Articolo 5 della Legge 6 febbraio 1973, n. 23
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 marzo 1973
Art. 5.
Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.
Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.
Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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