Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AO SC, ER SC e SC SC, rappresentati e difesi dall’avv. AO SC, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via A. Vecchi, 193;
contro
Comune di Norcia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Baldo, 7;
Ufficio speciale ricostruzione – Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale – Vice Commissario per la ricostruzione pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 96;
nei confronti
MI IT, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente del Settore pianificazione territoriale – ricostruzione – edilizia privata – patrimonio e SIT n. 37 del 9 aprile 2025, prot. n. 009526, comunicata a mezzo PEC in data 8 maggio 2025, in allegato alla nota del Responsabile di Settore prot. n. 009526 di pari data, nella parte in cui ha irrogato sanzioni pecuniarie per la realizzazione di interventi in assenza di CILA e ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 138, comma 6, della legge regionale n. 1 del 2015, l’inibizione degli effetti della dichiarazione di agibilità e la conseguente perdita di requisiti di agibilità, in relazione alla porzione di immobile censito al C.F. del Comune di Norcia al foglio 123 part. 275 sub. 17, oggetto di recupero sismico;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 0003401 del 17 febbraio 2025 e la nota di trasmissione prot. n. 009526 in data 08/02/2025 ( rectius : 8 maggio 2025);
quanto ai motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2025:
- del decreto del Dirigente dell’Ufficio speciale ricostruzione – Servizio ricostruzione privata n. 688 del 1° ottobre 2025, recante la revoca parziale del contributo relativo all’edificio a uso produttivo sito nel Comune di Norcia – Richiedente SC ER – Fascicolo 20.60/2019 SRP/51 – prot. USR n. 0008729 del 6 novembre 2017, istanza MUDE n. 10054035000000004842017, CUP 156B 1900008001, CIG 7803799AA6, COR FINALE 24510840, COR COMPENSAZIONI 24510487.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Norcia e dell’Ufficio speciale ricostruzione – Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA VE Di AU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti AO SC, ER SC e SC SC sono proprietari di un complesso immobiliare a uso produttivo sito nel Comune di Norcia, censito al catasto fabbricati al foglio 123, particella 275, subalterni 17 e 20. Il predetto complesso è stato danneggiato dagli eventi sismici del 2016 ed è stato perciò interessato da interventi edilizi, per i quali è stato concesso un contributo da parte dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i predetti proprietari hanno impugnato la determinazione del Comune di Norcia n. 37 del 9 aprile 2025, con la quale sono state irrogate sanzioni pecuniarie per l’esecuzione di interventi in assenza di comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (CILA) e per la tardiva presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità, ed è stata disposta, inoltre, l’inibizione degli effetti di quest’ultima dichiarazione.
3. L’illustrazione delle questioni poste dal ricorso richiede la previa ricostruzione dei principali snodi della complessiva vicenda amministrativa.
3.1. I ricorrenti hanno allegato in punto di fatto che, prima degli eventi sismici, il complesso era costituito da un corpo di fabbrica principale, consistente in un capannone industriale in ferro, e da un corpo in muratura, costruito lateralmente in aderenza, denominato “blocco A”.
In particolare, il capannone in ferro ricadeva in parte nel subalterno 20 della particella 275 e per la restante parte nel subalterno 17, interessato anche dalla presenza del “blocco A”.
L’intervento edilizio finalizzato al ripristino post sisma ha interessato il solo capannone in ferro e, quindi, ha coinvolto l’intero subalterno 20 e parte delle strutture edilizie presenti nel subalterno 17.
3.2. In data 3 febbraio 2023 è stata comunicata la fine dei lavori, avvenuta il precedente 31 gennaio (doc. 2 del Comune e doc. 8 dell’USR).
È seguita la presentazione all’Ufficio speciale ricostruzione, da parte della signora ER SC e del Direttore dei lavori incaricato, della dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità, ai sensi degli articoli 137, comma 2, e 138 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1; dichiarazione datata 18 ottobre 2023 (doc. 4 del Comune) e acquisita dal Comune di Norcia il 1° marzo 2024 (doc. 3 del Comune).
È stata poi presentata documentazione integrativa, acquisita dal Comune il 9 aprile 2024 (doc. 5 del Comune), comprendente la planimetria catastale aggiornata (doc. 6 del Comune).
3.3. Con nota del 27 settembre 2024 (doc. 8 del Comune e doc. 15 dell’USR), la signora ER SC e il Direttore dei lavori hanno domandato l’archiviazione delle pratiche di fine lavori e di dichiarazione di agibilità, “[i] n quanto l’edificio, pur risultando agibile dal punto di vista strutturale, impiantistico e delle finiture e completo in ogni sua parte, necessita di ulteriori opere al fine di realizzare i servizi necessari al rientro dell’affittuario presente alla data della crisi sismica del 16 agosto 2016 ”. Veniva specificato, inoltre, che “[p] er tali lavorazioni, consistenti in opere interne (…) ”, sarebbe stato presentato successivamente un nuovo titolo abilitativo.
L’istanza è stata riscontrata dal Comune di Norcia con la nota prot. n. 20270 del 7 ottobre 2024 (doc. 9 del Comune e doc. 16 dell’USR), mediante la quale si comunicava “ che non si può ritenere accoglibile la richiesta di archiviazione della Fine lavori e dell’Agibilità, trattandosi peraltro di autocertificazioni rese ai sensi di legge (…) ”, aggiungendo che “[l] a situazione riguardante l’immobile, in tema di agibilità, risulta ulteriormente confermata nella comunicazione del tecnico incaricato laddove si dichiara che l’edificio risulta “ agibile dal punto di vista strutturale, impiantistico e delle finiture e completo in ogni sua parte ” ”.
Con una successiva istanza del 22 novembre 2024 (doc. 10- bis del Comune), la signora ER SC e il tecnico incaricato hanno insistito per l’annullamento delle pratiche di fine lavori e di agibilità.
Non è seguito ulteriore riscontro da parte del Comune.
3.4. L’Ufficio speciale ricostruzione ha convocato per il 5 dicembre 2024 un sopralluogo (doc. 11 del Comune), all’esito del quale il Comune, con nota del 12 dicembre 2024, ha dato notizia dell’avvio del procedimento finalizzato alla “ (…) verifica delle opere eseguite rispetto ai titoli abilitativi ed alle certificazioni di agibilità su edificio sito nel Comune di Norcia (…) distinto catastalmente al mappale Fg. 123 part. 275, sub. 17 ”, comunicando anche lo svolgimento di un sopralluogo per il 23 dicembre 2024 (doc. 12 del Comune e doc. 19 dell’USR).
Con nota del 16 gennaio 2025, il Comune ha reso noto lo svolgimento di un ulteriore sopralluogo, fissato per il successivo 27 gennaio (doc. 13 del Comune).
L’Amministrazione ha quindi redatto in data 17 febbraio 2025 una relazione dei sopralluoghi del 23 dicembre 2024 e del 27 gennaio 2025, che è stata inviata agli interessati (doc. 4 dei ricorrenti, doc. 14 del Comune e doc. 21 dell’USR). Nella relazione si legge quanto segue: “ I rilievi hanno evidenziato alcune difformità interne, riferite alla mancata realizzazione di due aperture che originariamente costituivano il collegamento tra il magazzino e i locali spogliatoio e ufficio, le quali dovevano collegare il subalterno n. 17 con altra porzione di fabbricato, facente parte di altra unità strutturale ed oggetto di separata istanza di concessione contributiva e abilitativa. Altra difformità rilevata è inoltre la mancata realizzazione di una parete divisoria tra i locali “laboratorio” e “magazzino” e di una ulteriore parete divisoria nel locale “ufficio”, entrambe poste in corrispondenza del confine catastale tra i subalterni n. 17 e n. 20 ”. È stata quindi prospettata l’adozione delle sanzioni previste per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché l’inibizione dell’agibilità, evidenziando che sarebbe stata data notizia all’Agenzia del territorio della presentazione ai fini dell’agibilità di una planimetria catastale comprendente anche una zona a servizi esterna completamente crollata.
3.5. È seguita l’adozione della determinazione n. 37 del 9 aprile 2025 (doc. 5 dei ricorrenti, doc. 16 del Comune e doc. 24 dell’USR), con la quale:
(a) è stata irrogata la sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro per l’esecuzione di interventi in assenza di CILA;
(b) è stata irrogata la sanzione pecuniaria di 500,00 euro per la presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità oltre il termine di novanta giorni dall’ultimazione dei lavori;
(c) è stata disposta l’inibizione degli effetti della dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità e la conseguente perdita dei requisiti di agibilità dell’immobile.
4. Avverso quest’ultimo provvedimento i ricorrenti hanno articolato i motivi che si passa a esporre.
I) Violazione degli articoli 137, comma 1, e 138, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
Le difformità contestate sarebbero insussistenti quanto alla mancata realizzazione di un divisorio interno, mentre sarebbero riscontrabili unicamente con riguardo all’assenza di due porte, le quali, tuttavia, avrebbero potuto soltanto dare ingresso a un’area attualmente inaccessibile, a causa del crollo delle strutture ivi presenti e non ancora ripristinate.
In ogni caso, la mancata comunicazione di opere edilizie interne non darebbe luogo a difformità urbanistiche, tali da condurre alla rimozione degli effetti dell’attestazione di agibilità. Dal provvedimento impugnato non emergerebbe, del resto, la carenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’edificio.
II) Violazione dell’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In subordine rispetto al primo motivo, dovrebbe osservarsi che, sulla base del richiamato articolo 21- nonies , la rimozione degli effetti dell’agibilità non sarebbe consentita a oltre un anno di distanza dalla dichiarazione del 1° marzo 2024. In ogni caso, tale rimozione non recherebbe l’illustrazione delle ragioni di pubblico interesse che sorreggono l’annullamento in autotutela, né sarebbe stata adottata sulla base di una valutazione comparativa dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’agibilità rispetto all’interesse dei privati alla sua conservazione.
Peraltro: (i) non sussisterebbe la contestata difformità della planimetria catastale, in quanto la rappresentazione della zona a servizi esterna completamente crollata non riguarderebbe il capannone oggetto dell’intervento edilizio e perché, inoltre, non sarebbe stato riportato alcun divisorio interno, bensì una mera linea tratteggiata; (ii) un’eventuale difformità relativa a opere interne tra la planimetria catastale presentata e lo stato dei luoghi non avrebbe comunque legittimato l’adozione di provvedimenti incidenti sugli effetti dell’agibilità; (iii) la mancata comunicazione delle opere interne non determinerebbe alcuna difformità edilizia e, a fronte di tale dato, la divergenza tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi non sarebbe stata idonea in radice a indurre in errore il Comune in relazione all’agibilità.
III) Violazione del contraddittorio procedimentale.
In via ulteriormente subordinata, dovrebbe rilevarsi che, con riguardo ai due sopralluoghi comunali del 23 dicembre 2024 e del 27 gennaio 2025, non sarebbe stato redatto alcun verbale sottoscritto dai partecipanti e, in particolare, dai ricorrenti o dai loro rappresentanti e ausiliari. La relazione trasmessa ai signori SC costituirebbe, infatti, un atto elaborato a posteriori e unilateralmente dal Comune; circostanza, questa, che determinerebbe di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.
Sotto altro profilo, la relazione comunale recherebbe la posizione definitiva del Comune in ordine alle sanzioni da applicare, precludendo con ciò agli interessati di interloquire nell’ambito del procedimento, al fine di contrastare le convinzioni anticipate dall’Amministrazione.
IV) Eccesso di potere per omessa o errata valutazione dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.
La rimozione degli effetti dell’attestazione di agibilità non sarebbe basata su alcuna valutazione istruttoria e motivazione, non essendo stata evidenziata né la presenza di violazioni concernenti le dimensioni, destinazioni e prescrizioni, secondo quanto previsto all’articolo 137, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2015, né l’incidenza della mancata realizzazione dei collegamenti e dei divisori sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici, sul risparmio energetico e sulla sicurezza degli impianti installati. Il provvedimento si baserebbe, pertanto, su un mero dato formale, peraltro insussistente, quale la difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria allegata alla dichiarazione di agibilità.
La determinazione assunta dall’Amministrazione si rivelerebbe, inoltre, illogica, sproporzionata e confliggente con i principi di correttezza e di buona fede, atteso che la mancata esecuzione di interventi di minima entità in una parte dell’immobile non potrebbe ragionevolmente comportare la rimozione degli effetti dell’agibilità per tutte le ben più estese porzioni del fabbricato non interessate dalle pretese difformità riscontrate dal Comune.
5. I ricorrenti hanno poi impugnato con motivi aggiunti il decreto dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria n. 688 del 1° ottobre 2025, nella parte recante la revoca parziale del contributo concesso.
6. Le vicende che hanno condotto all’adozione di questo secondo provvedimento si intersecano in parte con l’ iter già sopra illustrato e possono essere compendiate nei termini che seguono.
6.1. La signora ER SC, in qualità di comproprietaria e di delegata dagli altri proprietari AO SC e SC SC, ha presentato un’istanza di contributo, acquisita dall’Ufficio speciale ricostruzione il 6 novembre 2017.
Nella predetta istanza la richiedente ha attestato che, alla data dell’evento sismico, l’edificio era utilizzato in parte dall’impresa individuale ER SC, sulla base di un contratto di comodato d’uso verbale, per attività di commercio al minuto di materiale da costruzione, e per la restante parte da una diversa impresa, attiva nel commercio all’ingrosso di cereali e legumi, in forza di un contratto di locazione commerciale.
Più in dettaglio, secondo quanto risulta in atti, tale contratto è stato stipulato dalla società conduttrice con la signora ER SC (doc. 10 dei ricorrenti e doc. 4 dell’USR).
A corredo della richiesta di contributo sono state trasmesse le dichiarazioni dei proprietari, con le quali questi si impegnavano, tra l’altro, in caso di immobili dati in locazione, “ a proseguire alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, nel rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma, ovvero, (…) in caso di rinuncia degli aventi diritto, di cedere in locazione ad altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici ” (doc. 3 dell’USR).
Con decreto dell’Ufficio speciale ricostruzione n. 57 del 25 febbraio 2019 è stata accolta l’istanza di contributo presentata dalla signora ER SC per l’esecuzione di interventi in relazione all’edificio “ (…) sito nel Comune di Norcia, adibito alla data dell’evento sismico, parte all’esercizio dell’Impresa individuale omonima “SC ER” (…), per attività di commercio al minuto di materiale da costruzione e parte in affitto all’Impresa (…), per attività di commercio all’ingrosso di cereali e legumi ” (doc. 7 dei ricorrenti e doc. 5 dell’USR).
6.2. Nelle more della ricostruzione, la società che conduceva in locazione parte dell’immobile dei ricorrenti, stante l’inagibilità dell’edificio, ha chiesto un contributo per la delocalizzazione dell’attività.
6.3. Dopo la presentazione, in data 3 febbraio 2023, della comunicazione della fine dei lavori, avvenuta il precedente 31 gennaio (doc. 2 del Comune e doc. 8 dell’USR), il 26 luglio 2023 è stata avanzata dalla parte beneficiaria del contributo per la ricostruzione l’istanza di erogazione del saldo finale dei lavori (doc. 9 dell’USR).
A seguito della presentazione della dichiarazione di agibilità, l’Ufficio speciale ricostruzione, con nota del 23 luglio 2024 (doc. 13 dell’USR), ha rilevato che da tale dichiarazione “ (…) emerge il ripristino parziale dell’agibilità del subalterno 17 della particella 275 in quanto parte dello stesso non è stato oggetto di intervento poiché facente parte di un’altra unità strutturale ” e che “ alla sopra richiamata dichiarazione per l’agibilità è allegato un elaborato grafico con evidenza di incongruenze rispetto a quello del progetto architettonico di variante acquisito al prot. USR n. 0005213 del 13/02/2021 ”. Sono stati, quindi, domandati “ (…) chiarimenti relativamente al disallineamento dei contenuti della relazione acquisita al prot. USR. n. 0009841 del 15/06/2018 con i contenuti della dichiarazione per l’agibilità sopra menzionata che, stante la documentazione agli atti, non consente allo scrivente Servizio valutazioni circa il rispetto degli obblighi dei beneficiari ai fini della ricostruzione degli edifici destinati ad attività produttiva ”. Si è, inoltre, evidenziato che “ (…) stante la rilevata incongruenza grafica tra gli elaborati di variante e quelli allegati alla dichiarazione per l’agibilità, emerge la necessità di valutare la conformità dei lavori eseguiti al progetto di variante presentato ”.
In riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti, il tecnico incaricato dalla proprietà, con nota in data 11 settembre 2024, ha rappresentato di aver rilevato un errore nella dichiarazione di agibilità, “ (…) in ragione della presa in considerazione di un elaborato non attinente alla situazione nel suo complesso (non avendo considerato gli aspetti funzionali riconducibili al conduttore) ”, e ha quindi rappresentato di voler procedere alla revoca della dichiarazione (doc. 14 dell’USR).
Sono seguite – secondo quanto già esposto – l’istanza di archiviazione della fine dei lavori e della dichiarazione di agibilità del 27 settembre 2024 (doc. 8 del Comune e doc. 15 dell’USR), rigettata dal Comune di Norcia con nota del 7 ottobre 2024 (doc. 9 del Comune e doc. 16 dell’USR), nonché l’ulteriore istanza del 22 novembre 2024 di annullamento delle medesime pratiche (doc. 10- bis del Comune).
6.4. Si sono svolti quindi i sopralluoghi sopra richiamati.
In particolare, l’Ufficio speciale ricostruzione, nel verbale del sopralluogo del 5 dicembre 2024, ha evidenziato “ (…) la presenza di materiale per l’edilizia di varia natura (…) ”, non riconducibile all’attività della società conduttrice dell’edificio (doc. 20 dei ricorrenti e doc. 18 dell’USR).
Nel successivo verbale redatto dell’Ufficio in relazione al sopralluogo del 27 gennaio 2025 è stata rilevata la mancata realizzazione di divisori interni e aperture, con conseguente diversa distribuzione interna degli spazi, ed è stata nuovamente rimarcata la presenza di materiale per l’edilizia di varia natura, non riconducibile all’attività della conduttrice, né a lavorazioni di cantiere (doc. 22 dell’USR).
6.5. L’Ufficio speciale ricostruzione ha quindi dato preavviso dell’adozione di un provvedimento di revoca parziale del contributo, con riferimento alle sole opere di finitura interna della porzione di fabbricato interessata (doc. 21 dei ricorrenti e doc. 23 dell’USR).
La richiedente non ha presentato osservazioni.
6.6. È seguita l’adozione del decreto dell’Ufficio speciale ricostruzione n. 688 del 1° ottobre 2025 (doc. 6 dei ricorrenti e doc. 26 dell’USR), con il quale, per quanto qui rileva:
- si è preso atto che “ dall’esito del controllo effettuato in merito al rispetto delle previsioni di cui all’art. 19 dell’O.C. n. 13/2017, da leggersi in combinato disposto con l’obbligo ex lege di cui all’art. 24 della medesima ordinanza, deriva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 dell’O.C. n. 13/2017, anche in considerazione di quanto previsto al c. 2bis dell’art. 11 dell’O.C. n. 19/2017, così come ribadito dall’art. 35 c. 5 lett. a) del Testo unico per la Ricostruzione Privata, il venir meno del diritto al contributo per le parti di proprietà esclusiva relative al subalterno 17 (…) ”;
- si è quindi disposto “ di revocare parzialmente il contributo concesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 dell’O.C. n. 13/2017, per un importo pari a € 21.143,91 (…) IVA inclusa, di cui € 21.125,92 (…) per lavori ed € 17,99 (…) per spese tecniche al lordo di cassa previdenziale, per il mancato riconoscimento delle opere di finitura interna alla porzione di fabbricato concessa in uso alla società [conduttrice] a seguito del mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 19 dell’O.C. n. 13/2017, da leggersi in combinato disposto con l’obbligo ex lege di cui all’art. 24 della medesima ordinanza ”.
Con il medesimo provvedimento il contributo è stato, inoltre, rideterminato in aumento nell’importo complessivo di euro 1.034.664,78 IVA inclusa, ove dovuta, “ (…) comprensivo delle compensazioni, come richieste dal direttore dei lavori in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, c. 2, lett. a1) e c. 4 dell’O.C. n. 126/202 (…) ”.
7. Come anticipato, il decreto n. 688 del 1° ottobre 2025, nella parte recante la revoca parziale del contributo, è stato impugnato dai signori SC mediante un atto di motivi aggiunti.
Dopo aver illustrato le vicende relative al rapporto intercorso con la conduttrice di parte delle strutture insistenti sul subalterno 17, nonché allegato diffusamente l’esistenza di presunte irregolarità nella delocalizzazione assentita in favore della predetta conduttrice, i ricorrenti hanno articolato i mezzi di gravame di seguito illustrati.
I) Violazione degli articoli 19, 23 e 24 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017.
La proroga dei contratti di locazione potrebbe essere azionata soltanto all’esito dei lavori finalizzati a ripristinare l’agibilità e per la sua inosservanza non sarebbe prevista alcuna sanzione, tanto meno la revoca del contributo. Nel caso in esame, le strutture insistenti sul subalterno 17 sarebbero state riedificate soltanto in parte, mentre la rimanente porzione dovrebbe essere ancora ricostruita, con la conseguenza che nessuna contestazione potrebbe essere avanzata nei confronti della parte richiedente.
D’altro canto, il contratto fatto valere dalla conduttrice non sarebbe intercorso con la proprietà, bensì con l’impresa individuale ER SC, che aveva la disponibilità dell’immobile in forza di un rapporto di comodato d’uso. Una volta ristrutturato il capannone in ferro, la relativa riconsegna sarebbe stata dovuta perciò nei confronti della comodataria, che vi esercitava l’attività produttiva alla data del sisma e che non possedeva altri immobili idonei all’esercizio dell’impresa. A differenza della conduttrice, la comodataria non avrebbe inoltre beneficiato di un rilevante finanziamento per la delocalizzazione dell’attività.
La sanzione della revoca del contributo risulterebbe inflitta sulla base di quanto disposto dall’articolo 23 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017, senza che, tuttavia, sia stata indicata l’ipotesi specificamente contestata tra quelle contemplate dal predetto articolo 23.
La ragione della revoca non sarebbe evincibile nemmeno dal richiamo agli articoli 19 e 24 della medesima ordinanza commissariale, ove non sarebbero previste sanzioni. Peraltro, nel caso in esame non sarebbe intervenuto alcun mutamento della destinazione d’uso.
Non sarebbe pertinente neanche la lettera f) dell’articolo 23, atteso che i proprietari non avrebbero mai reso dichiarazioni false in ordine alla ripresa dell’attività da parte della ditta individuale ER SC, né avrebbero reso altre dichiarazioni al riguardo.
Non sarebbe riscontrabile, infine, la fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo 23, ossia la realizzazione degli edifici in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale, perché la mancanza delle opere interne rilevata dal Comune di Norcia non sarebbe rilevante sotto questo profilo.
II) Violazione dell’articolo 11, comma 2- bis , dell’ordinanza n. 19 del 2017 e dell’articolo 35, comma 5, del Testo unico della ricostruzione.
Le suddette previsioni non sarebbero applicabili nel caso in esame e sarebbero state, perciò, impropriamente richiamate nel decreto di revoca del contributo.
III) Illegittimità derivata.
La revoca del contributo, in quanto fondata almeno parzialmente sul provvedimento inibitorio degli effetti dell’agibilità emesso dal Comune di Norcia, sarebbe affetta dai medesimi vizi già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. Il Comune di Norcia, costituitosi in giudizio:
- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, nella parte in cui è diretto nei confronti dell’applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione di agibilità e per la mancata presentazione della CILA per opere interne, trattandosi di profili avverso i quali non risulterebbero articolate censure;
- ha sostenuto l’inammissibilità del primo motivo del ricorso, nella parte in cui viene ritenuta infedele la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dal Comune nell’allegato 1 della relazione di sopralluogo, atteso che la contestazione attingerebbe un atto pubblico, destinato a fare piena prova fino a querela di falso;
- ha eccepito l’inammissibilità anche del terzo motivo del ricorso introduttivo, in quanto i verbali dei sopralluoghi effettuati dal Comune sarebbero stati trasfusi nella relazione unitaria del 17 febbraio 2025, parimenti assistita da fede privilegiata.
Nel merito, l’Amministrazione ha allegato l’infondatezza del gravame.
9. L’Ufficio speciale ricostruzione Umbria si è parimenti costituito in giudizio e ha dedotto l’infondatezza dei motivi aggiunti, rivolti avverso il provvedimento di revoca parziale del contributo.
10. I ricorrenti hanno replicato alle difese avversarie mediante un’apposita memoria.
11. All’udienza pubblica fissata la causa è stata chiamata e discussa, e in tale occasione le parti resistenti hanno dichiarato di rinunciare a eventuali termini a difesa con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
12. Secondo quanto sopra illustrato, all’origine della controversia vi è la mancata realizzazione, in occasione della ricostruzione post sisma del capannone a destinazione produttiva di proprietà dei ricorrenti, di due aperture e di alcune opere interne, funzionali all’utilizzazione di una porzione dell’immobile da parte della conduttrice che vi era insediata alla data dell’evento calamitoso.
Ciò ha determinato l’emanazione di due distinti provvedimenti:
- l’uno, adottato dal Comune di Norcia, recante principalmente l’inibizione degli effetti della dichiarazione di agibilità, in considerazione della difformità dell’immobile rispetto al progetto presentato, oltre all’irrogazione di ulteriori sanzioni per l’omessa presentazione della CILA e per la tardiva dichiarazione di agibilità rispetto all’ultimazione dei lavori;
- l’altro, emesso dall’Ufficio speciale ricostruzione, recante la revoca del contributo, limitatamente all’importo di euro 21.143,91 (a fronte della complessiva rideterminazione del contributo nell’importo di euro 1.034.664,78), ossia per la sola parte riferita alle finiture previste nella porzione dell’edificio precedentemente utilizzata dalla conduttrice, non rientrata nella disponibilità dei locali.
13. Entrambi i provvedimenti resistono alle censure articolate dai ricorrenti.
14. Quanto al ricorso introduttivo, rivolto avverso il provvedimento comunale, può prescindersi dalle eccezioni sollevate dall’Amministrazione, stante l’infondatezza nel merito delle censure.
15. Con il primo e il quarto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, i ricorrenti:
- hanno contestato l’esistenza di irregolarità nella ricostruzione dell’immobile;
- hanno sostenuto che, in ogni caso, eventuali difformità relative a mere opere interne non avrebbero legittimato l’adozione di un provvedimento di inibizione degli effetti della dichiarazione di agibilità.
15.1. Per ciò che attiene al primo profilo, deve osservarsi anzitutto che, secondo quanto emerge dalla relazione comunale del 17 febbraio 2025, l’Amministrazione ha riscontrato la mancata realizzazione:
(i) di un divisorio tra il locale magazzino e il locale laboratorio;
(ii) della parete divisoria prevista nel locale ufficio;
(iii) di due aperture volte a collegare il magazzino con la porzione di fabbricato ancora non ricostruita.
15.1.1. Quanto all’opera sub (i), i ricorrenti hanno affermato che il divisorio non sarebbe stato previsto nel progetto e che, inoltre, la mancanza di tale opera non farebbe emergere alcuna difformità rispetto alla planimetria catastale, ove la presenza di una linea tratteggiata sarebbe volta unicamente a evidenziare il confine tra i subalterni 17 e 20 (v. p. 11 del ricorso).
Al riguardo, deve tuttavia deve rilevarsi che – a prescindere dal significato da attribuire alla linea tratteggiata riportata nella planimetria catastale – la previsione in progetto di un elemento divisorio tra la zona laboratorio e la zona magazzino emerge dall’allegato 3 della relazione comunale del 17 febbraio 2025, ove è presente una doppia linea continua a indicare la presenza di una parete.
Tale circostanza è sostanzialmente riconosciuta anche nel ricorso, laddove vi si legge che nel progetto sarebbe stata indicata “ (…) soltanto una porzione di parete verticale di appoggio (…) ” (v. p. 8 del ricorso). Con tale affermazione, di tenore non chiaro, sembrerebbe infatti che i ricorrenti abbiano inteso affermare che fosse bensì prevista una parete, ma che tale opera non fosse volta a separare completamente le due porzioni di fabbricato.
A prescindere da ogni approfondimento sul punto, non necessario in questa sede, risulta dirimente il dato che non sia stata effettivamente realizzata una struttura indicata nel progetto e, peraltro, dotata di una funzione specifica, ossia quella di delimitare gli spazi utilizzati alla data del sisma dall’impresa conduttrice.
La mancata realizzazione del divisorio, per come previsto nel progetto, è stata, del resto, espressamente ammessa anche dal Direttore dei lavori e dalla signora ER SC. Nella richiesta di “annullamento” delle pratiche relative alla dichiarazione di fine lavori e della dichiarazione di agibilità, da essi sottoscritta in data 22 novembre 2024, si legge, infatti, che “ (…) l’edificio (…) necessita di ulteriori opere consistenti nella realizzazione di servizi igienici, spogliatoi e parete divisoria al fine di permettere il rientro dell’affittuario presente nell’immobile alla data della crisi sismica del 16 agosto 2016 ” (doc. 10- bis del Comune).
15.1.2. Quanto all’opera sopra indicata sub (ii), i ricorrenti hanno allegato che, dal confronto tra lo stato di fatto rilevato dal Comune e il progetto assentito, emergerebbe che la parete divisoria nel locale ufficio sia stata realizzata come in progetto (v. p. 5 del ricorso).
L’affermazione risulta, però, smentita dal chiaro tenore della relazione del 17 febbraio 2025 e dal relativo allegato grafico 1, ove è stata indicata espressamente la mancata realizzazione di tale manufatto.
D’altro canto, i signori SC non hanno fornito alcuna prova dell’esistenza dell’opera, non rilevata in occasione dei sopralluoghi, ma riportata tanto nel progetto, quanto nella planimetria catastale.
15.1.3. Infine, la mancata realizzazione delle aperture sub (iii) è stata espressamente ammessa dagli stessi ricorrenti.
Al riguardo, è priva di pregio la contestazione, secondo la quale le porte, ove realizzate, avrebbero dato accesso a una zona ancora non ricostruita, in quanto ciò che rileva è la non conformità dello stato di fatto rispetto al progetto presentato e alla planimetria catastale.
15.1.4. In definitiva, non è revocabile in dubbio l’esistenza di profili di difformità dell’edificio, per come ricostruito, sia rispetto al titolo abilitativo, sia rispetto alle risultanze catastali.
15.2. Come detto, i ricorrenti hanno sostenuto poi che le difformità riscontrate dal Comune sarebbero irrilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile.
15.2.1. La tesi è stata argomentata sulla base della formulazione del comma 1 dell’articolo 137 della legge regionale n. 1 del 2015, ove si legge che “ L’agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente ”.
Stando a questa previsione, secondo i ricorrenti:
- dovrebbero assumere rilievo ai fini dell’agibilità soltanto le difformità rispetto al progetto assentito che presentino incidenza “ (…) dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate ”;
- non potrebbe essere disposta l’inibitoria degli effetti dell’agibilità ove non sia dimostrato il venir meno delle “ (…) condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente ”.
Tali contestazioni tuttavia non colgono nel segno.
15.2.2. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che il riferimento, contenuto al comma 1 dell’articolo 137 della legge regionale n. 1 del 2015, ai profili dimensionali, alla destinazione d’uso e alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi non può essere interpretato nel senso di limitare solo a tali parametri l’attestazione di conformità al progetto che deve essere rilasciata dal tecnico incaricato, né nel senso di circoscrivere corrispondentemente le verifiche da parte dell’Amministrazione.
A questa lettura osta anzitutto la previsione del comma 3 del medesimo articolo 137, ove, con specifico riferimento all’attestazione di agibilità resa dal privato, si stabilisce che “ (…) tiene luogo dell’agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti, e, per presa visione, dall’intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto ”. La disposizione richiede, infatti, un’espressa assunzione di responsabilità circa la “ rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto ”, senza alcuna ulteriore specificazione e, dunque, senza circoscrivere tale rispondenza soltanto a determinati profili.
Questa interpretazione è, inoltre, l’unica consentita anche in quanto la legge regionale deve essere interpretata necessariamente in conformità alla disciplina statale, laddove questa reca, quale principio fondamentale, il contenuto essenziale dell’attestazione di agibilità. In particolare, l’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che oggetto della relativa dichiarazione debba essere “ (…) la conformità dell’opera al progetto presentato (…) ”, ossia l’integrale corrispondenza tra il progetto assentito e la costruzione realizzata.
Di conseguenza, qualunque difformità risulta ostativa all’emissione della dichiarazione di agibilità, mentre non è richiesto, né consentito alcun approfondimento in ordine alla rilevanza urbanistica delle difformità o alla loro incidenza su determinati parametri.
15.2.3. Per ciò che attiene al secondo aspetto evidenziato dai ricorrenti, occorre rilevare che i profili attinenti alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati costituiscono elementi da considerare in aggiunta, e non in sostituzione, rispetto alla conformità dell’opera al progetto, che è comunque presupposto necessario per l’agibilità.
15.2.4. Va ribadito, pertanto, il principio già enunciato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo il quale “ (…) l’agibilità di un immobile è condizionata, oltre che dalla ricorrenza dei presupposti suoi propri, anche dalla conformità urbanistica/edilizia dell’edificio (da ultimo T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07.02.2022, n.1442, ma anche Consiglio di Stato, sez. II, 22.03.2021, n. 245) per cui la suddetta certificazione non potrebbe essere comunque rilasciata in presenza di abusi o difformità edilizie ” (TAR Umbria, 19 settembre 2023, n. 517; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 15 gennaio 2025, n. 313; Id., Sez. VI, 2 agosto 2022, n. 6780).
15.2.5. D’altro canto, è comprovata in atti pure la non rispondenza dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale.
Anche senza approfondire il significato da attribuire alla presenza di una linea tratteggiata nella posizione in cui era prevista la realizzazione della parete divisoria tra magazzino e laboratorio, nonché alla circostanza che sia stata rappresentata catastalmente la zona esterna crollata, la difformità delle risultanze catastali rispetto allo stato di fatto è riscontrabile quanto meno con riguardo al divisorio nel locale ufficio e alle aperture; elementi, questi ultimi, che risultano essere stati riportati nella planimetria catastale, benché non effettivamente realizzati.
Correttamente, pertanto, il Comune ha rimarcato nel provvedimento impugnato che “ (…) allegata alla Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità è stata versata in atti una planimetria catastale non fedele rispetto allo stato dei luoghi rilevato in fase di sopralluogo ”.
Si tratta di un profilo rilevante ai fini dell’agibilità, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, “ gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale ” devono essere documentati a corredo della relativa dichiarazione.
La difformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale è stata, pertanto, appropriatamente evidenziata dal Comune nel provvedimento impugnato, in aggiunta rispetto alla ragione principale alla base della determinazione assunta, ossia la difformità rispetto al progetto.
15.3. Non emerge, infine, una mancanza di proporzionalità tra l’entità delle difformità rilevate dal Comune e la portata degli effetti del provvedimento impugnato, atteso che, alla luce di quanto esposto, la non corrispondenza dello stato di fatto rispetto al progetto costituisce condizione sufficiente per inibire gli effetti dell’agibilità.
15.4. Il primo e il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio devono essere, perciò, rigettati.
16. È infondato anche il secondo mezzo, con il quale si sostiene che, ai sensi dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento inibitorio degli effetti della dichiarazione di agibilità non avrebbe potuto essere emesso a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione stessa e che, inoltre, il Comune non avrebbe enunciato le ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento inibitorio.
16.1. Come sopra esposto, tale provvedimento è stato adottato a seguito di sopralluoghi, che hanno consentito all’Amministrazione di rilevare l’esistenza di difformità tra lo stato di fatto e quanto risultante dall’attestazione dell’agibilità, rilasciata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – ove si affermava “ che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ”.
In tale situazione, l’inibizione degli effetti della dichiarazione di agibilità costituiva un atto dovuto, alla luce:
- dell’articolo 75 del predetto d.P.R. n. 445 del 2000, ove si stabilisce che “ (…) qualora dal controllo (…) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”;
- dell’articolo 138, comma 6, della legge regionale n. 1 del 2015, in base al quale “ Il comune, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 140, può determinare l’eventuale rimozione degli effetti prodotti con l’attestazione dell’agibilità dell’immobile ”.
In altri termini, posto che la dichiarazione di agibilità è volta ad attestare, sotto la responsabilità del dichiarante, una determinata situazione di fatto, la circostanza che, nel caso in esame, tale attestazione avesse un contenuto non rispondente allo stato dei luoghi inscrive il potere esercitato dal Comune nel quadro delle disposizioni ora richiamate. Non è pertinente, invece, il richiamo ai presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, di cui all’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, atteso che nel caso in esame non si fa questione della rimozione di un titolo formatosi sulla base della dichiarazione del privato, bensì della non rispondenza al vero di tale dichiarazione, avente una valenza certificativa dello stato di fatto.
16.2. Da ciò il rigetto del motivo ora esaminato.
17. Con il terzo mezzo del ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno lamentato:
- la mancanza di un verbale sottoscritto dai proprietari o dai loro rappresentanti relativo ai due sopralluoghi comunali del 23 dicembre 2024 e del 27 gennaio 2025;
- la circostanza che, a loro avviso, l’Amministrazione si sarebbe già espressa definitivamente in ordine alle sanzioni da applicare nella relazione del 17 febbraio 2025, così sostanzialmente precludendo ai proprietari ogni spazio di interlocuzione.
17.1. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che l’irrogazione delle sanzioni in materia edilizia non è subordinata alla redazione di un verbale di sopralluogo sottoscritto anche dai proprietari e che, inoltre, non è stata smentita la circostanza, risultante dalla relazione comunale, che la ricorrente AO SC fosse presente a entrambi i sopralluoghi del 23 dicembre 2024 e del 27 gennaio 2025.
17.2. Per ciò che attiene al secondo profilo, deve osservarsi che l’Amministrazione si è limitata a rappresentare agli interessati, mediante la trasmissione della relazione, l’esito degli approfondimenti svolti.
A fronte di tale comunicazione, i proprietari avrebbero ben potuto presentare memorie e osservazioni, fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo, intervenuto soltanto il 9 aprile 2025.
17.3. Non emerge, pertanto, la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, per cui si rivela infondato anche il terzo motivo.
18. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere integralmente rigettato.
19. Con il primo motivo aggiunto di gravame, i ricorrenti hanno diffusamente contestato le ragioni poste alla base del provvedimento di revoca parziale del contributo per la ricostruzione del capannone a uso produttivo.
19.1. Va premesso che sono del tutto irrilevanti in questa sede le vicende relative alla concessione di un contributo per la delocalizzazione in favore della società che conduceva in locazione una parte del capannone alla data del sisma.
Risulta dirimente, invece, la circostanza che, alla predetta data, l’immobile fosse utilizzato sia dalla ditta individuale ER SC, sia dalla conduttrice, e che questa situazione fosse stata espressamente indicata in sede di presentazione dell’istanza di contributo.
19.2. Come correttamente evidenziato nelle proprie difese dall’Ufficio speciale ricostruzione, l’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 – ordinanza vigente al tempo della presentazione dell’istanza della signora ER SC e ora sostituita dal Testo unico della ricostruzione privata, approvato con l’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 – riconduce tutti i benefici ivi previsti alla finalità di “ (…) assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici (…) ”.
In coerenza con lo scopo enunciato, l’articolo 19, comma 1, dell’ordinanza commissariale stabilisce che “ I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell’immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell’attività produttiva ”.
Il successivo articolo 24 dispone, inoltre, che “ Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla presente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti sono prorogati per un periodo non inferiore a due anni successivi alla conclusione dei lavori finalizzati a ripristinare l’agibilità o a ricostruire l’edificio, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge ”.
In ossequio a quest’ultima previsione, come sopra esposto, in sede di presentazione della domanda di contributo è stato espressamente assunto da parte dei signori SC l’impegno al mantenimento del contratto di locazione in essere con l’altra impresa che esercitava la propria attività nel capannone.
19.3. Ciò posto, non ha pregio la tesi dei ricorrenti, secondo i quali la proroga del contratto di locazione avrebbe potuto essere azionata civilisticamente soltanto all’esito dei lavori finalizzati a ripristinare l’agibilità, che nella specie non erano conclusi, dovendo ancora essere ricostruita la parte relativa al c.d. “blocco A”.
Ciò che conta ai fini dell’erogazione del contributo è, infatti, la circostanza che il finanziamento non abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato concesso, ossia il reinsediamento di tutte le imprese che utilizzavano il capannone alla data del sisma.
19.4. Neppure può assumere rilievo il fatto che il contratto di locazione non fosse stato sottoscritto da tutti i proprietari, bensì dalla sola signora ER SC, quale titolare dell’omonima impresa individuale e comodataria del capannone.
A prescindere dalla circostanza che la predetta sottoscrittrice è una dei proprietari dell’immobile, deve osservarsi che:
- la presenza dell’impresa conduttrice è stata dichiarata nell’istanza di contributo, che è stata presentata dalla signora ER SC a beneficio di tutti i proprietari, e tale dato è stato riportato anche nel provvedimento di concessione del contributo (doc. 7 dei ricorrenti e doc. 5 dell’USR);
- tutti i proprietari hanno assunto personalmente l’impegno al mantenimento delle locazioni per un periodo non inferiore a due anni dall’esecuzione dell’intervento (doc. 3 dell’USR).
Non può perciò sostenersi che, una volta ultimato il capannone, questo dovesse essere restituito soltanto all’impresa individuale ER SC, che ne aveva in precedenza la disponibilità sulla base di un comodato d’uso verbale stipulato con gli altri comproprietari; costituiva, piuttosto, un preciso obbligo di tutti i proprietari assicurare il reinsediamento anche della società conduttrice.
È appena il caso di aggiungere che è del tutto irrilevante, al riguardo, la circostanza che quest’ultima società utilizzasse l’immobile solo come magazzino e non come sede principale della propria attività, come pure il fatto che l’impresa individuale ER SC non disponesse di altre strutture idonee per le proprie esigenze e non avesse beneficiato di contributi per la delocalizzazione. Ciò che conta, infatti, è che il contributo per la ricostruzione sia stato domandato e assentito al fine di permettere la prosecuzione dell’attività di tutte le imprese che utilizzavano il capannone alla data del sisma, e tuttavia una di queste non sia rientrata nella disponibilità dei locali.
19.5. Non colgono nel segno neppure le diffuse argomentazioni volte a sostenere che il provvedimento di revoca del contributo non avrebbe individuato la fattispecie di illecito alla quale è stata riconnessa l’applicazione di tale sanzione e che, inoltre, la revoca non troverebbe fondamento né nell’articolo 24 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017, né nelle fattispecie enucleate all’articolo 23 della medesima ordinanza.
19.5.1. Al riguardo, deve osservarsi che, alla luce della motivazione del provvedimento, è agevole evincere, sia pure implicitamente, che la revoca è stata disposta ai sensi della lettera a) , dell’articolo 23, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017, per come tale lettera è stata modificata dall’articolo 14, comma 3, lett. e) , dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, ossia in ragione del “ mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 19 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi ”.
L’articolo 19 è stato, infatti, espressamente richiamato, “ in combinato disposto con l’obbligo ex lege di cui all’art. 24 ”, e nel quadro di queste previsioni è stato ricondotto quanto accertato da parte dell’Ufficio speciale ricostruzione, ossia la mancata ripresa dell’attività produttiva da parte di una delle imprese che avevano titolo per reinsediarsi nell’immobile ricostruito, nonché la mancata realizzazione delle opere funzionali a tale reinsediamento.
In particolare, l’istruttoria ha fatto emergere che:
- non erano state ricostruite le strutture volte a delimitare gli spazi precedentemente utilizzati dalla conduttrice;
- nel capannone era presente esclusivamente materiale per l’edilizia, non ascrivibile all’attività della predetta conduttrice, operante nel commercio all’ingrosso di cereali e legumi.
19.5.2. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la fattispecie individuata dall’Amministrazione è idonea a sorreggere la revoca parziale del contributo.
Alla luce delle finalità proprie dei benefici per la ricostruzione, l’obbligo previsto dall’articolo 19 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 va inteso infatti non solo – per così dire – in astratto, ossia quale impegno al generico ripristino della destinazione produttiva, ma anche, alla luce dell’articolo 24, in termini concreti, vale a dire come obbligo di consentire il rientro delle imprese conduttrici che utilizzavano l’immobile alla data del sisma. Di conseguenza, laddove tale rientro non sia assicurato, risulta integrata la fattispecie prevista dall’articolo 23, comma 3, lett. a) , dell’ordinanza.
D’altro canto, la revoca è stata disposta dall’Amministrazione soltanto per un importo limitato, ossia unicamente nella misura corrispondente al “ (…) mancato riconoscimento delle opere di finitura interna alla porzione di fabbricato concessa in uso alla società [conduttrice] (…) ”, e quindi in piena aderenza alla fattispecie richiamata.
19.6. Il motivo ora scrutinato deve essere, perciò, rigettato.
20. Con il secondo mezzo dell’atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno sostenuto l’improprietà dei richiami, contenuti nel provvedimento di revoca del contributo, all’articolo 11, comma 2- bis , dell’ordinanza n. 19 del 2017 e all’articolo 35, comma 5, del Testo unico della ricostruzione.
20.1. Al riguardo, sarebbe sufficiente osservare che anche l’eventuale presenza di un errore nelle norme richiamate non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità del provvedimento, ove quest’ultimo sia stato comunque adottato in conformità alla legge.
20.2. In ogni caso, nessun errore è in verità riscontrabile, atteso che, come evidenziato dall’Ufficio speciale ricostruzione nelle proprie difese, le suddette disposizioni, dettate con riferimento alla ricostruzione di immobili aventi destinazione abitativa, sono state richiamate in via analogica in bonam partem nel caso in esame, al fine di revocare solo parzialmente, e non totalmente, il contributo assegnato ai ricorrenti.
L’articolo 35, comma 5, del Testo unico della ricostruzione privata, che riprende e sostituisce l’articolo 11, comma 2- bis , della precedente ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, stabilisce infatti che “ la perdita del diritto al contributo lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell’edificio ”.
Facendo applicazione analogica di tali previsioni nel caso oggetto di controversia, concernente la ricostruzione di un immobile a uso produttivo, l’Amministrazione ha revocato il contributo soltanto nella parte riferibile alle finiture funzionali all’insediamento della conduttrice, e non invece per il suo intero importo.
Si tratta perciò, con ogni evidenza, di norme richiamate a tutto beneficio dei ricorrenti, che non hanno dunque neppure interesse a contestarne l’applicazione.
20.3. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.
21. Stante il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, va respinto anche il terzo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata prospettata l’illegittimità del decreto di revoca del contributo per i medesimi vizi già dedotti avverso il provvedimento comunale di inibizione degli effetti della dichiarazione di agibilità.
22. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Norcia ed euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Ufficio speciale ricostruzione – Regione Umbria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RF UN, Presidente
IA VE Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE Di AU | RF UN |
IL SEGRETARIO