Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata; tale interpretazione deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.23741 del 17 settembre 2008https://www.antonellapedone.com/articoli · 17 settembre 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 aprile 2004 il Tribunale di Enna, accogliendo il ricorso proposto da E.S., condannava la Azienda Sanitaria Locale n. [omissis] al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante come assistente tecnico programmatore e quanto percepito, con riferimento al periodo dal 7 gennaio 1996 al 4 luglio 2000; su impugnazione dell'Azienda, la statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza in epigrafe indicata. La Corte territoriale - premesso che l'E., avente la qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B del c.c.n.l. del 1999), con ordine di servizio del 7 gennaio 1996 era stato assegnato al Centro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11667 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI GO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 17437/00 proposto da:
ZI GO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
FONDAZIONE ENASARCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4182/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/00 - R.G.N. 674/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SPALLINA;
udito l'Avvocato GARLATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata così riporta lo svolgimento del processo:
"Con ricorso al Tribunale di Milano la Fondazione Enasarco impugnava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro n. 883 del 1999, lamentando che fosse stato accertato il diritto di GO ZI, titolare dal primo maggio 1989 della pensione Enasarco, agli aumenti di perequazione automatica da applicarsi ogni volta sull'importo conglobato raggiunto, l'Ente previdenziale sosteneva, di contro, che gli importi dovevano essere applicati ogni volta sulla pensione base (L. 72.874) e non già sulla pensione via via adeguata. Resisteva lo ZI, proponendo a sua volta appello incidentale per ottenere il pagamento della somma di L.
8.171.398 per differenze tra quanto spettante e quanto percepito fino al 30 gennaio 2000 sulla medesima pensione".
Il Tribunale, con sentenza del 31 marzo 2000, rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale. Rilevava il Tribunale che l'importo della pensione base alla data del pensionamento era di L. 72.864; che con il superamento del limite reddituale era venuto meno il diritto all'integrazione al minimo, mentre permaneva il diritto alla perequazione automatica ex art. 6 comma 5 della legge 638/83; che l'Ente aveva preso le mosse, di anno in anno, dalla pensione base per calcolare su di essa la perequazione, che avrebbe dovuto essere invece calcolata sulla pensione aggiornata di volta in volta, come dal disposto della medesima legge del 1983, per cui l'appello principale doveva essere rigettato.
Doveva invece essere accolto il ricorso incidentale, stante il diritto alle differenze pensionistiche non erogate a causa dell'errata applicazione dei criteri indicati nella legge del 1983. Poiché nei confronti del nuovo conteggio aggiornato al 30 gennaio 2000 non erano state proposte osservazioni in ordine all'esattezza degli indici applicati di anno in anno, giacché le contestazioni dell'Ente si limitavano al sistema di calcolo della perequazione, e stante la chiarezza del calcolo medesimo i il Tribunale condannava la Fondazione Enasarco al pagamento della somma richiesta di L. 8.171.398.
Avverso detta sentenza la Fondazione Enasarco propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste lo ZI con controricorso con appello incidentale condizionato, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Va dichiarata l'inammissibilità dell'atto proposto dallo ZI, che viene testualmente denominato "controricorso con appello incidentale condizionato", formula che fa riferimento pertanto all'appello e non al ricorso per cassazione. Inoltre nessuna doglianza viene mossa alla sentenza del Tribunale, di cui si chiede invece la integrale conferma.
L'Ente ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 8, commi 5-7 del DL 463/83 convertito nella legge 638/83, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 191 e seg. nonché degli artt. 416 terzo comma, 424, 441 e 445 cod. proc. civ. e difetto di motivazione perché, nell'impugnare la sentenza di primo grado, esso Ente aveva evidenziato che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - la perequazione automatica sulla pensione era stata effettuata non già sull'importo a calcolo ma sull'importo conglobato per effetto delle perequazioni precedenti, applicando cioè il meccanismo di cui alla citata disposizione della legge del 1983, e quindi la medesima metodologia indicata nella sentenza di primo grado. Ciò era stato ulteriormente spiegato nell'atto di appello, in cui era stato sviluppato minutamente il conteggio adottato per la determinazione della pensione per l'anno 1996. Il punto fondamentale del giudizio d'appello non verteva dunque su un insussistente contrasto interpretativo sulle disposizioni relative alla perequazione, ma nell'accertare se l'Ente avesse già applicato le percentuali di perequazione sull'importo globale perequato. Pertanto l'affermazione del Tribunale secondo cui esso ricorrente avrebbe di anno in anno applicato la perequazione sulla pensione base, sarebbe completamente immotivata perché non fondata su nessuno degli atti processuali e contrastante con il contenuto stesso dell'atto di appello e con i conteggi nel medesimo svolti. Inoltre i Giudici merito avrebbero erroneamente condannato esso ricorrente al pagamento delle differenze di pensione esonerando la controparte dal relativo onere probatorio, perché la somma pretesa dal pensionato era stata espressamente contestata, avendo esso Ente evidenziato l'errore consistente nell'applicazione della perequazione sull'importo integrato al minimo alla data del 30 settembre 1983. La sentenza sarebbe errata anche per avere omesso di predisporre la consulenza contabile sui conteggi che nelle controversie previdenziali è obbligatoria ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. Il ricorso principale va accolto.
È giurisprudenza costante di questa Corte (tra le tante Cass. 6 febbraio 1985 n. 870), che l'interpretazione del contenuto dell'atto d'appello deve essere condotta tenendo conto, sia nella formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere. Tale interpretazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se correttamente motivata. Nella specie, a fronte del contenuto dell'impugnazione (riportata nel testo del presente ricorso), in cui l'Ente sosteneva, sviluppando appositi conteggi, di avere già applicato le percentuali di perequazione sull'importo globale comprensivo della perequazione degli anni precedenti, non si comprende da quale elemento dell'atto d'appello il Tribunale desuma che l'Ente appellante riproponesse invece la correttezza di un sistema di calcolo basato sulla applicazione delle percentuali di perequazione sulla pensione base, con esclusione delle perequazioni relative agli armi precedenti.
Nell'atto d'appello si assumeva infatti che non vi era contrasto interpretativo sui criteri posti dall'art. 6 della legge 638/83, in base alla quale la rivalutazione va operata sull'importo già perequato in precedenza, mentre, senza alcuna motivazione, il Tribunale ha affermato che detto criterio interpretativo era stato contestato dall'appellante.
Il ricorso va pertanto accolto essendo ravvisabile il dedotto difetto di motivazione sulla interpretazione dell'atto di appello e l'accoglimento del ricorso sotto questo aspetto determina l'assorbimento delle altre questioni, ossia della questione dell'esattezza dei conteggi relativa alle differenze pensionistiche, reclamate con l'appello incidentale che il Tribunale ha accolto, nonché della obbligatorietà della consulenza tecnica. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003