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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1618/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. BORGHESI Parte_1 C.F._1
ENRICO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. ALESSANDRO MARSICO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. VANZINI GIOVANNI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Evidenziava parte opposta quanto segue: Controparte_2 in data 05.05.10 ha concesso alla East Coast S.r.l. un'apertura
[...] di credito di € 15.000,00, a valersi sul conto corrente n. 03/01/0148970 (doc. 1) - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal citato contratto, il socio unico , ha rilasciato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € Parte_1
22.500,00 (doc. 2) - stante l'inadempimento della società debitrice, con raccomandata del 25.06.15, la ha comunicato la revoca di tutti i rapporti in essere, con CP_1 contestuale richiesta di saldo dell'esposizione debitoria (doc. 3) - nelle more
[...] in forza di contratto di cessione concluso in data 05.07.18 con la Parte_2 [...]
, ha acquistato pro soluto, ai sensi Controparte_2
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (T.U.B.), nonché ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco tra cui quello vantato nei confronti della e della garante con Controparte_3 Parte_3 annessi privilegi, garanzie e accessori - della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 83 del 19.07.2018 e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 20.05.2021 (doc. 4); - Parte_4 con procura per atto Notaio di Milano in data 09/12/19, Rep. n. 44109, Persona_1
Racc. n. 13844, ha nominato procuratrice speciale per la gestione Controparte_1 ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto delle cessioni di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (doc. 6) - Parte_4 per il credito di cui sopra ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 988/22 emesso in
[...] data 05.09.22 nei confronti della garante , non opposto e dichiarato Parte_1 esecutivo in data 17.10.23 e munito di formula esecutiva in data 01.02.23 (doc. 7) - in forza del suddetto titolo ha incardinato la procedura esecutiva Parte_4 mobiliare presso terzi R.G.E. mob. 441/2023 nei confronti della e Parte_1 del terzo (doc. 8, 9).
Ciò posto, in via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata
Pag. 2 di 10 alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Ciò posto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
Pag. 3 di 10 anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene appare necessario inquadrare la fattispecie contrattuale, fideiussione o contratto autonomo di garanzia;
dato oggettivo non contestabile è che la garanzia sia stata rilasciata dall'opponente in favore della East Coast s.r.l., unica proprietaria delle quote del 100% del capitale sociale e amministratore unico (cfr. doc. 17 fasc. opposta).
Pag. 4 di 10 Esiste un chiaro collegamento di natura funzionale ed economica fra la società debitrice/garantita e la garante;
appare evidente che non sia possibile invocare l'applicazione in suo favore delle norme del codice del consumo, perché la stessa ha rilasciato la garanzia perseguendo uno scopo di natura commerciale ed imprenditoriale.
Altro problema all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni
(salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c...
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale
Pag. 5 di 10 clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa ampia premessa, occorre tuttavia far riferimento ad un secondo e più recente orientamento;
le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire la reale volontà delle parti contrattuali.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
Pag. 6 di 10 La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c... (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della
Pag. 7 di 10 vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame, anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, il contratto in oggetto andrebbe comunque qualificato come una fideiussione per i seguenti motivi: la fideiussione, diversamente dalla garanzia autonoma, è una fattispecie tipica alla quale si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; la garante opponente nel giudizio odierno non appartiene al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Appaiono, al riguardo, legittime le deduzioni dell'opposta ove osserva - all'art. 6 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o a qualsiasi coobbligato garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato (cfr. doc. 2) - nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 16836/15)
La limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può dunque essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno
Pag. 8 di 10 che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
Si ritiene che la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di
“fideiussione” – operi a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che il fideiussore si sia impegnato al pagamento.
In realtà parte opponente non si è preclusa, in termini assoluti, qualsiasi resistenza alle pretese della banca creditrice, bensì si è impegnata a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta (cfr. doc. 7 fasc. opponente), rinunciando di fatto a resistere al momento della richiesta del pagamento dell'obbligazione garantita.
Non appare possibile una diversa interpretazione delle espressioni da ultimo citate, le quali letteralmente delineano un'obbligazione di pagamento che segue direttamente, senza interposizioni di tempo o di altri fatti, a una richiesta semplice del creditore in deroga all'art. 1957 c.c..
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Al riguardo la sollevata eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata perché sanata dal raggiungimento dell'atto del suo scopo, nel caso dallo svolgimento dell'opposizione all'esecuzione R.G.E. mob. n. 441/2023; legittime le argomentazioni di parte opposta in tal senso (cfr. art. 156 co. 3 c.p.c.).
Da ultimo appare opportuno rilevare, come correttamente chiarito da parte opposta, che le clausole asseritamente conformi al modello ABI non possono essere qualificate come abusive nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che viene in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l.
287/1990.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già provvisoriamente esecutivo;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta
Pag. 9 di 10 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 09/10/2025
Il Giudice
F. NA
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1618/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. BORGHESI Parte_1 C.F._1
ENRICO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. ALESSANDRO MARSICO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. VANZINI GIOVANNI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Evidenziava parte opposta quanto segue: Controparte_2 in data 05.05.10 ha concesso alla East Coast S.r.l. un'apertura
[...] di credito di € 15.000,00, a valersi sul conto corrente n. 03/01/0148970 (doc. 1) - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal citato contratto, il socio unico , ha rilasciato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € Parte_1
22.500,00 (doc. 2) - stante l'inadempimento della società debitrice, con raccomandata del 25.06.15, la ha comunicato la revoca di tutti i rapporti in essere, con CP_1 contestuale richiesta di saldo dell'esposizione debitoria (doc. 3) - nelle more
[...] in forza di contratto di cessione concluso in data 05.07.18 con la Parte_2 [...]
, ha acquistato pro soluto, ai sensi Controparte_2
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (T.U.B.), nonché ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco tra cui quello vantato nei confronti della e della garante con Controparte_3 Parte_3 annessi privilegi, garanzie e accessori - della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 83 del 19.07.2018 e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 20.05.2021 (doc. 4); - Parte_4 con procura per atto Notaio di Milano in data 09/12/19, Rep. n. 44109, Persona_1
Racc. n. 13844, ha nominato procuratrice speciale per la gestione Controparte_1 ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto delle cessioni di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (doc. 6) - Parte_4 per il credito di cui sopra ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 988/22 emesso in
[...] data 05.09.22 nei confronti della garante , non opposto e dichiarato Parte_1 esecutivo in data 17.10.23 e munito di formula esecutiva in data 01.02.23 (doc. 7) - in forza del suddetto titolo ha incardinato la procedura esecutiva Parte_4 mobiliare presso terzi R.G.E. mob. 441/2023 nei confronti della e Parte_1 del terzo (doc. 8, 9).
Ciò posto, in via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata
Pag. 2 di 10 alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Ciò posto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
Pag. 3 di 10 anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene appare necessario inquadrare la fattispecie contrattuale, fideiussione o contratto autonomo di garanzia;
dato oggettivo non contestabile è che la garanzia sia stata rilasciata dall'opponente in favore della East Coast s.r.l., unica proprietaria delle quote del 100% del capitale sociale e amministratore unico (cfr. doc. 17 fasc. opposta).
Pag. 4 di 10 Esiste un chiaro collegamento di natura funzionale ed economica fra la società debitrice/garantita e la garante;
appare evidente che non sia possibile invocare l'applicazione in suo favore delle norme del codice del consumo, perché la stessa ha rilasciato la garanzia perseguendo uno scopo di natura commerciale ed imprenditoriale.
Altro problema all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni
(salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c...
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale
Pag. 5 di 10 clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa ampia premessa, occorre tuttavia far riferimento ad un secondo e più recente orientamento;
le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire la reale volontà delle parti contrattuali.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
Pag. 6 di 10 La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c... (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della
Pag. 7 di 10 vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame, anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, il contratto in oggetto andrebbe comunque qualificato come una fideiussione per i seguenti motivi: la fideiussione, diversamente dalla garanzia autonoma, è una fattispecie tipica alla quale si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; la garante opponente nel giudizio odierno non appartiene al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Appaiono, al riguardo, legittime le deduzioni dell'opposta ove osserva - all'art. 6 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o a qualsiasi coobbligato garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato (cfr. doc. 2) - nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 16836/15)
La limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può dunque essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno
Pag. 8 di 10 che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
Si ritiene che la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di
“fideiussione” – operi a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che il fideiussore si sia impegnato al pagamento.
In realtà parte opponente non si è preclusa, in termini assoluti, qualsiasi resistenza alle pretese della banca creditrice, bensì si è impegnata a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta (cfr. doc. 7 fasc. opponente), rinunciando di fatto a resistere al momento della richiesta del pagamento dell'obbligazione garantita.
Non appare possibile una diversa interpretazione delle espressioni da ultimo citate, le quali letteralmente delineano un'obbligazione di pagamento che segue direttamente, senza interposizioni di tempo o di altri fatti, a una richiesta semplice del creditore in deroga all'art. 1957 c.c..
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Al riguardo la sollevata eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata perché sanata dal raggiungimento dell'atto del suo scopo, nel caso dallo svolgimento dell'opposizione all'esecuzione R.G.E. mob. n. 441/2023; legittime le argomentazioni di parte opposta in tal senso (cfr. art. 156 co. 3 c.p.c.).
Da ultimo appare opportuno rilevare, come correttamente chiarito da parte opposta, che le clausole asseritamente conformi al modello ABI non possono essere qualificate come abusive nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che viene in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l.
287/1990.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già provvisoriamente esecutivo;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta
Pag. 9 di 10 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 09/10/2025
Il Giudice
F. NA
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