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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7135 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott.ssa CA Mangano Presidente rel. Dott.ssa Gisella Dedato Consigliera Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.5924/2022R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 10.7.2025, tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA (P. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante nonché socio accomandatario,
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Terracina, alla Piazza della Repubblica n. 44, presso lo studio dell'Avv. Corrado De Angelis che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello al quale è congiunta telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; A PPEL LANT I E
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_3
), elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Provincie n. C.F._3
116, presso lo studio dell'Avv. Francesca Arcangeli che la rappresenta e difende giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione a cui è congiunta telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Fondi (LT), Via Madonna delle Grazie n. 82. APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina, n.
r.g. n. 1 827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata - azione a difesa della proprietà in materia di distanze tra costruzioni.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello così come proposto, ritenendo fondati i motivi esposti nel presente gravame e, per l'effetto, in totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata:
- IN RITO si insta per l'estromissione dal presente giudizio delle persone fisiche della signora e stante la loro palese Parte_1 Parte_2 carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate dall'appellata nel primo grado di giudizio, ribadendo che sia l'impianto per la distribuzione dei carburanti sia l'impianto di autolavaggio sono di proprietà esclusiva della e giammai delle persone fisiche Parte_1 della e , dal ché deriva la loro assoluta e Controparte_2 Parte_2 incontrovertibile estraneità al giudizio.
- NEL MERITO:
1) IN VIA PRINCIPALE, e previo riconoscimento della tipologia dell'impianto di autolavaggio unicamente assoggettabile al rispetto delle distanze di cui all'art. 889, 1° co., c.c., dichiarare che l'impianto è stato posizionato oltre i 2 ml. dal confine con il fondo della dichiarare la nullità totale e/o parziale della sentenza di primo Parte_3 grado n. 827/2022 del 26/04/2022 per vizio di motivazione in quanto fondata sulle risultanze di una CTU affetta da nullità insanabile determinata da gravi irregolarità accertative-procedurali per le motivazioni dedotte nella narrativa, stante anche quanto già abbondantemente provato in primo grado di giudizio;
2) dichiarare la nullità totale e/o parziale della sentenza di primo grado n. 827/2022 per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e, per l'effetto accertare e dichiarare il pieno rispetto dei limiti delle emissioni sonore derivanti dall'impianto di autolavaggio sulla base degli accertamenti eseguiti dall' , in ogni caso ritenendo illegittimi e/o comunque inutilizzabili gli Parte_4 accertamenti sulle emissioni sonore dell'impianto di cui è causa effettuati in data 25/03/2021 in quanto eseguiti in circostanze caratterizzate dalla straordinaria eccezionalità derivanti dall'allora esistente lockdown disposto con D.P.C.M. del
02/03/2021.
3) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni di cui alla presente comparsa, respingere integralmente lo spiegato appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado nei capi oggetto di impugnazione. Accogliere
i due motivi di appello incidentale, riformando conseguentemente la sentenza sul punto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato l'8.11.2022, Controparte_3
[...] e hanno impugnato la sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_2
827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata, con la quale il Tribunale di
Latina, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato Parte_3
e dichiarato il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e il superamento dei limiti di legge per le immissioni acustiche derivanti dal manufatto di proprietà della società
e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in solido Parte_1 tra loro, sia a rimuovere il manufatto o comunque a posizionarlo secondo le norme di legge con il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità amministrative, sia al pagamento a titolo di risarcimento del danno, della somma, in favore di parte attrice, di
€ 10.000,00, oltre interessi legali.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione con cui ha Parte_3 agito in giudizio al fine di:
- accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali dal confine in riferimento al manufatto limitrofo al confine fondiario e di proprietà degli odierni appellanti;
- accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
e e nelle rispettive qualità,
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per il mancato rispetto dei limiti acustici e delle distanze legali e, conseguentemente, condannarli alla rimozione del manufatto e/o, comunque, al posizionamento dello stesso in conformità alla normativa in materia di distanze legali, nonché ad adeguarsi alle prescrizioni dell in tema di immissioni acustiche e, per l'effetto, adottare tutti gli Pt_4 accorgimenti indispensabili a ricondurre le immissioni acustiche a norma di legge;
- riconoscere e disporre nei confronti della parte attrice il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, ha dedotto di essere proprietaria di un'unità Parte_3 immobiliare situata in Borgo Montenero, nel comune di San Felice Circeo, Via
Montecirceo, contraddistinta al catasto al Foglio 20 p.lla 154 sub 4, confinante con il terreno dei signori e , contraddistinto in Catasto al Parte_1 Parte_2 foglio n. 20, p.lle 80-158 e 159, ove dall'anno 2015 la società Parte_1 ha esercitato, tramite affitto di azienda alla l'attività
[...] Controparte_1 di distribuzione di carburante e di autolavaggio. L'attrice, dopo aver precisato di aver presentato ripetuti esposti e denunce per evidenziare diverse irregolarità commesse nella realizzazione dei lavori inerenti all'impianto, ha lamentato la violazione delle distanze tra costruzioni e l'immissione di rumori superiori ai limiti acustici consentiti. Parte_3
r.g. n. 3 ha rappresentato l'estremo disagio determinato dalla presenza ingombrante Parte_3 del manufatto a ridosso della sua proprietà, tale da limitarne la veduta panoramica e da abbattere considerevolmente il valore economico dell'immobile. Situazione che la avrebbe indotta a limitare, nel tempo e nelle stesse modalità di utilizzo, il godimento dell'immobile, destinato a luogo di villeggiatura.
e si sono Parte_1 Parte_1 Parte_2 costituiti in giudizio contestando la domanda attorea e hanno eccepito, pregiudizialmente in rito, la mancata qualificazione della domanda, la violazione del principio di sinteticità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche e , precisando che sia l'impianto per la Parte_1 Parte_2 distribuzione dei carburanti e sia l'autolavaggio sono di proprietà esclusiva della
[...]
Controparte_4
Nel merito i convenuti hanno eccepito l'assoluta erroneità e non rispondenza al vero della ricostruzione dei fatti così come formulata nell'atto di citazione da Parte_3
in virtù degli interventi di insonorizzazione attuati dagli stessi e
[...] dell'assoluta regolarità urbanistica sia dell'impianto di distribuzione carburanti, sia dell'impianto di autolavaggio, come comprovato documentalmente dal permesso di costruire n. 1409/14 e da tutti gli atti prodromici e conseguenti. Pertanto,
[...]
e hanno chiesto il rigetto Parte_1 Parte_1 Parte_2 della domanda poiché infondata. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di una CTU al fine di valutare e verificare la distanza tra l'autolavaggio e l'abitazione attorea, nonché l'eventuale superamento dei limiti acustici e il mancato rispetto delle distanze legali. All'esito, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e il superamento dei limiti di legge per le immissioni acustiche derivanti dal manufatto in proprietà alla società Parte_1
e in affitto alla società e, per l'effetto, condanna i
[...] Controparte_1 convenuti signori e in solido tra loro, alla rimozione del manufatto Parte_1 Pt_2
(autolavaggio) e/o, comunque, al posizionamento dello stesso in conformità alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni, nonché in solido a tutti i convenuti ad adeguarsi alle prescrizioni dell'ARPA in tema di immissioni acustiche e, per l'effetto, adottare tutti gli accorgimenti indispensabili a ricondurre le predette
r.g. n. 4 immissioni acustiche a norma di legge e, in particolare, di limitare l'esercizio al solo periodo diurno fino alle ore 20-21;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma, in favore di parte attrice, di € 10,000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 per spese, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.;
- pone le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
A fondamento della sua decisione, il Giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato come, attesa la prova documentale della proprietà del bene immobile confinante
(sul quale insiste l'autolavaggio) in capo a e , gli stessi Parte_1 Parte_2 sono legittimati passivamente, in quanto l'azione è proposta a difesa della proprietà.
Aderendo alle conclusioni del Ctu, il quale ha rilevato come la costruzione in oggetto è un "volume" stabile di dimensioni non trascurabili con un lato, anch'esso di dimensioni non trascurabili, che fronteggia una parete finestrata dell'abitazione dell'attrice ad una distanza dal confine inferiore (sia pure di poco) a 3 metri e con una distanza dalla medesima parete inferiore a 10 metri, il Tribunale ha ritenuto che l'intervento realizzato dai convenuti ha violato le distanze legali tra costruzioni. Inoltre,
i rilievi tecnici effettuati in merito alle immissioni sonore hanno fatto emergere un superamento lieve dei limiti previsti per le immissioni acustiche diurne e in misura rilevante per quelle notturne.
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata da circa il danno Parte_3 non patrimoniale al diritto di proprietà e al pieno godimento del bene, il Tribunale di
Latina ha affermato che, a fronte delle provate denunce e segnalazioni reiterate negli anni, con i conseguenti diversi sopralluoghi dell' i rumori provenienti Pt_4 dall'autolavaggio protrattisi nel tempo hanno determinato una lesione al diritto di proprietà dell'attrice, considerato che si tratta di una casa di villeggiatura, per sua natura destinata allo svago e al riposo. Di conseguenza, in virtù della protrazione nel tempo e della lesività della violazione ai fini del godimento del diritto di proprietà, ha disposto la liquidazione a favore dell'attrice in via equitativa della somma omnicomprensiva di €
10.000,00.
r.g. n. 5 Circa il danno patrimoniale, invece, il Tribunale non ha ritenuto sussistere la prova né della riduzione di valore economico dell'immobile per effetto della presenza dell'autolavaggio, per la asserita eliminazione della visuale, né ha immutato lo stato dei luoghi, riducendone il decoro in termini di luminosità, panoramicità e, in genere, la godibilità della casa con una riduzione della capacità abitativa, soprattutto considerata, in un'ottica di bilanciamento dei valori, in relazione alla libertà di iniziativa economica e di svolgimento dell'attività imprenditoriale dei convenuti, meritevole anch'essa di tutela, pur nei limiti consentiti.
M & M di e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza impugnata chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni, come riportate in epigrafe, sulla base di cinque motivi. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_3 dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado nei capi oggetto di impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale, basato su tre motivi.
Rilevato che l'atto di appello non è stato proposto nei confronti di CP_1
convenuta contumace nel giudizio di primo grado, e in tale sede condannata in
[...] solido con gli altri convenuti al risarcimento del danno liquidato e al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza datata 28.11.2024, assegnando termini per la notifica alla suddetta società.
In data 20.1.2025, appellata e appellante incidentale, ha Parte_3 tempestivamente depositato prova della notifica alla eseguita in Controparte_1 data 16.1.2025.
Nonostante la regolarità della notifica a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, non si è costituita nel presente giudizio di appello e, Controparte_1 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Con decreto del 9.6.2025, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 10.7.2025 e, successivamente, trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termi di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della nei cui confronti Controparte_1
è stato integrato il contraddittorio con ordinanza del 24.11.2024 e che, pur essendo r.g. n. 6 stata ritualmente notificata dell'atto di citazione in appello non si è costituita in giudizio.
2. Passando a considerare il merito dell'appello, si osserva che con il primo motivo si censura la sentenza impugnata in quanto il Giudice di I grado non avrebbe speso alcuna motivazione in relazione all'invocata estromissione dal giudizio di Parte_1
e di . Gli appellanti lamentano la mancata considerazione della
[...] Parte_2 loro palese carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate dall'attrice, odierna appellata, in quanto l'impianto per la distribuzione di carburanti e di autolavaggio sono di esclusiva proprietà e titolarità della società le cui Pt_1 obbligazioni sociali non possono assolutamente essere né riferibili, né confuse con le obbligazioni di e di . Parte_1 Parte_2
Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Non è contestato che e siano proprietari del Parte_1 Parte_2 fondo confinante con il fondo della appellata, su cui insiste la costruzione a cui si imputa la violazione delle distanze legali come accertate dalla sentenza impugnata.
Tale loro qualità li espone alla responsabilità per la violazione delle distanze legali ad opera del manufatto costruito in conseguenza del permesso da loro richiesto e ottenuto.
La sentenza impugnata, nella parte che non forma oggetto di impugnazione, qualifica l'azione in quanto proposta a tutela delle distanze legali. Non è contestato che i convenuti e sono proprietari dell'area sulla quale è Parte_1 Parte_2 stato realizzato il manufatto violativo delle distanze legali , e per la cui realizzazione ha richiesto e ottenuto il permesso di costruire del 22.7.2014 n. 1409 Parte_2
(doc. 12 comparsa di costituzione fasc. 1° grado). Tali elementi di fatto legittimano la partecipazione al giudizio dei convenuti persone fisiche, a prescindere dalla titolarità dell'impianto in capo alla società di persone di cui peraltro sono soci, il cui esercizio è oggetto di affitto ad un terzo, anch'esso evocato in giudizio.
3. Devono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, in quanto attengono tutti alla dedotta nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado e posta a fondamento della decisione impugnata.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione le eccezioni tempestivamente sollevate circa i metodi di accertamento adottati dal CTU nominato e circa le conclusioni raggiunte, asseritamente recepite acriticamente dalla sentenza del Tribunale di Latina.
Tali motivi non possono essere accolti, in quanto infondati. Essi reiterano le r.g. n. 7 osservazioni già svolte dal proprio CTP alla bozza di relazione peritale, senza tenere conto delle relative repliche esposte nella relazione finale della CTU.
Va premesso che il giudice di primo grado ha valutato la CTU conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Corte di cassazione sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024), secondo cui quando il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione, anche nell'ipotesi in cui vi siano state delle contestazioni da parte dei consulenti di parte, purché il consulente, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte.
In sostanza, il giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili.
3.1. Più nel dettaglio si osserva, che, a parere degli appellanti, il computo delle distanze legali sarebbe errato in fatto, in quanto non avrebbe considerato lo spessore aggiunto a copertura, costituito dal “pannello sandwich di isolamento installato per abbattere l'immissione acustica, che si trova oltre i 3 metri,” laddove il tunnel dell'autolavaggio rispetterebbe la distanza dal confine;
inoltre, il computo sarebbe stato eseguito sulla base di parametri riferibili a costruzioni, mentre l'impianto in considerazione sarebbe al più una attrezzatura o un macchinario, come tale valutabile nella sua potenziale pericolosità, ma non già nella sua distanza in ipotesi lesiva del limite dell'art. 873 c.c. (4° motivo).
Circa la consistenza del manufatto in questione, si osserva che la descrizione resa dal CTU appare esaustiva ('L'impianto di autolavaggio in oggetto, del tipo automatico,
è costituito essenzialmente da un manufatto (tunnel con chiusure) al cui interno è installato il portale semovente deputato al lavaggio e asciugatura di singole autovetture. Tale manufatto, avente una conformazione in pianta rettangolare con larghezza di circa 5 metri e lunghezza di poco più di 11 metri, è ubicato con il suo lato lungo parallelamente alla recinzione posta tra le proprietà delle parti in contenzioso…
Una delle pareti dell'abitazione di parte attrice, dotata di porta-finestra, è anch'essa parallela a detta recinzione, e pertanto il manufatto e l'abitazione si fronteggiano per tali lati paralleli. …Il manufatto ha una altezza pari a circa 4 metri') e dà ragione della definizione sintetica accolta del tutto fondatamente dalla sentenza impugnata nella quale si legge che 'la costruzione in oggetto è un volume di stabili dimensioni
r.g. n. 8 non trascurabili, che fronteggia una parete finestrata della 'abitazione attorea'.
È coerente la qualificazione di tale manufatto come costruzione, in quanto tale nozione si ' estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, opera che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria (tra le altre, Cass., sez.
II, ord.
5.1.2024 n. 345; Cass., S.U., 9.6.1992, n. 7067, quest'ultima riferita alla definizione di un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante.). Esso deve valutarsi nel suo complesso, anche in relazione alle immutazioni imposte dagli obblighi conformativi prescritti dall'autorità amministrativa (cappotto isolante), dovendosi escludere, come esattamente e condivisibilmente ritenuto dalla sentenza impugnata, 'una natura meramente accessoria e pertinenziale dell'impianto di autolavaggio rispetto al distributore di carburante, poiché il primo è comunque suscettibile di autonomo utilizzo economico quale fonte reddituale, dovendosi altresì escludere la natura precaria dello stesso essendo esso preordinato a soddisfare utilità
a tempo indeterminato' (Cass., sez. II, 26.11.2012 n. 20886 , che ha riferito tale nozione all'impianto di silos, escludendone la natura di mero volume tecnico).
Ciò posto, ai fini della valutazione di fondatezza della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, è corretto il parametro dell'art. 873 c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica esattamente richiamate anche nella relazione della CTU, che riporta le prescrizioni del Regolamento edilizio del Comune di San Felice Circeo. Peraltro, del tutto inconferente risulta il motivo di appello nella parte in cui, riproponendo osservazioni già avanzate alla CTU dal CTP, evoca la L.R. Lazio 2.4.2001 n. 8, successivamente modificata con legge n.35 del 03/11/2003, recante Nuove norme in materia di impianti di distribuzione carburanti, ove si esclude che il servizio di autolavaggio realizzato all'interno delle aree di servizio a beneficio degli autoveicoli concorre a determinare gli indici di edificabilità delle aree medesime, in quanto nel caso all'esame, come esattamente replicato dal CTU nelle sue conclusioni, non sono in questione valutazioni urbanistiche riguardanti gli indici di edificabilità dell'area, ma soltanto la distanza tra gli edifici.
Il fatto che la distanza imposta sia violata in misura non rilevante (m. 2,90 dal confine in luogo dei m.3 imposti e m. 8,90 dalla parete finestrata dell'edificio in luogo del limite di 10 m.) non esclude la sussistenza violazione, bensì giustifica il tenore r.g. n. 9 dell'ordine indicato nella sentenza impugnata che impone, in alternativa alla rimozione del manufatto (autolavaggio), il suo posizionamento in conformità alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano che 'il
Giudice di primo grado non avrebbe speso alcuna motivazione in relazione alle eccezioni tempestivamente e formalmente formulate dall'allora difesa delle parti convenute segnatamente al presunto superamento dei limiti acustici nonché all'eccepita nullità sul punto della CTU, in relazione ai tempi e alle modalità dell'accertamento medesimo, posto sostanzialmente a fondamento della decisione'.
Più nello specifico, gli appellanti precisano che il periodo da considerare nel giudizio, ai fini della dedotta violazione dei limiti di tollerabilità acustica, si limiterebbe dall'agosto 2016 al marzo 2018 (20 mesi), dal momento che le rilevazioni del marzo 2018 avrebbero già evidenziato una remissione della rumorosità; sicché in virtù del fatto che (come dalla stessa affermato) avrebbe Parte_3 frequentato l'abitazione di San Felice Circeo soltanto nei mesi estivi, gli eventuali disagi subiti a causa dell'impianto di autolavaggio sarebbero stati circoscritti a meno di
30 giorni. Inoltre, gli appellanti censurano le conclusioni rassegnate dalla CTU in quanto le misurazioni effettuate non sarebbero minimante rappresentative della realtà ed in quanto tali inutilizzabili, poiché sarebbero state eseguite soprattutto nel periodo notturno ovvero dopo le ore 22:00 in pieno lockdown, senza che nessun veicolo circolasse o fosse in funzione alcuna attività umana nel circondario, con un differenziale falsato per effetto di un inesistente rumore di fondo, totalmente diverso da quello normalmente rilevabile in analoghe condizioni di tempo e luogo.
Ambedue i motivi non possono essere accolti.
Dalla lettura dell'elaborato peritale risulta, come peraltro segnalato dal giudice di primo grado con motivazione congrua ed esauriente (Cass., sez. I, 6.6.2024 n. 15804)
'come il Consulente abbia adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi cartolari e fotografici e con esame dettagliato della situazione, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato', con conseguente legittima condivisione dei risultati, quali idonei presupposti da cui trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.
Invero, le censure mosse alla consulenza in ordine alla valutazione delle immissioni sonore conseguenti all'esercizio dell'autolavaggio appaiono di non decisivo rilievo sia per l'arco temporale in contestazione (dalle 21 e non già dalle 22 come richiesto dagli appellanti) sia r.g. n. 10 con riferimento alla diversa incidenza del periodo di lockdown in relazione alla rilevazione dell'arco temporale notturno, posto che, come osserva la relazione peritale in risposta alla medesima osservazione avanzata dal CTP, la zona nella quale si trovano le costruzioni in oggetto è comunque caratterizzata da un basso indice di circolazione, che rende particolarmente irrilevante il rumore di sottofondo in orario notturno in qualunque condizione, a prescindere dalle limitazioni della circolazione all'epoca vigenti. Devono pertanto, condividersi, in quanto conseguenti ad accertamenti seri e approfonditi le valutazioni del giudice di primo grado, dalle quali si evince un 'superamento trascurabile del limite relativo al periodo diurno a finestra aperta e un apprezzabile superamento del limite notturno a finestra aperta'.
4. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
Ad avviso degli appellanti 'il Giudice di I grado ha erroneamente condannato le parti convenute in solido tra loro al pagamento della somma di € 10.000,00 a generico titolo di risarcimento del danno derivante dalla inesistente violazione delle distanze tra l'impianto di autolavaggio ed il confine con il fondo di proprietà dell'allora attrice odierna appellata', in virtù dell'errato rilevamento della posizione dell'impianto de quo
a 2,90 m dal confine, anziché nella sua reale distanza di 3.00 m dal confine.
Con il quinto motivo, vengono sostanzialmente riproposte le censure precedentemente esaminate in relazione alla sussistenza della violazione delle distanze legali, considerate nella ulteriore e diversa prospettiva del diritto al risarcimento del danno.
Ciò a prescindere dalla legittimità dei titoli edilizi, posto che alcuna rilevanza ha, ai fini civilistici, l'eventuale titolo abilitativo alla realizzazione della costruzione, in quanto i rapporti tra Pubblica amministrazione e privato e tra privato e privato sono regolati da norme diverse, le prime di carattere pubblicistico, le seconde jure privatorum, atteso che illegittimità dell'attività edilizia (verso la P.A.) e illiceità della condotta materiale (verso il confinante) rispondono a funzioni e struttura ontologica diverse. Tali titoli, infatti, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici-amministrativi, penali e/o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici” (Cass. civ.,
Sez. II, 6.2.2009 n. 3031; Cass., sez. II, 31.5.2006, n. 12966).
r.g. n. 11 Va pertanto confermato il riconoscimento alla appellata della tutela risarcitoria, fondata sull'art. 2043 c.c., in concorso con la tutela specifica assicurata per il caso di violazione delle distanze legali regolate dall'art. 873 c.c..
La misura di € 10.000,00 accordata dal giudice di primo grado appare conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno risarcibile, che non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto allegato, può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass., sez. II, 27.6.2024 n. 17758; Cass., sez. III, 22.1.2024 n. 2203). In tal caso, la parte appellata, quanto al danno non patrimoniale ha fornito elementi adeguati di valutazione, conseguenti principalmente alla destinazione dell'immobile di sua proprietà, fruibile durante le vacanze per la collocazione del bene e per le caratteristiche ambientali della zona, elementi che , da un lato hanno consentito l'apprezzamento della riduzione della serena fruibilità dell'immobile in conseguenza della accertata vicinanza dell'impianto di autolavaggio e, dall'altro lato inducono ad una ragionevole limitazione quantitativa la misura del risarcimento richiesta in relazione al limitato arco temporale in relazione al quale risulta accertato il danno medesimo.
5. Va altresì rigettato il primo motivo di appello incidentale, proposto dalla appellata, con il quale chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza venga Parte_5 riconosciuta anche la responsabilità della in Controparte_5 concorso con e , nella violazione delle distanze legali Parte_2 Parte_1 tra il manufatto e la proprietà dell'appellante.
Il motivo di appello va respinto sulla base delle stesse ragioni, specularmente considerate, in virtù delle quali è stato respinto il primo motivo di appello principale, con il quale è stata richiesta l'estromissione dal giudizio di e di Parte_1
posto che la natura dell'azione legittima le parti proprietarie in relazione Parte_2 alla controversia e, conseguentemente, in relazione all'esito conformativo della stessa.
Con il rigetto del primo motivo di appello incidentale, poiché gli altri due motivi di appello incidentale sono proposti in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, si determina il rigetto dell'impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.
r.g. n. 12 5. La prevalenza della soccombenza degli appellanti, malgrado il rigetto dell'appello incidentale, determina la parziale compensazione, nella misura di un terzo delle spese di lite, che per la parte residua dei due terzi deve essere posta a carico degli appellanti, liquidano come in dispositivo, con la riduzione ai valori corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore compreso nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media intensità).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Latina n.
[...] Parte_2
827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata, che per l'effetto conferma;
- Rigetta e dichiara in parte assorbito l'appello incidentale proposto da
; Parte_3
- Condanna gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata dei due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, compensate per un terzo, che si liquidano, per la parte non compensata, in € 8.104,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% e accessori di legge;
-Nulla per le spese in relazione alla non costituita. CP_1 CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante e della parte appellata, appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
r.g. n. 13 La PRESIDENTE rel.
CA AN
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott. Roberta Piedimonte e del
MOT dott. Emanuele Perrotta
r.g. n. 14
Dott.ssa CA Mangano Presidente rel. Dott.ssa Gisella Dedato Consigliera Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.5924/2022R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 10.7.2025, tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA (P. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante nonché socio accomandatario,
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Terracina, alla Piazza della Repubblica n. 44, presso lo studio dell'Avv. Corrado De Angelis che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello al quale è congiunta telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; A PPEL LANT I E
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_3
), elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Provincie n. C.F._3
116, presso lo studio dell'Avv. Francesca Arcangeli che la rappresenta e difende giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione a cui è congiunta telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Fondi (LT), Via Madonna delle Grazie n. 82. APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina, n.
r.g. n. 1 827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata - azione a difesa della proprietà in materia di distanze tra costruzioni.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello così come proposto, ritenendo fondati i motivi esposti nel presente gravame e, per l'effetto, in totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata:
- IN RITO si insta per l'estromissione dal presente giudizio delle persone fisiche della signora e stante la loro palese Parte_1 Parte_2 carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate dall'appellata nel primo grado di giudizio, ribadendo che sia l'impianto per la distribuzione dei carburanti sia l'impianto di autolavaggio sono di proprietà esclusiva della e giammai delle persone fisiche Parte_1 della e , dal ché deriva la loro assoluta e Controparte_2 Parte_2 incontrovertibile estraneità al giudizio.
- NEL MERITO:
1) IN VIA PRINCIPALE, e previo riconoscimento della tipologia dell'impianto di autolavaggio unicamente assoggettabile al rispetto delle distanze di cui all'art. 889, 1° co., c.c., dichiarare che l'impianto è stato posizionato oltre i 2 ml. dal confine con il fondo della dichiarare la nullità totale e/o parziale della sentenza di primo Parte_3 grado n. 827/2022 del 26/04/2022 per vizio di motivazione in quanto fondata sulle risultanze di una CTU affetta da nullità insanabile determinata da gravi irregolarità accertative-procedurali per le motivazioni dedotte nella narrativa, stante anche quanto già abbondantemente provato in primo grado di giudizio;
2) dichiarare la nullità totale e/o parziale della sentenza di primo grado n. 827/2022 per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e, per l'effetto accertare e dichiarare il pieno rispetto dei limiti delle emissioni sonore derivanti dall'impianto di autolavaggio sulla base degli accertamenti eseguiti dall' , in ogni caso ritenendo illegittimi e/o comunque inutilizzabili gli Parte_4 accertamenti sulle emissioni sonore dell'impianto di cui è causa effettuati in data 25/03/2021 in quanto eseguiti in circostanze caratterizzate dalla straordinaria eccezionalità derivanti dall'allora esistente lockdown disposto con D.P.C.M. del
02/03/2021.
3) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni di cui alla presente comparsa, respingere integralmente lo spiegato appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado nei capi oggetto di impugnazione. Accogliere
i due motivi di appello incidentale, riformando conseguentemente la sentenza sul punto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato l'8.11.2022, Controparte_3
[...] e hanno impugnato la sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_2
827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata, con la quale il Tribunale di
Latina, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato Parte_3
e dichiarato il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e il superamento dei limiti di legge per le immissioni acustiche derivanti dal manufatto di proprietà della società
e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in solido Parte_1 tra loro, sia a rimuovere il manufatto o comunque a posizionarlo secondo le norme di legge con il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità amministrative, sia al pagamento a titolo di risarcimento del danno, della somma, in favore di parte attrice, di
€ 10.000,00, oltre interessi legali.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione con cui ha Parte_3 agito in giudizio al fine di:
- accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali dal confine in riferimento al manufatto limitrofo al confine fondiario e di proprietà degli odierni appellanti;
- accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
e e nelle rispettive qualità,
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per il mancato rispetto dei limiti acustici e delle distanze legali e, conseguentemente, condannarli alla rimozione del manufatto e/o, comunque, al posizionamento dello stesso in conformità alla normativa in materia di distanze legali, nonché ad adeguarsi alle prescrizioni dell in tema di immissioni acustiche e, per l'effetto, adottare tutti gli Pt_4 accorgimenti indispensabili a ricondurre le immissioni acustiche a norma di legge;
- riconoscere e disporre nei confronti della parte attrice il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, ha dedotto di essere proprietaria di un'unità Parte_3 immobiliare situata in Borgo Montenero, nel comune di San Felice Circeo, Via
Montecirceo, contraddistinta al catasto al Foglio 20 p.lla 154 sub 4, confinante con il terreno dei signori e , contraddistinto in Catasto al Parte_1 Parte_2 foglio n. 20, p.lle 80-158 e 159, ove dall'anno 2015 la società Parte_1 ha esercitato, tramite affitto di azienda alla l'attività
[...] Controparte_1 di distribuzione di carburante e di autolavaggio. L'attrice, dopo aver precisato di aver presentato ripetuti esposti e denunce per evidenziare diverse irregolarità commesse nella realizzazione dei lavori inerenti all'impianto, ha lamentato la violazione delle distanze tra costruzioni e l'immissione di rumori superiori ai limiti acustici consentiti. Parte_3
r.g. n. 3 ha rappresentato l'estremo disagio determinato dalla presenza ingombrante Parte_3 del manufatto a ridosso della sua proprietà, tale da limitarne la veduta panoramica e da abbattere considerevolmente il valore economico dell'immobile. Situazione che la avrebbe indotta a limitare, nel tempo e nelle stesse modalità di utilizzo, il godimento dell'immobile, destinato a luogo di villeggiatura.
e si sono Parte_1 Parte_1 Parte_2 costituiti in giudizio contestando la domanda attorea e hanno eccepito, pregiudizialmente in rito, la mancata qualificazione della domanda, la violazione del principio di sinteticità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche e , precisando che sia l'impianto per la Parte_1 Parte_2 distribuzione dei carburanti e sia l'autolavaggio sono di proprietà esclusiva della
[...]
Controparte_4
Nel merito i convenuti hanno eccepito l'assoluta erroneità e non rispondenza al vero della ricostruzione dei fatti così come formulata nell'atto di citazione da Parte_3
in virtù degli interventi di insonorizzazione attuati dagli stessi e
[...] dell'assoluta regolarità urbanistica sia dell'impianto di distribuzione carburanti, sia dell'impianto di autolavaggio, come comprovato documentalmente dal permesso di costruire n. 1409/14 e da tutti gli atti prodromici e conseguenti. Pertanto,
[...]
e hanno chiesto il rigetto Parte_1 Parte_1 Parte_2 della domanda poiché infondata. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di una CTU al fine di valutare e verificare la distanza tra l'autolavaggio e l'abitazione attorea, nonché l'eventuale superamento dei limiti acustici e il mancato rispetto delle distanze legali. All'esito, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e il superamento dei limiti di legge per le immissioni acustiche derivanti dal manufatto in proprietà alla società Parte_1
e in affitto alla società e, per l'effetto, condanna i
[...] Controparte_1 convenuti signori e in solido tra loro, alla rimozione del manufatto Parte_1 Pt_2
(autolavaggio) e/o, comunque, al posizionamento dello stesso in conformità alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni, nonché in solido a tutti i convenuti ad adeguarsi alle prescrizioni dell'ARPA in tema di immissioni acustiche e, per l'effetto, adottare tutti gli accorgimenti indispensabili a ricondurre le predette
r.g. n. 4 immissioni acustiche a norma di legge e, in particolare, di limitare l'esercizio al solo periodo diurno fino alle ore 20-21;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma, in favore di parte attrice, di € 10,000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 per spese, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.;
- pone le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
A fondamento della sua decisione, il Giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato come, attesa la prova documentale della proprietà del bene immobile confinante
(sul quale insiste l'autolavaggio) in capo a e , gli stessi Parte_1 Parte_2 sono legittimati passivamente, in quanto l'azione è proposta a difesa della proprietà.
Aderendo alle conclusioni del Ctu, il quale ha rilevato come la costruzione in oggetto è un "volume" stabile di dimensioni non trascurabili con un lato, anch'esso di dimensioni non trascurabili, che fronteggia una parete finestrata dell'abitazione dell'attrice ad una distanza dal confine inferiore (sia pure di poco) a 3 metri e con una distanza dalla medesima parete inferiore a 10 metri, il Tribunale ha ritenuto che l'intervento realizzato dai convenuti ha violato le distanze legali tra costruzioni. Inoltre,
i rilievi tecnici effettuati in merito alle immissioni sonore hanno fatto emergere un superamento lieve dei limiti previsti per le immissioni acustiche diurne e in misura rilevante per quelle notturne.
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata da circa il danno Parte_3 non patrimoniale al diritto di proprietà e al pieno godimento del bene, il Tribunale di
Latina ha affermato che, a fronte delle provate denunce e segnalazioni reiterate negli anni, con i conseguenti diversi sopralluoghi dell' i rumori provenienti Pt_4 dall'autolavaggio protrattisi nel tempo hanno determinato una lesione al diritto di proprietà dell'attrice, considerato che si tratta di una casa di villeggiatura, per sua natura destinata allo svago e al riposo. Di conseguenza, in virtù della protrazione nel tempo e della lesività della violazione ai fini del godimento del diritto di proprietà, ha disposto la liquidazione a favore dell'attrice in via equitativa della somma omnicomprensiva di €
10.000,00.
r.g. n. 5 Circa il danno patrimoniale, invece, il Tribunale non ha ritenuto sussistere la prova né della riduzione di valore economico dell'immobile per effetto della presenza dell'autolavaggio, per la asserita eliminazione della visuale, né ha immutato lo stato dei luoghi, riducendone il decoro in termini di luminosità, panoramicità e, in genere, la godibilità della casa con una riduzione della capacità abitativa, soprattutto considerata, in un'ottica di bilanciamento dei valori, in relazione alla libertà di iniziativa economica e di svolgimento dell'attività imprenditoriale dei convenuti, meritevole anch'essa di tutela, pur nei limiti consentiti.
M & M di e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza impugnata chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni, come riportate in epigrafe, sulla base di cinque motivi. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_3 dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado nei capi oggetto di impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale, basato su tre motivi.
Rilevato che l'atto di appello non è stato proposto nei confronti di CP_1
convenuta contumace nel giudizio di primo grado, e in tale sede condannata in
[...] solido con gli altri convenuti al risarcimento del danno liquidato e al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza datata 28.11.2024, assegnando termini per la notifica alla suddetta società.
In data 20.1.2025, appellata e appellante incidentale, ha Parte_3 tempestivamente depositato prova della notifica alla eseguita in Controparte_1 data 16.1.2025.
Nonostante la regolarità della notifica a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, non si è costituita nel presente giudizio di appello e, Controparte_1 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Con decreto del 9.6.2025, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 10.7.2025 e, successivamente, trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termi di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della nei cui confronti Controparte_1
è stato integrato il contraddittorio con ordinanza del 24.11.2024 e che, pur essendo r.g. n. 6 stata ritualmente notificata dell'atto di citazione in appello non si è costituita in giudizio.
2. Passando a considerare il merito dell'appello, si osserva che con il primo motivo si censura la sentenza impugnata in quanto il Giudice di I grado non avrebbe speso alcuna motivazione in relazione all'invocata estromissione dal giudizio di Parte_1
e di . Gli appellanti lamentano la mancata considerazione della
[...] Parte_2 loro palese carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate dall'attrice, odierna appellata, in quanto l'impianto per la distribuzione di carburanti e di autolavaggio sono di esclusiva proprietà e titolarità della società le cui Pt_1 obbligazioni sociali non possono assolutamente essere né riferibili, né confuse con le obbligazioni di e di . Parte_1 Parte_2
Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Non è contestato che e siano proprietari del Parte_1 Parte_2 fondo confinante con il fondo della appellata, su cui insiste la costruzione a cui si imputa la violazione delle distanze legali come accertate dalla sentenza impugnata.
Tale loro qualità li espone alla responsabilità per la violazione delle distanze legali ad opera del manufatto costruito in conseguenza del permesso da loro richiesto e ottenuto.
La sentenza impugnata, nella parte che non forma oggetto di impugnazione, qualifica l'azione in quanto proposta a tutela delle distanze legali. Non è contestato che i convenuti e sono proprietari dell'area sulla quale è Parte_1 Parte_2 stato realizzato il manufatto violativo delle distanze legali , e per la cui realizzazione ha richiesto e ottenuto il permesso di costruire del 22.7.2014 n. 1409 Parte_2
(doc. 12 comparsa di costituzione fasc. 1° grado). Tali elementi di fatto legittimano la partecipazione al giudizio dei convenuti persone fisiche, a prescindere dalla titolarità dell'impianto in capo alla società di persone di cui peraltro sono soci, il cui esercizio è oggetto di affitto ad un terzo, anch'esso evocato in giudizio.
3. Devono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, in quanto attengono tutti alla dedotta nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado e posta a fondamento della decisione impugnata.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione le eccezioni tempestivamente sollevate circa i metodi di accertamento adottati dal CTU nominato e circa le conclusioni raggiunte, asseritamente recepite acriticamente dalla sentenza del Tribunale di Latina.
Tali motivi non possono essere accolti, in quanto infondati. Essi reiterano le r.g. n. 7 osservazioni già svolte dal proprio CTP alla bozza di relazione peritale, senza tenere conto delle relative repliche esposte nella relazione finale della CTU.
Va premesso che il giudice di primo grado ha valutato la CTU conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Corte di cassazione sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024), secondo cui quando il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione, anche nell'ipotesi in cui vi siano state delle contestazioni da parte dei consulenti di parte, purché il consulente, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte.
In sostanza, il giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili.
3.1. Più nel dettaglio si osserva, che, a parere degli appellanti, il computo delle distanze legali sarebbe errato in fatto, in quanto non avrebbe considerato lo spessore aggiunto a copertura, costituito dal “pannello sandwich di isolamento installato per abbattere l'immissione acustica, che si trova oltre i 3 metri,” laddove il tunnel dell'autolavaggio rispetterebbe la distanza dal confine;
inoltre, il computo sarebbe stato eseguito sulla base di parametri riferibili a costruzioni, mentre l'impianto in considerazione sarebbe al più una attrezzatura o un macchinario, come tale valutabile nella sua potenziale pericolosità, ma non già nella sua distanza in ipotesi lesiva del limite dell'art. 873 c.c. (4° motivo).
Circa la consistenza del manufatto in questione, si osserva che la descrizione resa dal CTU appare esaustiva ('L'impianto di autolavaggio in oggetto, del tipo automatico,
è costituito essenzialmente da un manufatto (tunnel con chiusure) al cui interno è installato il portale semovente deputato al lavaggio e asciugatura di singole autovetture. Tale manufatto, avente una conformazione in pianta rettangolare con larghezza di circa 5 metri e lunghezza di poco più di 11 metri, è ubicato con il suo lato lungo parallelamente alla recinzione posta tra le proprietà delle parti in contenzioso…
Una delle pareti dell'abitazione di parte attrice, dotata di porta-finestra, è anch'essa parallela a detta recinzione, e pertanto il manufatto e l'abitazione si fronteggiano per tali lati paralleli. …Il manufatto ha una altezza pari a circa 4 metri') e dà ragione della definizione sintetica accolta del tutto fondatamente dalla sentenza impugnata nella quale si legge che 'la costruzione in oggetto è un volume di stabili dimensioni
r.g. n. 8 non trascurabili, che fronteggia una parete finestrata della 'abitazione attorea'.
È coerente la qualificazione di tale manufatto come costruzione, in quanto tale nozione si ' estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, opera che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria (tra le altre, Cass., sez.
II, ord.
5.1.2024 n. 345; Cass., S.U., 9.6.1992, n. 7067, quest'ultima riferita alla definizione di un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante.). Esso deve valutarsi nel suo complesso, anche in relazione alle immutazioni imposte dagli obblighi conformativi prescritti dall'autorità amministrativa (cappotto isolante), dovendosi escludere, come esattamente e condivisibilmente ritenuto dalla sentenza impugnata, 'una natura meramente accessoria e pertinenziale dell'impianto di autolavaggio rispetto al distributore di carburante, poiché il primo è comunque suscettibile di autonomo utilizzo economico quale fonte reddituale, dovendosi altresì escludere la natura precaria dello stesso essendo esso preordinato a soddisfare utilità
a tempo indeterminato' (Cass., sez. II, 26.11.2012 n. 20886 , che ha riferito tale nozione all'impianto di silos, escludendone la natura di mero volume tecnico).
Ciò posto, ai fini della valutazione di fondatezza della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, è corretto il parametro dell'art. 873 c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica esattamente richiamate anche nella relazione della CTU, che riporta le prescrizioni del Regolamento edilizio del Comune di San Felice Circeo. Peraltro, del tutto inconferente risulta il motivo di appello nella parte in cui, riproponendo osservazioni già avanzate alla CTU dal CTP, evoca la L.R. Lazio 2.4.2001 n. 8, successivamente modificata con legge n.35 del 03/11/2003, recante Nuove norme in materia di impianti di distribuzione carburanti, ove si esclude che il servizio di autolavaggio realizzato all'interno delle aree di servizio a beneficio degli autoveicoli concorre a determinare gli indici di edificabilità delle aree medesime, in quanto nel caso all'esame, come esattamente replicato dal CTU nelle sue conclusioni, non sono in questione valutazioni urbanistiche riguardanti gli indici di edificabilità dell'area, ma soltanto la distanza tra gli edifici.
Il fatto che la distanza imposta sia violata in misura non rilevante (m. 2,90 dal confine in luogo dei m.3 imposti e m. 8,90 dalla parete finestrata dell'edificio in luogo del limite di 10 m.) non esclude la sussistenza violazione, bensì giustifica il tenore r.g. n. 9 dell'ordine indicato nella sentenza impugnata che impone, in alternativa alla rimozione del manufatto (autolavaggio), il suo posizionamento in conformità alla normativa in materia di distanze legali tra costruzioni.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano che 'il
Giudice di primo grado non avrebbe speso alcuna motivazione in relazione alle eccezioni tempestivamente e formalmente formulate dall'allora difesa delle parti convenute segnatamente al presunto superamento dei limiti acustici nonché all'eccepita nullità sul punto della CTU, in relazione ai tempi e alle modalità dell'accertamento medesimo, posto sostanzialmente a fondamento della decisione'.
Più nello specifico, gli appellanti precisano che il periodo da considerare nel giudizio, ai fini della dedotta violazione dei limiti di tollerabilità acustica, si limiterebbe dall'agosto 2016 al marzo 2018 (20 mesi), dal momento che le rilevazioni del marzo 2018 avrebbero già evidenziato una remissione della rumorosità; sicché in virtù del fatto che (come dalla stessa affermato) avrebbe Parte_3 frequentato l'abitazione di San Felice Circeo soltanto nei mesi estivi, gli eventuali disagi subiti a causa dell'impianto di autolavaggio sarebbero stati circoscritti a meno di
30 giorni. Inoltre, gli appellanti censurano le conclusioni rassegnate dalla CTU in quanto le misurazioni effettuate non sarebbero minimante rappresentative della realtà ed in quanto tali inutilizzabili, poiché sarebbero state eseguite soprattutto nel periodo notturno ovvero dopo le ore 22:00 in pieno lockdown, senza che nessun veicolo circolasse o fosse in funzione alcuna attività umana nel circondario, con un differenziale falsato per effetto di un inesistente rumore di fondo, totalmente diverso da quello normalmente rilevabile in analoghe condizioni di tempo e luogo.
Ambedue i motivi non possono essere accolti.
Dalla lettura dell'elaborato peritale risulta, come peraltro segnalato dal giudice di primo grado con motivazione congrua ed esauriente (Cass., sez. I, 6.6.2024 n. 15804)
'come il Consulente abbia adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi cartolari e fotografici e con esame dettagliato della situazione, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato', con conseguente legittima condivisione dei risultati, quali idonei presupposti da cui trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.
Invero, le censure mosse alla consulenza in ordine alla valutazione delle immissioni sonore conseguenti all'esercizio dell'autolavaggio appaiono di non decisivo rilievo sia per l'arco temporale in contestazione (dalle 21 e non già dalle 22 come richiesto dagli appellanti) sia r.g. n. 10 con riferimento alla diversa incidenza del periodo di lockdown in relazione alla rilevazione dell'arco temporale notturno, posto che, come osserva la relazione peritale in risposta alla medesima osservazione avanzata dal CTP, la zona nella quale si trovano le costruzioni in oggetto è comunque caratterizzata da un basso indice di circolazione, che rende particolarmente irrilevante il rumore di sottofondo in orario notturno in qualunque condizione, a prescindere dalle limitazioni della circolazione all'epoca vigenti. Devono pertanto, condividersi, in quanto conseguenti ad accertamenti seri e approfonditi le valutazioni del giudice di primo grado, dalle quali si evince un 'superamento trascurabile del limite relativo al periodo diurno a finestra aperta e un apprezzabile superamento del limite notturno a finestra aperta'.
4. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
Ad avviso degli appellanti 'il Giudice di I grado ha erroneamente condannato le parti convenute in solido tra loro al pagamento della somma di € 10.000,00 a generico titolo di risarcimento del danno derivante dalla inesistente violazione delle distanze tra l'impianto di autolavaggio ed il confine con il fondo di proprietà dell'allora attrice odierna appellata', in virtù dell'errato rilevamento della posizione dell'impianto de quo
a 2,90 m dal confine, anziché nella sua reale distanza di 3.00 m dal confine.
Con il quinto motivo, vengono sostanzialmente riproposte le censure precedentemente esaminate in relazione alla sussistenza della violazione delle distanze legali, considerate nella ulteriore e diversa prospettiva del diritto al risarcimento del danno.
Ciò a prescindere dalla legittimità dei titoli edilizi, posto che alcuna rilevanza ha, ai fini civilistici, l'eventuale titolo abilitativo alla realizzazione della costruzione, in quanto i rapporti tra Pubblica amministrazione e privato e tra privato e privato sono regolati da norme diverse, le prime di carattere pubblicistico, le seconde jure privatorum, atteso che illegittimità dell'attività edilizia (verso la P.A.) e illiceità della condotta materiale (verso il confinante) rispondono a funzioni e struttura ontologica diverse. Tali titoli, infatti, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici-amministrativi, penali e/o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici” (Cass. civ.,
Sez. II, 6.2.2009 n. 3031; Cass., sez. II, 31.5.2006, n. 12966).
r.g. n. 11 Va pertanto confermato il riconoscimento alla appellata della tutela risarcitoria, fondata sull'art. 2043 c.c., in concorso con la tutela specifica assicurata per il caso di violazione delle distanze legali regolate dall'art. 873 c.c..
La misura di € 10.000,00 accordata dal giudice di primo grado appare conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno risarcibile, che non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto allegato, può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass., sez. II, 27.6.2024 n. 17758; Cass., sez. III, 22.1.2024 n. 2203). In tal caso, la parte appellata, quanto al danno non patrimoniale ha fornito elementi adeguati di valutazione, conseguenti principalmente alla destinazione dell'immobile di sua proprietà, fruibile durante le vacanze per la collocazione del bene e per le caratteristiche ambientali della zona, elementi che , da un lato hanno consentito l'apprezzamento della riduzione della serena fruibilità dell'immobile in conseguenza della accertata vicinanza dell'impianto di autolavaggio e, dall'altro lato inducono ad una ragionevole limitazione quantitativa la misura del risarcimento richiesta in relazione al limitato arco temporale in relazione al quale risulta accertato il danno medesimo.
5. Va altresì rigettato il primo motivo di appello incidentale, proposto dalla appellata, con il quale chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza venga Parte_5 riconosciuta anche la responsabilità della in Controparte_5 concorso con e , nella violazione delle distanze legali Parte_2 Parte_1 tra il manufatto e la proprietà dell'appellante.
Il motivo di appello va respinto sulla base delle stesse ragioni, specularmente considerate, in virtù delle quali è stato respinto il primo motivo di appello principale, con il quale è stata richiesta l'estromissione dal giudizio di e di Parte_1
posto che la natura dell'azione legittima le parti proprietarie in relazione Parte_2 alla controversia e, conseguentemente, in relazione all'esito conformativo della stessa.
Con il rigetto del primo motivo di appello incidentale, poiché gli altri due motivi di appello incidentale sono proposti in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, si determina il rigetto dell'impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.
r.g. n. 12 5. La prevalenza della soccombenza degli appellanti, malgrado il rigetto dell'appello incidentale, determina la parziale compensazione, nella misura di un terzo delle spese di lite, che per la parte residua dei due terzi deve essere posta a carico degli appellanti, liquidano come in dispositivo, con la riduzione ai valori corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore compreso nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media intensità).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Latina n.
[...] Parte_2
827/2022, pubblicata in data 26.04.2022, non notificata, che per l'effetto conferma;
- Rigetta e dichiara in parte assorbito l'appello incidentale proposto da
; Parte_3
- Condanna gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata dei due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, compensate per un terzo, che si liquidano, per la parte non compensata, in € 8.104,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15% e accessori di legge;
-Nulla per le spese in relazione alla non costituita. CP_1 CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante e della parte appellata, appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
r.g. n. 13 La PRESIDENTE rel.
CA AN
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott. Roberta Piedimonte e del
MOT dott. Emanuele Perrotta
r.g. n. 14