Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
12079 R.G.L. 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna
Parte_1
CORRAO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di questa, in Palermo, Via Giacomo CUSMANO 4;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 Il Cancelliere procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana
59;
Resistente
OGGETTO : ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/03/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite,
Condanna l al ripristino, in favore della ricorrente, dell'assegno mensile di CP_1
assistenza, con decorrenza dall'Agosto 2023 ed al pagamento dei relativi ratei, nella
misura prevista, con gli interessi legali.
che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Giovanna CORRAO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/08/2024, , premesso che con nota Parte_1
del 3/08/2022, l' a seguito di decreto di omologa del 21/07/2020, aveva liquidato in CP_1
suo favore l'assegno mensile di assistenza, sino al Luglio 2023, data di scadenza del suo permesso di soggiorno e che la sospensione della prestazione da tale data doveva ritenersi illegittima, avendo la stessa presentato tempestivamente il 3/08/2023 la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, adì questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, chiedendo la condanna dell'Istituto, convenuto in giudizio, al ripristino della prestazione da Agosto 2023 e al pagamento dei relativi ratei arretrati.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto l'infondatezza CP_1
della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va disattesa l'eccezione preliminare di difetto dei requisiti reddituali e di mancato svolgimento di attività lavorativa, atteso che se l'Istituto, sino al Luglio 2023, ha erogato la prestazione, sulla base del reddito dichiarato nel 2022, il requisito sussisteva anche per il periodo successivo, come è confermato dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate,
prodotta in atti, che attestava per il 2023 un reddito inferiore al limite previsto.
L'assegno mensile di assistenza è poi compatibile con una attività lavorativa, purchè
non vengano superati i limiti di reddito stabiliti per ciascun anno, come nel caso in esame.
Lo stesso , poi,. nel messaggio n° 2951 del 25/07/2022, sia pur con riguardo ad CP_1
altra prestazione, ha ribadito il principio generale, secondo cui, a seguito di una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Tale principio è desumibile dall'art. 5, comma 9 bis, del T.U. Immigrazione, secondo cui “in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato” il che comporta che possa godere di tutti i diritti derivanti da tale condizione.
Nel caso in esame, la richiesta di rinnovo e' stata presentata il 3/08/2023 e sino alla sua definizione, la ricorrente può soggiornare regolarmente in Italia, con tutti i relativi diritti.
Alla luce di ciò il ricorso va accolto, con condanna dell' al ripristino dell'assegno CP_1
mensile di assistenza dall'Agosto 2023 in poi e la condanna al pagamento dei relativi ratei arretrati nella misura prevista, con gli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanna CORRAO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti