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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 8322/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, rappresentata e difesa, dall'Avv. NATALE ALESSANDRO Parte_1
MISSINEO e domiciliata ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Roma, Viale
Giulio Cesare n.54;
ricorrente
E
Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso la
[...]
Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
resistente e
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , corrente in Roma tutti P.IVA_1
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec
Email_1 Resistente
oggetto: valutazione del servizio militare;
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.24, il ricorrente ha convenuto in giudizio il e premesso che in data 20/4/2021 ha presentato Controparte_3
presso l'Istituto scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 15/12/2005 al 15/12/2006 dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette, ottenuto nel giugno 2005 e non in costanza di nomina;
rappresentato che dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, gli sono stati riconosciuti punti 9,90 per il profilo di assistente amministrativo, punti 10 per il profilo di assistente tecnico e punti 9,50 per quello di collaboratore scolastico, senza che gli siano stati riconosciuti 6,00 punti per il servizio militare prestato;
concludeva chiedendo di “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 15,90 (9,90+6) per il profilo di assistente amministrativo e punti 16 (10+6) per il profilo di assistente tecnico e punti 15,50 (9,5+6) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi Controparte_3
legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente” con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto con memoria del CP_3
9.3.24, per la prima udienza del 15.10.2024, ed eccepito preliminarmente che qualora il servizio militare non sia reso in costanza di nomina va considerato come “servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali” (punteggio di 0,6) e solo qualora invece il servizio sia reso in costanza di nomina il punteggio è di punti 6; rappresentato che l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 attiene esclusivamente alla valutazione del servizio militare dei docenti ai soli fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio del personale di ruolo, mentre il DM n. 50/2021 attiene alla valutazione del servizio militare ai fini del collocamento nelle graduatorie ad esaurimento (rectius: graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430), con la conseguenza che non è applicabile il principio di gerarchia delle fonti;
esposto che l'accoglimento della pretesa comporterebbe disparità di trattamento nei confronti delle aspiranti lavoratrici escluse dal servizio di leva;
ribadito che l'assolvimento dell'obbligo di leva prima dell'iscrizione nelle graduatorie non può essere equiparabile al servizio di insegnamento sotto il profilo contenutistico o di preparazione culturale, concludeva chiedendo di: “Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att.c.p.c...”
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Richiamato il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano di seguito, all'uopo, le persuasive argomentazioni che si leggono nella sentenza del Tribunale di Roma n.
946/2023 pubbl. il 31/01/2023 (giudice Pucci):
“Il DM n. 50 del 03.03.2021, all'All. A, dispone infatti che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Prosegue poi il punto B”, “TITOLI DI SERVIZIO”, prevedendo che: si attribuiscono
6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”.
Concorda questo giudice nel ritenere che, come ripetutamente sancito dalla S.C., «il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; ed al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Come chiarito dalla S.C. “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co.
7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», la S.C. aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla
S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021 non consente la valutazione del servizio militare e affine solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, consentendola anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio.
Conformemente al disposto dell'art. 2050, il DM del 2021 valuta il servizio militare al pari del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni. Sicchè esso non si pone in contrasto con la norma primaria.
Per i medesimi motivi la norma regolamentare neppure contrasta con l'art. 52 Cost.
a mente del quale: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, né con l'art. 569 comma 3 Dlvo 297/1994. Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto neppure appare illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni”.
Tali argomentazioni sono confermate anche dall'ordinanza emessa nel procedimento
RGN 33232/21 con la quale espressamente si deduce che “soltanto per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia pur con contratto a tempo determinato, si ponga l'esigenza di tutelare colui il quale deve lasciare temporaneamente l'impiego per assolvere gli obblighi di legge (con diritto alla conservazione del posto); se, infatti, il periodo di servizio militare non fosse valorizzato, si consumerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione rispetto a coloro che tale servizio non erano obbligati a prestare. Di qui l'esigenza di apprestare una “misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore” (Cons. St. sopra cit.). Del resto, lo stesso art. 52, comma 2, Cost. stabilisce che l'adempimento degli obblighi connessi al servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Non sussiste titolo all'equiparazione per la situazione del cittadino che antecedentemente alla nomina abbia svolto il servizio militare”.
Questo giudice aderisce dunque al principio di diritto emesso dalla Suprema Corte, con sentenza n 22429/2024 del 08/08/2024, secondo cui “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Si impone, per le ragioni finora esposte, il rigetto del ricorso.
La novità della questione e dell'orientamento giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese.
Roma, 4/2/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti