TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
2684/2022 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2684/2022
All'udienza del 24/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. SALVATORE D'APICE; per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
I difensori concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2684/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza della Libertà, ang. via Biagio
Garofalo 9, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato congiunto materialmente
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall' Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Paolo Andrea Monticelli, sito in Napoli alla via F. Crispi
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza n. 62;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato i IGg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 1474/2021, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €. 13.990,61, virtù a titolo di saldo debitore di un contratto di credito al consumo n.
20032822926916 di finanziamento per prestito personale stipulato con la DO Banca S.P.A., oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il provvedimento monitorio sarebbe inefficace ex art. 644 c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'emissione del
Decreto Ingiuntivo, avvenuta con la pubblicazione del 22/11/2021, essendo stato notificato agli opponenti solo in data 15/03/2022; che, infatti, la ricorrente assume di aver notificato il Decreto Ingiuntivo, ma dalla visione delle cartoline allegate, si rileva che alcuna consegna si è mai perfezionata, posto che la causale della “mancata consegna” risulta per “irreperibilità del destinatario”; che ne è prova il fatto che la ricorrente in data 11/03/2022 rinotificava il Decreto Ingiuntivo,
“affinchè ne abbia piena e legale scienza a tutti gli effetti di legge” ma non si comprende a che titolo venga notificato al solo IG. e Parte_1
non anche alla di lui moglie IG.ra quale Parte_2
secondo motivo di opposizione, che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva quale cessionaria della originaria contraente
DO Banca S.P.A.; che, infatti, l'opposta non ha provveduto a dare notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, oltre alla
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, né ha fornito prova della documentazione concernente il contratto di cessione dei crediti;
quale terzo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe nullo a causa della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento, depositato dalla parte opposta, riferisce che il saldo del debitore ammonta a €.13.990,61 senza precisare - relativamente a tale somma - quanto sia dovuto a titolo di capitale residuo, quanto a titolo di interessi di mora, quanto a titolo di rate scadute e non pagate né indica l'effettivo atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ovvero l'intervenuta costituzione in mora del debitore;
che la opposta non ha allegato o provato a quando risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non adempiuta dall'obbligato principale, ovvero quanto tempo sarebbe trascorso tra la dedotta insolvenza e la costituzione in mora;
che l'opposta non ha illustrato il criterio di calcolo degli interessi moratori e se essi includono anche gli interessi corrispettivi e se si, in quale misura, delle rate non pagate fino alla revoca/decadenza dal beneficio del termine, ovvero l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo;
quale quarto motivo di opposizione, che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, non avendo l'opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale quinto motivo di opposizione, che la richiesta di prestito personale formulata in data 25/02/2013 per il complessivo importo di €.
35.655,00 sarebbe nulla a causa della falsa e/o diversa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati e riferiti al T.A.N. e T.A.E.G./I.S.C., in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 117 e ss. T.U.B., in quanto i parametri
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza economici indicati nel regolamento contrattuale ammonterebbero a
(8,95%) e .C. (9,33%) mentre dalla rideterminazione CP_3 CP_4
del T.A.N. e .C. effettivamente applicato al contratto, CP_4
contrariamente a quanto indicato dalla banca, risulta essere pari un
T.A.N. del 10,58% ed un T.A.E.G./I.S.C. del 14,74%, come constatato dal consulente tecnico di parte;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi anatocistici, essendo stato il contratto di finanziamento stipulato con modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, e non indica la pattuizione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento;
che il piano di ammortamento del contratto di mutuo oggetto di causa è relativo al regime di capitalizzazione composta, dunque, occorre aggiungere nel calcolo del T.E.G. anche il maggior onere (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta che comporta, nel caso di specie, l'applicazione di un TEG diverso da quello contrattualmente indicato;
quale settimo motivo di opposizione, che nel contratto di prestito posto alla base del ricorso per Decreto Ingiuntivo sarebbero stati applicati interessi usurari;
quale ottavo motivo di opposizione, che la segnalazione del nominativo di parte istante quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sarebbe illegittima, comportando difficoltà di accesso al credito, con conseguente responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi nonché alle banche dati di rilevamento del merito creditizio, in tal modo cagionando danni patrimoniali e non patrimoniali;
che la opposta va condannata per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto i IGg.ri e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accertare e Parte_2
dichiarare l'assoluta ed insanabile improcedibilità del Decreto Ingiuntivo
n. 1474/2021 per decorrenza del termine di notifica ex art. 644 c.p.c.; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1474/2021; accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente , ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento dell'attività bancaria e dell'erogazione del credito, delle regole di correttezza di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis T.U.B.; condannare la opposta alla restituzione delle somme percepite;
condannare al risarcimento dei danni morali e patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in via gradata, accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo ovvero in conformità dell'art. 1815, comma
2, c.c. e/o tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., ovvero del comma 7 dell'art. 125-bis T.U.B.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE
D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
mandataria deducendo: che gli opponenti Controparte_2
non hanno contestato di avere stipulato contratto di finanziamento nr.
20032822926916, né di avervi dato spontanea parziale esecuzione, né di avere ricevuto la somma erogata;
che gli opponenti non hanno contestato di essersi resi inadempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute;
che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo da parte della IG.ra
N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza CP_5 è tardiva, in quanto intervenuta in data Parte_2
24/3/2022, dunque oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'articolo 641 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa e definitivo passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che, infatti, il provvedimento monitorio è stato notificato alla IG.ra il 11/12/2021 e, con Parte_2
riferimento al IG. , esso è stato portato alla notifica, una Parte_1
prima volta, il 07/12/2021, nei prescritti termini di legge, senza però andare a buon fine;
che, dunque, essa provvedeva a seguito di estrazione del certificato di residenza, ad una seconda notifica del
Decreto Ingiuntivo in data 11/3/2022, che si perfezionava in data
15/03/2022; che ne consegue che la mancata notifica a Pt_1
entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c., non può essere ascritta
[...]
a negligenza, imperizia o colpa della società opposta e, a tutto voler concedere, l'opposizione proposta evidenzia che la parte ha avuto notizia del Decreto stesso, con conseguente sanatoria della nullità della notifica dal momento della proposizione dell'opposizione; che in ogni caso l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo si verifica solo quando sia mancata la notifica nel termine stabilito da tale norma, e non nel caso di nullità della notifica eseguita nel predetto termine;
che il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., dunque dopo la prima udienza;
che essa è munita della legittimazione attiva in virtù del contratto di cessione “pro soluto” del 17/12/2020 intervenuto tra DO Banca S.P.A. – società con la quale gli opponenti hanno sottoscritto il contratto – ed cessione Controparte_1
di cui è stata data comunicazione alla IG.ra , Parte_2
così come contestualmente l'opponente ha ricevuto lettera di messa in
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza mora il 13/02/2021; che DO Banca S.P.A. cedente espressamente riconosceva la cessione dello specifico credito per cui è causa, e la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto, con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante;
che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a forme sacramentali per la sua validità e pertanto la cessione e l'inclusione del credito al suo interno può essere provata con qualunque mezzo di prova;
che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
che la mancata pubblicazione in G.U. non osta al perfezionamento del contratto di cessione del credito, poiché tale operazione negoziale è avvenuta nel rispetto del dettato normativo ex art. 1260 c.c.; che l'estratto conto da essa depositato, in quanto conforme alla previsione di cui all'art. 50 del T.U. B., è ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - senza essere oggetto di contestazione o impugnazione - costituisce prova del credito anche nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo;
che ad ogni modo l'onere del debitore di provare di aver restituito la somma presa a mutuo prescinde dalla produzione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; che gli opponenti hanno corrisposto le rate fino al
10/12/2019 per poi rendersi inadempienti, e che a seguito del mancato pagamento di n. 6 rate consecutive (dal 5/01/2020 al 05/05/2020),
DO Banca S.P.A. li ha dichiarati decaduti dal beneficio del
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza termine;
che alcun importo è stato chiesto agli odierni opponenti a titolo di interessi di mora, avendo DO ceduto il credito a CP_6
per l'importo di € 13.990,61 - e cioè per la somma indicata
[...]
nell'estratto conto quale “Credito compromesso” - e per la quale è stato emesso il provvedimento monitorio opposto né può eccepirsi la mancata trasmissione della lettera di decadenza dal beneficio del termine, nella misura in cui, è necessario, affinché si verifichi la decadenza, che il creditore richieda l'immediato pagamento, richiesta che può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con ricorso per ingiunzione, in quanto integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore;
che non vi è stata violazione degli artt. 116 T.U.B. e 33, 34 e 40 del Codice del Consumo, in quanto le condizioni contrattuali, espressamente previste nel contratto - comprese tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria - sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti, che le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate integralmente e senza riserva alcuna, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarando di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e corredata del documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”; che le clausole contestate sono conformi ai commi 2 e 3 dell'art. 34 D.lgs. 206/2005, in quanto rappresentano estrinsecazione di principi civilistici (artt. 1186, 1224, 1282, 1284, co. 3
e 1382 c.c.) e considerato che l'oggetto del contratto da esse perimetrato
è individuato in modo chiaro e comprensibile, e, pertanto, non possono essere ritenute vessatorie;
che la vessatorietà delle clausole contrattuali, paventata da parte avversa, non è suffragata da elementi specifici, né sono stati allegati e provati i motivi della vessatorietà; che nel
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Documento di Sintesi allegato al contratto di cui controparte ha dichiarato di aver preso copia, sono espressamente indicate le voci di costo ricomprese nel T.A.E.G.; che essa ha applicato il T.A.E.G. nella misura contrattualmente indicata;
che, in via subordinata, l ha CP_7
valenza di “regola di comportamento” per la banca, senza assumere rilievo come “regola di validità” del contratto, pertanto, la omessa o la non corretta indicazione dell' .A.E.G. non determina violazione CP_8
del comma 4 dell'art. 117 T.U.B. né le conseguenze sanzionatorie del comma 7; che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” è valido, non comportando la produzione di interessi anatocistici;
che non ha applicato interessi usurari;
che al momento della stipula, parte opponente è stata avvisata che, in caso di inadempimento, il proprio nominativo avrebbe potuto essere oggetto di iscrizione in uno o più sistemi di informazione creditizia, e a tal fine è stata approvata dai debitori specifica clausola contenuta nelle Condizioni Generali del contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; che gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di avere subito pregiudizi dalla segnalazione del loro nominativo nella Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia; che parte opponente non ha offerto alcuna prova dello specifico danno subito a supporto di una responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa la mandataria ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del
Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021; nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021; in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, dell'importo di
[...]
Euro 13.990,61, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione nei confronti della sola IG.ra rigettandola Parte_2
invece nei confronti del IG. , rigettava la richiesta di Parte_1
chiamata in causa della terza FINDOMESTIC S.P.A. ed onerava la parte opposta di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
25/11/2022).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA Parte_2
1 - In via del tutto preliminare va scrutinata l'eccezione di inefficacia del provvedimento monitorio sollevata dalla parte opponent con il primo motivo di opposizione, per essere stato il Decreto Ingiuntivo notificato agli opponenti oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 28/7/2022 (cfr.) il Decreto
Ingiuntivo è stato pubblicato dalla Cancelleria del Tribunale di Salerno il
21/11/2021 e notificato alla IG.ra il 24/11/2021, mentre nei Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza confronti del IG. la prima notifica, non andata a buon fine, è Pt_1
stata tentata entro il termine ex art. 644 c.p.c. l'11/12/2021, e poi rieffettuata, con esito positivo, l'11/3/2022 e perfezionatasi il
15/3/2022. Pertanto, atteso che la notificazione tempestiva, ancorché non andata a buon fine, esclude la presunzione di abbandono del titolo
(Cass. Civ., n. 3552/2014), ne deriva che non va dichiarata l'inefficacia del provvedimento monitorio.
2 – Ancora, preliminarmente, deve rilevarsi che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 25/11/2022), di talché il quarto motivo di opposizione è infondato e va respinto.
3 – Dev'essere esaminata in via preliminare l'eccezione di tardività dell'opposizione spiegata dalla IG.ra oltre il termine Pt_2
perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c. dalla notificazione del Decreto
Ingiuntivo opposto.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, la notificazione del Decreto Ingiuntivo nei confronti della IG.ra si è perfezionata in data 21/12/2021, allorquando è spirato il Pt_2
termine di 10 giorni successivo alla spedizione della C.A.D. (cfr.
Decreto Ingiuntivo notificato alla IG.ra allegato alla Pt_2
produzione di parte opposta), laddove questa ha provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione il 24/3/2022, ben oltre il termine ultimo di cui all'articolo 641 c.p.c., che scadeva il 21/2/2022.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta dalla IG.ra va dichiarata inammissibile in Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza quanto tardiva e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 va confermato nei suoi confronti.
SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA Parte_1
1 – Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile passare a vagliare la fondatezza dell'opposizione proposta tempestivamente dal IG. Pt_1
.
[...]
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente lamenta che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva quale cessionaria del credito, non avendo provveduto a dare notizia della cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. mediante iscrizione nel Registro delle
Imprese e non avendo fornito la prova della documentazione concernente il contratto di cessione dei crediti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato: infatti, nel caso di specie la parte opposta ha fornito la prova della propria titolarità attiva del diritto di credito azionato in via monitoria producendo il contratto di cessione dei crediti stipulato con l'originaria contraente DO
Banca S.P.A. (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria) e l'annex contenente l'indicazione del nominativo del IG. Parte_1
tra quelli dei soggetti nei cui confronti i crediti sono stati ceduti alla odierna opposta (cfr. all. 14 della produzione di parte opposta).
Quanto poi alla dedotta omessa iscrizione della cessione ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. nel Registro delle Imprese si tratta di formalità che incide solo ai fini della pubblicità e, dunque, opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, come tale rilevante soltanto nel caso in cui il debitore ceduto deduca e provi di avere adempiuto in favore del cedente, precedente titolare del credito;
ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che risulta priva di qualsiasi rilievo la doglianza dell'opponente.
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza 2 – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente lamenta che il
Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe nullo a causa della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento, depositato dalla parte opposta, riferisce che il saldo del debitore ammonta a €.13.990,61 senza precisare - relativamente a tale somma - quanto sia dovuto a titolo di capitale residuo, quanto a titolo di interessi di mora, quanto a titolo di rate scadute e non pagate né indica l'effettivo atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ovvero l'intervenuta costituzione in mora del debitore.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Nel caso di specie, infatti, l'opposta ha fornito puntuale prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, depositando estratto conto certificate ai sensi dell'articolo 50 T.U.B. (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), in cui è indicata in modo puntuale la composizione del credito e le singole voci che hanno concorso a formarlo.
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, nè di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione, nè di non averli restituiti integralmente, di talché tali circostanze devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.; nè hanno fornito la prova, su di essa incombente, di avere adempiuto alla obbligazione restitutoria di cui al
Decreto Ingiuntivo (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
3 – Con il quinto motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria sarebbe affetto da nullità parziale, poiché sulla base di quanto emerso in sede di consulenza tecnica di parte il ed il T.A.E.G. CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza contrattualmente indicati (pari rispettivamente all'8,95% ed al 9,33%) sarebbero inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati (pari al
10,58% ed al 14,74%), con conseguente nullità parziale del contratto e rideterminazione del piano di ammortamento mediante sostituzione dei tassi ultralegali pattuiti per iscritto con il tasso c.d. “ . CP_9
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte opponente, infatti, pur avendo depositato una consulenza tecnica di parte, non ha neppure allegato le ragioni per cui le polizze assicurative indicate nella predetta consulenza (cfr. all. della produzione di parte opponente) andrebbero incluse nel computo del
T.A.E.G., né tanto meno provato – sia pure soltanto mediante presunzioni – che la loro stipulazione è stata “imposta” dalla Banca mutuante al fine di accedere al credito oppure di accedervi alle condizioni contrattualmente indicate.
4 – Con il sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi anatocistici, essendo stato il contratto di finanziamento stipulato con modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, e non indica la pattuizione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento.
Per quanto concerne, poi, la strutturazione “alla francese” del piano di ammortamento di cui al contratto di finanziamento oggetto di causa, di recente la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n.
15130 del 2024 ha chiarito, proprio con riguardo ai mutui con ammortamento “alla francese” che “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è
l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ. (Cass. n. 13144/2023)”.
Le Sezioni Unite hanno poi sancito che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente eIGibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […]
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n.
34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale eIGibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare
l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866
c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n.
13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento
«alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta.”.
Dunque, considerato che normalmente i mutui con ammortamento c.d.
“alla francese” non generano alcun effetto anatocistico e non determinano alcuna situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso degli interessi passivi, ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di invalidità negoziale del finanziamento posto alla base della domanda fatta valere mediante ingiunzione.
Analoghe considerazioni si impongono avuto riguardo alla mancata indicazione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento nel contratto di prestito contestato, atteso che in esso sono riportate tutte le condizioni economiche (T.A.N., numero di rata, ammontare delle singole rate) che consentono di individuare come è stato formato il piano di ammortamento.
5 – Con il settimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che nel contratto di prestito posto alla base del ricorso per Decreto
Ingiuntivo sarebbero stati applicati interessi usurari.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento, dal momento che nel computo del T.E.G. (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione in opposizione) per la verifica del rispetto oppure no del tasso soglia parte opponente ha incluso anche il costo di una
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza presunta ed indimostrata capitalizzazione composta degli interessi debitori. A ciò, peraltro, deve aggiungersi che nella consulenza tecnica di parte (cfr. all. della produzione di parte opponente) ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi parte opponente fa riferimento al
T.A.E.G. che, invece, rileva ai fini del rispetto della trasparenza bancaria e non dell'integrazione, sul piano civilistico, dell'usura c.d. “oggettiva”.
6 – Con l'ottavo ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti si dolgono che la segnalazione del loro nominativo di da parte della opposta quali cattivi pagatori nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sarebbe illegittima, comportando difficoltà di accesso al credito, implicherebbero una responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi nonché alle banche dati di rilevamento del merito creditizio.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Parte opponente, infatti, non ha neppure fornito la prova dell'esistenza di una o più segnalazioni effettuare dalla opposta dei nominativi dei IGg.ri e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia Pt_2 Pt_1
ed in altre banche dati del sistema creditizio e interbancario, di talché difetta ogni presupposto per la configurabilità di una responsabilità della , anche considerate che gli opponenti non hanno allegato, nè CP_1
tanto meno dimostrato quali pregiudizi avrebbero subito per effetto di tale o tali presunte segnalazioni.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta da è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per Parte_1
l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 va confermato e dichiarato esecutivo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 653, co. 1, c.p.c.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla IG.ra ed il rigetto di quella proposta dal IG. Pt_2
, sono poste a carico di e Pt_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, e, tenuto conto della natura della
[...]
controversia, del valore (€ €. 13.990,61, pari a quello del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Parte opponente ha poi chiesto condannarsi l'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, co. 3,
c.p.c., per avere agito temerariamente in giudizio.
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, infatti, non si ravvisa il presupposto indefettibile per giustificare la comminatoria dei “danni punitivi” di cui all'articolo 96, co.
3, c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016), ovvero la soccombenza totale della opposta, che è risultata invece vittoriosa alla conclusione del presente processo.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
25/11/2022), i IGg.ri e vanno Parte_2 Parte_1
condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_2
confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021;
2) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 e lo dichiara esecutivo;
3) Condanna e alla Parte_1 Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore della Controparte_1
e per essa della mandataria
[...] Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Rigetta la domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria;
5) Condanna e al Parte_2 Parte_1
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2,
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza c.p.c. - ed allegazione
Così deciso in Salerno il 24/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza
al verbale.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2684/2022
All'udienza del 24/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. SALVATORE D'APICE; per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
I difensori concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2684/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza della Libertà, ang. via Biagio
Garofalo 9, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato congiunto materialmente
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall' Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Paolo Andrea Monticelli, sito in Napoli alla via F. Crispi
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza n. 62;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato i IGg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 1474/2021, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €. 13.990,61, virtù a titolo di saldo debitore di un contratto di credito al consumo n.
20032822926916 di finanziamento per prestito personale stipulato con la DO Banca S.P.A., oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il provvedimento monitorio sarebbe inefficace ex art. 644 c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'emissione del
Decreto Ingiuntivo, avvenuta con la pubblicazione del 22/11/2021, essendo stato notificato agli opponenti solo in data 15/03/2022; che, infatti, la ricorrente assume di aver notificato il Decreto Ingiuntivo, ma dalla visione delle cartoline allegate, si rileva che alcuna consegna si è mai perfezionata, posto che la causale della “mancata consegna” risulta per “irreperibilità del destinatario”; che ne è prova il fatto che la ricorrente in data 11/03/2022 rinotificava il Decreto Ingiuntivo,
“affinchè ne abbia piena e legale scienza a tutti gli effetti di legge” ma non si comprende a che titolo venga notificato al solo IG. e Parte_1
non anche alla di lui moglie IG.ra quale Parte_2
secondo motivo di opposizione, che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva quale cessionaria della originaria contraente
DO Banca S.P.A.; che, infatti, l'opposta non ha provveduto a dare notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, oltre alla
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, né ha fornito prova della documentazione concernente il contratto di cessione dei crediti;
quale terzo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe nullo a causa della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento, depositato dalla parte opposta, riferisce che il saldo del debitore ammonta a €.13.990,61 senza precisare - relativamente a tale somma - quanto sia dovuto a titolo di capitale residuo, quanto a titolo di interessi di mora, quanto a titolo di rate scadute e non pagate né indica l'effettivo atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ovvero l'intervenuta costituzione in mora del debitore;
che la opposta non ha allegato o provato a quando risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non adempiuta dall'obbligato principale, ovvero quanto tempo sarebbe trascorso tra la dedotta insolvenza e la costituzione in mora;
che l'opposta non ha illustrato il criterio di calcolo degli interessi moratori e se essi includono anche gli interessi corrispettivi e se si, in quale misura, delle rate non pagate fino alla revoca/decadenza dal beneficio del termine, ovvero l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo;
quale quarto motivo di opposizione, che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, non avendo l'opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale quinto motivo di opposizione, che la richiesta di prestito personale formulata in data 25/02/2013 per il complessivo importo di €.
35.655,00 sarebbe nulla a causa della falsa e/o diversa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati e riferiti al T.A.N. e T.A.E.G./I.S.C., in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 117 e ss. T.U.B., in quanto i parametri
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza economici indicati nel regolamento contrattuale ammonterebbero a
(8,95%) e .C. (9,33%) mentre dalla rideterminazione CP_3 CP_4
del T.A.N. e .C. effettivamente applicato al contratto, CP_4
contrariamente a quanto indicato dalla banca, risulta essere pari un
T.A.N. del 10,58% ed un T.A.E.G./I.S.C. del 14,74%, come constatato dal consulente tecnico di parte;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi anatocistici, essendo stato il contratto di finanziamento stipulato con modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, e non indica la pattuizione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento;
che il piano di ammortamento del contratto di mutuo oggetto di causa è relativo al regime di capitalizzazione composta, dunque, occorre aggiungere nel calcolo del T.E.G. anche il maggior onere (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta che comporta, nel caso di specie, l'applicazione di un TEG diverso da quello contrattualmente indicato;
quale settimo motivo di opposizione, che nel contratto di prestito posto alla base del ricorso per Decreto Ingiuntivo sarebbero stati applicati interessi usurari;
quale ottavo motivo di opposizione, che la segnalazione del nominativo di parte istante quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sarebbe illegittima, comportando difficoltà di accesso al credito, con conseguente responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi nonché alle banche dati di rilevamento del merito creditizio, in tal modo cagionando danni patrimoniali e non patrimoniali;
che la opposta va condannata per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto i IGg.ri e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accertare e Parte_2
dichiarare l'assoluta ed insanabile improcedibilità del Decreto Ingiuntivo
n. 1474/2021 per decorrenza del termine di notifica ex art. 644 c.p.c.; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1474/2021; accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente , ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento dell'attività bancaria e dell'erogazione del credito, delle regole di correttezza di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis T.U.B.; condannare la opposta alla restituzione delle somme percepite;
condannare al risarcimento dei danni morali e patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in via gradata, accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo ovvero in conformità dell'art. 1815, comma
2, c.c. e/o tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., ovvero del comma 7 dell'art. 125-bis T.U.B.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE
D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
mandataria deducendo: che gli opponenti Controparte_2
non hanno contestato di avere stipulato contratto di finanziamento nr.
20032822926916, né di avervi dato spontanea parziale esecuzione, né di avere ricevuto la somma erogata;
che gli opponenti non hanno contestato di essersi resi inadempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute;
che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo da parte della IG.ra
N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza CP_5 è tardiva, in quanto intervenuta in data Parte_2
24/3/2022, dunque oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'articolo 641 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa e definitivo passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che, infatti, il provvedimento monitorio è stato notificato alla IG.ra il 11/12/2021 e, con Parte_2
riferimento al IG. , esso è stato portato alla notifica, una Parte_1
prima volta, il 07/12/2021, nei prescritti termini di legge, senza però andare a buon fine;
che, dunque, essa provvedeva a seguito di estrazione del certificato di residenza, ad una seconda notifica del
Decreto Ingiuntivo in data 11/3/2022, che si perfezionava in data
15/03/2022; che ne consegue che la mancata notifica a Pt_1
entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c., non può essere ascritta
[...]
a negligenza, imperizia o colpa della società opposta e, a tutto voler concedere, l'opposizione proposta evidenzia che la parte ha avuto notizia del Decreto stesso, con conseguente sanatoria della nullità della notifica dal momento della proposizione dell'opposizione; che in ogni caso l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo si verifica solo quando sia mancata la notifica nel termine stabilito da tale norma, e non nel caso di nullità della notifica eseguita nel predetto termine;
che il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., dunque dopo la prima udienza;
che essa è munita della legittimazione attiva in virtù del contratto di cessione “pro soluto” del 17/12/2020 intervenuto tra DO Banca S.P.A. – società con la quale gli opponenti hanno sottoscritto il contratto – ed cessione Controparte_1
di cui è stata data comunicazione alla IG.ra , Parte_2
così come contestualmente l'opponente ha ricevuto lettera di messa in
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza mora il 13/02/2021; che DO Banca S.P.A. cedente espressamente riconosceva la cessione dello specifico credito per cui è causa, e la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto, con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante;
che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a forme sacramentali per la sua validità e pertanto la cessione e l'inclusione del credito al suo interno può essere provata con qualunque mezzo di prova;
che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
che la mancata pubblicazione in G.U. non osta al perfezionamento del contratto di cessione del credito, poiché tale operazione negoziale è avvenuta nel rispetto del dettato normativo ex art. 1260 c.c.; che l'estratto conto da essa depositato, in quanto conforme alla previsione di cui all'art. 50 del T.U. B., è ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - senza essere oggetto di contestazione o impugnazione - costituisce prova del credito anche nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo;
che ad ogni modo l'onere del debitore di provare di aver restituito la somma presa a mutuo prescinde dalla produzione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; che gli opponenti hanno corrisposto le rate fino al
10/12/2019 per poi rendersi inadempienti, e che a seguito del mancato pagamento di n. 6 rate consecutive (dal 5/01/2020 al 05/05/2020),
DO Banca S.P.A. li ha dichiarati decaduti dal beneficio del
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza termine;
che alcun importo è stato chiesto agli odierni opponenti a titolo di interessi di mora, avendo DO ceduto il credito a CP_6
per l'importo di € 13.990,61 - e cioè per la somma indicata
[...]
nell'estratto conto quale “Credito compromesso” - e per la quale è stato emesso il provvedimento monitorio opposto né può eccepirsi la mancata trasmissione della lettera di decadenza dal beneficio del termine, nella misura in cui, è necessario, affinché si verifichi la decadenza, che il creditore richieda l'immediato pagamento, richiesta che può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con ricorso per ingiunzione, in quanto integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore;
che non vi è stata violazione degli artt. 116 T.U.B. e 33, 34 e 40 del Codice del Consumo, in quanto le condizioni contrattuali, espressamente previste nel contratto - comprese tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria - sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti, che le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate integralmente e senza riserva alcuna, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarando di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e corredata del documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”; che le clausole contestate sono conformi ai commi 2 e 3 dell'art. 34 D.lgs. 206/2005, in quanto rappresentano estrinsecazione di principi civilistici (artt. 1186, 1224, 1282, 1284, co. 3
e 1382 c.c.) e considerato che l'oggetto del contratto da esse perimetrato
è individuato in modo chiaro e comprensibile, e, pertanto, non possono essere ritenute vessatorie;
che la vessatorietà delle clausole contrattuali, paventata da parte avversa, non è suffragata da elementi specifici, né sono stati allegati e provati i motivi della vessatorietà; che nel
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Documento di Sintesi allegato al contratto di cui controparte ha dichiarato di aver preso copia, sono espressamente indicate le voci di costo ricomprese nel T.A.E.G.; che essa ha applicato il T.A.E.G. nella misura contrattualmente indicata;
che, in via subordinata, l ha CP_7
valenza di “regola di comportamento” per la banca, senza assumere rilievo come “regola di validità” del contratto, pertanto, la omessa o la non corretta indicazione dell' .A.E.G. non determina violazione CP_8
del comma 4 dell'art. 117 T.U.B. né le conseguenze sanzionatorie del comma 7; che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” è valido, non comportando la produzione di interessi anatocistici;
che non ha applicato interessi usurari;
che al momento della stipula, parte opponente è stata avvisata che, in caso di inadempimento, il proprio nominativo avrebbe potuto essere oggetto di iscrizione in uno o più sistemi di informazione creditizia, e a tal fine è stata approvata dai debitori specifica clausola contenuta nelle Condizioni Generali del contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; che gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di avere subito pregiudizi dalla segnalazione del loro nominativo nella Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia; che parte opponente non ha offerto alcuna prova dello specifico danno subito a supporto di una responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa la mandataria ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del
Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021; nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021; in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, dell'importo di
[...]
Euro 13.990,61, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione nei confronti della sola IG.ra rigettandola Parte_2
invece nei confronti del IG. , rigettava la richiesta di Parte_1
chiamata in causa della terza FINDOMESTIC S.P.A. ed onerava la parte opposta di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
25/11/2022).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA Parte_2
1 - In via del tutto preliminare va scrutinata l'eccezione di inefficacia del provvedimento monitorio sollevata dalla parte opponent con il primo motivo di opposizione, per essere stato il Decreto Ingiuntivo notificato agli opponenti oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 28/7/2022 (cfr.) il Decreto
Ingiuntivo è stato pubblicato dalla Cancelleria del Tribunale di Salerno il
21/11/2021 e notificato alla IG.ra il 24/11/2021, mentre nei Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza confronti del IG. la prima notifica, non andata a buon fine, è Pt_1
stata tentata entro il termine ex art. 644 c.p.c. l'11/12/2021, e poi rieffettuata, con esito positivo, l'11/3/2022 e perfezionatasi il
15/3/2022. Pertanto, atteso che la notificazione tempestiva, ancorché non andata a buon fine, esclude la presunzione di abbandono del titolo
(Cass. Civ., n. 3552/2014), ne deriva che non va dichiarata l'inefficacia del provvedimento monitorio.
2 – Ancora, preliminarmente, deve rilevarsi che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 25/11/2022), di talché il quarto motivo di opposizione è infondato e va respinto.
3 – Dev'essere esaminata in via preliminare l'eccezione di tardività dell'opposizione spiegata dalla IG.ra oltre il termine Pt_2
perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c. dalla notificazione del Decreto
Ingiuntivo opposto.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, la notificazione del Decreto Ingiuntivo nei confronti della IG.ra si è perfezionata in data 21/12/2021, allorquando è spirato il Pt_2
termine di 10 giorni successivo alla spedizione della C.A.D. (cfr.
Decreto Ingiuntivo notificato alla IG.ra allegato alla Pt_2
produzione di parte opposta), laddove questa ha provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione il 24/3/2022, ben oltre il termine ultimo di cui all'articolo 641 c.p.c., che scadeva il 21/2/2022.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta dalla IG.ra va dichiarata inammissibile in Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza quanto tardiva e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 va confermato nei suoi confronti.
SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA Parte_1
1 – Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile passare a vagliare la fondatezza dell'opposizione proposta tempestivamente dal IG. Pt_1
.
[...]
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente lamenta che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva quale cessionaria del credito, non avendo provveduto a dare notizia della cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. mediante iscrizione nel Registro delle
Imprese e non avendo fornito la prova della documentazione concernente il contratto di cessione dei crediti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato: infatti, nel caso di specie la parte opposta ha fornito la prova della propria titolarità attiva del diritto di credito azionato in via monitoria producendo il contratto di cessione dei crediti stipulato con l'originaria contraente DO
Banca S.P.A. (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria) e l'annex contenente l'indicazione del nominativo del IG. Parte_1
tra quelli dei soggetti nei cui confronti i crediti sono stati ceduti alla odierna opposta (cfr. all. 14 della produzione di parte opposta).
Quanto poi alla dedotta omessa iscrizione della cessione ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. nel Registro delle Imprese si tratta di formalità che incide solo ai fini della pubblicità e, dunque, opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, come tale rilevante soltanto nel caso in cui il debitore ceduto deduca e provi di avere adempiuto in favore del cedente, precedente titolare del credito;
ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che risulta priva di qualsiasi rilievo la doglianza dell'opponente.
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza 2 – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente lamenta che il
Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe nullo a causa della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento, depositato dalla parte opposta, riferisce che il saldo del debitore ammonta a €.13.990,61 senza precisare - relativamente a tale somma - quanto sia dovuto a titolo di capitale residuo, quanto a titolo di interessi di mora, quanto a titolo di rate scadute e non pagate né indica l'effettivo atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ovvero l'intervenuta costituzione in mora del debitore.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Nel caso di specie, infatti, l'opposta ha fornito puntuale prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, depositando estratto conto certificate ai sensi dell'articolo 50 T.U.B. (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), in cui è indicata in modo puntuale la composizione del credito e le singole voci che hanno concorso a formarlo.
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, nè di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione, nè di non averli restituiti integralmente, di talché tali circostanze devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.; nè hanno fornito la prova, su di essa incombente, di avere adempiuto alla obbligazione restitutoria di cui al
Decreto Ingiuntivo (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
3 – Con il quinto motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria sarebbe affetto da nullità parziale, poiché sulla base di quanto emerso in sede di consulenza tecnica di parte il ed il T.A.E.G. CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza contrattualmente indicati (pari rispettivamente all'8,95% ed al 9,33%) sarebbero inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati (pari al
10,58% ed al 14,74%), con conseguente nullità parziale del contratto e rideterminazione del piano di ammortamento mediante sostituzione dei tassi ultralegali pattuiti per iscritto con il tasso c.d. “ . CP_9
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte opponente, infatti, pur avendo depositato una consulenza tecnica di parte, non ha neppure allegato le ragioni per cui le polizze assicurative indicate nella predetta consulenza (cfr. all. della produzione di parte opponente) andrebbero incluse nel computo del
T.A.E.G., né tanto meno provato – sia pure soltanto mediante presunzioni – che la loro stipulazione è stata “imposta” dalla Banca mutuante al fine di accedere al credito oppure di accedervi alle condizioni contrattualmente indicate.
4 – Con il sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi anatocistici, essendo stato il contratto di finanziamento stipulato con modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, e non indica la pattuizione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento.
Per quanto concerne, poi, la strutturazione “alla francese” del piano di ammortamento di cui al contratto di finanziamento oggetto di causa, di recente la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n.
15130 del 2024 ha chiarito, proprio con riguardo ai mutui con ammortamento “alla francese” che “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è
l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ. (Cass. n. 13144/2023)”.
Le Sezioni Unite hanno poi sancito che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente eIGibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […]
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n.
34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale eIGibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare
l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866
c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n.
13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento
«alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta.”.
Dunque, considerato che normalmente i mutui con ammortamento c.d.
“alla francese” non generano alcun effetto anatocistico e non determinano alcuna situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso degli interessi passivi, ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di invalidità negoziale del finanziamento posto alla base della domanda fatta valere mediante ingiunzione.
Analoghe considerazioni si impongono avuto riguardo alla mancata indicazione delle modalità di calcolo del piano di ammortamento nel contratto di prestito contestato, atteso che in esso sono riportate tutte le condizioni economiche (T.A.N., numero di rata, ammontare delle singole rate) che consentono di individuare come è stato formato il piano di ammortamento.
5 – Con il settimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che nel contratto di prestito posto alla base del ricorso per Decreto
Ingiuntivo sarebbero stati applicati interessi usurari.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento, dal momento che nel computo del T.E.G. (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione in opposizione) per la verifica del rispetto oppure no del tasso soglia parte opponente ha incluso anche il costo di una
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza presunta ed indimostrata capitalizzazione composta degli interessi debitori. A ciò, peraltro, deve aggiungersi che nella consulenza tecnica di parte (cfr. all. della produzione di parte opponente) ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi parte opponente fa riferimento al
T.A.E.G. che, invece, rileva ai fini del rispetto della trasparenza bancaria e non dell'integrazione, sul piano civilistico, dell'usura c.d. “oggettiva”.
6 – Con l'ottavo ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti si dolgono che la segnalazione del loro nominativo di da parte della opposta quali cattivi pagatori nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sarebbe illegittima, comportando difficoltà di accesso al credito, implicherebbero una responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi nonché alle banche dati di rilevamento del merito creditizio.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Parte opponente, infatti, non ha neppure fornito la prova dell'esistenza di una o più segnalazioni effettuare dalla opposta dei nominativi dei IGg.ri e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia Pt_2 Pt_1
ed in altre banche dati del sistema creditizio e interbancario, di talché difetta ogni presupposto per la configurabilità di una responsabilità della , anche considerate che gli opponenti non hanno allegato, nè CP_1
tanto meno dimostrato quali pregiudizi avrebbero subito per effetto di tale o tali presunte segnalazioni.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta da è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per Parte_1
l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 va confermato e dichiarato esecutivo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 653, co. 1, c.p.c.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla IG.ra ed il rigetto di quella proposta dal IG. Pt_2
, sono poste a carico di e Pt_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, e, tenuto conto della natura della
[...]
controversia, del valore (€ €. 13.990,61, pari a quello del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Parte opponente ha poi chiesto condannarsi l'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, co. 3,
c.p.c., per avere agito temerariamente in giudizio.
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, infatti, non si ravvisa il presupposto indefettibile per giustificare la comminatoria dei “danni punitivi” di cui all'articolo 96, co.
3, c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016), ovvero la soccombenza totale della opposta, che è risultata invece vittoriosa alla conclusione del presente processo.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
25/11/2022), i IGg.ri e vanno Parte_2 Parte_1
condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_2
confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021;
2) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1474/2021 e lo dichiara esecutivo;
3) Condanna e alla Parte_1 Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore della Controparte_1
e per essa della mandataria
[...] Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Rigetta la domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria;
5) Condanna e al Parte_2 Parte_1
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2,
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza c.p.c. - ed allegazione
Così deciso in Salerno il 24/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2684/2022 - Sentenza
al verbale.