Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 12725 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12725 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COZZOLINO VINCENZO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. DI VAIO IDA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 chiedeva pronunziarsi , senza alcuna Parte_1
determinazione accessoria, la separazione personale in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in Napoli in data 21.5.21 (atto dell'anno 2021, Atto n. 51, p.I, s. sez.S).
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 500,00
1
Capodimonte n.2 – Viale degli Astronauti n.°16 sc C p. 2 int. 4, con l'obbligo di ritiro di effetti personali del ricorrente dal predetto cespite e ripartizione delle spese straordinarie della abitazione nella misura del 50%
- disporre la chiusura del conto corrente cointestato n. 00001006700356115 acceso presso la
Banca Fideuram;
- ordinare il rendiconto dei frutti e proventi del ricorrente avuti in costanza di matrimonio e riconoscere alla resistente il 50%.
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 14.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Il Giudice relatore, inoltre, riteneva id formulare proposta conciliativa x art 473 bis 21 di separazione coniugale con rinuncia alle domande accessorie proposte dalla convenuta e compensazione delle spese.
La proposta, accettata dall'attore, non veniva accettata dalla convenuta.
Il Giudice relatore quindi:
• rigettava le istanze istruttorie con ordinanza che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata (stante la mancata formulazione dei capi, il generico rinvio alla parte narrativa della memoria di costituzione, la mancata indicazione dei testi e l'inammissibilità delle altre istanze non rilevanti ai fini della decisione);
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
• All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Si osserva inoltre che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dalla convenuta.
La domanda di addebito prospettata peraltro in termini generici, indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere, va pertanto rigettata perché non provata.
In ordine all'assegno di mantenimento invocato dalla parte convenuta il Collegio, aderendo al costante indirizzo di legittimità, osserva che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 , 5605/20)
Ovviamente, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez.
I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento ove tra i due si accerti una disparità economica.
Nel caso di specie, in base alla documentazione reddituale in atti, si ritiene di non riconoscere alcun assegno alla moglie, alla luce della capacità lavorativa della ricorrente, del reddito documentato, dell'età della istante , della breve durata del matrimonio (la convenuta riferiva peraltro che già un anno prima che il lasciasse l'abitazione il 1.4.24 era già venuta meno la comunione materiale e spirituale;
foglio quattro della Pt_1 comparsa di costituzione) ,dell'assenza di prova di una significativa disparità reddituale tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della convenuta che ha infatti disponibilità di reddito e mezzi adeguati nonché è comproprietaria (con il marito) della casa coniugale.
Il collegio pertanto rigetta l'istanza di assegno di mantenimento in favore della convenuta .
Non può inoltre adottarsi in questa sede alcun provvedimento di assegnazione della casa in considerazione della assenza di figli.
Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
pertanto in assenza di figli non può
3 adottarsi il provvedimento invocato dalla . CP_1
La casa familiare, così come il conto corrente cointestato presso la Banca Fideuram, segue il regime civilistico ordinario non potendo disciplinarsi alcunchè in questa sede e dovendo, eventualmente, la fare valere, in altri giudizi, le proprie ragioni come indicate in atti . CP_1
Il collegio ritiene che pertanto va solo dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..senza determinazioni accessorie.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rifiuto della proposta da parte dell e la sua soccombenza in ordine alle invocate determinazioni accessorie CP_1 alla pronuncia separativa) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1/comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ,
[...] CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto dell'anno 2021, Atto n. 51,
p.I, s. sez.S).
• condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore da che liquida in complessivi euro € 2900,50, oltre spese ed accessori come per legge .
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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