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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11242 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16826/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16826/2021 promossa da:
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (RM) ed ivi residente, in Via Capraia n. 14, sc. Q, int. 10, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Gianluca Arcella, c.f. , C.F._2 indirizzo di PEC numero di fax 06/45496571; Email_1 ATTORE contro
, in persona del Sindaco rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Federica Graglia, C.F. , Tel./Fax +39 06 6781523; PEC C.F._3 federica. oma.it, e presso la stessa domiciliata negli uffici Email_2 CP_3 dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21; CP_1 CONVENUTA OGGETTO: OPPOSIZIONE ex art. 3 R.D. n. 639/1910 CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione Il sig. proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento Parte_1 prot. n. QC 123935/2020, emessa da Parte_2
, notificata in data 04/01/2021, con cui gli veniva ingiunto il
[...] pagamento dell'importo di Euro 26.642,22 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 2013/2020 ed Euro 405,47 a titolo di interessi moratori. A fondamento dell'opposizione deduceva di non avere un rapporto di locazione con e di non aver occupato abusivamente alcun immobile;
di non CP_1 aver mai ricevuto comunicazioni da relative alla morosità CP_1 contestata prima della notifica dell'intimazione impugnata;
che l'atto impugnato era carente di motivazione sia con riferimento alla qualifica di conduttore e/o occupante sine titulo dell'attore, sia con riferimento all'identificazione dell'immobile rispetto al quale sarebbe maturata la contestata morosità; che il credito in base al quale era stata emessa l'ingiunzione non era certo, liquido ed esigibile, non risultando indicati le fonti, i fatti e i parametri obiettivi e predeterminati del credito;
che in ogni caso era intervenuta la decadenza e prescrizione del diritto a richiedere i canoni relativi al periodo dal 2013 al 2016, visto che la notifica dell'intimazione era avvenuta il 04/01/2021. Chiedeva pertanto, previa sospensione, la nullità o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti e sanzioni accessorie;
e, in ogni caso, di dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme richieste, stante l'insussistenza del dedotto rapporto di locazione e della pretesa creditoria posti a fondamento dell'intimazione; di accertare e dichiarare, in ogni caso, prescritte e comunque non dovute le somme richieste a titolo di canoni locativi e interessi indicate nell'intimazione impugnata, relative al periodo dal 2013 al 2016; con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, oltreché di spese generali 15%, CPA e IVA, da liquidarsi con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva eccependo che già in data 26.11.2013 la Romeo CP_1 Gestioni S.p.A., a quel tempo gestore del Patrimonio Immobiliare di CP_1 Capitale, con Raccomandata A/R del 26/11/2013 contestava al Sig. Pt_1
l'occupazione dell'immobile sito in via Monte Ruggero n. 34, scala B, p.
[...] PT, della superficie di mq 30,77, ad uso locale deposito magazzino, e diffidava al rilascio del locale, comunicando, altresì, come per legge, il pagamento della indennità di occupazione a titolo risarcitorio ai sensi dell'art 2043 c.c..; che erano state inviate ulteriori raccomandate al sig. dalla Prelios Integra S.p.A., Pt_1 nuovo gestore del patrimonio immobiliare capitolino, nel 2015, nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020, con cui veniva richiesto il pagamento dei canoni o comunicato l'aggiornamento ISTAT del corrispettivo mensile, senza che avesse fatto seguito alcun pagamento da parte del sig. Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 2 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione. La domanda attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Infatti, premesso che l'intimazione oggetto di impugnazione trova fondamento giuridico nella asserita occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in via Monte Ruggero n. 34, scala B, p. PT, compete al CP_1 CP_3 medesimo fornire la dimostrazione di tale circostanza. In sede di comparsa di risposta l'ente ha dedotto che rappresentassero prova idonea di quanto contestato le raccomandate inviate al Sig. nel periodo Pt_1 dal 2013 al 2020 da parte dei diversi soggetti gestori del Patrimonio Immobiliare di con le quali si contestava all'attore l'occupazione dell'immobile CP_1 in oggetto, diffidandolo al rilascio del locale, ed inoltre si intimava al medesimo il pagamento della indennità di occupazione. Ebbene, come correttamente osservato da parte attrice, le sette lettere raccomandate, prodotte da sono state inviate non già presso il CP_1 luogo di residenza del Sig. sito in Via Capraia N. 14 - Scala Q, Pt_1 CP_1 Int. 10, come da certificato storico di residenza in atti, bensì presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Monte Ruggero n. 34 e sono tornate al CP_1 mittente con l'indicazione “destinatario sconosciuto”, in un caso “civico inesistente”, oppure sono risultate prive dei cedolini di invio e di avvenuta ricezione. L'unico atto che risulta correttamente notificato presso il luogo di residenza dell'opponente è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, primo ed unico atto che ha portato alla conoscenza del Sig. l'esistenza del Pt_1 procedimento in esame. Deve pertanto osservarsi che la produzione documentale del opposto sia CP_3 del tutto inidonea a fornire la prova non solo dell'avvenuta notificazione degli atti sottesi e presupposti all'intimazione impugnata ma, soprattutto, della contestata occupazione dell'immobile di proprietà comunale. Nessuna altra prova, inoltre, ha fornito circa la sussistenza di un CP_1 rapporto tra l'attore e l'immobile in questione, sia che derivasse da un regolare rapporto di locazione mediante contratto con l'ente o piuttosto dall' occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto. Deve pertanto trovare accoglimento la domanda attrice, risultando la contestazione di come formulata nell'Intimazione di pagamento CP_1 prot. n. QC 123935/2020 del tutto sfornita di prova. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenendo conto della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dal Sig. e per l'effetto annulla l'Intimazione Pt_1 di pagamento prot. n. QC 123935/2020 emessa da
[...]
, notificata in data 04/01/2021; Parte_2 2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che CP_1 liquida in complessivi euro 3.808,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Arcella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 25/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16826/2021 promossa da:
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (RM) ed ivi residente, in Via Capraia n. 14, sc. Q, int. 10, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Gianluca Arcella, c.f. , C.F._2 indirizzo di PEC numero di fax 06/45496571; Email_1 ATTORE contro
, in persona del Sindaco rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Federica Graglia, C.F. , Tel./Fax +39 06 6781523; PEC C.F._3 federica. oma.it, e presso la stessa domiciliata negli uffici Email_2 CP_3 dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21; CP_1 CONVENUTA OGGETTO: OPPOSIZIONE ex art. 3 R.D. n. 639/1910 CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione Il sig. proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento Parte_1 prot. n. QC 123935/2020, emessa da Parte_2
, notificata in data 04/01/2021, con cui gli veniva ingiunto il
[...] pagamento dell'importo di Euro 26.642,22 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 2013/2020 ed Euro 405,47 a titolo di interessi moratori. A fondamento dell'opposizione deduceva di non avere un rapporto di locazione con e di non aver occupato abusivamente alcun immobile;
di non CP_1 aver mai ricevuto comunicazioni da relative alla morosità CP_1 contestata prima della notifica dell'intimazione impugnata;
che l'atto impugnato era carente di motivazione sia con riferimento alla qualifica di conduttore e/o occupante sine titulo dell'attore, sia con riferimento all'identificazione dell'immobile rispetto al quale sarebbe maturata la contestata morosità; che il credito in base al quale era stata emessa l'ingiunzione non era certo, liquido ed esigibile, non risultando indicati le fonti, i fatti e i parametri obiettivi e predeterminati del credito;
che in ogni caso era intervenuta la decadenza e prescrizione del diritto a richiedere i canoni relativi al periodo dal 2013 al 2016, visto che la notifica dell'intimazione era avvenuta il 04/01/2021. Chiedeva pertanto, previa sospensione, la nullità o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti e sanzioni accessorie;
e, in ogni caso, di dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme richieste, stante l'insussistenza del dedotto rapporto di locazione e della pretesa creditoria posti a fondamento dell'intimazione; di accertare e dichiarare, in ogni caso, prescritte e comunque non dovute le somme richieste a titolo di canoni locativi e interessi indicate nell'intimazione impugnata, relative al periodo dal 2013 al 2016; con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, oltreché di spese generali 15%, CPA e IVA, da liquidarsi con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva eccependo che già in data 26.11.2013 la Romeo CP_1 Gestioni S.p.A., a quel tempo gestore del Patrimonio Immobiliare di CP_1 Capitale, con Raccomandata A/R del 26/11/2013 contestava al Sig. Pt_1
l'occupazione dell'immobile sito in via Monte Ruggero n. 34, scala B, p.
[...] PT, della superficie di mq 30,77, ad uso locale deposito magazzino, e diffidava al rilascio del locale, comunicando, altresì, come per legge, il pagamento della indennità di occupazione a titolo risarcitorio ai sensi dell'art 2043 c.c..; che erano state inviate ulteriori raccomandate al sig. dalla Prelios Integra S.p.A., Pt_1 nuovo gestore del patrimonio immobiliare capitolino, nel 2015, nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020, con cui veniva richiesto il pagamento dei canoni o comunicato l'aggiornamento ISTAT del corrispettivo mensile, senza che avesse fatto seguito alcun pagamento da parte del sig. Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 2 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione. La domanda attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Infatti, premesso che l'intimazione oggetto di impugnazione trova fondamento giuridico nella asserita occupazione abusiva dell'immobile di proprietà comunale sito in via Monte Ruggero n. 34, scala B, p. PT, compete al CP_1 CP_3 medesimo fornire la dimostrazione di tale circostanza. In sede di comparsa di risposta l'ente ha dedotto che rappresentassero prova idonea di quanto contestato le raccomandate inviate al Sig. nel periodo Pt_1 dal 2013 al 2020 da parte dei diversi soggetti gestori del Patrimonio Immobiliare di con le quali si contestava all'attore l'occupazione dell'immobile CP_1 in oggetto, diffidandolo al rilascio del locale, ed inoltre si intimava al medesimo il pagamento della indennità di occupazione. Ebbene, come correttamente osservato da parte attrice, le sette lettere raccomandate, prodotte da sono state inviate non già presso il CP_1 luogo di residenza del Sig. sito in Via Capraia N. 14 - Scala Q, Pt_1 CP_1 Int. 10, come da certificato storico di residenza in atti, bensì presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Monte Ruggero n. 34 e sono tornate al CP_1 mittente con l'indicazione “destinatario sconosciuto”, in un caso “civico inesistente”, oppure sono risultate prive dei cedolini di invio e di avvenuta ricezione. L'unico atto che risulta correttamente notificato presso il luogo di residenza dell'opponente è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, primo ed unico atto che ha portato alla conoscenza del Sig. l'esistenza del Pt_1 procedimento in esame. Deve pertanto osservarsi che la produzione documentale del opposto sia CP_3 del tutto inidonea a fornire la prova non solo dell'avvenuta notificazione degli atti sottesi e presupposti all'intimazione impugnata ma, soprattutto, della contestata occupazione dell'immobile di proprietà comunale. Nessuna altra prova, inoltre, ha fornito circa la sussistenza di un CP_1 rapporto tra l'attore e l'immobile in questione, sia che derivasse da un regolare rapporto di locazione mediante contratto con l'ente o piuttosto dall' occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto. Deve pertanto trovare accoglimento la domanda attrice, risultando la contestazione di come formulata nell'Intimazione di pagamento CP_1 prot. n. QC 123935/2020 del tutto sfornita di prova. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenendo conto della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dal Sig. e per l'effetto annulla l'Intimazione Pt_1 di pagamento prot. n. QC 123935/2020 emessa da
[...]
, notificata in data 04/01/2021; Parte_2 2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che CP_1 liquida in complessivi euro 3.808,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Arcella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 25/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia