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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 7964/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NICOLETTA CARMINE avv. Rio in sost
Appellato/i
CONTUMACE Parte_2
Avv.
ARVAL SERVICE LEASE CONTUMACE CP_1
Avv.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Avv. MANFREDI FRATTARELLI VIRGINIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Miele Raffaele Pasquale Luca Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliata presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Carmine Nicoletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ) in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. Virginio Manfredi Frattarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
APPELLATO CONTUMACE Parte_2
2 E
(C.F ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.21593/2019 resa in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.21593/2019 pubblicata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.71275/2015, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Unipolsai s.p.a., e Parte_2 Controparte_2 avente ad oggetto responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli.
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.10.2015 ha convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 la e Unipolsai Assicurazioni esponendo che: - il giorno Controparte_2
21.12.2011 mentre era alla guida del Liger tg X3XK8V in Via Cipro veniva tamponata dall'autovettura Ford Fiesta tg EF454ZP condotta da e di proprietà della RV Parte_2
(assicurato Unipolsai Assicurazioni) come risultava dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti nell'immediatezza del sinistro;
- in conseguenza dell'urto l'auto riportava ingenti danni alla parte posteriore, già risarciti dalla propria compagnia assicuratrice, mentre la , che inizialmente accusava solo Parte_1 dolore alla cervicale, il giorno seguente - stante l'intensificarsi della sintomatologia dolorosa- si recava presso l'Ospedale San Carlo ove le veniva diagnosticata una torsione del rachide cervicale e successivamente in data 25.12.2011 si recava presso l'Ospedale San paolo di Civitavecchia ove le veniva diagnosticato un trauma indiretto del rachide cervicale;
- a seguito di accertamenti e cure residuavano postumi valutati in ITA 60 gg, ITP al 50% 60 gg ed ITP al 25% gg 200 e IP dell'11%, oltre al danno morale e patrimoniale da spese mediche per un danno totale liquidabile in € 80.000;
- vani erano rimasti i solleciti e gli inviti ad una composizione stragiudiziale.
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 80.000 oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese. Si è costituita la Compagnia di Assicurazioni
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché per
3 violazione delle norme di cui al d.lgs. 209/2005 stante la genericità della richiesta risarcitoria e la mancata sottoposizione della a visita medico legale da parte del Parte_1 perito della compagnia. Eccepiva ancora la nullità della citazione per genericità. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice infondata sia nell'an che nel quantum.
Restavano contumaci sia l' che la Pt_2 Controparte_2
Il Giudice rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita assegnava termine per la presentazione dell'invito rinviando per la verifica.
Dato atto del fallimento della procedura, è stata ammessa ed espletata prova per testi nonché disposta ed espletata c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e memorie di replica (20 giorni)”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Pt_2
e 2. condanna alla refusione delle
[...] Controparte_2 Parte_1 spese processuali che liquida complessivamente in € 4.835,00 per compensi oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte convenuta;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Passando all'esame del merito deve rilevarsi, quanto alla responsabilità del sinistro, che sul luogo del sinistro non risultano intervenute autorità e che a fronte di una pur generica contestazione dell'Unipolsai, parte attrice ha prodotto modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti.
Premesso che, se il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le dichiarazioni in esso contenute hanno valore soltanto indiziario, va rilevato che dallo stesso modulo CAI prodotto in atti dall'attrice risulterebbe l'assenza di testimoni del sinistro. Testi A prescindere, peraltro, dal valore probatorio del va ulteriormente evidenziato che nessuno dei testi escussi ha assistito alla dinamica del sinistro. Il teste sul punto ha Tes_2 dichiarato di non aver visto l'urto ma di aver solo sentito un botto, di essersi avvicinato all'auto e di essersi reso conto che era condotta dalla , il cui padre conosceva da Parte_1 anni, di non aver fatto caso ai danni riportati dalla Ford Fiesta del convenuto e di aver visto
i danni nella parte posteriore dell'auto della ma di essersi concentrato sulla Parte_1
più che sull'auto. Parte_1
4 La testimonianza dello risulta, però, inattendibile alla luce della circostanza della Tes_2 precisa indicazione nel modulo CAI dell'assenza di testimoni pur a fronte della presenza di un teste che l'attrice avrebbe dovuto riconoscere in quanto conoscente del padre da anni.
Come sottolineato la testimonianza è altresì irrilevante, come quella della , madre Tes_3 dell'attrice non presente sul luogo del sinistro.
Infine, non risulta prova della rituale notifica all' dell'ordinanza ammissiva Pt_2 dell'interrogatorio formale e dunque nemmeno possono trarsi elementi di prova dalla sua mancata risposta.
Va, poi, sottolineato che anche a voler ritenere provata la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice occorre passare all'esame del profilo del nesso di causa tra sinistro e danno (tenuto conto che i danni al veicolo risultano risarciti da altra compagnia).
Sul punto si osserva che, sempre nel modulo CAI prodotto dalla stessa attrice, si dà atto della assenza di feriti nel sinistro. L'attrice, inoltre, si recava per la prima volta presso il
P.S. dell'Ospedale San Carlo solo il giorno dopo il sinistro ed in tale data (22.12.2011) veniva effettuata diagnosi di “torsione rachide cervicale” e disposto braccio IN al collo con prognosi di gg 5. Solo in data 25.12.2011 al P.S. dell'Ospedale san Paolo di
Civitavecchia viene rilevato un “trauma indiretto del rachide cervicale contusione distorsione della spalla sin. Quanto alla certificazione del dott. del 7 e 23 gennaio Per_1
e del 28 marzo e del dott. del 7 maggio, del 12 luglio, 1° ottobre 2012, del CONI Per_2 del 7.11.2012, esse risultano assolutamente generiche quanto alla eziologia delle patologie riscontrate riferibili, peraltro esclusivamente alla spalla. Risulta, infatti che dal febbraio
2012 scompare la torsione del rachide e mentre rimane la diagnosi di “contusione” spalla sn”. Sul punto, peraltro, il CTU evidenzia che allo stato sono riscontrabili “Esiti di trauma contusivo della spalla sx consistenti in algia locale e limitazione funzionale della stessa in verosimile preesistenza di sindrome scapolo-toracica. Esiti di trauma distrattivo rachide cervicale consistenti in cervicalgia”.
Tenuto conto di tutti questi elementi si ritiene di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale peraltro si esprime in termini di mera compatibilità tra le lesioni ed il sinistro come descritto, ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine alla sussistenza del nesso causale tra danni lamentati (sia di ordine patrimoniale da spese mediche) e sinistro.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attrice”.
5 § 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni Parte_1 di merito: “Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, voglia C) ACCERTARE E
DICHIARARE che la IG.ra , in data 21.12.2011 alla guida del proprio Parte_1 autoveicolo microcar Ligier, è stata urtata da dietro dall'autovettura Ford Fiesta guidata da di proprietà della e assicurata con la Parte_2 Controparte_2
UnipolSai Spa ed a causa dell'urto ha riportato le lesioni indicate in atti ed accertate, ovvero riportato i danni accertati dal ctu, ovvero-in via di accertamento dal ctu, con le lesioni e i tempi di guarigione e gli esiti permanente indicati, ovvero accertati, ovvero in via di accertamento;
D) CONDANNARE essi convenuti in solido, ovvero la sola UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. (già ) - previa declaratoria di responsabilità Controparte_4 degli altri convenuti IG. e -, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore dell'istante, della somma di € 50.000,00 corrispondente ai danni riportati da essa
IG.ra nell'incidente per cui è causa e/o comunque di quella somma Parte_1 maggiore o minore che il Giudicante vorrà liquidare secondo esperienza ed in considerazione delle risultanze processuali;
E) CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze per entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali ed oneri fiscali.".
§ 6. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. costituitasi con comparsa depositata il
2.03.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Parte_1 sentenza n.21593/2019, resa dal Tribunale di Roma, Sezione XII, G.U. D.ssa Amirante, pubblicata l'8.11.2019, per le ragioni esposte nel capo A) della narrativa del presente atto;
nel merito respingere comunque il proposto gravame perché inammissibile, infondato, in fatto e diritto e non provato, confermando in toto l'impugnata statuizione. Con vittoria di spese ed onorari”.
e ritualmente evocate in giudizio sono rimaste Parte_2 Controparte_2 contumaci.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Primo Motivo di Appello: La sentenza allega a dubbio
l'esatto svolgimento del sinistro, in base ad argomentazioni prive di rilievo e ignorando elementi di prova certi e decisivi. In realtà il sinistro è avvenuto esattamente come descritto da parte attrice” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui
6 non ha ritenuto provato il sinistro ed il nesso causale.
Deduceva in particolare che la dinamica del sinistro era stata ampiamente provata in atti tramite la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del conducente del veicolo investitore, la deposizione del teste ed il modulo CAI. Tes_4
Testi Sosteneva inoltre l'erroneità della sentenza nel ritenere che la sottoscrizione del modulo non avesse valore di prova bensì carattere meramente indiziario, costituendo diversamente prova piena da valutare con gli altri elementi acquisiti.
Precisava quindi che il giudice era tenuto ad accertare ed indicare in sentenza le ragioni per Testi cui riteneva priva di valore la confessione resa nel modulo che in assenza di prova contraria la stessa aveva pieno valore confessorio quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei confronti degli altri coobbligati, inclusa l'Assicurazione.
Deduceva poi l'erroneità della sentenza nel negare valore all'interrogatorio formale sulla base della mancanza di prova della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio stesso, rilevando come la notifica era stata ritualmente effettuata.
Affermava che la mancata comparizione del conducente all'udienza fissata per Pt_2 assumere il suo interrogatorio formale costituiva elemento rilevante ai sensi dell'art.232
c.p.c. e che la mancata risposta assumeva di per sé rilievo, da considerarsi unitamente agli altri elementi di prova.
Sosteneva altresì che l'ulteriore dichiarazione scritta prodotta con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. resa dal sig. aveva anch'essa valore confessorio, la quale, unitamente Pt_2 al modulo CAI, ai certificati medici e alla dichiarazione testimoniale del sig. , Tes_4 costituivano elementi idonei per ritenere provate le circostanze oggetto di causa, quindi la dinamica del sinistro e i conseguenti danni.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Secondo Motivo di Appello: La sentenza ritiene non provata la causalità del danno fisico, ovvero che sia diretta conseguenza del sinistro. In realtà il danno fisico è stato causato nel sinistro come confermato da plurimi elementi, che la sentenza trascura o dei quali fornisce una lettura inesatta” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto le lesioni conseguenza del sinistro, precisando che l'urto con la parte posteriore dell'auto era compatibile con i danni fisici riportati nell'occorso.
Evidenziava quindi di non aver manifestato nell'immediato percezione di dolore, ragion per cui il modulo CAI non riportava la presenza di feriti, essendosi anzitutto preoccupata per i danni all'autovettura, deduceva tuttavia di essersi comunque recata al pronto soccorso il giorno successivo e che del “botto” aveva riferito il teste che non era stato inserito Tes_4 tra i testimoni nel CAI in quanto non aveva visto l'urto essendo sceso dalla propria auto
7 soltanto dopo l'incidente, per sincerarsi dell'accaduto, avendo riferito durante l'istruttoria che l'appellante comunque lamentava dolore al collo ed al braccio.
Deduceva quindi che le risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa avevano descritto la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro come riportata in atti, essendovi inoltre certificati medici, sanitari e testimoni, tra cui il sig. e il dott. CP_5
non sentiti in primo grado, che avevano visto poco dopo il sinistro la danneggiata Tes_5
e da cui si poteva ricavare conferma delle condizioni di salute della stessa.
Censurava infine la consulenza medico legale disposta dal giudice di primo grado che aveva sottostimato l'ita e l'itp, inoltre l'invalidità permanente e le spese mediche, chiedendone il rinnovo.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto, deve ritenersi che i motivi d'appello sono fondati ed in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Anzitutto deve porsi in rilievo il valore del CAI, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, se debitamente compilato e sottoscritto come nel caso di specie, genera una presunzione juris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore stando a quanto invero disposto dall'art.143 del d.lgs n.209 del 2005.
Il secondo comma della disposizione in esame prevede infatti “
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
8 A tale riguardo giovi richiamare Cass.civ.n.15431 del 2024 per cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” ed in senso conforme si sono espresse
Cass.civ.n.9488/2025 e Cass.civ.n.29146/2017 per cui in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art.5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art.143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
Orbene, nel caso di specie, l'assicurazione non ha contestato specificamente il modulo CAI
e la dinamica del sinistro, ponendo esclusivamente in dubbio la verificazione dello stesso nell'iniziale comparsa di costituzione, evidenziando che l'onere della prova ex art.2697 c.c. era a carico dell'attrice (così a pag.n.7 della comparsa), senza tuttavia superare la presunzione di cui sopra e senza neppure dedurre di non aver ricevuto il CAI prima dell'introduzione del giudizio.
Trattasi invero di contegno difensivo affatto volto a confutare la presunzione di cui sopra neppure fornendo la ricostruzione di una diversa dinamica del sinistro né allegando che lo stesso non si fosse affatto verificato, spettando invece all'Assicurazione fornire dei riscontri probatori tali da superare l'anzidetta presunzione.
Nel caso di specie, inoltre, l'assicurazione tramite convocazione a visita della danneggiata nella missiva del 4.12.2015 ha confermato la proprietà del veicolo tamponante da parte della
, senza contestare che l'autovettura targata EF454ZP fosse Controparte_2 stata coinvolta nel sinistro, circostanza comunque conoscibile per il tramite della società intestataria del veicolo.
Trattasi invero di circostanza significativa atteso che tra società di capitali di rilievo ben poteva essere agevolmente riscontrata, il che costituisce ulteriore elemento di conferma della verificazione del sinistro, non potendosi ritenere che la Compagnia assicuratrice ed al contempo il conducente della Ford Fiesta a fronte dei danni riportati non li avessero comunicati alla proprietaria del veicolo e all'Assicurazione e che la RV a sua volta informata dalla Compagnia e dal conducente, in caso di inveridicità dell'occorso o di diversa dinamica, non ne avesse effettuata contestazione alcuna.
9 A ciò deve aggiungersi – come rilevato dal primo giudice – ulteriore elemento di riscontro ossia che i danni al veicolo erano stati risarciti da altra Compagnia. CP_6
Risulta inoltre dagli atti che la si fosse recata il giorno immediatamente successivo Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo, riferendo l'origine dei postumi quali derivanti da incidente stradale, refertati nell'anamnesi quali distorsione del rachide cervicale per tamponamento tra autovetture, giungendo la paziente per cervicalgia e algia alla spalla sinistra.
Appare quindi verosimile ritenere che l'appellante – anche in ragione della giovane età all'epoca appena quindicenne - non avesse nell'immediatezza percepito dolore alle articolazioni e soltanto successivamente, il giorno dopo, secondo l'id quod plerumque accidit, in caso di danni di non particolare rilevanza, come nel caso di specie, avesse accusato i primi sintomi e dolori, con necessità di recarsi al pronto soccorso.
A ciò deve aggiungersi la mancata risposta all'interrogatorio formale ex art.232 c.p.c. da parte del conducente , essendovi riscontro in atti di notifica dell'ordinanza al contumace Pt_2 nel termine assegnato.
Trattasi invero di una pluralità di elementi che valutati complessivamente nella loro gravità precisione e concordanza inducono a ritenere provata – anche in via presuntiva - la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva nell'occorso a carico dell' vertendosi in Pt_2 fattispecie di tamponamento da tergo (come peraltro reso evidente nella parte grafica del CP_ c.a.i. in cui in conducente della si assumeva la responsabilità esclusiva) ragion per cui anche in questo caso deve ritenersi operante una presunzione de facto a carico del conducente tamponante di mancato rispetto delle distanze di sicurezza.
A tale riguardo giovi richiamare Cass.civ.n.12108/2006 (tra le tante pronunce in merito) per cui il conducente di un veicolo, ai sensi del c.d.s., deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto,
l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, prova nel caso di specie affatto fornita, tanto dal conducente, quanto dal responsabile civile e dall'Assicurazione.
Ciò posto e passando alle risultanze della c.t.u. che il precedente Collegio ha ritenuto di rinnovare in ragione dei rilievi critici avanzati dall'appellante, deve osservarsi che i c.t.u. hanno così descritto le lesioni patite dalla appellante : “Le lesioni causalmente Parte_1
10 collegate all'evento dedotto da parte attrice, causate dall'incidente stradale (tamponamento auto-auto), occorso alla pz. in data 21/12/2011, sono identificabili in un trauma distrattivo del rachide cervicale e in un traumatismo contusivo della spalla sinistra, che hanno comportato la necessità di terapia medica e fisica, oltre ad un periodo di immobilizzazione dell'arto superiore sinistro. Al trauma cervicale non sono residuati attualmente reliquati;
il trauma contusivo di spalla è evoluto nella discinesia scapolo-toracica, già descritta, in assenza, peraltro, come documentato dalla RM del 19/03/2014, di apprezzabili alterazioni dei tendini della cuffia dei rotatori, del CLB, e del cercina glenoideo, nonché di lesioni ossee focali e di aree di edema della spongiosa ossea”; i c.t.u. hanno quindi ritenuto la sussistenza e causazione a seguito del sinistro di un periodo di invalidità temporanea al 100%, per gg.20
(periodo di immobilizzazione) e di ulteriori gg.30, per invalidità temporanea al 50% oltre a postumi permanenti, costituenti danno biologico, tale da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima, in base ai parametri introdotti dalla legge 57/2001/D.M. 5/07/2003), in misura del 3%-4% (tre-quattro per cento) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica.
Hanno quindi quantificato e riscontrato in termini di congruità le spese mediche sostenute e documentate, ammontanti ad euro 3.635,82 (tremilaseicentotrentacinque,82), ritenendole utili e necessarie, non prevedendosi spese future da sostenere.
Alla stregua di tali risultanze adeguatamente motivate deve quindi procedersi alla liquidazione del danno con applicazione del d.m.16.07.2024 previsto per le lesioni cd. micro- permanenti tenuto conto della riportata percentuale di invalidità permanente del 3,5% (media tra il 3 e il 4% riconosciuta dai ctu) e dell'età di anni 15 della , all'epoca del Parte_1 consolidamento dell'I.P.
Debbono inoltre riconoscersi euro 1.199,46 a titolo di danno morale in considerazione dei cicli di fisio-terapia, cui risulta essersi sottoposta la parte.
Tale quindi la liquidazione da effettuarsi nel caso in esame:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente 3,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.063,92
Invalidità temporanea totale € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 1.933,40
Danno morale (20%) € 1.199,46
Spese mediche € 3.635,82
TOTALE GENERALE: € 10.832,60
In difetto di richiesta e di prova, non può procedersi alla liquidazione degli interessi compensativi e della rivalutazione, essendosi peraltro già liquidato il danno di cui sopra all'attualità (cfr., Cass.civ.n.10376/2024).
Sull'importo sopra riconosciuto pari ad euro 10.832,60 decorrono infine gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
§ 11. – Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del decisum, vengono liquidate per il primo grado considerato il terzo scaglione di valore del d.m.n.147/2022 (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
Per il secondo grado debbono riconoscersi euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e quelli minimi per le altre, tenuto conto della natura documentale del giudizio e delle particolari forme adottate per la decisione.
Le spese di c.t.u. svolte in entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.451,54 oltre accessori in secondo grado ed euro 610,00 oltre accessori in primo grado, necessarie alle valutazioni medico legali, debbono porsi integralmente a carico della parte appellata
Unipolsai.
12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.21593/2019 resa in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità di e della nella causazione del Parte_2 Controparte_2 sinistro stradale di cui in parte motiva, condanna Unipolsai assicurazioni spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni dell'importo Parte_1 pari ad euro 10.832,60 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
2) Condanna Unipolsai Assicurazioni spa in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.077,00 per Parte_1 compensi di primo grado oltre euro 830,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa ed euro
3.933,00 per compensi di secondo grado oltre euro 824,22 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
3) Pone le spese di c.t.u. come già liquidate in primo e secondo grado, integralmente a carico dell'appellata Unipolsai Assicurazioni spa.
Roma, 9.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
13
R.G. 7964/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NICOLETTA CARMINE avv. Rio in sost
Appellato/i
CONTUMACE Parte_2
Avv.
ARVAL SERVICE LEASE CONTUMACE CP_1
Avv.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Avv. MANFREDI FRATTARELLI VIRGINIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Miele Raffaele Pasquale Luca Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliata presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Carmine Nicoletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ) in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. Virginio Manfredi Frattarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
APPELLATO CONTUMACE Parte_2
2 E
(C.F ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.21593/2019 resa in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.21593/2019 pubblicata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.71275/2015, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Unipolsai s.p.a., e Parte_2 Controparte_2 avente ad oggetto responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli.
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.10.2015 ha convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 la e Unipolsai Assicurazioni esponendo che: - il giorno Controparte_2
21.12.2011 mentre era alla guida del Liger tg X3XK8V in Via Cipro veniva tamponata dall'autovettura Ford Fiesta tg EF454ZP condotta da e di proprietà della RV Parte_2
(assicurato Unipolsai Assicurazioni) come risultava dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti nell'immediatezza del sinistro;
- in conseguenza dell'urto l'auto riportava ingenti danni alla parte posteriore, già risarciti dalla propria compagnia assicuratrice, mentre la , che inizialmente accusava solo Parte_1 dolore alla cervicale, il giorno seguente - stante l'intensificarsi della sintomatologia dolorosa- si recava presso l'Ospedale San Carlo ove le veniva diagnosticata una torsione del rachide cervicale e successivamente in data 25.12.2011 si recava presso l'Ospedale San paolo di Civitavecchia ove le veniva diagnosticato un trauma indiretto del rachide cervicale;
- a seguito di accertamenti e cure residuavano postumi valutati in ITA 60 gg, ITP al 50% 60 gg ed ITP al 25% gg 200 e IP dell'11%, oltre al danno morale e patrimoniale da spese mediche per un danno totale liquidabile in € 80.000;
- vani erano rimasti i solleciti e gli inviti ad una composizione stragiudiziale.
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 80.000 oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese. Si è costituita la Compagnia di Assicurazioni
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché per
3 violazione delle norme di cui al d.lgs. 209/2005 stante la genericità della richiesta risarcitoria e la mancata sottoposizione della a visita medico legale da parte del Parte_1 perito della compagnia. Eccepiva ancora la nullità della citazione per genericità. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice infondata sia nell'an che nel quantum.
Restavano contumaci sia l' che la Pt_2 Controparte_2
Il Giudice rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita assegnava termine per la presentazione dell'invito rinviando per la verifica.
Dato atto del fallimento della procedura, è stata ammessa ed espletata prova per testi nonché disposta ed espletata c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e memorie di replica (20 giorni)”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Pt_2
e 2. condanna alla refusione delle
[...] Controparte_2 Parte_1 spese processuali che liquida complessivamente in € 4.835,00 per compensi oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte convenuta;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Passando all'esame del merito deve rilevarsi, quanto alla responsabilità del sinistro, che sul luogo del sinistro non risultano intervenute autorità e che a fronte di una pur generica contestazione dell'Unipolsai, parte attrice ha prodotto modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti.
Premesso che, se il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le dichiarazioni in esso contenute hanno valore soltanto indiziario, va rilevato che dallo stesso modulo CAI prodotto in atti dall'attrice risulterebbe l'assenza di testimoni del sinistro. Testi A prescindere, peraltro, dal valore probatorio del va ulteriormente evidenziato che nessuno dei testi escussi ha assistito alla dinamica del sinistro. Il teste sul punto ha Tes_2 dichiarato di non aver visto l'urto ma di aver solo sentito un botto, di essersi avvicinato all'auto e di essersi reso conto che era condotta dalla , il cui padre conosceva da Parte_1 anni, di non aver fatto caso ai danni riportati dalla Ford Fiesta del convenuto e di aver visto
i danni nella parte posteriore dell'auto della ma di essersi concentrato sulla Parte_1
più che sull'auto. Parte_1
4 La testimonianza dello risulta, però, inattendibile alla luce della circostanza della Tes_2 precisa indicazione nel modulo CAI dell'assenza di testimoni pur a fronte della presenza di un teste che l'attrice avrebbe dovuto riconoscere in quanto conoscente del padre da anni.
Come sottolineato la testimonianza è altresì irrilevante, come quella della , madre Tes_3 dell'attrice non presente sul luogo del sinistro.
Infine, non risulta prova della rituale notifica all' dell'ordinanza ammissiva Pt_2 dell'interrogatorio formale e dunque nemmeno possono trarsi elementi di prova dalla sua mancata risposta.
Va, poi, sottolineato che anche a voler ritenere provata la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice occorre passare all'esame del profilo del nesso di causa tra sinistro e danno (tenuto conto che i danni al veicolo risultano risarciti da altra compagnia).
Sul punto si osserva che, sempre nel modulo CAI prodotto dalla stessa attrice, si dà atto della assenza di feriti nel sinistro. L'attrice, inoltre, si recava per la prima volta presso il
P.S. dell'Ospedale San Carlo solo il giorno dopo il sinistro ed in tale data (22.12.2011) veniva effettuata diagnosi di “torsione rachide cervicale” e disposto braccio IN al collo con prognosi di gg 5. Solo in data 25.12.2011 al P.S. dell'Ospedale san Paolo di
Civitavecchia viene rilevato un “trauma indiretto del rachide cervicale contusione distorsione della spalla sin. Quanto alla certificazione del dott. del 7 e 23 gennaio Per_1
e del 28 marzo e del dott. del 7 maggio, del 12 luglio, 1° ottobre 2012, del CONI Per_2 del 7.11.2012, esse risultano assolutamente generiche quanto alla eziologia delle patologie riscontrate riferibili, peraltro esclusivamente alla spalla. Risulta, infatti che dal febbraio
2012 scompare la torsione del rachide e mentre rimane la diagnosi di “contusione” spalla sn”. Sul punto, peraltro, il CTU evidenzia che allo stato sono riscontrabili “Esiti di trauma contusivo della spalla sx consistenti in algia locale e limitazione funzionale della stessa in verosimile preesistenza di sindrome scapolo-toracica. Esiti di trauma distrattivo rachide cervicale consistenti in cervicalgia”.
Tenuto conto di tutti questi elementi si ritiene di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale peraltro si esprime in termini di mera compatibilità tra le lesioni ed il sinistro come descritto, ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine alla sussistenza del nesso causale tra danni lamentati (sia di ordine patrimoniale da spese mediche) e sinistro.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attrice”.
5 § 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni Parte_1 di merito: “Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, voglia C) ACCERTARE E
DICHIARARE che la IG.ra , in data 21.12.2011 alla guida del proprio Parte_1 autoveicolo microcar Ligier, è stata urtata da dietro dall'autovettura Ford Fiesta guidata da di proprietà della e assicurata con la Parte_2 Controparte_2
UnipolSai Spa ed a causa dell'urto ha riportato le lesioni indicate in atti ed accertate, ovvero riportato i danni accertati dal ctu, ovvero-in via di accertamento dal ctu, con le lesioni e i tempi di guarigione e gli esiti permanente indicati, ovvero accertati, ovvero in via di accertamento;
D) CONDANNARE essi convenuti in solido, ovvero la sola UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. (già ) - previa declaratoria di responsabilità Controparte_4 degli altri convenuti IG. e -, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore dell'istante, della somma di € 50.000,00 corrispondente ai danni riportati da essa
IG.ra nell'incidente per cui è causa e/o comunque di quella somma Parte_1 maggiore o minore che il Giudicante vorrà liquidare secondo esperienza ed in considerazione delle risultanze processuali;
E) CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze per entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali ed oneri fiscali.".
§ 6. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. costituitasi con comparsa depositata il
2.03.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Parte_1 sentenza n.21593/2019, resa dal Tribunale di Roma, Sezione XII, G.U. D.ssa Amirante, pubblicata l'8.11.2019, per le ragioni esposte nel capo A) della narrativa del presente atto;
nel merito respingere comunque il proposto gravame perché inammissibile, infondato, in fatto e diritto e non provato, confermando in toto l'impugnata statuizione. Con vittoria di spese ed onorari”.
e ritualmente evocate in giudizio sono rimaste Parte_2 Controparte_2 contumaci.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Primo Motivo di Appello: La sentenza allega a dubbio
l'esatto svolgimento del sinistro, in base ad argomentazioni prive di rilievo e ignorando elementi di prova certi e decisivi. In realtà il sinistro è avvenuto esattamente come descritto da parte attrice” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui
6 non ha ritenuto provato il sinistro ed il nesso causale.
Deduceva in particolare che la dinamica del sinistro era stata ampiamente provata in atti tramite la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del conducente del veicolo investitore, la deposizione del teste ed il modulo CAI. Tes_4
Testi Sosteneva inoltre l'erroneità della sentenza nel ritenere che la sottoscrizione del modulo non avesse valore di prova bensì carattere meramente indiziario, costituendo diversamente prova piena da valutare con gli altri elementi acquisiti.
Precisava quindi che il giudice era tenuto ad accertare ed indicare in sentenza le ragioni per Testi cui riteneva priva di valore la confessione resa nel modulo che in assenza di prova contraria la stessa aveva pieno valore confessorio quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei confronti degli altri coobbligati, inclusa l'Assicurazione.
Deduceva poi l'erroneità della sentenza nel negare valore all'interrogatorio formale sulla base della mancanza di prova della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio stesso, rilevando come la notifica era stata ritualmente effettuata.
Affermava che la mancata comparizione del conducente all'udienza fissata per Pt_2 assumere il suo interrogatorio formale costituiva elemento rilevante ai sensi dell'art.232
c.p.c. e che la mancata risposta assumeva di per sé rilievo, da considerarsi unitamente agli altri elementi di prova.
Sosteneva altresì che l'ulteriore dichiarazione scritta prodotta con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. resa dal sig. aveva anch'essa valore confessorio, la quale, unitamente Pt_2 al modulo CAI, ai certificati medici e alla dichiarazione testimoniale del sig. , Tes_4 costituivano elementi idonei per ritenere provate le circostanze oggetto di causa, quindi la dinamica del sinistro e i conseguenti danni.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Secondo Motivo di Appello: La sentenza ritiene non provata la causalità del danno fisico, ovvero che sia diretta conseguenza del sinistro. In realtà il danno fisico è stato causato nel sinistro come confermato da plurimi elementi, che la sentenza trascura o dei quali fornisce una lettura inesatta” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto le lesioni conseguenza del sinistro, precisando che l'urto con la parte posteriore dell'auto era compatibile con i danni fisici riportati nell'occorso.
Evidenziava quindi di non aver manifestato nell'immediato percezione di dolore, ragion per cui il modulo CAI non riportava la presenza di feriti, essendosi anzitutto preoccupata per i danni all'autovettura, deduceva tuttavia di essersi comunque recata al pronto soccorso il giorno successivo e che del “botto” aveva riferito il teste che non era stato inserito Tes_4 tra i testimoni nel CAI in quanto non aveva visto l'urto essendo sceso dalla propria auto
7 soltanto dopo l'incidente, per sincerarsi dell'accaduto, avendo riferito durante l'istruttoria che l'appellante comunque lamentava dolore al collo ed al braccio.
Deduceva quindi che le risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa avevano descritto la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro come riportata in atti, essendovi inoltre certificati medici, sanitari e testimoni, tra cui il sig. e il dott. CP_5
non sentiti in primo grado, che avevano visto poco dopo il sinistro la danneggiata Tes_5
e da cui si poteva ricavare conferma delle condizioni di salute della stessa.
Censurava infine la consulenza medico legale disposta dal giudice di primo grado che aveva sottostimato l'ita e l'itp, inoltre l'invalidità permanente e le spese mediche, chiedendone il rinnovo.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto, deve ritenersi che i motivi d'appello sono fondati ed in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Anzitutto deve porsi in rilievo il valore del CAI, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, se debitamente compilato e sottoscritto come nel caso di specie, genera una presunzione juris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore stando a quanto invero disposto dall'art.143 del d.lgs n.209 del 2005.
Il secondo comma della disposizione in esame prevede infatti “
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
8 A tale riguardo giovi richiamare Cass.civ.n.15431 del 2024 per cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” ed in senso conforme si sono espresse
Cass.civ.n.9488/2025 e Cass.civ.n.29146/2017 per cui in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art.5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art.143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
Orbene, nel caso di specie, l'assicurazione non ha contestato specificamente il modulo CAI
e la dinamica del sinistro, ponendo esclusivamente in dubbio la verificazione dello stesso nell'iniziale comparsa di costituzione, evidenziando che l'onere della prova ex art.2697 c.c. era a carico dell'attrice (così a pag.n.7 della comparsa), senza tuttavia superare la presunzione di cui sopra e senza neppure dedurre di non aver ricevuto il CAI prima dell'introduzione del giudizio.
Trattasi invero di contegno difensivo affatto volto a confutare la presunzione di cui sopra neppure fornendo la ricostruzione di una diversa dinamica del sinistro né allegando che lo stesso non si fosse affatto verificato, spettando invece all'Assicurazione fornire dei riscontri probatori tali da superare l'anzidetta presunzione.
Nel caso di specie, inoltre, l'assicurazione tramite convocazione a visita della danneggiata nella missiva del 4.12.2015 ha confermato la proprietà del veicolo tamponante da parte della
, senza contestare che l'autovettura targata EF454ZP fosse Controparte_2 stata coinvolta nel sinistro, circostanza comunque conoscibile per il tramite della società intestataria del veicolo.
Trattasi invero di circostanza significativa atteso che tra società di capitali di rilievo ben poteva essere agevolmente riscontrata, il che costituisce ulteriore elemento di conferma della verificazione del sinistro, non potendosi ritenere che la Compagnia assicuratrice ed al contempo il conducente della Ford Fiesta a fronte dei danni riportati non li avessero comunicati alla proprietaria del veicolo e all'Assicurazione e che la RV a sua volta informata dalla Compagnia e dal conducente, in caso di inveridicità dell'occorso o di diversa dinamica, non ne avesse effettuata contestazione alcuna.
9 A ciò deve aggiungersi – come rilevato dal primo giudice – ulteriore elemento di riscontro ossia che i danni al veicolo erano stati risarciti da altra Compagnia. CP_6
Risulta inoltre dagli atti che la si fosse recata il giorno immediatamente successivo Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo, riferendo l'origine dei postumi quali derivanti da incidente stradale, refertati nell'anamnesi quali distorsione del rachide cervicale per tamponamento tra autovetture, giungendo la paziente per cervicalgia e algia alla spalla sinistra.
Appare quindi verosimile ritenere che l'appellante – anche in ragione della giovane età all'epoca appena quindicenne - non avesse nell'immediatezza percepito dolore alle articolazioni e soltanto successivamente, il giorno dopo, secondo l'id quod plerumque accidit, in caso di danni di non particolare rilevanza, come nel caso di specie, avesse accusato i primi sintomi e dolori, con necessità di recarsi al pronto soccorso.
A ciò deve aggiungersi la mancata risposta all'interrogatorio formale ex art.232 c.p.c. da parte del conducente , essendovi riscontro in atti di notifica dell'ordinanza al contumace Pt_2 nel termine assegnato.
Trattasi invero di una pluralità di elementi che valutati complessivamente nella loro gravità precisione e concordanza inducono a ritenere provata – anche in via presuntiva - la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva nell'occorso a carico dell' vertendosi in Pt_2 fattispecie di tamponamento da tergo (come peraltro reso evidente nella parte grafica del CP_ c.a.i. in cui in conducente della si assumeva la responsabilità esclusiva) ragion per cui anche in questo caso deve ritenersi operante una presunzione de facto a carico del conducente tamponante di mancato rispetto delle distanze di sicurezza.
A tale riguardo giovi richiamare Cass.civ.n.12108/2006 (tra le tante pronunce in merito) per cui il conducente di un veicolo, ai sensi del c.d.s., deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto,
l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, prova nel caso di specie affatto fornita, tanto dal conducente, quanto dal responsabile civile e dall'Assicurazione.
Ciò posto e passando alle risultanze della c.t.u. che il precedente Collegio ha ritenuto di rinnovare in ragione dei rilievi critici avanzati dall'appellante, deve osservarsi che i c.t.u. hanno così descritto le lesioni patite dalla appellante : “Le lesioni causalmente Parte_1
10 collegate all'evento dedotto da parte attrice, causate dall'incidente stradale (tamponamento auto-auto), occorso alla pz. in data 21/12/2011, sono identificabili in un trauma distrattivo del rachide cervicale e in un traumatismo contusivo della spalla sinistra, che hanno comportato la necessità di terapia medica e fisica, oltre ad un periodo di immobilizzazione dell'arto superiore sinistro. Al trauma cervicale non sono residuati attualmente reliquati;
il trauma contusivo di spalla è evoluto nella discinesia scapolo-toracica, già descritta, in assenza, peraltro, come documentato dalla RM del 19/03/2014, di apprezzabili alterazioni dei tendini della cuffia dei rotatori, del CLB, e del cercina glenoideo, nonché di lesioni ossee focali e di aree di edema della spongiosa ossea”; i c.t.u. hanno quindi ritenuto la sussistenza e causazione a seguito del sinistro di un periodo di invalidità temporanea al 100%, per gg.20
(periodo di immobilizzazione) e di ulteriori gg.30, per invalidità temporanea al 50% oltre a postumi permanenti, costituenti danno biologico, tale da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima, in base ai parametri introdotti dalla legge 57/2001/D.M. 5/07/2003), in misura del 3%-4% (tre-quattro per cento) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica.
Hanno quindi quantificato e riscontrato in termini di congruità le spese mediche sostenute e documentate, ammontanti ad euro 3.635,82 (tremilaseicentotrentacinque,82), ritenendole utili e necessarie, non prevedendosi spese future da sostenere.
Alla stregua di tali risultanze adeguatamente motivate deve quindi procedersi alla liquidazione del danno con applicazione del d.m.16.07.2024 previsto per le lesioni cd. micro- permanenti tenuto conto della riportata percentuale di invalidità permanente del 3,5% (media tra il 3 e il 4% riconosciuta dai ctu) e dell'età di anni 15 della , all'epoca del Parte_1 consolidamento dell'I.P.
Debbono inoltre riconoscersi euro 1.199,46 a titolo di danno morale in considerazione dei cicli di fisio-terapia, cui risulta essersi sottoposta la parte.
Tale quindi la liquidazione da effettuarsi nel caso in esame:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente 3,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.063,92
Invalidità temporanea totale € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 1.933,40
Danno morale (20%) € 1.199,46
Spese mediche € 3.635,82
TOTALE GENERALE: € 10.832,60
In difetto di richiesta e di prova, non può procedersi alla liquidazione degli interessi compensativi e della rivalutazione, essendosi peraltro già liquidato il danno di cui sopra all'attualità (cfr., Cass.civ.n.10376/2024).
Sull'importo sopra riconosciuto pari ad euro 10.832,60 decorrono infine gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
§ 11. – Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del decisum, vengono liquidate per il primo grado considerato il terzo scaglione di valore del d.m.n.147/2022 (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
Per il secondo grado debbono riconoscersi euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e quelli minimi per le altre, tenuto conto della natura documentale del giudizio e delle particolari forme adottate per la decisione.
Le spese di c.t.u. svolte in entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.451,54 oltre accessori in secondo grado ed euro 610,00 oltre accessori in primo grado, necessarie alle valutazioni medico legali, debbono porsi integralmente a carico della parte appellata
Unipolsai.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.21593/2019 resa in data 8.11.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità di e della nella causazione del Parte_2 Controparte_2 sinistro stradale di cui in parte motiva, condanna Unipolsai assicurazioni spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni dell'importo Parte_1 pari ad euro 10.832,60 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
2) Condanna Unipolsai Assicurazioni spa in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.077,00 per Parte_1 compensi di primo grado oltre euro 830,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa ed euro
3.933,00 per compensi di secondo grado oltre euro 824,22 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
3) Pone le spese di c.t.u. come già liquidate in primo e secondo grado, integralmente a carico dell'appellata Unipolsai Assicurazioni spa.
Roma, 9.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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