Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6284/2021 riunito a N.R.G. 9966/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6284/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Frumento, Parte_1 C.F._1 che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 8/10 presso il suo studio, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni al numero fax 010/5451353 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE contro c.f. , residente in [...] C.F._2 8/14, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dall'Avv. Ugo Carassale, (c.f.:
– fax n. 010/541994 – PEC: anche ai fini C.F._3 Email_2 di comunicazioni e notifiche) e dall'avv. Ilaria Carassale, (cf.: – C.F._4
– fax 010541994 anche ai fini di comunicazioni e notifiche) presso Email_3
i quali elegge domicilio in Genova, Via Macaggi 21/5 in forza di mandato in calce alla costituzione
CONVENUTO
Riunita alla causa civile iscritta al n. r.g. 6284/2021 promossa da c.f. , residente in [...] C.F._2 8/14, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dall'Avv. Ugo Carassale, (c.f.:
– fax n. 010/541994 – PEC: anche ai fini C.F._3 Email_2 di comunicazioni e notifiche) e dall'avv. Ilaria Carassale, (cf.: – C.F._4
– fax 010541994 anche ai fini di comunicazioni e notifiche) presso Email_3
i quali elegge domicilio in Genova, Via Macaggi 21/5 in forza di mandato in calce alla costituzione pagina 1 di 11
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Filippo Frumento, che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 8/10 presso il suo studio il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni al numero fax 010/5451353 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per le IG.re e : Parte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza: - in via principale, per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma di € 33.100,00 indebitamente pagata, di cui alle fatture n. 159 dell'11/12/2020, n. 28 del 04/02/2021 e n. 29 dell'08/02/2021 e, per l'effetto di quello che precede, condannare il notaio ai sensi dell'art. 2033 c.c., a CP_1 restituire alla IGnora della somma di € 33.100,00, oltre gli interessi dal dovuto Parte_1 al saldo;
- sempre in via principale, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare la sproporzione degli importi indicati nelle fatture n. 99 dell'08/10/2020, n. 100 dell'08/10/2020, n. 114 del 03/11/2020 e n. 138 del 24/11/2020 rispetto alle prestazioni effettivamente commissionate ed eseguite, e per l'effetto di quello che precede rideterminare le somme effettivamente dovute e condannare il notaio alla restituzione in favore della IGnora CP_1 Parte_1 delle maggiori somme indebitamente incassate che verranno provate in corso di causa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi dedotti in narrativa accertare e dichiarare non dovute le somme indicate nelle fatture n. 159 dell'11/12/2020, n. 28 del 04/02/2021 e n. 29 dell'08/02/2021 e, per l'effetto, condannare il notaio al risarcimento per responsabilità contrattuale, professionale e/o per responsabilità CP_1 extracontrattuale, determinandone l'ammontare nella somma di € 33.100,00 o in quella diversa – maggiore o minore – che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione e interessi per danni patrimoniali, oltre a danni non patrimoniali, morali e esistenziali, da liquidare in giudizio anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - in via di ulteriore subordine nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, per i motivi dedotti in narrativa condannare a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. il notaio a corrispondere in favore della IGnora CP_1 la somma complessiva di € 33.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con la Parte_1 vittoria dei compensi e delle spese di causa, oltre IVA e CPA, come per legge”. Si insiste altresì come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione risposta del 5 aprile 2022 (causa R.G.
9966/2021), che di seguito di trascrivono: "Piaccia all'Imll.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi e le ragioni dedotte in narrativa: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla causa R.G. 6284/21 pendente davanti al pagina 2 di 11 Tribunale di Genova;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per la carenza del requisito dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. del notaio - in via pregiudiziale e/o preliminare principale, accertare e CP_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IGnora e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare l'estromissione dal giudizio;
- nel merito, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, come per legge".
Per Not. Dott. Wanda Finelli:
“Si chiede che il Giudice della causa, res melius perpensa, rimetta la causa sul ruolo ammettendo le istanze istruttorie, tutte, dedotte e non ammesse. Quindi si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunta ogni valutazione: 1) Vero è che ha richiesto Parte_1 l'aiuto di un notaio a seguito del decesso della sorella scomparsa l'11 agosto 2020 Persona_1 per regolare ogni aspetto successorio essendo unica erede. 2) Vero è che Parte_1 Per_1
non era proprietaria esclusiva né di beni mobili, né di beni immobili, i quali erano tutti in
[...] comproprietà con la sorella . 3) Vero è che era necessario, dal punto di vista successorio, Parte_1 inventariare l'intero patrimonio, anche in considerazione, della franchigia agevolata a favore della sorella (€. 100.000,00) e degli importi delle imposte di successione. 4) Vero è che Parte_1 giungeva all'attenzione del notaio anche attraverso la IG.ra la
[...] CP_1 Controparte_2 quale si è sempre presentata, comportata e ha rivestito (all'interno della vicenda de qua) sia il ruolo di mandataria e/o delegata, ovvero di soggetto beneficiario del patrimonio della IG.ra 5) vero è
Pt_1 che il marito della IG.ra , si è sempre presentato, comportato e ha rivestito CP_2 Parte_2 (all'interno della vicenda de qua) il ruolo di mandatario e/o delegato della IG.ra 6) Vero è
Pt_1 che al Notaio veniva dato incarico di verificare la situazione patrimoniale e regolarizzarla ed in particolare veniva richiesto di eseguire queste attività: effettuare l'allineamento catastale;
redigere atto notorio e di accettazione dell'eredità (nel rapporto;
presentare dichiarazioni Controparte_3 di successione;
redigere atti di disposizioni anticipate fine vita;
redigere atto di deIGnazione amministratore di sostegno;
individuare la strategia migliore per destinare il patrimonio della IG.ra dopo la sua scomparsa con il minor aggravio di imposte. 7) Vero è che già da settembre 2020
Pt_1 la IG.ra dava incarico al notaio di redigere testamento in favore della IG.ra la quale
Pt_1 CP_2 avrebbe dovuto a sua volta distribuire ¼ del patrimonio a due enti Gaslini o il Santuario della
Madonna della Guardia. 8) Vero è che fra la fine di settembre 2020 e ottobre 2020 la IG.ra Pt_1 discuteva con il notaio circa il costo delle imposte che avrebbe dovuto pagare l'erede e in considerazione del patrimonio il notaio conIGliava di procedere con donazioni della nuda proprietà.
9) Vero è che fra la fine di settembre e inizio ottobre 2020 il notaio proponeva alla IG.ra al Pt_1 fine di ridurre le imposte successorie ammontanti a circa €.180.000.000 di procedere invece che con testamento, con donazioni della nuda proprietà, riducendo così la base imponibile e dunque il costo.
10) Vero è che la IG.ra accettava di trasmette il proprio patrimonio con donazioni anziché Pt_1 con testamento e dava incarico al notaio di redigere 3 atti di donazione a favore di;
Controparte_2 del figlio di;
di un istituto. Era indecisa se Istituto Gaslini o Santuario della Controparte_2
Madonna della Guardia. 11) Vero è che la IG.ra. dava incarico al notaio di redigere i tre atti Pt_1 di donazione di cui al capitolo 10 in questi termini: ad e al figlio di donare la nuda Controparte_2 proprietà dei due appartamenti di sua proprietà siti in Via Monti, trattenendo Ella, il diritto di usufrutto in quanto erano vicini a dove vivono i due beneficiari. Ad e al figlio una Controparte_2 parte del patrimonio: buoni fruttiferi postali, deposito titoli e denaro su conto corrente e su CP_4 conto corrente BNL. 12) Vero è che la IG.ra incaricava il notaio di redigere la terza Pt_1 donazione a favore di un Ente da individuarsi ancora: forse Istituto Gaslini o Santuario della
Madonna della Guardia, quale opera benefica. La donazione consisteva solo in donazione di soli soldi. 13)Vero è che la IG.ra in accordo con il notaio, decidevano di trattenere una piccola somma Pt_1
pagina 3 di 11 in piena proprietà della per le necessità, oltre all'usufrutto dei beni mobili. 14) vero è che il Pt_1 notaio redigeva su incarico di gli atti che mi vengono rammostrati (doc. 2, 3, 22, Parte_1
23, 24.) che ho personalmente revisionato con il notaio. 15) Vero è che la IG.ra ed il IG. CP_2 da settembre 2020 chiamavano il Notaio quasi ogni giorno per conoscere se era stato redatto il Pt_2 testamento e chiedendo di accelerare i tempi della stesura. I medesimi sovente si presentavano anche in studio dal notaio, senza appuntamento, sempre per avere informazione circa lo stato di avanzamento del testamento. 16) Vero è che la IG.ra ed il IG. da settembre 2020 CP_2 Pt_2 chiamavano il Notaio quasi ogni giorno per sapere quando il notaio avrebbe restituito i buoni postali e se erano arrivate dalle banche le lettere di credito. 17) Vero è che durante gli incontri del Notaio con la IG.ra presso la struttura RSA ove l'attrice era ricoverata, la dott.ssa ha sempre Pt_1 CP_1 precisato che le donazioni si sarebbero potute perfezionare solo in presenza fisica di tutte le parti quindi solo dopo la dimissione della dalla casa di Cura. 18) Vero è che fino a febbraio 2021 Pt_1 la IG.ra insisteva perché venisse redatto il testamento e chiedeva informazioni al Notaio. 19) CP_2
Vero è che fra gennaio e febbraio 2021 e continuavano a fissare appuntamenti con il CP_2 Pt_1 notaio che poi disdicevano. 18) vero è che il notaio come sua abitudine, dovendosi procedere CP_1 alle donazioni, attendeva di richiedere il compenso alla per agevolarla con un unico Pt_1 pagamento contenente anche le imposte per le donazioni. 19) Vero è che essendo la IG.ra Pt_1 ferma in RSA, con OV e con i divieti impartiti in queste strutture di avere visite in presenza diretta, non potendo procedersi con le donazioni, procedeva chiedendo alla il bonifico per le attività Pt_1 fatte. Poi avrebbe provveduto a richiedere le imposte per le donazioni per eseguire, solo all'epoca del perfezionamento, il pagamento delle stesse presso gli istituti preposti. 20) Vero è che io tengo la contabilità del Notaio 21) Vero è che avendo il notaio ricevuto dalla IG.ra due CP_1 Pt_1 pagamenti la mi diceva di procedere alla fatturazione cercando di spolverare il più possibile CP_1
l'iva facendo più fatture 22) Vero è che il notaio mi indicava le attività svolte, ma io in autonomia redigevo le fatture suddividendo gli importi in modo da evitare di dover pagare l'iva tutta assieme, scrivevo le causali, con codici in uso nello studio, fra cui attività extra giudiziale e quindi le inviavo alla IG.ra 23) vero è che io ho redatto le fatture che mi vengono rammostrate (docc. da 11 a Pt_1 17) 24) Vero è che la prima attività, eseguita dal Notaio, è stata quella di verificare quale fosse l'asse ereditario per comprendere come meglio procedere. Il patrimonio complessivo di e Persona_1
era composto di beni mobili e beni immobili. 25) Trattandosi, il patrimonio Parte_1 composto di beni mobili (di cui per alcuni è stata difficile l'individuazione) e immobili è stato necessario, oltre allo studio della pratica, utilizzare 9 modelli, tra quadro EC, EO, ER, studio della franchigia. 26) Al termine degli accertamenti, per cui sono stati necessari anche accessi alle poste e in istituti bancari, è risultato che i beni in comproprietà indivisa avevano il valore complessivo di €. 1.704,054,00 e che la quota posta in successione, e per la quale erano richiesti, come sopra esplicato, differenti incombenti, era dell'importo di €. 852.027,00. 27) Vero è che il notaio ha proceduto all'individuazione del compendio successorio dopo la verifica di ogni bene risultato dagli accertamenti svolti. L'atto di accettazione di eredità ed atto notorio venivano redatti e sottoscritti in data 10 settembre 2020 da (parte accettante) e dai IG.ri e Parte_1 Controparte_2 Pt_2
(marito della (attestanti) . 28) Vero è che quando il Notaio ha proceduto ad ogni
[...] CP_2 adempimento fiscale. Le imposte e tasse in autoliquidazione, corrisposte direttamente dal conto del notaio erano pari ad € 1.385,69. Tale importo era prelevato dal conto del Notaio in data 28 ottobre 2020. 29) vero è che l'importo della dichiarazione di successione (€. 852.027,00) e la bassa franchigia a favore dell'erede (€. 100.000,00), ha comportato una notevole attività da parte del Notaio CP_1
Infatti, qualora la dichiarazione fosse stata fatta in maniera errata, ossia imputando tutti i beni come facenti parte della massa ereditaria soggetta ad imposta di successione, senza evidenziare in maniera corretta i beni esenti da imposta di successione, la IG.ra sarebbe stata soggetta Parte_1 al pagamento di una imposta di successione pari ad €. 50.233,00, comprensiva della presunzione del
10% sui mobili e gioielli. 30) vero è che il notaio ha dovuto procedere al riallineamento catastale degli pagina 4 di 11 immobili delle Barberis perché non essendovi mai stata alcuna attività di regolarizzazione catastale negli anni, la posizione è divenuta complessa necessitando sia un visurista per la ricerca materiale al catasto, sia l'attività vera e propria di presentazione della domanda. 31) Vero è che quando gli atti successori erano quasi pronti, la IG.ra accidentalmente ha riportato la rottura del femore, Pt_1 per cui veniva prima ricoverata a e successivamente presso la RSA di TR PO (viale CP_5
Carlo Canepa 21, Genova). Durante il ricovero in RSA risultava positiva al OV . 32) vero è che con la chiusura della IG.ra nelle strutture sanitarie, i contatti con la attrice, sono stati complessi Pt_1 e complicati dalla ondata pandemica. 33) Vero è che essendo necessaria la presenza fisica dell'attrice e dei testimoni per la stesura degli atti di successione, nei primi di ottobre 2020 la IG.ra , CP_2 proponeva di posizionare un vetro in struttura (RSA)per poter procedere. 34) vero è che il notaio si è recato più volte presso la filiale BNL di Via Roma incontrandosi anche con la dott.ssa Persona_2 di Rovetino, funzionaria addetta alla posizione delle sorelle 35) vero è che il notaio si è Pt_1 recato più volte presso banca filiale 20, via Avio n. 2. 36) Vero è che il notaio si è recato più CP_4 volte presso di via Granello, al fine di presentare e ritirare tutta la documentazione CP_6 necessaria nell'interesse di e per discutere con la direttrice, dott.ssa Controparte_7 Persona_3
37) vero è che la IG.ra trovava a casa della IG.ra 16 buoni fruttiferi postali
[...] CP_2 Pt_1 cointestati con la defunta e l'erede e che dovevano essere posti Persona_1 Controparte_7 in successione. Detti buoni, essendo risalenti, non risultavano nella banca dati telematica di
[...]
. 38) Vero è che il Notaio, ricevuti i buoni postali ha dovuto portarli materialmente nella posta CP_6 di via Granello ed ottenere, a più riprese, per conto dell'erede, la riaccensione degli stessi. Una volta effettuata tale operazione, ha dovuto intrattenere nuovamente contatto con , filiale di via CP_6 Granello per conoscere il valore attualizzato dei medesimi al momento dell'apertura. per capire, attesa la non certezza della sulla proprietà, chi fossero gli effettivi intestatari del libretto di Pt_1 risparmio. Si indicano a testi: ; ; ; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
; ; Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Persona_3 [...]
; . Si chiede di poter sentire i testi su indicati anche in Tes_9 Tes_10 Testimone_11 controprova sui capitoli di prova avversari. Nel merito, rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova, vista la CTU, atteso l'assegno depositato dalla conchiudente, banco iudicis, omnia, pari ad €. 18997,85, intestato all'attrice, custodito presso la Cassaforte del Tribunale, si chiede che il Tribunale dichiari estinta ogni obbligazione fra le parti, autorizzando all'incasso della somma. Parte_1
Quindi, rigetti ogni ulteriore domanda con vittoria delle spese di giudizio. In deteriore subordine, rigetti la domanda di parte ed accolga ogni domanda rassegnata nell'interesse del not. Pt_1 con vittoria di ogni spesa di giudizio”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio rgn 6284/2021 (promosso dalla IG.ra nei confronti del Parte_1
Notaio è la richiesta di restituzione (ex art. 2033 c.c.) o di pagamento (a titolo di risarcimento CP_1 per responsabilità contrattuale od extracontrattuale, o di indennizzo ex art. 2041 c.c), da parte del Notaio della somma di € 33.100,00 di cui alle fatture n. 159/2020, n. 28/2021 e n. 29/2021 CP_1 emesse dal professionista nei confronti della cliente;
nonché l'accertamento della non congruità degli importi richiesti dal notaio di cui alle fatture n. 99/2020, n. 100/2020, n. 114/2020, n. 138/2020 CP_1 rispetto alle prestazioni professionali eseguite.
Oggetto del giudizio rgn 9966/2021 (successivamente promosso dal Notaio nei confronti delle CP_1 IG.re e ) è l'accertamento che tutte le attività svolte dal primo Parte_1 Controparte_2 su incarico delle seconde (identificate nelle fatture n. 138/2020, 159/2020, 29/2021, 100/2020, 28/2021,
pagina 5 di 11 99/2020, 114/2020, di cui sopra) sono state remunerate, tramite pagamento delle stesse, in modo adeguato alla prestazione resa.
Le due cause sono state riunite, essendo evidenti le ragioni di connessione, anche al fine di evitare possibili contrasti di giudicato (in particolare, in nessun caso può ritenersi inesistente l'interesse ad agire del Notaio, non fosse altro perché la domanda promossa nel procedimento rgn 9966/2021 è stata coltivata nei confronti di due soggetti distinti e non solo nei confronti della Si richiama in Pt_1 ogni caso sul punto quanto già espressamente indicato in ordinanza 26 maggio 2022 resa nel procedimento rgn 6284/2021 ante riunione).
Il contesto nel quale è sorto il rapporto contrattuale va messo in relazione con la morte della IG.ra sorella della IG.ra e con la necessità di regolare gli aspetti Persona_1 Pt_1 Parte_1 successori e regolarizzare la pratica successoria.
La IG.ra ha assunto, pacificamente, solo un ruolo di mediazione, nel mettere in contatto le CP_2 parti, e nel farsi portavoce delle comunicazioni di volta in volta necessarie per portare avanti le pratiche: per quanto potesse essere, di fatto, interessata alla vicenda successoria (come sostenuto dal
Notaio , non è lei che ha conferito formalmente l'incarico al Notaio di redigere le pratiche (di CP_1 conseguenza nei suoi confronti l'azione di accertamento svolta dal Notaio non è sorretta dal alcun valido interesse).
Il rapporto contrattuale è, dunque, insorto pacificamente tra la IG.ra e il Notaio Pt_1 CP_1
La IG.ra nel contestare la titolarità di un credito professionale del Notaio nei suo Parte_1 confronti, ha voluto sottolineato quali furono le “modalità” attraverso le quali il Notaio riuscì ad ottenere il pagamento delle sue prestazioni (mentre ella era ricoverata nella struttura protetta RSA
TR PO il Notaio le avrebbe fatto sottoscrivere dei documenti tra cui un ordine di bonifico di euro 40.000,00 in suo favore;
in altra occasione avrebbe corrisposto in favore del professionista denaro in contante per euro 6.000,00) e ha precisato che solo dopo espressa richiesta – tramite la IG.ra CP_2
– vennero “giustificate” le prestazioni rese, attraverso l'emissione di sette fatture elettroniche (di cui solo le prime quattro, a suo dire, corrispondevano ad attività effettivamente commissionate ed eseguite):
▪ n. 99/2020 dell'08.10.2020 di € 500,00 con causale “dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”
▪ n. 100/2020 dell'08.10.2020 di € 500,00 con causale “atto di deIGnazione dell'amministratore di sostegno”;
▪ n. 114/2020 del 03.11.2020 di € 3.900,00 con causale “accettazione di eredità ed atto notorio;
registrazione e trascrizione”;
▪ n. 138/2020 del 24.11.2020 di € 8.000,00 con causale “successione legittima di Per_1
predisposizione ed invio dichiarazione;
liquidazione e pagamento imposte;
voltura
[...] catastale;
richiesta modello 240”;
▪ n. 159/2020 dell'11.12.2020 di € 30.000,00 con causale “attività stragiudiziale”;
▪ n. 28/2021 del 04.02.2021 di € 1.900,00 con causale “attività extra giudiziali”;
▪ n. 29/2021 dell' 08.02.2021 di € 1.200,00 con causale “attività extra giudiziali”.
pagina 6 di 11 Il Notaio ha, dal canto suo, nel ripercorrere l'attività resa, allegato di aver contabilizzato le CP_1 attività in modo “incrociato” (la stessa prestazione, in altri termini, sarebbe stata contabilizzata in parte nelle fatture non contestate e in parte nelle fatture contestate).
Al di là delle riferite modalità con cui il pagamento dei compensi sarebbe avvenuto, e nell'assenza di particolare chiarezza rispetto all'attività di fatturazione, si è reso necessario (per valutare l'esistenza di un indebito, domanda coltivata in via principale dalla IG.ra nonché per esaminare le svolte in Pt_1 via concorrente/gradata) identificare l'oggetto dell'incarico (svolto in assenza di preventivo scritto: sul punto non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla IG.ra secondo cui la Controparte_8 mancanza del preventivo scritto comporterebbe l'impossibilità per l'organo giurisdizionale di liquidare il compenso professionale: la mancanza di preventivo può avere conseguenze sul piano disciplinare ma non fa venire meno il dovere del giudice di stabilire l'equo compenso – eventualmente al ribasso - spettante al professionista: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”).
Rispetto all'azione di indebito, valgano i principi di diritto espressi da Cassazione civile n. 16214/2017
(“In materia di indebito oggettivo questa Corte ha enunciato i principi per cui l'attore che chieda la restituzione di somme versate è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, si da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (Cass. 19 agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295, fra le tante). In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto ad allegare e a provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”).
Per quanto è stato possibile accertare a livello documentale, fermo, rispetto alle istanze istruttorie orali, quanto statuito con ordinanza 21.06.2023, e assunta per pacifica l'esecuzione materiale da parte del Notaio di alcune delle prestazioni invece contestate da parte attrice (in particolare allineamento catastale, attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta), in un contesto contrattuale già insorto che lascia quanto meno presumere, secondo normalità, in assenza di elementi di segno contrario, il relativo conferimento d'incarico da parte del cliente (“Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”, Cassazione civile n. 1792/2017) l'incarico assunto dal professionista, rispetto a quanto allegato e dedotto, può dirsi aver avuto ad oggetto le seguenti attività:
a) dichiarazione di successione;
pagina 7 di 11 b) allineamento catastale;
c) atto deIGnazione amministratore di sostegno;
d) atto disposizione anticipate di trattamento;
e) atto di accettazione eredità e atto notorio;
f) attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta;
mentre non trovano riscontro le seguenti attività:
g) predisposizione di tre atti di donazione ed un ricorso di volontaria giurisdizione h) predisposizione di una procura generale.
Ora, è pacifico che le causali indicate nelle fatture emesse dal Notaio n. 159/2020, n. 28/2021; n. 29/2021 rechino in modo generico (a talvolta improprio) la descrizione dell'attività svolta (“attività stragiudiziale”, attività extra giudiziale”, “attività extra giudiziale”): questo non IGnifica tuttavia, per ciò solo, la fattura non possa invece riferirsi ad attività effettivamente rese, ove non ricompresa nelle altre fatture emesse e di cui è contestata solo la congruità (n. 99/2020; n. 100/2020; n. 114/2020; n. 138/2020).
Per tali ragioni, a livello istruttorio si è quindi licenziata ctu sul seguente quesito:
“Il collegio peritale, visti gli atti, determini in base alle tabelle dei compensi professionali applicabile ratione temporis, il valore delle prestazioni rese dal Notaio in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
per come documentate in giudizio e così riassumibili: a) dichiarazione di successione;
b)
[...] allineamento catastale;
c) atto deIGnazione amministratore di sostegno;
d) atto disposizione anticipate di trattamento;
e) atto di accettazione eredità e atto notorio;
f) attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta;
g) predisposizione di tre atti di donazione ed un ricorso di volontaria giurisdizione;
h) predisposizione di un atto di procura generale. avendo cura di specificare il valore della prestazione per ciascuna delle attività elencate;
in particolare, esprima un giudizio di congruità sugli importi di cui alle fatture prodotte n. 99, 100, 114 e 138, che si riferiscono ad attività mai contestate nella loro materialità; dica se le fatture n. 159 dell'11.12.2020, n. 28 del 4.02.2021, n. 29 dell'08.02.2021 possano rappresentare aggiuntiva e giusta remunerazione per l'attività complessivamente prestata, anche per quella già in parte – secondo l'assunto di parte convenuta – fatturata in precedenza, esaminando le difese svolte in punto contabilizzazione da parte convenuta;
ciò al fine di valutare complessivamente il valore della prestazione resa, in base a natura e complessità, chiarendo se gli importi asseritamente versati da parte attrice (mediante bonifico e in contanti, per un totale di euro 46.000,00) siano andati effettivamente a remunerare il professionista (e se sì in quale misura) oltre che a saldare quanto dovuto a titolo di imposte e tasse (e se sì in quale misura), al fine di offrire al giudice un chiaro parametro di stima dell'attività eseguita dal professionista”.
Il collegio peritale ha esaminato le fatture emesse e ha così risposto:
a) dichiarazione di successione: fattura 138/2020; imponibile euro 5.421,56. I Parametri menzionano una sola volta le dichiarazioni di successione, ma nelle tariffe relative ai Dottori Commercialisti, indicando un onorario di euro 350 (trecentocinquanta): presumibilmente si riferisce ad ipotesi ove non sono presenti immobili né sono da risolversi questioni giuridiche. L'abrogata tariffa notarile del 2001 prevedeva una tariffa di euro 715, elevabile sino al triplo;
con rivalutazione al 2020 si ottiene un importo di euro 2.790,65. La mancanza di un riferimento cogente, la particolare complessità della fattispecie, i numerosi accessi ed interlocuzioni, conducono a giudicare plausibile l'importo esposto in fattura;
pagina 8 di 11 b) allineamento catastale: l'attività non è esposta espressamente in alcuna fattura. Gli atti difensivi la indicano ricompresa nella fatture per attività extra giudiziale, vedasi punti 4/5 dell'elaborato;
c) atto deIGnazione amministratore di sostegno fattura 100/2020, per imponibile euro 408,20. Tale importo rientra nei Parametri, tabella “D” dell'attività notarile. Sul punto vedasi punto “4” dell' elaborato;
d) atto disposizione anticipate di trattamento fattura 99/2020, per imponibile euro 408,20. Rientra nei Parametri, tabella “D” dell'attività notarile. Sul punto vedasi punto “4” dell'elaborato; e) atto di accettazione eredità e atto notorio fattura 114/2020, per imponibile euro 2.705,57. L'importo è superiore ai Parametri, ma rientra negli importi indicati, per le specifiche categorie di atti, dalle
Tabelle Laurini. Sul punto vedasi punto “4” dell'elaborato;
f/g/h) attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta predisposizione di tre atti di donazione ed un ricorso di volontaria giurisdizione, predisposizione di un atto di procura generale. Le attività non sono esposte espressamente in alcuna fattura. Gli atti difensivi le indicano ricomprese nelle fatture per attività extra giudiziale, vedasi punti 4/5 dell' elaborato.
Le fatture 99, 100, 114 e 138 appaiono quindi congrue. Le spese sostenute appaiono correttamente esposte in fattura, onde la remunerazione del notaio corrisponde effettivamente agli imponibili appostati. Si rinvengono in verità riferimenti non perspicui all'imposta di bollo, ma gli importi non appaiono rilevanti.
Per quanto concerne le fatture n. 159 dell'11.12.2020, n. 28 del 4.02.2021, n. 29 dell'08.02.2021, rispettivamente dell'imponibile di euro: • 24.528,28 • 1.555,74 • 981,97 è stato osservato che queste dovrebbero in astratto – per come rappresentato da parte - ricomprendere le attività di cui ai CP_1 punti b/f/g/h del quesito: b) allineamento catastale;
f) attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta;
g) predisposizione di tre atti di donazione ed un ricorso di volontaria giurisdizione;
h) predisposizione di un atto di procura generale.
Il Collegio peritale ha invero in concreto verificato che le citate fatture 159/20, 28/2021 e 29/2021 possono solo riferirsi alle seguenti attività:
• b) allineamento catastale;
• f) attività di consulenza finalizzata al risparmio di imposta;
• g) predisposizione di tre atti di donazione ed un ricorso di volontaria giurisdizione;
• h) predisposizione di un atto di procura generale.
dando atto che, a livello documentale, le attività di cui ai punti g/h) corrispondono ad atti che, a quanto è dato sapere, non furono mai rogati, né il ricorso presentato;
e per tutti difetta ogni riferimento autorevole da cui desumere importi di onorari (in tanto solo, dunque, l'obiezione di fatturazione in assenza di prestazione mossa da parte può essere accolta). Pt_1
In particolare, entrando quindi nel merito della congruità della fatturazione, il Collegio peritale:
▪ ha confutato in buona sostanza l'assunto di parte secondo cui: le fatture 159/20 e la CP_1
28/21 ricomprenderebbero ulteriori onorari per l'atto di deIGnazione dell'amministratore di sostegno (punto “c”) per euro 165,57 e 654,10 rispettivamente, recando così il totale degli onorari per tale attività ad euro 1.227,87; la fattura n. 28/21 ricomprenderebbe ulteriori onorari per l'atto di disposizione anticipate di trattamento (punto “d”) per euro 901,64, recando così il totale degli onorari per tale attività ad euro 1.309,84; la fattura n. 29/21 ricomprenderebbe pagina 9 di 11 ulteriori onorari per l'atto di accettazione eredità e atto notorio (punto “e”) per euro 81,97, recando così il totale degli onorari per tale attività ad euro 2.787,54 – in particolare il collegio peritale ha ritenuto accettabile solo quest'ultimo importo, in quanto rientrante anch'esso nelle
Tabelle Laurini. Non altrettanto ha potuto dire degli importi di euro 1.227,87 per deIGnazione dell'amministratore di sostegno e 1.309,84 per l'atto di disposizioni anticipate di trattamento che non appaiono compatibili con alcuna fonte presa in esame;
▪ ha stimato il risparmio fiscale in misura pari alla metà di quello ipotizzato per le ragion indicate in perizia cui si rimanda integralmente.
E' parso quindi ai CCTTUU congruo:
• stimare un dimezzamento dell'importo addebitato nelle fatture n. 159 dell'11.12.2020, n. 28 del 4.02.2021, e n. 29 dell'08.02.2021;
• confermare, gli importi delle restanti fatture.
Il Collegio peritale ha quindi indicato del tutto condivisibilmente una complessiva riduzione di euro 13.492,01 più IVA, per un abbattimento totale di euro 16.460,25 (sedicimila quattrocento sessanta e venticinque centesimi).
Questo è l'importo che, in accoglimento della domanda svolta in via principale da parte attrice nei confronti del Notaio ex art. 2033 c.c, il Notaio è tenuto a Parte_1 CP_1 restituire e questo solo è l'importo nei limiti dei quali la domanda di accertamento del credito svolto dal Notaio va accolta, nei soli confronti della IG.ra CP_1 Pt_1
Sulla somma così indicata sono dovuti gli interessi dal giorno del pagamento – ottobre 2020 (non essendo giustificabile il trattenimento di somme su prestazione mai rese e quindi non potendo ravvisarsi buona fede) fino al giorno dell'offerta formale fatta banco iudicis in data 09.04.2024.
Quanto alle spese di lite occorre tenere conto che:
la domanda svolta da è accolta in misura pari alla metà del preteso ed è risultata Parte_1 in ogni caso infondata rispetto a parte delle fatture contestate;
la domanda svolta dal Notaio è accolta in misura pari alla metà del preteso e nei soli confronti di CP_1
Parte_1 il Notaio ha messo a disposizione l'importo indicato in perizia, oltre contributo spese legali, CP_1 fatto oggetto anche di proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, in data 19.03.2024.
Pare dunque equo:
▪ compensare le spese di lite in misura pari ad ½ in ragione di una parziale reciproca soccombenza o comunque in ragione del IGnificativo ridimensionamento della pretesa;
▪ porre la restante parte, fino alla proposta conciliativa, a carico di parte in base a tariffa CP_1
(Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio introduttiva, istruttoria);
▪ porre le spese di lite della fase decisoria, secondo identico scaglione e valore, a carico di parte (l'art. 185 bis c.p.c. attribuisce al giudice uno strumento deflattivo Parte_1 attraverso cui formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio. Per questo l'art. 91 c.p.c., quando le valutazioni operate in sede di 185 bis c.p.c. sono pagina 10 di 11 sostanzialmente confermate in sentenza, prevede una sanzione a carico della parte che senza giustificato motivo ha rifiutato la proposta. Il giustificato motivo rilevante ex art. 91 c.p.c. deve essere valutato alla luce dell'art. 100 c.p.c., osservato che qualsiasi domanda svolta nel processo civile deve trovare il proprio fondamento nella permanenza di un interesse concreto e attuale). In particolare ha rifiutato, senza motivo, non solo la proposta Parte_1 conciliativa ma financo di trattenere l'assegno offerto banco iudicis a titolo di acconto sul maggior dovuto (udienza 9 aprile 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la congruità degli importi indicati nelle fatture n. 99 dell'8/10/2020, n. 100 dell'8/10/2020, n. 114 del 3/11/2020 e n. 138 del 24/11/2020 e pertanto dovuti dalla IG.ra Parte_1 in favore del Notaio gli importi in esse indicati;
[...] CP_1
accerta e dichiara, con riferimento alla fatture n. 159 dell'11/12/2020, n. 28 del 4/02/2021 e n. 29 dell'8/02/2021 il diritto della IG.ra ad ottenere in restituzione ex art 2033 c.c. dal Parte_1
Notaio il complessivo importo di euro 16.460,25 oltre interessi di cui in parte motiva;
CP_1
rigetta ogni altra e diversa domanda;
dichiara compensate, nella misura della ½ le spese di lite;
condanna il Notaio a rimborsare alle parti e in CP_1 Parte_1 Controparte_2 solido la restante quota, che si liquida, fino all'intervenuta proposta conciliativa del 19.03.2024, in €
1.688,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare al Notaio la quota non compensata Parte_1 CP_1 maturata dopo la proposta conciliativa del 19.03.2024, che si liquida in € 850,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 06/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 11 di 11