Versione
29 marzo 1973
29 marzo 1973
Art. 5.
Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.
Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.
Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.
Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.
Giurisprudenza • 2
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- legittimità provvedimenti amministrativi·
- violazione art. 360 c.p.c.·
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- consulenza tecnica d'ufficio·
- diniego concessione contributo·
- contributo in conto capitale·
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