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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1122/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, in proprio e quale esercente la responsabilità sui minori Parte_1 Per_1
e , rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Azzarone
[...] Persona_2
-appellanti-
c/
rappresentate e difese dall'avv. Emanuele Michele Cavallo CP_1
-appellati-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , anche in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 sui figli minori in epigrafe indicati, chiamava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'
[...] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'uscita di strada CP_1 dell'auto condotta dal marito a seguito della quale tale ultimo decedeva;
si Persona_3 deduceva esserne conseguiti danni patrimoniali e non per la perdita del coniuge, e padre dei figli.
Si precisava che nell'occorso il suddetto mentre percorreva, il 6/5/2007 alle ore Per_1
00:40 circa, la S.S. 89 con direzione Manfredonia–Mattinata, giunto all'altezza della progressione chilometrica 156+420, nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), perdeva il controllo del proprio veicolo, e deviava verso sinistra rispetto al proprio senso di marcia, andando quindi ad attingere il guard-rail posto a bordo strada, che cedeva dopo l'impatto, comportando l'uscita di strada del che finiva nella adiacente scarpata, e Per_1 decedeva per le gravi lesioni riportate.
Pagina 1 Si contestava nella specie, la mancata manutenzione della strada, e la non conforme installazione del guard-rail e l'inefficienza delle barriere di protezione da parte dell' e CP_1 che tanto aveva avuto incidenza eziologica sul decesso.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza, e CP_1 la mancanza di prova.
Il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 28/4/2023, con la quale rigettava la domanda, e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Si riteneva al riguardo che, essendo nella specie applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., il danneggiato avrebbe dovuto fornire la prova non solo dei riflessi dannosi, ma anche del nesso causale, e quindi della riconducibilità dell'occorso alla res in custodia, in conseguenza del naturale dinamismo della stessa e della sua difettosità; ed anche fornire riscontri sulla situazione di pericolo che avrebbe causato il danno, incombendo poi sul custode la prova del caso fortuito, in termini di fattore estraneo -alla sfera d'azione del custode- che può aver cagionato il danno, con correlata valutazione anche il comportamento -anomalo- dello stesso utente/danneggiato.
La domanda veniva quindi rigettata, perché si riteneva l'accaduto unicamente imputabile al deceduto-conducente dell'auto, considerando che il medesimo procedeva ad una velocità non commisurata alle circostanze di luogo e tempo (in ora notturna, su tratto di strada curvilineo, con manto stradale reso viscido dalla pioggia), e tanto desumendo dal rapporto della Polizia
Stradale, intervenuta in loco dopo l'evento.
Si riteneva peraltro che nulla era stato dimostrato sulla carenza di manutenzione della strada ed anche sul difetto di installazione del guard-rail, rilevando che, stante il tempo trascorso, non era più possibile effettuare apposite verifiche al riguardo, essendosi l'attrice determinata ad agire molti anni dopo rispetto al sinistro, ed avendo anche in precedenza -nel 2017- proposto ricorso per Atp, ritenuto inammissibile per insussistenza dei presupposti, e stante il lungo lasso di tempo (dieci anni prima) trascorso dal momento del sinistro.
La anche nella qualità in atti, impugnava la sentenza chiedendone la riforma, e quindi Pt_1 il riconoscimento della responsabilità dell' o in subordine del concorso di responsabilità, CP_1
e dei danni richiesti, rimettendosi alla Corte per la relativa quantificazione.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)L'errata valutazione del riparto dell'onere probatorio ex art. 2051 c.c.
Deducendo doversi valorizzare l'adempimento dell'onere della prova -unico incombente a carico del danneggiato- sull'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e dovendo poi essere il custode a fornire i riscontri sulla ricorrenza del caso fortuito;
2) La errata interpretazione del caso fortuito
Sostenendo essere l'occorso addebitabile al cedimento del guard-rail, e che le condizioni deficitarie del medesimo integravano un pericolo non prevedibile, dovendo ravvisarsi una ipotesi di colpa dell' da valutare anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per il cattivo stato CP_1 ed omessa manutenzione del guard-rail -non a norma, essendosi verificato il relativo accartocciamento-, non avendo la barriera de qua assolto alla funzione di contenimento.
Pagina 2 Si evidenziava inoltre che il guard-rail era peraltro posizionato in adiacenza di una profonda scarpata, ed a protezione rispetto alla medesima.
Si deduceva che anche la PS intervenuta in loco, aveva descritto le condizioni di pericolosità della strada, pur essendo giunta ad imputare l'accaduto esclusivamente allo Jafaar.
Contestato poi, che alcun riscontro era dato rinvenire su quanto affermato -nel rapporto di
PS- sulla eccessiva velocità tenuta nell'occorso, si sosteneva non potersi ritenere, quanto alla condotta di guida del ricorrenti gli estremi dell'art. 1227 c.c. Per_1
3)L'errata valutazione di quanto precisato dal CTP
E sulle considerazioni formulate circa l'inidoneità della installazione e progettazione del guard-rail, e per il mancato assolvimento della funzione di protezione, avendo il perito di parte anche ed in particolare rilevato che gli elementi iniziali/terminali del guard-rail non erano risultati idonei allo scopo, essendo l'estremità del guard-rail penetrata nell'auto condotta dal Per_1
Si evidenziava ancora che i paletti di sostegno avevano nell'occorso ceduto, con conseguente cedimento del nastro della barriera, non idoneamente e sufficientemente fissato ai paletti.
Si insisteva peraltro sulla contestazione di omessa manutenzione della strada.
L' costituendosi, contestava i motivi di appello, chiedendone il rigetto. CP_1
********************************
L'appello deve ritenersi fondato per quanto di ragione.
In fatto va considerato che, per quanto riscontrabile sugli accadimenti di specie, lo Pt_2 mentre percorreva con la propria auto, in ora notturna, e su strada bagnata dalla pioggia, un tratto di strada curvilineo, in discesa e verso destra, della S.S. 89 con direzione Manfredonia-
Mattinata, perdeva il controllo del veicolo, deviando verso la propria sinistra, ed andando ad impattare contro il guard-rail posto alla sinistra della carreggiata -e sempre sulla curva-.
Ed ancora che il guard-rail, all'impatto, cedeva, e l'auto finiva in conseguenza nella scarpata adiacente.
I suddetti riscontri sono incontestati, come incontestata è la circostanza che il guard-rail è anche penetrato all'interno dell'abitacolo dell'auto del Per_1
Tali sono le circostanze pacificamente desumibili e che devono essere apprezzate ai fini della decisione
L'originaria attrice ha, ai fini dell'addebito di responsabilità, contestato la mancanza di manutenzione della strada, ed in particolare il difetto di installazione-progettazione e le condizioni deficitarie del guard-rail, e la omessa manutenzione.
Va al riguardo rilevato che nulla è dato constatare sulle eventuali problematiche concernenti la strada o l'asfalto, non essendovi correlati riscontri, neppure nel rapporto della Polstrada intervenuta sui luoghi, dopo il sinistro.
Deve quindi esser valutata, per quanto oggetto di contestazione dall'attrice/appellante,
l'incidenza causale assunta dal guard-rail, in considerazione delle desumibili condizioni del medesimo, vertendosi in una ipotesi disciplinata -tanto è pacifico- dall'art. 2051 c.c., e quindi per responsabilità da cose in custodia.
Occorre considerare che pur essendo, in prime cure, stato appositamente rilevato che ai fini della verifica della responsabilità ex art. 2051 c.c. imputata all' andava anche valutata CP_1
Pagina 3 la difettosità della res in custodia, e che quindi era onere del custode a dar prova del fattore estraneo determinante, il Tribunale ha emesso pronuncia di rigetto, senza aver svolto alcuna specifica considerazione in merito, limitandosi ad affermare che il tempo trascorso rispetto agli avvenimenti, non avrebbe potuto consentire gli accertamenti al riguardo.
Si è quindi ritenuto esser l'accaduto unicamente imputabile al deceduto, e per avere il medesimo tenuto una velocità non commisurata in relazione alle circostanze di luogo e tempo
(in ora notturna, su tratto di strada curvilineo, con manto stradale reso viscido dalla pioggia), valorizzando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale, intervenuta in loco.
Va comunque considerato che -come poc'anzi evidenziato- il Tribunale ha, ai fini della decisione, peraltro valorizzato la mancanza di specifici accertamenti in prossimità dei fatti, ed anche la insuscettibilità di relativi approfondimenti, stante il tempo trascorso rispetto al sinistro de quo.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Occorre in primis precisare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Al custode spetta quindi l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma I° c.c., che deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
Il caso fortuito va quindi individuato in ciò che interrompe il nesso tra la res con l'evento dannoso.
Tanto a fronte della connotazione oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., che comporta la valutazione in termini di idoneità -ai fini della configurazione della responsabilità di specie- della dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
L'onere della prova liberatoria da assolvere da parte del custode, -e per la dimostrazione del caso fortuito- concerne quindi la individuazione di un fattore (o più fattori) che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, possano escludere il nesso eziologico tra cosa e danno, ivi inclusa -si ribadisce- la condotta incauta della vittima.
Nella specie si è ritenuto -nel giudizio di primo grado- che la condotta del conducente Per_1 abbia assunto efficienza causale esclusiva sull'eziologia dell'accaduto, ed in ragione della velocità tenuta -non computata nello specifico-, in quanto non adeguata allo stato dei luoghi.
Nulla è comunque stato verificato sulle condizioni del guard-rail, ed in termini di relativa incidenza rispetto a quanto verificatosi -e relative conseguenze-, pur essendo le contestazioni attoree, specificamente appuntate sulla inidoneità contenitiva della barriera, per vizi della stessa.
Quel che assume rilievo, ai fini delle valutazioni del caso, è la circostanza che l'auto condotta dallo sia precipitata nella scarpata a seguito del cedimento del guard-rail. Per_1
Va quindi considerato che a fronte della prospettata responsabilità dell' per mancato CP_1 assolvimento della funzione di contenimento del guard-rail, per vizio di
Pagina 4 installazione/progettazione e mancata manutenzione -ed essendosi le conseguenze del caso verificate a seguito della caduta dell'auto nella scarpata, e dopo il cedimento del barriera protettiva de qua- era l' che avrebbe dovuto fornire la prova sulla relativa idoneità CP_1 protettiva, e delle condizioni di efficienza tali da consentire di contenere la corsa e l'uscita di strada dello o comunque sulla incidenza causale esclusiva della condotta Pt_2 dell'automobilista, ed in particolare sulla velocità tenuta, e relativa compatibilità con le capacità di contenimento del guard-rail.
Indubitabilmente l'anomalia della condotta imprudente del guidatore, ed in particolare la velocità eccessiva, la violazione delle regole imposte, ed il comportamento imprudente del conducente, potrebbero anche assumere valenza assorbente, rispetto alla capacità di protezione -o relativo deficit- con barriere laterali.
Nel caso di specie, risulta sì esser stata constatata -comunque in termini meramente valutativi- la non adeguatezza della velocità tenuta, rispetto allo stato dei luoghi (cfr. rapporto della Polstrada in atti).
Tuttavia, nonostante tale -generica- constatazione, non può ritenersi l'incidenza esclusiva della condotta del guidatore, e per quanto occorso.
Pur rilevandosi che la S.C. risulta aver anche precisato che (Cassazione civile, sez. III,
27/03/2020, n. 7580) “Qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Ed ancora che (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2013, n. 6306) “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Ed inoltre, e più in particolare, che (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2015, n. 13187) “In tema di sinistro della strada, ….., va comunque esclusa la responsabilità dell'ente gestore allorchè, alla luce della dinamica del sinistro, non è certo che la barriera avrebbe salvato
l'uomo coinvolto nel sinistro”,
Deve comunque esser rilevato che (Cassazione civile, sez. III, 02/04/2004, n. 6516) “In tema di responsabilità civile, qualora l'effetto dannoso sia ricollegabile a più comportamenti, uno delle quali consista in una omissione, la positiva valutazione del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento, o ne avrebbe ridotto le conseguenze”.
Nella specie, la S.C. -testè citata- confermava la sentenza di merito che attribuiva la responsabilità esclusiva del fatto al comportamento imprudente del conducente, precisando altresì che l'eventuale presenza del guard-rail non sarebbe servita, a cagione della forza dell'impatto dell'auto, a ridurre le conseguenze dannose del fatto.
Pagina 5 Quel che nella fattispecie all'esame della S.C. veniva in rilievo, era quindi la forza di impatto rispetto al guard-rail, la cui entità conduceva nello specifico ad escludere la responsabilità correlata alle capacità contenitive.
Pertanto, può in sintesi ritenersi che ove l'occorso possa imputarsi all' eccesso di velocità ed al chiaro e consistente superamento del limite consentito, con riscontri circostanziali tali da indurre a ritenere che la velocità e relativa forza di impatto siano state determinanti ai fini eziologici, si potrebbe giungere a conseguenti conclusioni -in termini controfattuali- ritenendo che in caso di velocità conforme a quella indicata da apposita segnaletica (che viene prevista in considerazione della connotazione dei luoghi) le conseguenze occorse potrebbero esser ritenute evitabili, per essersi il pericolo ed i danni venutisi a verificare per una condotta del tutto anomala, e non potendo nell'ipotesi le condizioni dei luoghi costituire di per sé un rischio per l'utenza.
Occorre al riguardo considerare -anche al cospetto di quanto affermato dalle pronunce innanzi richiamate- che le relative valutazioni vanno comunque e sempre compiute alla stregua delle verifiche sulla velocità tenuta dal conducente dell'auto, ed in particolare sulla forza di impatto sul guard-rail, e rispetto alla capacità di contenimento constatabili con riferimento alla barriera protettiva, e relativa idoneità ed efficienza, rispetto a quanto all'accaduto.
Nella fattispecie de qua, va considerato che, se pure è stato indicato -ed in termini meramente valutativi, e senza alcuna misurazione- dalla P.S. che lo abbia tenuto Per_1 una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, nulla è dato comprendere sulla forza d'urto al momento dell'impatto dell'auto con il guard-rail, non essendo stati compiuti appositi rilievi dalla P.S. -o da periti all'uopo designati-, né essendovi traccia alcuna dei relativi accertamenti penali -in atti è allegato il solo decreto di archiviazione-.
E' comunque indubitabile che lo non abbia tenuto una velocità ed atteggiamento Per_1 prudente, viste le condizioni di oscurità e le caratteristiche della strada -in curva e pendenza, e con asfalto bagnato-.
Tanto si desume in particolare dal fatto che il conducente ha perso il controllo dell'auto e della traiettoria di percorrenza;
ed ancora dalla consistenza dei danni all'auto, apprezzabili, ictu oculi, dalle foto in atti.
Per quanto innanzi, va ritenuto l'addebito di responsabilità, ma non esclusiva, a carico dello Per_1
Deve comunque esser constatata la responsabilità dell' posto che ex art. 2051 c.c. la CP_1 medesima, quale custode, avrebbe, a fronte della specifica contestazione sulle anomalie e della constatazione del cedimento del guard-rail, dovuto -in considerazione della ripartizione dell'onere probatorio derivante dalla predetta disposizione-, fornire prova sulla condizione di efficienza della res, ai fini della funzione di contenimento propria del guard- rail, che, nell'occorso, non si è verificata.
Va al riguardo considerato che la S.C. (Sent. n. 9547 del 2015) ha statuito che “In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario
o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno - nella
Pagina 6 specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.”.
Nella specie, non sono stati forniti riscontri sulla capacità di resistenza del guard-rail di specie.
Non è peraltro contestato che i paletti della barriera si siano distaccati dal suolo, e che il relativo nastro abbia ceduto, avendo perso i sostegni;
la situazione del guard-rail post sinistro, è peraltro riprodotta dalle foto in atti.
Deve al riguardo esser considerato che le barriere di sicurezza stradali sono progettate per poter svolgere le importantissime funzioni di contenimento dei veicoli che dovessero tendere ad uscire fuori strada, contenimento che nella specie non si è verificato.
Ed ancora che il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare (D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 per "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"; D.M. 3 giugno 1998 per "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione" e D.M. 21 giugno 2004) al fine di poter assicurare sempre la sicurezza stradale, e con necessità di adeguamento alle prescritte condizioni di sicurezza, anche dei tratti di strada preesistenti
Per quanto innanzi deve esser considerato che, pur dovendosi prendere atto dell'orientamento espresso dalla S.C., e sopra richiamato (Cassazione civile, sez. III,
13187/2015) -secondo il quale la responsabilità dell'ente gestore andrebbe esclusa laddove la dinamica del sinistro induca a ritenere che le capacità di contenimento della la barriera non avrebbe salvato il conducente coinvolto- nel caso di specie, mancano comunque riscontri sulla idoneità e capacità contenitiva della barriera protettiva, e della conformità alle corrette regole di installazione e progettazione della medesima, oltre che sulla relativa manutenzione, che possano indurre a ritenere che nulla possa essere imputato al custode
CP_1
Quel che occorre quindi considerare, anche ai fini della valutazione controfattuale, è la condizione del guard-rail, e la relativa capacità di contenimento, quali fonti di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., unitamente alla forza d'impatto dell'auto.
Assume, al riguardo, rilevanza, il mancato assolvimento alla funzione di contenimento del guard-rail di specie.
Il guard-rail ha ceduto all'impatto con l'auto condotta dallo e tale cedimento ha Per_1 comportato la caduta dell'auto nella scarpata adiacente, con le relative conseguenze.
E' dato oggettivo di riscontro che lo ha sì e comunque perso il controllo del proprio Per_1 mezzo -non è dato sapere per quali ragioni-, deviando rispetto alla propria traiettoria, ed andando a collidere con il guard-rail.
Pagina 7 Quel che comunque emerge ex actis, è anche che il guard-rail, piuttosto che contenere l'urto, ha ceduto accartocciandosi, tanto avendo indotto l'uscita di strada dell'auto e la caduta nella scarpata (il guard-rail è finanche entrato all'interno dell'abitacolo dell'auto).
Il mancato assolvimento alla funzione di contenimento del guard-rail, induce quindi a ritenere che ci siano stati problemi nella relativa tenuta che, pur se non constatati da apposita ctu, sono comunque desumibili da quanto occorso.
Quel che assume, in particolare, rilievo è che nulla è dato desumere sulla velocità tenuta, non potendosi formulare -in mancanza di qualsivoglia specifico riscontro- alcuna valutazione al riguardo, e sulla velocità dell'auto computabile al momento dell'impatto con il guard-rail, (non essendovi, si ribadisce, stati affatto rilievi dalla PS intervenuta, o su eventuali ed ulteriori -e successive- verifiche condotte in sede penale, e non acquisite in atti -tranne il decreto di archiviazione-), che possa indurre a considerare l'eventuale incidenza esclusiva della forza di impatto, sul cedimento della barriera protettiva.
La barriera di specie è peraltro penetrata nell'abitacolo -pur non essendovi correlata riconducibilità al decesso dello Jafaar-, e tanto comporta una valutazione di chiara pericolosità, ed inadeguatezza nella predisposizione, posto che i relativi terminali devono evitare che si verifichino eventi -la penetrazione di specie- quali quello indicato, dovendo esser predisposti con accorgimenti volti a tutelare gli automobilisti in caso di collisione.
L'avvenuto cedimento della barriera, potrebbe anche indurre a ritenere che i paletti del guard-rail possano esser stati infissi al suolo in maniera non idonea.
Tutto quanto innanzi rilevato, induce a configurare la responsabilità dell' ex art. 2051 CP_1
c.c., essendo indubitabile che la custodia e gestione del tratto stradale di specie sia imputabile alla medesima, che avrebbe dovuto quindi predisporre idonee misure per garantire la sicurezza stradale, tanto più in corrispondenza del guard-rail de quo, posto che il medesimo era collocato in adiacenza di una scarpata, con considerevole dislivello rispetto alla quota della strada, nella quale è terminata la autovettura condotta dallo Per_1
L' ente custode del tratto stradale percorso, avrebbe dovuto garantirne la sicurezza CP_1 con predisposizione di idonei mezzi che nella specie non risultano esser stati approntati, essendosi il guard-rail appalesato inidoneo allo scopo, ed alla precipua funzione di contenimento, e non essendo dagli atti desumibili elementi che possano indurre a ritenere che l'accaduto sia addebitabile alla sola velocità -mai constatata- e forza d'urto dell'auto.
In definitiva deve ritenersi che, essendo la responsabilità imputabile ex art. 2051 c.c., e non essendo contestato che l'auto dello sia finita nella scarpata a seguito del Per_1 cedimento del guard-rail, l'Anas -custode e gestore della specie- avrebbe dovuto fornire elementi e riscontri dai quali poter desumere la idoneità contenitiva ed efficienza del guard- rail.
Non può per quanto innanzi, assumere alcuna valenza confutativa, quanto asserito nelle difese dell' sulla incidenza esclusiva della forza di impatto dell'auto, quale causa unica CP_1 dell'accaduto.
Tale allegazione argomentativa, costituisce un mero assunto, non supportato da riscontri confermativi in tal senso.
Non possono peraltro esser considerati utili elementi a sostegno, né il richiamo agli esiti del procedimento penale -chiuso con decreto di archiviazione-, ed in mancanza di relative
Pagina 8 allegazioni sugli accertamenti effettuati;
né la mancanza di iniziative più risalenti nel tempo da parte della volte all'accertamento delle relative questioni. Pt_1
Va peraltro ribadito che la, già constatata, mancanza di riscontri sulla velocità tenuta nell'occorso, ed anche -ed in particolare- su quella di impatto rispetto al guard-rail, non consentono di addivenire a difformi conclusioni, rispetto a quelle tratte, posto che solo una verifica fondata sui suddetti riscontri, valutati unitamente alle capacità contenitive -affatto dimostrate nella specie, ma genericamente dedotte dall' e sulla relativa idoneità del CP_1 guard-rail, (tenuto conto del luogo di posizionamento, e delle specifiche necessità protettive, nonché delle modalità ed idoneità di installazione) avrebbero potuto consentire di formulare eventuali valutazioni sull'addebito di esclusiva responsabilità in capo al guidatore, e per aver tenuto una velocità tale, da comportare -con la relativa forza d'urto- la distruzione del guard-rail, a prescindere dalle capacità contenitive e relativa efficienza.
Quanto testè rilevato, non consente peratanto di formulare valutazioni sulla eventuale evitabilità delle conseguenze -in caso di maggiore contenimento della velocità-.
Deve in definitiva ritenersi che se il guard-rail non ha assolto alle funzioni ed esigenze di contenimento, tanto è imputabile all' posto che comunque le barriere di specie, non CP_1 hanno tenuto rispetto all'impatto con l'auto, e che in conseguenza l'auto condotta dallo
è finita nella sottostante scarpata. Per_1
Peraltro va ulteriormente considerato che (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2011 n.
6537) essendo ai proprietari di strade aperte al pubblico transito applicabile, in linea generale, la norma di cui all'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, ed indipendentemente dall'estensione della stessa, laddove il danno sia relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, deve ritenersi che l'ente pubblico gestore è e deve essere in grado di esercitare il potere di sorveglianza, e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.
Quanto alla constatata concorrente responsabilità del custode, e del conducente dell'auto, può evidenziarsi che (Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, n.2360) “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.”
Pagina 9 Si riscontra quindi nella fattispecie de qua, il concorso di cause identificabili nella condotta incauta dell'automobilista, e nelle omissioni/carenze nella installazione e manutenzione del guard-rail, da parte dell' CP_1
In mancanza di difformi riscontri o elementi che possano indurre a formulare ulteriori valutazioni, può ritenersi l'addebito concorsuale paritario a carico della vittima, e per la sua imprudente ed inadeguata condotta di guida (determinato nel 50%), e quindi della medesima quota percentuale al custode de quo -l' CP_1
L'appello deve pertanto, e per le argomentazioni che precedono, essere accolto per quanto di ragione, avendo l'appellante comunque formulato richiesta subordinata di accertamento della responsabilità concorsuale.
Quanto all'aspetto risarcitorio va considerato che, nulla essendo stato precisato, anche nel giudizio di appello, sulle specifiche conseguenze dannose, occorre valutare a tali fini, e per le conseguenze da perdita del rapporto parentale, il rapporto riscontrabile tra il deceduto e l'attrice del predetto- e con i figli. Parte_3
Tale rapporto non risulta esser stato contestato, e deve ritenersi acclarato.
Va quindi riconosciuto il danno per perdita del rapporto parentale, che, nel caso di specie, può desumersi e presumersi nella relativa configurabilità, in considerazione dello stretto rapporto tra la moglie, i figli minori ed il deceduto, la ravvisabilità della vicinitas e dell'affectio, e quindi del pregiudizio in termini di sofferenza morale e di sconvolgimento delle abitudini di vita.
La liquidazione deve essere disposta alla stregua dei parametri delle ultime tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, con riconoscimento, dei punteggi attribuibili in considerazione dell'età del deceduto, dell'età dei parenti, della situazione di convivenza - che nel caso si deve presumere, visto lo stretto legame familiare e l'età dei figli al momento degli accadimenti-, e del legame affettivo che, in mancanza di specifiche allegazioni, può comportare l'attribuzione del punteggio medio (pari a 15 punti).
Pertanto in considerazione dei suddetti parametri e rilevando che lo aveva 41 anni Per_1 al momento del decesso, la moglie aveva 35 anni, ed i figli avevano rispettivamente 5 Pt_1 anni ( ) e 4 anni (Wassim), possono essere liquidati i seguenti danni: Per_4
Per la € 332.435,00 Pt_1
Per la figlia € 355.901,00 Per_4
Per il figlio € 355.901,00 Per_2
Le suddette somme vanno decurtate del 50%, vista la responsabilita' concorsuale riconosciuta, e sono quindi pari
Per la € 166.217,50 Pt_1
Per € 177.950,00 Parte_4
Per € 177.950,00 Persona_2
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alle spese, e visto il riconoscimento di responsabilità concorsuale, va disposta la compensazione al 50% per entrambi i gradi del giudizio, con liquidazione del residuo -alla stregua dei parametri minimi tariffari, stante quanto in precedenza considerato-, e per entrambi i gradi del giudizio, direttamente a favore dell'Erario, essendovi stata l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1179/2023 pubblicata il 28/4/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Dichiara che la responsabilità per quanto occorso, è addebitabile in misura concorsuale paritaria all' , ed a;
CP_1 Persona_3
2) Condanna l' al pagamento dei conseguenti danni che liquida: CP_1
- in € 166.217,50 a favore di Parte_1
- in € 177.950,00 a favore di;
Parte_4
- in € 177.950,00 a favore di;
Persona_2 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio al 50%, condannando l'
[...] al pagamento direttamente a favore a favore dell'Erario, essendo la CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, del residuo che liquida in complessivi €
5.614,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 5.030,00 per il giudizio di appello, il tutto oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1122/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, in proprio e quale esercente la responsabilità sui minori Parte_1 Per_1
e , rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Azzarone
[...] Persona_2
-appellanti-
c/
rappresentate e difese dall'avv. Emanuele Michele Cavallo CP_1
-appellati-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , anche in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 sui figli minori in epigrafe indicati, chiamava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'
[...] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'uscita di strada CP_1 dell'auto condotta dal marito a seguito della quale tale ultimo decedeva;
si Persona_3 deduceva esserne conseguiti danni patrimoniali e non per la perdita del coniuge, e padre dei figli.
Si precisava che nell'occorso il suddetto mentre percorreva, il 6/5/2007 alle ore Per_1
00:40 circa, la S.S. 89 con direzione Manfredonia–Mattinata, giunto all'altezza della progressione chilometrica 156+420, nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), perdeva il controllo del proprio veicolo, e deviava verso sinistra rispetto al proprio senso di marcia, andando quindi ad attingere il guard-rail posto a bordo strada, che cedeva dopo l'impatto, comportando l'uscita di strada del che finiva nella adiacente scarpata, e Per_1 decedeva per le gravi lesioni riportate.
Pagina 1 Si contestava nella specie, la mancata manutenzione della strada, e la non conforme installazione del guard-rail e l'inefficienza delle barriere di protezione da parte dell' e CP_1 che tanto aveva avuto incidenza eziologica sul decesso.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza, e CP_1 la mancanza di prova.
Il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 28/4/2023, con la quale rigettava la domanda, e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Si riteneva al riguardo che, essendo nella specie applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., il danneggiato avrebbe dovuto fornire la prova non solo dei riflessi dannosi, ma anche del nesso causale, e quindi della riconducibilità dell'occorso alla res in custodia, in conseguenza del naturale dinamismo della stessa e della sua difettosità; ed anche fornire riscontri sulla situazione di pericolo che avrebbe causato il danno, incombendo poi sul custode la prova del caso fortuito, in termini di fattore estraneo -alla sfera d'azione del custode- che può aver cagionato il danno, con correlata valutazione anche il comportamento -anomalo- dello stesso utente/danneggiato.
La domanda veniva quindi rigettata, perché si riteneva l'accaduto unicamente imputabile al deceduto-conducente dell'auto, considerando che il medesimo procedeva ad una velocità non commisurata alle circostanze di luogo e tempo (in ora notturna, su tratto di strada curvilineo, con manto stradale reso viscido dalla pioggia), e tanto desumendo dal rapporto della Polizia
Stradale, intervenuta in loco dopo l'evento.
Si riteneva peraltro che nulla era stato dimostrato sulla carenza di manutenzione della strada ed anche sul difetto di installazione del guard-rail, rilevando che, stante il tempo trascorso, non era più possibile effettuare apposite verifiche al riguardo, essendosi l'attrice determinata ad agire molti anni dopo rispetto al sinistro, ed avendo anche in precedenza -nel 2017- proposto ricorso per Atp, ritenuto inammissibile per insussistenza dei presupposti, e stante il lungo lasso di tempo (dieci anni prima) trascorso dal momento del sinistro.
La anche nella qualità in atti, impugnava la sentenza chiedendone la riforma, e quindi Pt_1 il riconoscimento della responsabilità dell' o in subordine del concorso di responsabilità, CP_1
e dei danni richiesti, rimettendosi alla Corte per la relativa quantificazione.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)L'errata valutazione del riparto dell'onere probatorio ex art. 2051 c.c.
Deducendo doversi valorizzare l'adempimento dell'onere della prova -unico incombente a carico del danneggiato- sull'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e dovendo poi essere il custode a fornire i riscontri sulla ricorrenza del caso fortuito;
2) La errata interpretazione del caso fortuito
Sostenendo essere l'occorso addebitabile al cedimento del guard-rail, e che le condizioni deficitarie del medesimo integravano un pericolo non prevedibile, dovendo ravvisarsi una ipotesi di colpa dell' da valutare anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per il cattivo stato CP_1 ed omessa manutenzione del guard-rail -non a norma, essendosi verificato il relativo accartocciamento-, non avendo la barriera de qua assolto alla funzione di contenimento.
Pagina 2 Si evidenziava inoltre che il guard-rail era peraltro posizionato in adiacenza di una profonda scarpata, ed a protezione rispetto alla medesima.
Si deduceva che anche la PS intervenuta in loco, aveva descritto le condizioni di pericolosità della strada, pur essendo giunta ad imputare l'accaduto esclusivamente allo Jafaar.
Contestato poi, che alcun riscontro era dato rinvenire su quanto affermato -nel rapporto di
PS- sulla eccessiva velocità tenuta nell'occorso, si sosteneva non potersi ritenere, quanto alla condotta di guida del ricorrenti gli estremi dell'art. 1227 c.c. Per_1
3)L'errata valutazione di quanto precisato dal CTP
E sulle considerazioni formulate circa l'inidoneità della installazione e progettazione del guard-rail, e per il mancato assolvimento della funzione di protezione, avendo il perito di parte anche ed in particolare rilevato che gli elementi iniziali/terminali del guard-rail non erano risultati idonei allo scopo, essendo l'estremità del guard-rail penetrata nell'auto condotta dal Per_1
Si evidenziava ancora che i paletti di sostegno avevano nell'occorso ceduto, con conseguente cedimento del nastro della barriera, non idoneamente e sufficientemente fissato ai paletti.
Si insisteva peraltro sulla contestazione di omessa manutenzione della strada.
L' costituendosi, contestava i motivi di appello, chiedendone il rigetto. CP_1
********************************
L'appello deve ritenersi fondato per quanto di ragione.
In fatto va considerato che, per quanto riscontrabile sugli accadimenti di specie, lo Pt_2 mentre percorreva con la propria auto, in ora notturna, e su strada bagnata dalla pioggia, un tratto di strada curvilineo, in discesa e verso destra, della S.S. 89 con direzione Manfredonia-
Mattinata, perdeva il controllo del veicolo, deviando verso la propria sinistra, ed andando ad impattare contro il guard-rail posto alla sinistra della carreggiata -e sempre sulla curva-.
Ed ancora che il guard-rail, all'impatto, cedeva, e l'auto finiva in conseguenza nella scarpata adiacente.
I suddetti riscontri sono incontestati, come incontestata è la circostanza che il guard-rail è anche penetrato all'interno dell'abitacolo dell'auto del Per_1
Tali sono le circostanze pacificamente desumibili e che devono essere apprezzate ai fini della decisione
L'originaria attrice ha, ai fini dell'addebito di responsabilità, contestato la mancanza di manutenzione della strada, ed in particolare il difetto di installazione-progettazione e le condizioni deficitarie del guard-rail, e la omessa manutenzione.
Va al riguardo rilevato che nulla è dato constatare sulle eventuali problematiche concernenti la strada o l'asfalto, non essendovi correlati riscontri, neppure nel rapporto della Polstrada intervenuta sui luoghi, dopo il sinistro.
Deve quindi esser valutata, per quanto oggetto di contestazione dall'attrice/appellante,
l'incidenza causale assunta dal guard-rail, in considerazione delle desumibili condizioni del medesimo, vertendosi in una ipotesi disciplinata -tanto è pacifico- dall'art. 2051 c.c., e quindi per responsabilità da cose in custodia.
Occorre considerare che pur essendo, in prime cure, stato appositamente rilevato che ai fini della verifica della responsabilità ex art. 2051 c.c. imputata all' andava anche valutata CP_1
Pagina 3 la difettosità della res in custodia, e che quindi era onere del custode a dar prova del fattore estraneo determinante, il Tribunale ha emesso pronuncia di rigetto, senza aver svolto alcuna specifica considerazione in merito, limitandosi ad affermare che il tempo trascorso rispetto agli avvenimenti, non avrebbe potuto consentire gli accertamenti al riguardo.
Si è quindi ritenuto esser l'accaduto unicamente imputabile al deceduto, e per avere il medesimo tenuto una velocità non commisurata in relazione alle circostanze di luogo e tempo
(in ora notturna, su tratto di strada curvilineo, con manto stradale reso viscido dalla pioggia), valorizzando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale, intervenuta in loco.
Va comunque considerato che -come poc'anzi evidenziato- il Tribunale ha, ai fini della decisione, peraltro valorizzato la mancanza di specifici accertamenti in prossimità dei fatti, ed anche la insuscettibilità di relativi approfondimenti, stante il tempo trascorso rispetto al sinistro de quo.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Occorre in primis precisare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Al custode spetta quindi l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma I° c.c., che deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
Il caso fortuito va quindi individuato in ciò che interrompe il nesso tra la res con l'evento dannoso.
Tanto a fronte della connotazione oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., che comporta la valutazione in termini di idoneità -ai fini della configurazione della responsabilità di specie- della dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
L'onere della prova liberatoria da assolvere da parte del custode, -e per la dimostrazione del caso fortuito- concerne quindi la individuazione di un fattore (o più fattori) che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, possano escludere il nesso eziologico tra cosa e danno, ivi inclusa -si ribadisce- la condotta incauta della vittima.
Nella specie si è ritenuto -nel giudizio di primo grado- che la condotta del conducente Per_1 abbia assunto efficienza causale esclusiva sull'eziologia dell'accaduto, ed in ragione della velocità tenuta -non computata nello specifico-, in quanto non adeguata allo stato dei luoghi.
Nulla è comunque stato verificato sulle condizioni del guard-rail, ed in termini di relativa incidenza rispetto a quanto verificatosi -e relative conseguenze-, pur essendo le contestazioni attoree, specificamente appuntate sulla inidoneità contenitiva della barriera, per vizi della stessa.
Quel che assume rilievo, ai fini delle valutazioni del caso, è la circostanza che l'auto condotta dallo sia precipitata nella scarpata a seguito del cedimento del guard-rail. Per_1
Va quindi considerato che a fronte della prospettata responsabilità dell' per mancato CP_1 assolvimento della funzione di contenimento del guard-rail, per vizio di
Pagina 4 installazione/progettazione e mancata manutenzione -ed essendosi le conseguenze del caso verificate a seguito della caduta dell'auto nella scarpata, e dopo il cedimento del barriera protettiva de qua- era l' che avrebbe dovuto fornire la prova sulla relativa idoneità CP_1 protettiva, e delle condizioni di efficienza tali da consentire di contenere la corsa e l'uscita di strada dello o comunque sulla incidenza causale esclusiva della condotta Pt_2 dell'automobilista, ed in particolare sulla velocità tenuta, e relativa compatibilità con le capacità di contenimento del guard-rail.
Indubitabilmente l'anomalia della condotta imprudente del guidatore, ed in particolare la velocità eccessiva, la violazione delle regole imposte, ed il comportamento imprudente del conducente, potrebbero anche assumere valenza assorbente, rispetto alla capacità di protezione -o relativo deficit- con barriere laterali.
Nel caso di specie, risulta sì esser stata constatata -comunque in termini meramente valutativi- la non adeguatezza della velocità tenuta, rispetto allo stato dei luoghi (cfr. rapporto della Polstrada in atti).
Tuttavia, nonostante tale -generica- constatazione, non può ritenersi l'incidenza esclusiva della condotta del guidatore, e per quanto occorso.
Pur rilevandosi che la S.C. risulta aver anche precisato che (Cassazione civile, sez. III,
27/03/2020, n. 7580) “Qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Ed ancora che (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2013, n. 6306) “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Ed inoltre, e più in particolare, che (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2015, n. 13187) “In tema di sinistro della strada, ….., va comunque esclusa la responsabilità dell'ente gestore allorchè, alla luce della dinamica del sinistro, non è certo che la barriera avrebbe salvato
l'uomo coinvolto nel sinistro”,
Deve comunque esser rilevato che (Cassazione civile, sez. III, 02/04/2004, n. 6516) “In tema di responsabilità civile, qualora l'effetto dannoso sia ricollegabile a più comportamenti, uno delle quali consista in una omissione, la positiva valutazione del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento, o ne avrebbe ridotto le conseguenze”.
Nella specie, la S.C. -testè citata- confermava la sentenza di merito che attribuiva la responsabilità esclusiva del fatto al comportamento imprudente del conducente, precisando altresì che l'eventuale presenza del guard-rail non sarebbe servita, a cagione della forza dell'impatto dell'auto, a ridurre le conseguenze dannose del fatto.
Pagina 5 Quel che nella fattispecie all'esame della S.C. veniva in rilievo, era quindi la forza di impatto rispetto al guard-rail, la cui entità conduceva nello specifico ad escludere la responsabilità correlata alle capacità contenitive.
Pertanto, può in sintesi ritenersi che ove l'occorso possa imputarsi all' eccesso di velocità ed al chiaro e consistente superamento del limite consentito, con riscontri circostanziali tali da indurre a ritenere che la velocità e relativa forza di impatto siano state determinanti ai fini eziologici, si potrebbe giungere a conseguenti conclusioni -in termini controfattuali- ritenendo che in caso di velocità conforme a quella indicata da apposita segnaletica (che viene prevista in considerazione della connotazione dei luoghi) le conseguenze occorse potrebbero esser ritenute evitabili, per essersi il pericolo ed i danni venutisi a verificare per una condotta del tutto anomala, e non potendo nell'ipotesi le condizioni dei luoghi costituire di per sé un rischio per l'utenza.
Occorre al riguardo considerare -anche al cospetto di quanto affermato dalle pronunce innanzi richiamate- che le relative valutazioni vanno comunque e sempre compiute alla stregua delle verifiche sulla velocità tenuta dal conducente dell'auto, ed in particolare sulla forza di impatto sul guard-rail, e rispetto alla capacità di contenimento constatabili con riferimento alla barriera protettiva, e relativa idoneità ed efficienza, rispetto a quanto all'accaduto.
Nella fattispecie de qua, va considerato che, se pure è stato indicato -ed in termini meramente valutativi, e senza alcuna misurazione- dalla P.S. che lo abbia tenuto Per_1 una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, nulla è dato comprendere sulla forza d'urto al momento dell'impatto dell'auto con il guard-rail, non essendo stati compiuti appositi rilievi dalla P.S. -o da periti all'uopo designati-, né essendovi traccia alcuna dei relativi accertamenti penali -in atti è allegato il solo decreto di archiviazione-.
E' comunque indubitabile che lo non abbia tenuto una velocità ed atteggiamento Per_1 prudente, viste le condizioni di oscurità e le caratteristiche della strada -in curva e pendenza, e con asfalto bagnato-.
Tanto si desume in particolare dal fatto che il conducente ha perso il controllo dell'auto e della traiettoria di percorrenza;
ed ancora dalla consistenza dei danni all'auto, apprezzabili, ictu oculi, dalle foto in atti.
Per quanto innanzi, va ritenuto l'addebito di responsabilità, ma non esclusiva, a carico dello Per_1
Deve comunque esser constatata la responsabilità dell' posto che ex art. 2051 c.c. la CP_1 medesima, quale custode, avrebbe, a fronte della specifica contestazione sulle anomalie e della constatazione del cedimento del guard-rail, dovuto -in considerazione della ripartizione dell'onere probatorio derivante dalla predetta disposizione-, fornire prova sulla condizione di efficienza della res, ai fini della funzione di contenimento propria del guard- rail, che, nell'occorso, non si è verificata.
Va al riguardo considerato che la S.C. (Sent. n. 9547 del 2015) ha statuito che “In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario
o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno - nella
Pagina 6 specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.”.
Nella specie, non sono stati forniti riscontri sulla capacità di resistenza del guard-rail di specie.
Non è peraltro contestato che i paletti della barriera si siano distaccati dal suolo, e che il relativo nastro abbia ceduto, avendo perso i sostegni;
la situazione del guard-rail post sinistro, è peraltro riprodotta dalle foto in atti.
Deve al riguardo esser considerato che le barriere di sicurezza stradali sono progettate per poter svolgere le importantissime funzioni di contenimento dei veicoli che dovessero tendere ad uscire fuori strada, contenimento che nella specie non si è verificato.
Ed ancora che il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare (D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 per "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"; D.M. 3 giugno 1998 per "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione" e D.M. 21 giugno 2004) al fine di poter assicurare sempre la sicurezza stradale, e con necessità di adeguamento alle prescritte condizioni di sicurezza, anche dei tratti di strada preesistenti
Per quanto innanzi deve esser considerato che, pur dovendosi prendere atto dell'orientamento espresso dalla S.C., e sopra richiamato (Cassazione civile, sez. III,
13187/2015) -secondo il quale la responsabilità dell'ente gestore andrebbe esclusa laddove la dinamica del sinistro induca a ritenere che le capacità di contenimento della la barriera non avrebbe salvato il conducente coinvolto- nel caso di specie, mancano comunque riscontri sulla idoneità e capacità contenitiva della barriera protettiva, e della conformità alle corrette regole di installazione e progettazione della medesima, oltre che sulla relativa manutenzione, che possano indurre a ritenere che nulla possa essere imputato al custode
CP_1
Quel che occorre quindi considerare, anche ai fini della valutazione controfattuale, è la condizione del guard-rail, e la relativa capacità di contenimento, quali fonti di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., unitamente alla forza d'impatto dell'auto.
Assume, al riguardo, rilevanza, il mancato assolvimento alla funzione di contenimento del guard-rail di specie.
Il guard-rail ha ceduto all'impatto con l'auto condotta dallo e tale cedimento ha Per_1 comportato la caduta dell'auto nella scarpata adiacente, con le relative conseguenze.
E' dato oggettivo di riscontro che lo ha sì e comunque perso il controllo del proprio Per_1 mezzo -non è dato sapere per quali ragioni-, deviando rispetto alla propria traiettoria, ed andando a collidere con il guard-rail.
Pagina 7 Quel che comunque emerge ex actis, è anche che il guard-rail, piuttosto che contenere l'urto, ha ceduto accartocciandosi, tanto avendo indotto l'uscita di strada dell'auto e la caduta nella scarpata (il guard-rail è finanche entrato all'interno dell'abitacolo dell'auto).
Il mancato assolvimento alla funzione di contenimento del guard-rail, induce quindi a ritenere che ci siano stati problemi nella relativa tenuta che, pur se non constatati da apposita ctu, sono comunque desumibili da quanto occorso.
Quel che assume, in particolare, rilievo è che nulla è dato desumere sulla velocità tenuta, non potendosi formulare -in mancanza di qualsivoglia specifico riscontro- alcuna valutazione al riguardo, e sulla velocità dell'auto computabile al momento dell'impatto con il guard-rail, (non essendovi, si ribadisce, stati affatto rilievi dalla PS intervenuta, o su eventuali ed ulteriori -e successive- verifiche condotte in sede penale, e non acquisite in atti -tranne il decreto di archiviazione-), che possa indurre a considerare l'eventuale incidenza esclusiva della forza di impatto, sul cedimento della barriera protettiva.
La barriera di specie è peraltro penetrata nell'abitacolo -pur non essendovi correlata riconducibilità al decesso dello Jafaar-, e tanto comporta una valutazione di chiara pericolosità, ed inadeguatezza nella predisposizione, posto che i relativi terminali devono evitare che si verifichino eventi -la penetrazione di specie- quali quello indicato, dovendo esser predisposti con accorgimenti volti a tutelare gli automobilisti in caso di collisione.
L'avvenuto cedimento della barriera, potrebbe anche indurre a ritenere che i paletti del guard-rail possano esser stati infissi al suolo in maniera non idonea.
Tutto quanto innanzi rilevato, induce a configurare la responsabilità dell' ex art. 2051 CP_1
c.c., essendo indubitabile che la custodia e gestione del tratto stradale di specie sia imputabile alla medesima, che avrebbe dovuto quindi predisporre idonee misure per garantire la sicurezza stradale, tanto più in corrispondenza del guard-rail de quo, posto che il medesimo era collocato in adiacenza di una scarpata, con considerevole dislivello rispetto alla quota della strada, nella quale è terminata la autovettura condotta dallo Per_1
L' ente custode del tratto stradale percorso, avrebbe dovuto garantirne la sicurezza CP_1 con predisposizione di idonei mezzi che nella specie non risultano esser stati approntati, essendosi il guard-rail appalesato inidoneo allo scopo, ed alla precipua funzione di contenimento, e non essendo dagli atti desumibili elementi che possano indurre a ritenere che l'accaduto sia addebitabile alla sola velocità -mai constatata- e forza d'urto dell'auto.
In definitiva deve ritenersi che, essendo la responsabilità imputabile ex art. 2051 c.c., e non essendo contestato che l'auto dello sia finita nella scarpata a seguito del Per_1 cedimento del guard-rail, l'Anas -custode e gestore della specie- avrebbe dovuto fornire elementi e riscontri dai quali poter desumere la idoneità contenitiva ed efficienza del guard- rail.
Non può per quanto innanzi, assumere alcuna valenza confutativa, quanto asserito nelle difese dell' sulla incidenza esclusiva della forza di impatto dell'auto, quale causa unica CP_1 dell'accaduto.
Tale allegazione argomentativa, costituisce un mero assunto, non supportato da riscontri confermativi in tal senso.
Non possono peraltro esser considerati utili elementi a sostegno, né il richiamo agli esiti del procedimento penale -chiuso con decreto di archiviazione-, ed in mancanza di relative
Pagina 8 allegazioni sugli accertamenti effettuati;
né la mancanza di iniziative più risalenti nel tempo da parte della volte all'accertamento delle relative questioni. Pt_1
Va peraltro ribadito che la, già constatata, mancanza di riscontri sulla velocità tenuta nell'occorso, ed anche -ed in particolare- su quella di impatto rispetto al guard-rail, non consentono di addivenire a difformi conclusioni, rispetto a quelle tratte, posto che solo una verifica fondata sui suddetti riscontri, valutati unitamente alle capacità contenitive -affatto dimostrate nella specie, ma genericamente dedotte dall' e sulla relativa idoneità del CP_1 guard-rail, (tenuto conto del luogo di posizionamento, e delle specifiche necessità protettive, nonché delle modalità ed idoneità di installazione) avrebbero potuto consentire di formulare eventuali valutazioni sull'addebito di esclusiva responsabilità in capo al guidatore, e per aver tenuto una velocità tale, da comportare -con la relativa forza d'urto- la distruzione del guard-rail, a prescindere dalle capacità contenitive e relativa efficienza.
Quanto testè rilevato, non consente peratanto di formulare valutazioni sulla eventuale evitabilità delle conseguenze -in caso di maggiore contenimento della velocità-.
Deve in definitiva ritenersi che se il guard-rail non ha assolto alle funzioni ed esigenze di contenimento, tanto è imputabile all' posto che comunque le barriere di specie, non CP_1 hanno tenuto rispetto all'impatto con l'auto, e che in conseguenza l'auto condotta dallo
è finita nella sottostante scarpata. Per_1
Peraltro va ulteriormente considerato che (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2011 n.
6537) essendo ai proprietari di strade aperte al pubblico transito applicabile, in linea generale, la norma di cui all'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, ed indipendentemente dall'estensione della stessa, laddove il danno sia relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, deve ritenersi che l'ente pubblico gestore è e deve essere in grado di esercitare il potere di sorveglianza, e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.
Quanto alla constatata concorrente responsabilità del custode, e del conducente dell'auto, può evidenziarsi che (Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, n.2360) “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.”
Pagina 9 Si riscontra quindi nella fattispecie de qua, il concorso di cause identificabili nella condotta incauta dell'automobilista, e nelle omissioni/carenze nella installazione e manutenzione del guard-rail, da parte dell' CP_1
In mancanza di difformi riscontri o elementi che possano indurre a formulare ulteriori valutazioni, può ritenersi l'addebito concorsuale paritario a carico della vittima, e per la sua imprudente ed inadeguata condotta di guida (determinato nel 50%), e quindi della medesima quota percentuale al custode de quo -l' CP_1
L'appello deve pertanto, e per le argomentazioni che precedono, essere accolto per quanto di ragione, avendo l'appellante comunque formulato richiesta subordinata di accertamento della responsabilità concorsuale.
Quanto all'aspetto risarcitorio va considerato che, nulla essendo stato precisato, anche nel giudizio di appello, sulle specifiche conseguenze dannose, occorre valutare a tali fini, e per le conseguenze da perdita del rapporto parentale, il rapporto riscontrabile tra il deceduto e l'attrice del predetto- e con i figli. Parte_3
Tale rapporto non risulta esser stato contestato, e deve ritenersi acclarato.
Va quindi riconosciuto il danno per perdita del rapporto parentale, che, nel caso di specie, può desumersi e presumersi nella relativa configurabilità, in considerazione dello stretto rapporto tra la moglie, i figli minori ed il deceduto, la ravvisabilità della vicinitas e dell'affectio, e quindi del pregiudizio in termini di sofferenza morale e di sconvolgimento delle abitudini di vita.
La liquidazione deve essere disposta alla stregua dei parametri delle ultime tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, con riconoscimento, dei punteggi attribuibili in considerazione dell'età del deceduto, dell'età dei parenti, della situazione di convivenza - che nel caso si deve presumere, visto lo stretto legame familiare e l'età dei figli al momento degli accadimenti-, e del legame affettivo che, in mancanza di specifiche allegazioni, può comportare l'attribuzione del punteggio medio (pari a 15 punti).
Pertanto in considerazione dei suddetti parametri e rilevando che lo aveva 41 anni Per_1 al momento del decesso, la moglie aveva 35 anni, ed i figli avevano rispettivamente 5 Pt_1 anni ( ) e 4 anni (Wassim), possono essere liquidati i seguenti danni: Per_4
Per la € 332.435,00 Pt_1
Per la figlia € 355.901,00 Per_4
Per il figlio € 355.901,00 Per_2
Le suddette somme vanno decurtate del 50%, vista la responsabilita' concorsuale riconosciuta, e sono quindi pari
Per la € 166.217,50 Pt_1
Per € 177.950,00 Parte_4
Per € 177.950,00 Persona_2
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alle spese, e visto il riconoscimento di responsabilità concorsuale, va disposta la compensazione al 50% per entrambi i gradi del giudizio, con liquidazione del residuo -alla stregua dei parametri minimi tariffari, stante quanto in precedenza considerato-, e per entrambi i gradi del giudizio, direttamente a favore dell'Erario, essendovi stata l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1179/2023 pubblicata il 28/4/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Dichiara che la responsabilità per quanto occorso, è addebitabile in misura concorsuale paritaria all' , ed a;
CP_1 Persona_3
2) Condanna l' al pagamento dei conseguenti danni che liquida: CP_1
- in € 166.217,50 a favore di Parte_1
- in € 177.950,00 a favore di;
Parte_4
- in € 177.950,00 a favore di;
Persona_2 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio al 50%, condannando l'
[...] al pagamento direttamente a favore a favore dell'Erario, essendo la CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, del residuo che liquida in complessivi €
5.614,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 5.030,00 per il giudizio di appello, il tutto oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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