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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 334/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Alessandra Ros C.F._2 del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico
Email_1 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocamento presso la Persona_1 madre in Lucinico (GO);
2) il sig. starà con il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera o dal sabato mattina, in dipendenza dei turni Pt_1 lavorativi, sino alla domenica sera o al lunedì mattina, sempre in dipendenza del turno di lavoro;
Il padre, poi, starà con anche due pomeriggi nel corso della settimana, compatibilmente ai turni di lavoro. Per_1
1 Nel corso delle vacanze scolastiche estive, il padre, sempre in dipendenza dei turni lavorativi, potrà sostituire i pomeriggi concordati con le mattine.
In ogni caso, il padre avrà ampio diritto di visita del figlio, anche all'infuori dei tempi suindicati, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di nonchè dei propri impegni lavorativi. Per_1
Nel corso delle vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con due settimane, anche non consecutive. Per_1
I genitori si impegnano a comunicarsi detti periodi entro il 5 giugno di ogni anno.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, trascorrerà con un genitore il periodo che va dalla fine delle vacanze Per_1 scolastiche sino al mattino del 31 dicembre e con l'altro genitore dal mattino del 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni.
Detti periodi verranno alternati tra i genitori di anno in anno.
In ogni caso, la vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, con alternanza tra i genitori di anno in anno. Le vacanze pasquali con verranno alternate di anno in anno tra i genitori. Tutto quanto Per_1 sopra salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere anche di volta in volta, nel rispetto dell'interesse del minore.
3) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 370,00 mensili, che verranno versati sul Pt_1 Per_1 conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indice Istat. Pt_2
4) le spese straordinarie in favore di verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sulla Per_1 base del Protocollo sulle spese Straordinarie del Tribunale di Gorizia, cui le parti fanno integrale riferimento.
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal sig. e la sig.ra nulla oppone. Pt_1 Pt_2
6) Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile né
a qualunque altro titolo.
7) Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio ed a dotare anche il figlio di detti documenti.” Per_1
Conclusioni del P.M.:
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 31/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 23/08/2014
(anno 2014, atto n. 64, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie C) e si sono separati con sentenza n. 46 del
2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24/03/2011 a Gorizia. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
2 È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II)La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/08/2014, in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2014, atto n. 64, reg.
Atti di Matrimonio, parte II, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 334/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Alessandra Ros C.F._2 del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico
Email_1 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocamento presso la Persona_1 madre in Lucinico (GO);
2) il sig. starà con il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera o dal sabato mattina, in dipendenza dei turni Pt_1 lavorativi, sino alla domenica sera o al lunedì mattina, sempre in dipendenza del turno di lavoro;
Il padre, poi, starà con anche due pomeriggi nel corso della settimana, compatibilmente ai turni di lavoro. Per_1
1 Nel corso delle vacanze scolastiche estive, il padre, sempre in dipendenza dei turni lavorativi, potrà sostituire i pomeriggi concordati con le mattine.
In ogni caso, il padre avrà ampio diritto di visita del figlio, anche all'infuori dei tempi suindicati, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di nonchè dei propri impegni lavorativi. Per_1
Nel corso delle vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con due settimane, anche non consecutive. Per_1
I genitori si impegnano a comunicarsi detti periodi entro il 5 giugno di ogni anno.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, trascorrerà con un genitore il periodo che va dalla fine delle vacanze Per_1 scolastiche sino al mattino del 31 dicembre e con l'altro genitore dal mattino del 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni.
Detti periodi verranno alternati tra i genitori di anno in anno.
In ogni caso, la vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, con alternanza tra i genitori di anno in anno. Le vacanze pasquali con verranno alternate di anno in anno tra i genitori. Tutto quanto Per_1 sopra salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere anche di volta in volta, nel rispetto dell'interesse del minore.
3) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 370,00 mensili, che verranno versati sul Pt_1 Per_1 conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indice Istat. Pt_2
4) le spese straordinarie in favore di verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sulla Per_1 base del Protocollo sulle spese Straordinarie del Tribunale di Gorizia, cui le parti fanno integrale riferimento.
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal sig. e la sig.ra nulla oppone. Pt_1 Pt_2
6) Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile né
a qualunque altro titolo.
7) Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio ed a dotare anche il figlio di detti documenti.” Per_1
Conclusioni del P.M.:
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 31/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 23/08/2014
(anno 2014, atto n. 64, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie C) e si sono separati con sentenza n. 46 del
2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24/03/2011 a Gorizia. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
2 È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II)La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/08/2014, in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2014, atto n. 64, reg.
Atti di Matrimonio, parte II, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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