
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , e hanno Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 evocato in giudizio la propria datrice di lavoro, Controparte_1
, deducendo l'illegittimo mancato riconoscimento della tredicesima
[...] mensilità a decorrere dalla loro assunzione. In particolare, insistevano affinchè il Tribunale di Busto Arstizio accertasse che i ricorrenti non avevano ricevuto (ed avevano quindi tuttora diritto di ricevere) da la tredicesima mensilità, dovuta per legge in loro favore, a far data dalla CP_1 costituzione dei rispettivi rapporti individuali di lavoro, ovvero accertasse che “non vi era prova” che detto emolumento fosse stato nei fatti loro corrisposto, riconoscendo, per l'effetto, detto diritto in sentenza o, ancora, accertasse che si deve presumere che la tredicesima non è stata mai loro versata, anche alla luce di quanto si evince, in primis, a contrario, dall'esame delle “buste paga” prodotte in atti e/o comunque in applicazione del “principio dell'onere della prova”, e ciò – ancora - previo, occorrendo, il riconoscimento, in sentenza, della “nullità” della clausola relativa al “cd patto di conglobamento” contemplata nel contratto collettivo nazionale aziendale allegato e applicato ai singoli rapporti di lavoro intrattenuti con la resistente, che pure disciplinando il cd salario conglobato annuale fa generico riferimento alle mensilità aggiuntive. Riguardo a tale clausola, i deducenti eccepivano, in particolare, la sua “aspecificità” e “indeterminatezza”, ed il contenuto poco “chiaro” ovvero il carattere “elusivo” di norme imperative a favore dei lavoratori e quindi, in definitiva, la nullità della stessa (per vizi del suo “oggetto”- e/o per la sua causa “illecita”); a conferma dell'invalidità della clausola e, più in generale, della fondatezza del ricorso, i deducenti eccepivano inoltre l'impossibilità per essi stessi (ed anche per il Giudice adito) di assicurare “il controllo” -sia ex ante che a posteriori- , già sulla scorta di tale “patto” ma anche delle sole “buste paga” consegnate ai dipendenti in costanza di rapporto, sul fatto “se” la tredicesima mensilità fosse stata “effettivamente” corrisposta ai ricorrenti (ed in quale “distinta” e “precisa” “misura”), come richiede la giurisprudenza consolidata sia di merito che di legittimità; eccepivano, ancora, come non fosse neppure possibile verificare se del “supposto” avvenuto pagamento della tredicesima si fosse tenuto effettivo conto ai fini di calcolare in modo corretto il TFR spettante a ciascuno dei lavoratori atteso che, notoriamente, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la cd gratifica natalizia concorre a determinare la cd retribuzione globale di fatto della quale occorre tener conto ai fini del calcolo della liquidazione di fine rapporto (arg ex art 2120 cc). Rilevavano, in definitiva, che l'esistenza di una clausola siffatta non poteva valere di per sé come prova idonea del supposto pagamento della tredicesima. Gli esponenti rivendicavano, inoltre, il diritto alla tredicesima e/o di riflesso il diritto al pagamento di somme ulteriori a titolo di differenze retributive anche ai sensi dell'art 36 Cost. Si riservavano quindi, una volta accolto – come auspicato - il ricorso, di agire in separata sede per accertare l'ammontare del credito vantato e maturato a tale titolo (tredicesima) da ciascuno dei lavoratori (ed ottenere la conseguente futura condanna dell'azienda al pagamento delle somme ad essi spettanti), nonchè per effettuare il corretto “calcolo” del TFR maturato.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato gli assunti avversari affermando la legittimità della struttura della retribuzione prevista nei contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, che non prevede espressamente la tredicesima mensilità, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 743/2024 (est. dott.ssa La Russa), ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese processuali. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto inapplicabile in favore dei ricorrenti il diritto alla 13^ mensilità previsto dall'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27.10.1946, non operando la società convenuta nell'ambito industriale, dallo stesso regolato. Conseguentemente, ha ritenuto insussistente un patto di conglobamento nel CCAL, laddove lo stesso prevedeva una retribuzione annuale comprensiva “di mensilità aggiuntive e di ogni altra indennità eventualmente prevista dalla normativa vigente”, in mancanza di alcun titolo all'erogazione della tredicesima mensilità. Ha infine ritenuto insussistente il lamentato contrasto con l'art. 36 Cost., in presenza di un complessivo trattamento di maggior favore rispetto a quello ex CCNL di settore ed in difetto di allegazione e prova della sua inadeguatezza a fronteggiare le ordinarie esigenze di vita dei dipendenti.
Avverso tale sentenza, i lavoratorio hanno proposto appello per i seguenti motivi: SUL DIRITTO ALLA TREDICESIMA SPETTANTE AI RICORRENTI.
1. SULLA NATURA “COGENTE” (EX LEGE) E “GENERALIZZATA” DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA INGIUSTAMENTE NEGATA DAL TRIBUNALE IN SENTENZA IN FAVORE DEGLI APPELLANTI E SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURIDICA DELL'ISTITUTO. Con il primo motivo di appello (pp. 16 ss.), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto il diritto alla tredicesima a favore dei ricorrenti, a loro spettante in forza del DPR 1070/60, poiché “diversamente da quanto affermato dal Tribunale, a seguito dell'evoluzione normativa di tale istituto, la tredicesima, è un diritto oramai (e da molti decenni a questa parte) riconosciuto in modo indistinto e generalizzato dalla legge […]”
2. FALSA E/O ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60 E DELL'ART 2195 CC – DISCOSTAMENTO SUL PUNTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA C.S.C- CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA PROMUNCIA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON APPLICABILE IL DPR 1070/60 AI LAVORATORI DI CP_1
Nello specifico, gli appellanti sostengono che la classificazione delle imprese contenuta nella norma in parola non ha contenuto definitorio. Al contrario “per costante e consolidato insegnamento del Supremo Collegio, anch'esso evidentemente ingiustamente ignorato e disatteso dal Tribunale di Busto Arsizio,
“la disposizione di cui al c 1 della art. 2195 cc – su cui anzitutto il Tribunale fonda la propria decisione - non ha carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce ai nn 1e 2 l'ambito della nozione di imprenditore… mediante la previsione delle imprese industriali e rispettivamente di quelle commerciali in senso stretto, sicchè le successive previsioni nei nn 3, 4 e 5 del citato art 2195 cc sono mere esemplificazioni […]”
3. INFONDATO E/O INUTILE ATTUALE RICHIAMO OPERATO IN SENTENZA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60 Gli appellanti sostengono la necessità di interpretare in modo costituzionalmente orientato il DPR 1070/60, escludendo che esso possa essere inteso in modo restrittivo, nel senso che ai dipendenti che operano nel settore “trasporto” la tredicesima non spetti.
4. ANCORA SULLA NATURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TRASPORTO – CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATADISCOSTAMENTO IN PARTE QUA DELLA PROMUNZIA DALLA DOTTRINA E DALLA GURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA'
– SULLA SUPERFLUITA' E SULLA NON NECESSITA' DELLA PROVA/DELLA VEIRIFICA DEL CARATTERE INDUSTRIALE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO (E DELLA STESSA RESISTENTE) AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI DEL DPR 1070760- ANCORA SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA IN FAVORE AI RICORRENTI CP_2
SPECIFICO PROVVEDIMENTO NORMATIVO
[...]
Gli appellanti, nell'affermare la natura industriale del datore di lavoro, ne sottolineano la struttura aziendale quantomai organizzata e articolata.
5. SULL'INESISTENZA DI NORMA DI LEGGE SPECIALI CHE ESCLUDONO IL DIRITTO ALLA TREDICESIMA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE – IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE OPERATA DALL' AI FINI PREVIDENZIALE PER NEGARE IL DIRITTO ALLA CP_3
TREDCIESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI Ad avviso degli appellanti, non esistono per i lavoratori delle imprese di trasporto aereo specifiche deroghe per quel che concerne il diritto alla tredicesima sancito per legge (deroghe che infatti né controparte nè il Tribunale hanno indicato né invero potevano indicare).
6. SULLA RICONOSCIUTA APPLICABILTA' DA PARTE DELLA C.S.C. DEL DPR 1070/60 AL SETTORE SPECIFICO DEL TRASPORTO AEREO A RIPROVA DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE APPELLATA Gli appellanti rilevano che è stato ripetutamente sconfessato dalla Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito invece il carattere vincolante e generalizzato di tale istituto e del DPR in questione in favore degli stessi “dipendenti di Alitalia”, impresa di trasporto aereo per eccellenza (senza giustamente neppure ritenere a priori necessaria la “prova” della natura industriale dell'attività e/o della struttura aziendale di tale vettore del tutto paragonabile e simile a quella di ovvero CP_1 prescindendo del tutto da tale “prova”). In particolare, la S.C ha più volte ribadito che gli istituti giuridici introdotti nel citato accordo interconfederale divenuti obbligatori per legge (e tra questi la tredicesima), sono vincolanti “erga omnes” salve eventuali deroghe migliorative in favore dei lavoratori introdotte dalla disciplina collettiva (si veda Cass. 8501/2002). Tali pronunzie svelano, in modo inequivoco, l'erroneità ed infondatezza, in parte qua, dalla sentenza oggi impugnata;
esse riconoscono, infatti, l'operatività, la vincolatività del DPR, anche con specifico riferimento alle imprese di trasporto aereo, sia pure riconoscendo la derogabilità della relativa disciplina relativa alla tredicesima ai sensi dell'art 7 L. 741/59 da parte della contrattazione collettiva, ma solo se più favorevole per il lavoratore.
7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT 112 E 115 CPC IN TEMA QUALIFICAZIONE, ESAME E DECISIONE DELLE DOMANDE SVOLTE DALLE PARTI- SULLA NATURA ANCHE CONTRATTUALE DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI Gli appellanti lamentano che “il Tribunale ha mancato di considerare in sede decisoria che, sia pure in via subordinata, controparte ha sostenuto in punto di fatto che, per quanto asseritamente non dovuta ope legis la tredicesima sarebbe stata comunque corrisposta ai ricorrenti sulla scorta della clausola relativa al salario conglobato annuale presente nei vari CC.A.L”.
8. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA SUL LA OB In particolare, gli appellanti sostengono che laddove, come ha fatto il giudice di prime cure, “le clausole dei vari CC.A.L in questione fossero interpretate nel senso che non contemplano (in apparenza) la tredicesima, saremmo pur sempre in presenza di clausole nulle, per contrasto a norme imperative”.
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA APPELLATA Ad avviso degli appellanti, i principi giuridici affermati in sentenza sono incostituzionali (segnatamente per violazione degli artt. 3 e 4 Cost.), nella misura in cui determinano una “disparità” di trattamento normativo e retributivo tra gli assistenti di volo ed il resto dei lavoratori dipendenti.
10. SUL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA (cfr. pp. 57 ss. del ricorso in appello) Affermato che, per quanto si è riportato, ai ricorrenti spetta il pagamento della tredicesima, con il suindicato motivo si deduce che la società non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa in ordine al pagamento della tredicesima mensilità ai lavoratori. Nello specifico, si afferma “la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento specifico ed analitico al supposto pagamento della tredicesima presente nelle buste paga consegnate mese per mese ai ricorrenti ed allegate in atti”.
11. SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL CD PATTO DI CONGLOBAMENTO E SULLE CONSEGUENZE DI TALE NULLITA' (PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOLA RETRIBUZIONE
“ORDINARIA” E, DUNQUE, DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA) (cfr. pp. 61 ss. del ricorso in appello). Gli appellanti richiamano la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “Il patto di conglobamento è “lecito” purchè “chiaramente” ne risulti sulla “busta paga” la “distinzione tra retribuzione base ed ogni altro compenso conglobatovi” (Cass.1639/1970), ciò che non è, ad avviso dei ricorrenti, nel caso di specie, in cui
“il patto di conglobamento è, in ogni caso, senz'altro “nullo” per la sua evidente, innegabile genericità ed “aspecificità”. Si aggiunge, inoltre, che l'inutile e generica “precisazione” contenuta nel contratto collettivo aziendale, per cui il salario conglobato annuo dovrebbe “ritenersi comprensivo” delle “mensilità supplementari e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge” non può valere, da sola, a dimostrare l'avvenuto supposto pagamento della tredicesima. 12. SUL SUPPOSTO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DI MIGLIOR FAVORE APPLICATO DALL'AZIENDA AI RICORRENTI- ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL TRIBUNALE – SULLA NECESSITA' DI ACCOGLIERE, IN SUBORDINE, IL RICORSO EX ART 36 COST. (cfr. pp. 75 ss. del ricorso in appello) Parte appellante rileva che il mero raffronto aritmetico tra il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e quello disciplinato dal contratto aziendale CP_1 evidenzia come il CCNL riconosca agli assistenti di volo una retribuzione base annua significativamente superiore rispetto a quella stabilita dal contratto aziendale come emerge dalle tabelle di calcolo riportate nell'atto di appello. CP_1
Si è regolarmente costituita la società appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato. In particolare, il primo motivo di appello è ritenuto non meritevole di accoglimento, in quanto l'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946 non è applicabile al settore aereo bensì esclusivamente al settore dell'industria. “Giova allora ricordare che l'odierna convenuta opera nel settore dei trasporti (art. 2195 c.c., n. 3) e non nel settore dell'industria (art. 2195 c.c., n. 1) a cui fanno riferimento le fonti citate da controparte”, né altre fonti normative valgono ad includere il trasporto aereo nell'ambito applicativo di detto accordo. Inoltre, da una pluralità di disposizioni normative si evince che il settore del trasporto aereo è caratterizzato da una disciplina propria e distinta rispetto a quella applicabile al settore industriale. Anche la Corte Costituzionale (687/1988) ha avuto modo di precisare che l'adozione, quale modello di riferimento, della contrattazione collettiva vigente nel settore industriale ai fini del perseguimento di determinate finalità non implica un'estensione, con efficacia erga omnes, dei contratti collettivi stipulati in tale settore ad altri comparti produttivi, né comporta una sovrapposizione delle relative clausole alle disposizioni contenute nei contratti collettivi propri dei diversi settori. Né si rinviene una norma di legge o contrattuale che preveda, per i lavoratori del trasporto aereo, un diritto generalizzato alla corresponsione della tredicesima. Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, l'appellata sostiene che “per patto di conglobamento della retribuzione si intende … l'accordo “in virtù del quale i contraenti del rapporto di lavoro subordinato convengono che la retribuzione di fatto corrisposta al lavoratore debba essere comprensiva di ogni eventuale voce e/o emolumento retributivo c.d. accessorio ricorrente in costanza di rapporto di lavoro (L.G. , nota a Cass. 12 luglio 2012, n. 11775 in Diritto e Giustizia, 2012, Per_1 pag. 625)”. Ciò acclarato, “non si può parlare di conglobamento ove la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo, e il dipendente ha quindi evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione, e può quindi verificare, in ogni momento, la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”, il che risulta, ad avviso della società, nel caso che ci occupa, ove non si rinviene l'esistenza di un patto di conglobamento. Infatti, i dipendenti dispongono di piena evidenza delle singole voci retributive e dei relativi importi che concorrono alla formazione della loro retribuzione, potendo così verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei cedolini paga e quanto stabilito dal contratto collettivo e/o individuale di lavoro. Sul quarto motivo di appello, si afferma, in sintesi, che “il confronto con il CCNL RE (o qualsiasi altro CCNL) non può essere utilizzato come parametro di verifica della sussistenza dei requisiti di sufficienza e proporzionalità, ma solo nell'eventuale fase successiva all'accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. quale termine di raffronto per individuare la retribuzione minima costituzionale da applicare al rapporto oggetto di causa”. A ciò si aggiunge che il contratto collettivo non può essere contestato, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2070 c.c., adducendo solo differenze retributive tra CCNL, come statuto da n. 854/2018. Parte_18
Muovendo ulteriori repliche alle argomentazioni avversarie (cfr. pp. 38 ss. atto di costituzione), la società appellata ribadisce, adducendo vari argomenti, la non estensibilità del citato accordo interconfederale al settore del trasporto aereo.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo (denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e da una “indennità di volo minima garantita”, erogata in dodici rate mensili di pari importo. È documentale e pacifico che, in attuazione di tali disposizioni pattizie, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita. La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19, CCAL 01-06-09 / 30- 5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21). Ad avviso di questo Collegio, il trattamento praticato da nei riguardi degli CP_1 odierni appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondata l'azione esperita in primo grado nonchè l'odierna impugnazione. Deve, preliminarmente, rilevarsi come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità. La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive. Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio. Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, dev'essere trattato in via preliminare. Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali. Viceversa, l'inclusione della tredicesima mensilità nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla. E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. 23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255). Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CP_1
CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”. Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo “eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge. Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”. Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così Cass. 8255/2010, cit.). Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento. Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado. Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto. Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”. L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”. È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”. Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione. Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995, 8837/1987). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992, “le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese (dirette alla produzione di beni e servizi) e imprese in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni) configurandosi le successive previsioni dei nn. 3, 4 e 5 come mere specificazioni delle due dette categorie generali. Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che (nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica” (conf. Cass. 4932/1995; Cass. 6345/2001; Cass. 4535/2004; Cass. 6012/2015). Con particolare riguardo al settore del trasporto aereo, è stata sancita la natura industriale – agli specifici “fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità” – di un'azienda aeroportuale, gestita dalla società “Aeroporti di Roma” (in tal senso, Cass. 22.6.1992, n. 7599). Analoga affermazione è stata compiuta dal Supremo Collegio relativamente all'attività imprenditoriale di , alla quale è stato Controparte_4 ritenuto applicabile il “criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070” (Cass. 15.1.2013, n. 813). L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie consente di ritenere l'odierna appellata certamente soggetta all'obbligo di riconoscimento della tredicesima mensilità, la cui portata imperativa ed inderogabile è stata condivisibilmente affermata – nella specifica materia oggetto di causa – dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che “la natura pattizia della tredicesima mensilità non esclude la illegittimità della disciplina collettiva, che, adottando ai fini del suo computo una nozione di retribuzione più ristretta rispetto a quella prevista per altri istituti, deroghi in peius per il lavoratore la norma imperativa dell'art. 17, cpv., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 (recepito nel d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741), che prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità” (Cass. 24.6.1981, n. 4119). Certamente nessuna facoltà derogatoria peggiorativa può ricondursi al citato CCAL, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 8, co. I, DL n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, in presenza dei quali la costante giurisprudenza ammette la riduzione di retribuzione da parte di un contratto di prossimità. Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 27764 del 2.10.2023,
“l'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati”: presupposti non ravvisabili nel caso di specie nei termini indicati dal S.C. con ord. 21294/2024, secondo cui la “riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131). La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità. È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti. In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva. Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni
– la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati. La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali ha di fatto omesso i pagamenti, dovuti al titolo per CP_1 cui è causa. In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa, pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e
“proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost. Mentre la compensazione delle spese di primo grado può trovare conferma in ragione della particolarità e novità della fattispecie, quelle della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, della pluralità di parti, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Nello specifico, l'importo base di € 3.500,00 va maggiorato del 30% (pari ad € 1.050,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti ulteriori rispetto al primo e del 10% (pari ad € 350,00) per i successivi, per un totale di € 16.100,00.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 743/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accerta il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del grado, liquidate in complessivi € 16.100,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Milano, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. NI Casella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NI CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 743/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. dott.ssa La Russa, discussa all'udienza collegiale del 12 novembre 2025 e promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Parte_16 Parte_17
RD e AZ De NI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, via Nomentana n. 891
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e Stefano Petri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, Via della Posta, n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in premessa, che ai ricorrenti spetta il pagamento della cd tredicesima mensilità, ovvero che quale impresa cd industriale, è tenuta CP_1 per legge al pagamento della stessa dalla data di assunzione di ciascun ricorrente sino a tutto il periodo di vigenza del CCL impugnato;
-accertare e dichiarare, previo occorrendo anche l'accertamento della nullità della clausola relativa al cd. “patto di conglobamento” (presente nei C.C.L.A sopra richiamati), nonché previo accertamento dell'inadempimento imputabile al datore del lavoro per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per l'omessa completa informazione circa le somme corrisposte in busta paga ai lavoratori a titolo di 13° mensilità, che i ricorrenti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità, a far data dall'assunzione di ciascuno, nei fatti non versata in loro favore e/o perché difetta la prova del relativo pagamento, ovvero ancora perché date le circostanze deve presumersi che il pagamento non sia stato effettuato, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulle somme che risulteranno dovute ab origine, con riserva di agire in separata sede per ottenere la relativa liquidazione e la relativa futura condanna;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza di ricorrenti, e non corrisposta, deve essere calcolata, anno per anno, seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di spettanza di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata, anche con le 13° mensilità maturate e non godute, a far data dalla loro assunzione ovvero il diritto al relativo corretto ricalcolo, nel senso infra precisato;
in subordine, si Voglia accogliere la domanda anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 COST. e giustificare così la riforma della sentenza impugnata.
- per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con espressa riserva per ciascuno dei ricorrenti, di ogni altro diritto e/o azione, connesso e/o dipendente al rapporto di lavoro”.
PER L'APPELLATA:
“-respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio n. 743/2024 del 10 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 27.12.2023, i signori
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , e hanno Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 evocato in giudizio la propria datrice di lavoro, Controparte_1
, deducendo l'illegittimo mancato riconoscimento della tredicesima
[...] mensilità a decorrere dalla loro assunzione. In particolare, insistevano affinchè il Tribunale di Busto Arstizio accertasse che i ricorrenti non avevano ricevuto (ed avevano quindi tuttora diritto di ricevere) da la tredicesima mensilità, dovuta per legge in loro favore, a far data dalla CP_1 costituzione dei rispettivi rapporti individuali di lavoro, ovvero accertasse che “non vi era prova” che detto emolumento fosse stato nei fatti loro corrisposto, riconoscendo, per l'effetto, detto diritto in sentenza o, ancora, accertasse che si deve presumere che la tredicesima non è stata mai loro versata, anche alla luce di quanto si evince, in primis, a contrario, dall'esame delle “buste paga” prodotte in atti e/o comunque in applicazione del “principio dell'onere della prova”, e ciò – ancora - previo, occorrendo, il riconoscimento, in sentenza, della “nullità” della clausola relativa al “cd patto di conglobamento” contemplata nel contratto collettivo nazionale aziendale allegato e applicato ai singoli rapporti di lavoro intrattenuti con la resistente, che pure disciplinando il cd salario conglobato annuale fa generico riferimento alle mensilità aggiuntive. Riguardo a tale clausola, i deducenti eccepivano, in particolare, la sua “aspecificità” e “indeterminatezza”, ed il contenuto poco “chiaro” ovvero il carattere “elusivo” di norme imperative a favore dei lavoratori e quindi, in definitiva, la nullità della stessa (per vizi del suo “oggetto”- e/o per la sua causa “illecita”); a conferma dell'invalidità della clausola e, più in generale, della fondatezza del ricorso, i deducenti eccepivano inoltre l'impossibilità per essi stessi (ed anche per il Giudice adito) di assicurare “il controllo” -sia ex ante che a posteriori- , già sulla scorta di tale “patto” ma anche delle sole “buste paga” consegnate ai dipendenti in costanza di rapporto, sul fatto “se” la tredicesima mensilità fosse stata “effettivamente” corrisposta ai ricorrenti (ed in quale “distinta” e “precisa” “misura”), come richiede la giurisprudenza consolidata sia di merito che di legittimità; eccepivano, ancora, come non fosse neppure possibile verificare se del “supposto” avvenuto pagamento della tredicesima si fosse tenuto effettivo conto ai fini di calcolare in modo corretto il TFR spettante a ciascuno dei lavoratori atteso che, notoriamente, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la cd gratifica natalizia concorre a determinare la cd retribuzione globale di fatto della quale occorre tener conto ai fini del calcolo della liquidazione di fine rapporto (arg ex art 2120 cc). Rilevavano, in definitiva, che l'esistenza di una clausola siffatta non poteva valere di per sé come prova idonea del supposto pagamento della tredicesima. Gli esponenti rivendicavano, inoltre, il diritto alla tredicesima e/o di riflesso il diritto al pagamento di somme ulteriori a titolo di differenze retributive anche ai sensi dell'art 36 Cost. Si riservavano quindi, una volta accolto – come auspicato - il ricorso, di agire in separata sede per accertare l'ammontare del credito vantato e maturato a tale titolo (tredicesima) da ciascuno dei lavoratori (ed ottenere la conseguente futura condanna dell'azienda al pagamento delle somme ad essi spettanti), nonchè per effettuare il corretto “calcolo” del TFR maturato.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato gli assunti avversari affermando la legittimità della struttura della retribuzione prevista nei contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, che non prevede espressamente la tredicesima mensilità, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 743/2024 (est. dott.ssa La Russa), ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese processuali. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto inapplicabile in favore dei ricorrenti il diritto alla 13^ mensilità previsto dall'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27.10.1946, non operando la società convenuta nell'ambito industriale, dallo stesso regolato. Conseguentemente, ha ritenuto insussistente un patto di conglobamento nel CCAL, laddove lo stesso prevedeva una retribuzione annuale comprensiva “di mensilità aggiuntive e di ogni altra indennità eventualmente prevista dalla normativa vigente”, in mancanza di alcun titolo all'erogazione della tredicesima mensilità. Ha infine ritenuto insussistente il lamentato contrasto con l'art. 36 Cost., in presenza di un complessivo trattamento di maggior favore rispetto a quello ex CCNL di settore ed in difetto di allegazione e prova della sua inadeguatezza a fronteggiare le ordinarie esigenze di vita dei dipendenti.
Avverso tale sentenza, i lavoratorio hanno proposto appello per i seguenti motivi: SUL DIRITTO ALLA TREDICESIMA SPETTANTE AI RICORRENTI.
1. SULLA NATURA “COGENTE” (EX LEGE) E “GENERALIZZATA” DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA INGIUSTAMENTE NEGATA DAL TRIBUNALE IN SENTENZA IN FAVORE DEGLI APPELLANTI E SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURIDICA DELL'ISTITUTO. Con il primo motivo di appello (pp. 16 ss.), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto il diritto alla tredicesima a favore dei ricorrenti, a loro spettante in forza del DPR 1070/60, poiché “diversamente da quanto affermato dal Tribunale, a seguito dell'evoluzione normativa di tale istituto, la tredicesima, è un diritto oramai (e da molti decenni a questa parte) riconosciuto in modo indistinto e generalizzato dalla legge […]”
2. FALSA E/O ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60 E DELL'ART 2195 CC – DISCOSTAMENTO SUL PUNTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA C.S.C- CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA PROMUNCIA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON APPLICABILE IL DPR 1070/60 AI LAVORATORI DI CP_1
Nello specifico, gli appellanti sostengono che la classificazione delle imprese contenuta nella norma in parola non ha contenuto definitorio. Al contrario “per costante e consolidato insegnamento del Supremo Collegio, anch'esso evidentemente ingiustamente ignorato e disatteso dal Tribunale di Busto Arsizio,
“la disposizione di cui al c 1 della art. 2195 cc – su cui anzitutto il Tribunale fonda la propria decisione - non ha carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce ai nn 1e 2 l'ambito della nozione di imprenditore… mediante la previsione delle imprese industriali e rispettivamente di quelle commerciali in senso stretto, sicchè le successive previsioni nei nn 3, 4 e 5 del citato art 2195 cc sono mere esemplificazioni […]”
3. INFONDATO E/O INUTILE ATTUALE RICHIAMO OPERATO IN SENTENZA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60 Gli appellanti sostengono la necessità di interpretare in modo costituzionalmente orientato il DPR 1070/60, escludendo che esso possa essere inteso in modo restrittivo, nel senso che ai dipendenti che operano nel settore “trasporto” la tredicesima non spetti.
4. ANCORA SULLA NATURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TRASPORTO – CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATADISCOSTAMENTO IN PARTE QUA DELLA PROMUNZIA DALLA DOTTRINA E DALLA GURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA'
– SULLA SUPERFLUITA' E SULLA NON NECESSITA' DELLA PROVA/DELLA VEIRIFICA DEL CARATTERE INDUSTRIALE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO (E DELLA STESSA RESISTENTE) AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI DEL DPR 1070760- ANCORA SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA IN FAVORE AI RICORRENTI CP_2
SPECIFICO PROVVEDIMENTO NORMATIVO
[...]
Gli appellanti, nell'affermare la natura industriale del datore di lavoro, ne sottolineano la struttura aziendale quantomai organizzata e articolata.
5. SULL'INESISTENZA DI NORMA DI LEGGE SPECIALI CHE ESCLUDONO IL DIRITTO ALLA TREDICESIMA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE – IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE OPERATA DALL' AI FINI PREVIDENZIALE PER NEGARE IL DIRITTO ALLA CP_3
TREDCIESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI Ad avviso degli appellanti, non esistono per i lavoratori delle imprese di trasporto aereo specifiche deroghe per quel che concerne il diritto alla tredicesima sancito per legge (deroghe che infatti né controparte nè il Tribunale hanno indicato né invero potevano indicare).
6. SULLA RICONOSCIUTA APPLICABILTA' DA PARTE DELLA C.S.C. DEL DPR 1070/60 AL SETTORE SPECIFICO DEL TRASPORTO AEREO A RIPROVA DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE APPELLATA Gli appellanti rilevano che è stato ripetutamente sconfessato dalla Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito invece il carattere vincolante e generalizzato di tale istituto e del DPR in questione in favore degli stessi “dipendenti di Alitalia”, impresa di trasporto aereo per eccellenza (senza giustamente neppure ritenere a priori necessaria la “prova” della natura industriale dell'attività e/o della struttura aziendale di tale vettore del tutto paragonabile e simile a quella di ovvero CP_1 prescindendo del tutto da tale “prova”). In particolare, la S.C ha più volte ribadito che gli istituti giuridici introdotti nel citato accordo interconfederale divenuti obbligatori per legge (e tra questi la tredicesima), sono vincolanti “erga omnes” salve eventuali deroghe migliorative in favore dei lavoratori introdotte dalla disciplina collettiva (si veda Cass. 8501/2002). Tali pronunzie svelano, in modo inequivoco, l'erroneità ed infondatezza, in parte qua, dalla sentenza oggi impugnata;
esse riconoscono, infatti, l'operatività, la vincolatività del DPR, anche con specifico riferimento alle imprese di trasporto aereo, sia pure riconoscendo la derogabilità della relativa disciplina relativa alla tredicesima ai sensi dell'art 7 L. 741/59 da parte della contrattazione collettiva, ma solo se più favorevole per il lavoratore.
7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT 112 E 115 CPC IN TEMA QUALIFICAZIONE, ESAME E DECISIONE DELLE DOMANDE SVOLTE DALLE PARTI- SULLA NATURA ANCHE CONTRATTUALE DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI Gli appellanti lamentano che “il Tribunale ha mancato di considerare in sede decisoria che, sia pure in via subordinata, controparte ha sostenuto in punto di fatto che, per quanto asseritamente non dovuta ope legis la tredicesima sarebbe stata comunque corrisposta ai ricorrenti sulla scorta della clausola relativa al salario conglobato annuale presente nei vari CC.A.L”.
8. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA SUL LA OB In particolare, gli appellanti sostengono che laddove, come ha fatto il giudice di prime cure, “le clausole dei vari CC.A.L in questione fossero interpretate nel senso che non contemplano (in apparenza) la tredicesima, saremmo pur sempre in presenza di clausole nulle, per contrasto a norme imperative”.
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA APPELLATA Ad avviso degli appellanti, i principi giuridici affermati in sentenza sono incostituzionali (segnatamente per violazione degli artt. 3 e 4 Cost.), nella misura in cui determinano una “disparità” di trattamento normativo e retributivo tra gli assistenti di volo ed il resto dei lavoratori dipendenti.
10. SUL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA (cfr. pp. 57 ss. del ricorso in appello) Affermato che, per quanto si è riportato, ai ricorrenti spetta il pagamento della tredicesima, con il suindicato motivo si deduce che la società non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa in ordine al pagamento della tredicesima mensilità ai lavoratori. Nello specifico, si afferma “la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento specifico ed analitico al supposto pagamento della tredicesima presente nelle buste paga consegnate mese per mese ai ricorrenti ed allegate in atti”.
11. SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL CD PATTO DI CONGLOBAMENTO E SULLE CONSEGUENZE DI TALE NULLITA' (PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOLA RETRIBUZIONE
“ORDINARIA” E, DUNQUE, DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA) (cfr. pp. 61 ss. del ricorso in appello). Gli appellanti richiamano la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “Il patto di conglobamento è “lecito” purchè “chiaramente” ne risulti sulla “busta paga” la “distinzione tra retribuzione base ed ogni altro compenso conglobatovi” (Cass.1639/1970), ciò che non è, ad avviso dei ricorrenti, nel caso di specie, in cui
“il patto di conglobamento è, in ogni caso, senz'altro “nullo” per la sua evidente, innegabile genericità ed “aspecificità”. Si aggiunge, inoltre, che l'inutile e generica “precisazione” contenuta nel contratto collettivo aziendale, per cui il salario conglobato annuo dovrebbe “ritenersi comprensivo” delle “mensilità supplementari e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge” non può valere, da sola, a dimostrare l'avvenuto supposto pagamento della tredicesima. 12. SUL SUPPOSTO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DI MIGLIOR FAVORE APPLICATO DALL'AZIENDA AI RICORRENTI- ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL TRIBUNALE – SULLA NECESSITA' DI ACCOGLIERE, IN SUBORDINE, IL RICORSO EX ART 36 COST. (cfr. pp. 75 ss. del ricorso in appello) Parte appellante rileva che il mero raffronto aritmetico tra il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e quello disciplinato dal contratto aziendale CP_1 evidenzia come il CCNL riconosca agli assistenti di volo una retribuzione base annua significativamente superiore rispetto a quella stabilita dal contratto aziendale come emerge dalle tabelle di calcolo riportate nell'atto di appello. CP_1
Si è regolarmente costituita la società appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato. In particolare, il primo motivo di appello è ritenuto non meritevole di accoglimento, in quanto l'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946 non è applicabile al settore aereo bensì esclusivamente al settore dell'industria. “Giova allora ricordare che l'odierna convenuta opera nel settore dei trasporti (art. 2195 c.c., n. 3) e non nel settore dell'industria (art. 2195 c.c., n. 1) a cui fanno riferimento le fonti citate da controparte”, né altre fonti normative valgono ad includere il trasporto aereo nell'ambito applicativo di detto accordo. Inoltre, da una pluralità di disposizioni normative si evince che il settore del trasporto aereo è caratterizzato da una disciplina propria e distinta rispetto a quella applicabile al settore industriale. Anche la Corte Costituzionale (687/1988) ha avuto modo di precisare che l'adozione, quale modello di riferimento, della contrattazione collettiva vigente nel settore industriale ai fini del perseguimento di determinate finalità non implica un'estensione, con efficacia erga omnes, dei contratti collettivi stipulati in tale settore ad altri comparti produttivi, né comporta una sovrapposizione delle relative clausole alle disposizioni contenute nei contratti collettivi propri dei diversi settori. Né si rinviene una norma di legge o contrattuale che preveda, per i lavoratori del trasporto aereo, un diritto generalizzato alla corresponsione della tredicesima. Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, l'appellata sostiene che “per patto di conglobamento della retribuzione si intende … l'accordo “in virtù del quale i contraenti del rapporto di lavoro subordinato convengono che la retribuzione di fatto corrisposta al lavoratore debba essere comprensiva di ogni eventuale voce e/o emolumento retributivo c.d. accessorio ricorrente in costanza di rapporto di lavoro (L.G. , nota a Cass. 12 luglio 2012, n. 11775 in Diritto e Giustizia, 2012, Per_1 pag. 625)”. Ciò acclarato, “non si può parlare di conglobamento ove la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo, e il dipendente ha quindi evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione, e può quindi verificare, in ogni momento, la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”, il che risulta, ad avviso della società, nel caso che ci occupa, ove non si rinviene l'esistenza di un patto di conglobamento. Infatti, i dipendenti dispongono di piena evidenza delle singole voci retributive e dei relativi importi che concorrono alla formazione della loro retribuzione, potendo così verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei cedolini paga e quanto stabilito dal contratto collettivo e/o individuale di lavoro. Sul quarto motivo di appello, si afferma, in sintesi, che “il confronto con il CCNL RE (o qualsiasi altro CCNL) non può essere utilizzato come parametro di verifica della sussistenza dei requisiti di sufficienza e proporzionalità, ma solo nell'eventuale fase successiva all'accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. quale termine di raffronto per individuare la retribuzione minima costituzionale da applicare al rapporto oggetto di causa”. A ciò si aggiunge che il contratto collettivo non può essere contestato, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2070 c.c., adducendo solo differenze retributive tra CCNL, come statuto da n. 854/2018. Parte_18
Muovendo ulteriori repliche alle argomentazioni avversarie (cfr. pp. 38 ss. atto di costituzione), la società appellata ribadisce, adducendo vari argomenti, la non estensibilità del citato accordo interconfederale al settore del trasporto aereo.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo (denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e da una “indennità di volo minima garantita”, erogata in dodici rate mensili di pari importo. È documentale e pacifico che, in attuazione di tali disposizioni pattizie, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita. La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19, CCAL 01-06-09 / 30- 5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21). Ad avviso di questo Collegio, il trattamento praticato da nei riguardi degli CP_1 odierni appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondata l'azione esperita in primo grado nonchè l'odierna impugnazione. Deve, preliminarmente, rilevarsi come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità. La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive. Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio. Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, dev'essere trattato in via preliminare. Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali. Viceversa, l'inclusione della tredicesima mensilità nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla. E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. 23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255). Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CP_1
CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”. Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo “eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge. Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”. Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così Cass. 8255/2010, cit.). Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento. Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado. Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto. Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”. L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”. È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”. Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione. Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995, 8837/1987). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992, “le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese (dirette alla produzione di beni e servizi) e imprese in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni) configurandosi le successive previsioni dei nn. 3, 4 e 5 come mere specificazioni delle due dette categorie generali. Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che (nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica” (conf. Cass. 4932/1995; Cass. 6345/2001; Cass. 4535/2004; Cass. 6012/2015). Con particolare riguardo al settore del trasporto aereo, è stata sancita la natura industriale – agli specifici “fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità” – di un'azienda aeroportuale, gestita dalla società “Aeroporti di Roma” (in tal senso, Cass. 22.6.1992, n. 7599). Analoga affermazione è stata compiuta dal Supremo Collegio relativamente all'attività imprenditoriale di , alla quale è stato Controparte_4 ritenuto applicabile il “criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070” (Cass. 15.1.2013, n. 813). L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie consente di ritenere l'odierna appellata certamente soggetta all'obbligo di riconoscimento della tredicesima mensilità, la cui portata imperativa ed inderogabile è stata condivisibilmente affermata – nella specifica materia oggetto di causa – dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che “la natura pattizia della tredicesima mensilità non esclude la illegittimità della disciplina collettiva, che, adottando ai fini del suo computo una nozione di retribuzione più ristretta rispetto a quella prevista per altri istituti, deroghi in peius per il lavoratore la norma imperativa dell'art. 17, cpv., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 (recepito nel d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741), che prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità” (Cass. 24.6.1981, n. 4119). Certamente nessuna facoltà derogatoria peggiorativa può ricondursi al citato CCAL, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 8, co. I, DL n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, in presenza dei quali la costante giurisprudenza ammette la riduzione di retribuzione da parte di un contratto di prossimità. Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 27764 del 2.10.2023,
“l'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati”: presupposti non ravvisabili nel caso di specie nei termini indicati dal S.C. con ord. 21294/2024, secondo cui la “riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131). La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità. È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti. In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva. Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni
– la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati. La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali ha di fatto omesso i pagamenti, dovuti al titolo per CP_1 cui è causa. In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa, pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e
“proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost. Mentre la compensazione delle spese di primo grado può trovare conferma in ragione della particolarità e novità della fattispecie, quelle della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, della pluralità di parti, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Nello specifico, l'importo base di € 3.500,00 va maggiorato del 30% (pari ad € 1.050,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti ulteriori rispetto al primo e del 10% (pari ad € 350,00) per i successivi, per un totale di € 16.100,00.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 743/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accerta il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del grado, liquidate in complessivi € 16.100,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Milano, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. NI Casella)