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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 14/05/2025, vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1
( ), rappresentate e Parte_2 C.F._2 difese dall'avv. Luigi Paiano come da procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( , in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello;
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 2610
r.g. n. 1 dell'8/2/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza impugnata Accertare e dichiarare che Parte_1
, sono cittadini italiani dalla nascita in
[...] Parte_2 quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locri (RC) quale Comune di nascita dell'immigrante italiana, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune competente di Locri (RC). Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Le appellanti in epigrafe hanno impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis cpc con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis; esse sono discendenti dirette di Persona_1 che, nata il [...] a [...], RC) ed emigrata negli
[...]
Stati Uniti d'America, è diventata cittadina americana in data 6/12/1943 quando, dall'unione con (cittadino straniero), era già nata, in data Persona_2
16/11/1938, la figlia;
dall'unione di quest'ultima con Persona_3 [...]
(già cittadino americano) è poi nata, in data 30/12/1968, Per_4 [...]
dal cui matrimonio con è nata in [...] Parte_1 Persona_5
16/11/2002 Parte_2
Nonostante la rituale notifica, il è rimasto contumace. Controparte_1
Previa comunicazione degli atti al PM (che ha espresso “parere contrario” all'accoglimento del gravame), la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del termine per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
a. Le appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha ritenuto ostativa, in applicazione dell'art. 12 legge n. 555/1912, la circostanza secondo cui “
[...] si naturalizzava cittadina americana nel 1943, ossia Persona_1 dopo la nascita della figlia avvenuta nel 1938”; richiamando Persona_3 alcune pronunce di merito -e le circolari del n. k. 31.9 del Controparte_1
r.g. n. 2 27/5/1991 e k. 28.1 dell'8/4/1991- esse ritengono che sia speciale (e quindi prevalente) la disciplina dell'art. 7 della legge n. 555/1912, secondo la quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”: la perdita della cittadinanza in capo alla minore (che aveva acquisito per discendenza dalla madre, quale cittadina Persona_3 italiana al momento della sua nascita), non può verificarsi (per il solo fatto della successiva acquisizione, da parte del genitore, della cittadinanza straniera) in assenza della partecipazione volitiva della minore stessa (cui, per altro verso, è stata attribuita la cittadinanza statunitense altrettanto automaticamente, per effetto del ius soli). Secondo le appellanti, infatti, “la finalità dell'art. 7 della legge n. 555/1912 è quella di garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, così introducendo un'importante eccezione non solo al principio dell'unicità della cittadinanza ma anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del genitore, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della L. 555/1912”: il regime di perdita della cittadinanza derivato dall'art. 12 della legge 555/1912 “non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina ex art. 7 della medesima legge n. 555/1912, poiché la persona che acquista la cittadinanza italiana per filiazione paterna o materna e quella straniera per nascita nel territorio dello Stato estero mantiene la titolarità della cittadinanza italiana a prescindere dalle vicende di cittadinanza del genitore o dei genitori italiani”.
Tale doglianza è infondata e va respinta.
I rapporti tra l'ipotesi regolata dall'art. 7 e la disciplina di cui all'art. 12 legge
555/1912, infatti, sono stati ormai chiariti dalla giurisprudenza di legittimità: “(…) alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge.
Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie
r.g. n. 3 connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde
(volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi (…)” (v. Cass.
454/2024).
Le norme richiamate, quindi, vanno interpretate nel senso che l'art. 7 ha portata generale e presuppone il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore, mentre l'art. 12 prevede una regola speciale per il minorenne che sia figlio del genitore che perda la cittadinanza italiana;
come osservato dal giudice di primo grado, si tratta di disposizioni che sono “espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare per quanto possibile l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare”: la norma generale (di cui all'art. 7) è funzionale ad evitare che, in applicazione della legislazione straniera, i figli di cittadini italiani perdano involontariamente la cittadinanza italiana invece conservata dal genitore, mentre la disciplina speciale (di cui all'art. 12) prevede che i figli minori seguano la stessa sorte del genitore che perda consapevolmente la cittadinanza italiana (optando per la cittadinanza del nuovo Stato).
b. Nulla aggiunge, in tale contesto, la lagnanza secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato che è incorsa nella Persona_1 perdita della cittadinanza per effetto della “relazione con il cittadino straniero
[...]
”, quale circostanza in tesi rilevante in base alle pronunce della Persona_2
Corte Costituzionale n. 87/1975 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, III comma della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la r.g. n. 4 perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava il cittadino straniero- e n. 30/1983 -che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 legge 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Anche a voler prescindere dalla genericità dell'allegazione relativa alla perdita della cittadinanza italiana in capo alla loro progenitrice -riferendosi le appellanti alla
“relazione” con altro cittadino “straniero” ed alla successiva “naturalizzazione” come cittadina americana- va rammentato che l'art. 219 legge n. 151/1975 consente, alla donna che per effetto del matrimonio contratto con uno straniero abbia perso la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di riacquistarla con dichiarazione –che opera ex tunc (Cass. S.U. 4466/2009)- “all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile”.
Per altro verso, per quanto più di interesse in questa sede, neppure rileva
“l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”
(v. Cass. 17161/2023).
Sulla scorta di tali riferimenti normativi e giurisprudenziali, quindi, si deve ritenere operativo il meccanismo di riacquisto della cittadinanza in favore del figlio divenuto maggiorenne di cittadina in precedenza italiana;
nella specie, tuttavia, non risulta affatto -né è stato allegato- che abbia mai manifestato Persona_3
(neppure nel momento successivo alla scadenza dei ristretti termini di legge, in cui la fattispecie di riacquisto poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata) la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana perduta a seguito della naturalizzazione della madre.
c. Risulta irrilevante, infine, il richiamo delle appellanti alle circolari ministeriali, che non costituiscono integrazione della norma ma atti interni non vincolanti nell'interpretazione della legge.
Per quanto premesso, l'appello va respinto, restando le spese a carico delle r.g. n. 5 appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6