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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1368/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1368/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 2 gennaio Parte_1 C.F._1
1953, rappresentato e difeso, per procura agli atti, dagli avv.ti Maria Serena Pilone, PEC e Graziella Donderi, PEC Email_1
del foro di Verbania, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in OD, via De Gasperi 25
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'amministratore di sostegno C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], e C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi, per procura agli atti, dagli avv.ti Stefania Passiu, PEC
e P. Luigi Gallo, PEC Email_3
del foro di Busto Arsizio, presso i quali sono Email_4 elettivamente domiciliati, agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
- APPELLATI – E CONTRO
1 C.F. , nato a [...] CP_4 C.F._5
l'8.10.1963, titolare della ditta individuale , con sede legale in CP_4
Druogno (VB), via Pasquaro n. 5, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Margherita Mazzetti, PEC del foro di Email_5
Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio, in OD, piazza Arturo dell'Oro n. 6
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 347/2022, emessa in data 10 settembre
2022 dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, pubblicata il 13
settembre 2022 e notificata il 4 ottobre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1. Accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, Controparte_1 condanna i convenuti e al pagamento in via solidale in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di 30.812,58 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla sentenza al Controparte_1 soddisfo;
2. accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, Controparte_3 condanna i convenuti e al pagamento in via solidale in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di 8.965,72 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla sentenza al Controparte_3 soddisfo;
3. accerta le quote di responsabilità dei convenuti nella misura del 70% di e del 30% di CP_4 ; Parte_1
4. condanna i convenuti, nella misura del 70% e del 30% , alla CP_4 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.192,00 per spese vive, Controparte_1 euro 1.699,00 per compensi professionali della fase di ATP ed euro 5.355,00 per compensi professionali del giudizio di merito oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge;
5. condanna i convenuti, nella misura del 70% e del 30% , alla CP_4 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.738,00 per compensi Controparte_3 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% a carico di
e del 30% a carico di ”. CP_4 Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. ha presentato appello incidentale e ha formulato altresì istanza ex CP_4
art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata da questa Corte con ordinanza in data 23 febbraio 2023.
2 II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 347/2022, pubblicata in data 13.9.2022 dal Tribunale di Verbania, Giudice Unico dott.ssa Vittoria Mingione, all'esito della causa civile iscritta al n. R.G.191/2020, in via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva, ovvero di titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio del sig. e per l'effetto rigettare ogni domanda dallo stesso Controparte_1 formulata;
- accertata l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto ed azione ex artt. 1669 c.c. per l'assenza e/o la tardività della denuncia dei vizi e dei difetti, rigettare ogni domanda formulata dal sig. . Controparte_3
Nel merito: in principalità:
- rigettare integralmente le domande proposte dal sig. e dal sig. Controparte_1 Controparte_3 nei confronti del geometra , poiché infondate in fatto e in diritto. Parte_1 in estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare l'impugnata sentenza, rideterminare (acquisendo ex art. 213 c.p.c., se necessaria, ogni relativa informazione presso
l'Agenzia delle Entrate) gli importi quantificati a titolo risarcitorio sulla base dell'effettivo pregiudizio subito, ovvero previa decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% godute dagli appellati e . Con favore di spese e onorari del doppio Controparte_1 Controparte_3 grado di giudizio, nonché rifusione delle spese di C.T.U. e di consulenza tecnica di parte”.
Per parte Appellata/Appellante incidentale CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In ogni caso, in via di appello incidentale
In totale riforma della sentenza n. 347/2022 resa dal Tribunale di Verbania, in persona della
Dott.ssa Vittoria Mingione, in data 10.09.2022, pubblicata il 13.09.2022, nel procedimento rubricato al n. 191/2020 R.G. in via pregiudiziale e /o preliminare
• Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione attiva, ovvero di titolarità attiva del NO e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare Controparte_1 infondate tutte le domande da lui spiegate.
• Accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto ed azione ex art. 1669 c.c. in capo al NO e, per l'effetto, Controparte_3 rigettare e/o dichiarare infondate tutte le domande da lui spiegate.
Nel merito In via principale Nel denegato e non creduto caso di rigetto delle domande che precedono,
• Rigettare e/o dichiarare infondata ogni domanda formulata dal NO e Controparte_1 dal NO nei confronti del NO quale titolare della ditta Controparte_3 CP_4 individuale ”, per tutti i motivi in atti. CP_4
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, anche solo parzialmente,
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, l'eventuale percentuale di responsabilità del NO quale titolare della ditta individuale ”, nella CP_4 CP_4 causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento
3 dei danni dallo stesso eventualmente dovuto a favore dei NOi e Controparte_1 CP_3
, previa rideterminazione degli importi quantificati a titolo risarcitorio sulla base
[...] dell'effettivo pregiudizio subito e previa decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% (acquisendo ex art. 213 c.p.c., se necessaria, ogni relativa informazione presso l'Agenzia delle entrate) godute dal signor e dal signor . Controparte_1 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese forfettarie e accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione delle spese di ctu e di ctp.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già chieste in ammissione in via tempestiva in primo grado e disattese dal primo giudicante: prova per interrogatorio formale - dell'attore del convenuto geom. Controparte_1 Parte_1
e del terzo intervenuto - e testi sulle circostanze di fatto che si articolano in
[...] Controparte_3 proseguo, da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che” ed epurati, del caso, di eventuali elementi valutati-vi:
1. I lavori inerenti la struttura portante del tetto, legnami, listelli, perlinature, coibentazione, isolazione, guaine di protezione dalle infiltrazioni, impermeabilizzazione e di ricostruzione camino sono stati effettuati da società diversa dalla ditta individuale . CP_4
2. I lavori di cui al precedente capitolo sono stati effettuati dalla società BI RA srl.
3. La ditta individuale in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio si è CP_4 occupata della sola posa delle piode.
4. La pendenza del tetto dell'immobile sito in Santa Maria Maggiore (VB) alla Piazza Gennari n. 1 oggetto di verifica, era di gran lunga superiore alla media dei tetti vigezzini, 110% rispetto all'85%.
5. A causa dell'elevata pendenza e della scarsità dello spazio di posa si sono dovute utilizzare tecniche di posa diverse da quelle normalmente utilizzate per la posa dei classici tetti vigezzini.
6. A causa dell'elevata pendenza e della scarsità dello spazio di posa si sono dovute utilizzate piode di misura diversa dalla classica.
7. Stante l'elevata pendenza, il NO , titolare della ditta individuale CP_4
” prospettava ai NOi e al Geom. CP_4 Controparte_1 Controparte_3
l'esigenza di inchiodare le piode per una maggior stabilità, ma costoro Parte_1 dissentirono.
8. Avendo il tetto una pendenza del 110% era inattuabile aumentare maggiormente la pendenza di posa delle piode poiché le lastre di beola sarebbero scivolate fuori sede, non essendo state inchiodate.
Si indicano come testi i NOi:
- , piazza municipio n.1, druogno (vb). Testimone_1 con riserva di altri indicarne e di meglio specificare nominativi e indirizzi.
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La difesa dell'esponente chiede ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. al NO
, al NO NO e al Geom. , l'esibizione e la Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 produzione in giudizio della seguente documentazione:
- Originale e/o copia delle certificazioni obbligatorie del legname, guaine, isolazione, coi- bentazione e impermeabilizzazione rilasciate per i lavori di ristrutturazione ed amplia- mento sito in Santa Maria Maggiore (VB) alla Piazza Gennari n. 1 effettuati nel 2011 e nel 2012.
In ogni caso, come già dedotto nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.:
- ci si oppone all'assunzione dei mezzi di prova che dovessero essere ex adverso dedotti e in denegata ipotesi si chiede darsi ingresso alla prova contraria con i testi indicati dalle parti, con riserva di ulteriormente indicarne.
4 - Si contestano espressamente e recisamente documenti n. 21, 22 e 23 attorei e i documenti n. 6, 7 e 10 del terzo intervenuto, per i motivi tutti indicati in memoria ex art. 183, comma
VI, n. 3, c.p.c. da intendersi di seguito ritrascritti e si insiste a che gli stessi vengano dichiarati inammissibili, espunti dal fascicolo di parte e/o, in ogni caso, non vengano considerati dall'Ill.mo Giudice ai fini della decisione. Ci si oppone all'assunzione dei mezzi di prova che dovessero essere ex adverso dedotti e in denegata ipotesi si chiede darsi ingresso alla prova contraria con i testi sopra indicati.
L'esponente dichiara, infine, di non accettare il contradditorio su nuove domande, eccezioni, conclusioni e/o modificazioni di precedenti domande formulate da controparte”.
Per gli Appellati e Controparte_1 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello proposto e l'appello incidentale, stante che i motivi di appello principale ed incidentale sono del tutto infondati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 347/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 13/09/2022. Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2020, ha Controparte_1
convenuto in giudizio titolare dell'omonima impresa individuale, e CP_4
, allegando e sostenendo: Parte_1
- di avere ereditato, insieme a una villa sita in Santa Maria Controparte_3
Maggiore, piazza Gennari n. 1, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 40, mappale 217;
- di avere, nel mese di gennaio 2011, unitamente a incaricato Controparte_3
l'impresa individuale di eseguire lavori di ristrutturazione e di CP_4
ampliamento del fabbricato, ricomprendenti in specie il rifacimento della copertura in piode, sulla base del computo metrico estimativo predisposto e delle indicazioni disposte dal direttore dei lavori, geom. ; Parte_1
- che i suindicati lavori erano terminati il 18 dicembre 2012;
- che l'immobile era diviso in due unità, una adibita a sua abitazione, l'altra nella titolarità di Controparte_3
5 - che nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2019 nel fabbricato si erano manifestate copiose infiltrazioni d'acqua dalla copertura in piode;
- che pertanto, unitamente a aveva conferito a un tecnico di Controparte_3
fiducia, l'ing. , l'incarico di individuare le cause delle infiltrazioni e che Per_1
il professionista aveva concluso, nella propria relazione di consulenza tecnica del 17 marzo 2019, che tali infiltrazioni derivavano da vizi di realizzazione della copertura in piode: erano state utilizzate piode non idonee, in quanto sottodimensionate, troppo strette e nella posa era stato creato poco sormonto,
inoltre, i listelli di supporto erano troppo esili e di dimensioni ridotte, e la pendenza delle piode verso l'esterno risultava inadeguata, rispetto ai normali canoni di buona tecnica, utilizzati per la realizzazione delle tradizionali coperture in piode;
- che, con comunicazione in data 1° aprile 2019, aveva denunziato sia all'appaltatore che al direttore dei lavori i vizi e i difetti così emersi;
- che, in conseguenza della mancata disponibilità di appaltatore e direttore lavori ad ovviare ai vizi e ai danni riscontrati, in data 21 maggio 2019 aveva promosso,
dinanzi al Tribunale di Verbania, un procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c., volto ad accertare l'esistenza delle denunciate infiltrazioni, a individuarne le cause, nonché a stabilire le opere necessarie a eliminarle;
- che l'ing. , designata consulente tecnico d'ufficio dal Controparte_5
Tribunale nel procedimento di ATP, aveva accertato che i lavori edili non erano stati realizzati a regola d'arte e la conseguente necessità di provvedere al rifacimento della porzione di tetto esaminata, previa verifica anche della restante porzione di copertura, per un costo stimato in euro 28.192,52, di cui euro
25.692,52 per opere edili ed euro 2.500,00 per progettazione e direzione lavori,
(oltre IVA);
- di avere, quindi, insieme a commissionato all'impresa Controparte_3
Guerra Marco, di Toceno, l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino del manto di copertura;
6 - che il costo dei lavori da eseguire era risultato maggiore, dovendo interessare anche altre parti del tetto, per un importo complessivo pari a euro 45.734,09,
IVA inclusa;
- di aver dovuto convenire in giudizio ex art. 1669 c.c. sia l'impresa individuale che il direttore dei lavori geom. , stante la CP_4 Parte_1
perdurante indisponibilità delle controparti a risarcire i danni;
domandando, su queste basi, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1669 c.c., e di condannarli in solido alla corresponsione di euro 45.734,09, pari ai costi sopportati per gli interventi di rifacimento del tetto in piode.
Con atto di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c., si è costituito in giudizio, in qualità di comproprietario dell'immobile, allegando e Controparte_3
sostenendo che:
- durante l'espletamento dei lavori ad opera dell'impresa Guerra Marco di
Toceno, era stato necessario, dovendosi intervenire anche sulle parti di collegamento con altre porzioni della copertura, effettuarli in riferimento a una superficie del tetto più estesa rispetto a quella individuata dal CTU nell'ambito dell'ATP, pari a 107,05 mq in luogo di 82,29 mq;
- il ponteggio installato per l'esecuzione dei lavori aveva avuto, di conseguenza,
dimensioni superiori rispetto a quelle previste in sede di ATP, pari a complessivi
184,80 mq in luogo di 160 mq;
- il totale dei costi sopportati dai comproprietari per il rifacimento della copertura era stato pari a € 47.144,00, più IVA;
- che a detti costi dovevano aggiungersi quelli relativi al ripristino delle tinteggiature della facciata e le opere interne che i proprietari hanno dovuto realizzare a causa delle infiltrazioni derivanti dall'errata realizzazione della copertura;
domandando, su queste basi, la condanna in solido dei convenuti alla corresponsione in proprio favore di euro 10.679,68, oltre IVA, quale importo posto pro quota a suo carico e da lui sostenuto per l'esecuzione dei sopracitati lavori di ripristino del tetto in piode e per le spese di rimozione dell'intonaco e di tinteggiatura del vano scala.
7 si è costituito in giudizio, contestando le allegazioni di Parte_1
controparte e sostenendo:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1
quanto mero usufruttuario e non comproprietario della villa oggetto del contratto di appalto, di proprietà di e Controparte_3 CP_6
- l'intervenuta prescrizione del diritto di a far valere la Controparte_3
garanzia ex art. 1669 c.c., assumendo che quest'ultimo, pur coscio dell'esistenza delle infiltrazioni fin da marzo 2019, non avrebbe formulato ai convenuti alcuna contestazione entro il termine decadenziale previsto dalla normativa codicistica;
- di non avere alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'errata posa delle piode, trattandosi di lavorazione che richiede una “specifica competenza” affidata alla libera iniziativa e all'esperienza dell'artigiano, cui competeva ogni valutazione in ordine alla posizione che ciascuna pioda, di peso e dimensione irregolare, doveva occupare nell'insieme della copertura, competenza che non poteva essere pretesa anche in capo al direttore dei lavori;
chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande avversarie, contestando altresì la quantificazione del pregiudizio asserito e chiedendo, in via subordinata, ove fosse comunque accertata una sua responsabilità in solido con di CP_4
procedere alla determinazione del grado di colpa a lui imputabile, rideterminando e riducendo l'importo del risarcimento posto a suo carico.
costituitosi in giudizio, si è associato, in via preliminare, alle CP_4
eccezioni sollevate da in ordine a un asserito difetto di Parte_1
legittimazione attiva di e a un'asserita intervenuta decadenza del Controparte_1
terzo intervenuto a invocare la garanzia per vizi prevista dall'art. 1669 c.c., allegando, nel merito, di essersi occupato unicamente della posa delle piode, essendo stata,
invece, la a provvedere alla scelta delle stesse e alla loro Parte_2
fornitura; di avere ragguagliato sia i committenti sia il direttore dei lavori in ordine alla sproporzionata pendenza del tetto stabilita nel progetto, che non avrebbe permesso la realizzazione della copertura a regola d'arte, secondo il parametro delle buone
8 tecniche, nonché di aver loro segnalato l'opportunità di inchiodare le piode per impedire che scivolassero fuori dalla loro collocazione;
che, inoltre, in sede di ATP erano emersi vizi anche in relazione all'impermeabilizzazione del camino e del compluvio e del displuvio, opere tutte effettuate da soggetti terzi, chiedendo, su queste basi, il rigetto delle pretese avversarie in quanto ritenute infondate sia sull'an che sul quantum.
Nei termini concessi ex art. 183 c. 6 n, 1 c.p.c., con la prima memoria autorizzata ha allegato di aver sostenuto ulteriori spese di euro 2.365,00 per Controparte_1
lavori di falegnameria e di euro 4.392,00 per il ripristino dei mobili danneggiati dalle infiltrazioni, chiedendo la condanna dei convenuti a risarcire anche tali danni.
La causa è stata istruita convocando a chiarimenti l'ing. , già Controparte_5
CTU in sede di ATP, a cui sono stati poi affidati ulteriori quesiti peritali, al fine di valutare se i vizi riscontrati erano ascrivibili unicamente alla posa delle piode ovvero ad altre opere relative all'impermeabilizzazione, se l'intervento di riparazione effettuato, esteso a una maggior porzione di superficie del tetto, fosse stato effettivamente necessario per risolvere le problematiche relative alle infiltrazioni e se i costi affrontati dai committenti erano da ritenersi congrui per l'eliminazione dei vizi.
Nel corso del giudizio di prime cure, in data 26 maggio 2022, si è costituito
[...]
, in qualità di nominato amministratore di sostegno di CP_2 Controparte_1
All'esito della trattazione della causa il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha parzialmente accolto le domande di risarcimento danni proposte da e ha determinato le quote di Controparte_1 Controparte_3
responsabilità dei convenuti nella misura del 70% a carico di e del CP_4
30% a carico di condannando i convenuti al pagamento delle Parte_1
spese di lite, di CTU e di ATP, a loro volta suddivise in proporzioni del 70% e del
30%.
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, ha proposto impugnazione, articolando cinque motivi di doglianza così rubricati:
9 - “Sul difetto di legittimazione e/o della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dell'attore ”; Controparte_1
- “Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. del terzo intervenuto, signor;
Controparte_3
- “Sulla responsabilità del direttore lavori, geom. , relativamente Parte_1
alla posa del tetto in piode”;
- “Sulla responsabilità del convenuto geom. relativamente Parte_1
all'impermeabilizzazione”;
- “Sulla quantificazione del pregiudizio subito”;
domandando su queste basi, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi l'intervenuta decadenza ex art. 1669 c.c. di accertarsi il difetto di Controparte_3
legittimazione attiva di e, comunque, pronunciarsi il rigetto delle Controparte_1
domande formulate in primo grado dalle controparti nei suoi confronti.
associandosi al riguardo ai primi due motivi di impugnazione CP_4
formulati dall'appellante principale, ha presentato negli stessi termini i propri primi due motivi di appello incidentale (“1. Sul difetto di legittimazione e/o di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dell'attore ; “2. Controparte_1
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. del terzo intervenuto, ”), e ha altresì presentato altri tre motivi di appello Controparte_3
incidentale così rubricati:
- “Sulla responsabilità del signor , titolare della ditta individuale CP_4
“ ” relativamente alla posa del tetto in piode”; CP_4
- “Sulla responsabilità del signor , titolare della ditta individuale CP_4
“ ” relativamente alla impermeabilizzazione”; CP_4
- “Sulla quantificazione dei danni e sulla quota di responsabilità a carico dell'impresa ; CP_4
domandando respingersi le domande formulate da e Controparte_1 CP_3
nei suoi confronti o, nell'ipotesi in cui fosse accertata una sua responsabilità,
[...]
quale titolare della ditta individuale “ ”, determinarsi in minor misura la CP_4
10 percentuale di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dei danni e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento dallo stesso dovuto in favore di
[...]
e previa altresì rideterminazione degli importi CP_1 Controparte_3
effettivamente pagati dai committenti per eliminare i vizi, applicando la decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% di cui avrebbero beneficiato i committenti.
Gli Appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
2. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI RO PP
Con un primo motivo d'impugnazione, sia che Parte_1 CP_4
hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione, da
[...]
loro avanzata, relativamente a un presunto difetto di legittimazione all'azione e di titolarità del rapporto sostanziale in capo a argomentando che Controparte_1
sarebbero riservate ai soli comproprietari le decisioni concernenti le opere che incidono sulla struttura del fabbricato e che, in virtù del principio dell'intangibilità della sfera giuridico/patrimoniale altrui, non spetterebbe a un usufruttuario agire in giudizio per rivendicare il danno derivante dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di copertura dell'edificio, riversandosi gli eventuali danni conseguenti all'inesatta esecuzione delle opere esclusivamente nella sfera giuridica dei comproprietari, nemmeno essendo ascrivibili all'usufruttuario doveri di vigilanza e custodia, per cui questi non potrebbe essere chiamato a rispondere nei confronti dei comproprietari del fabbricato per i danni occorsi dalla non esecuzione a regola d'arte dei lavori di copertura del tetto.
Tali motivi d'impugnazione sono infondati.
dopo aver ereditato la comproprietà dell'immobile mortis causa, Controparte_1
ha ceduto la nuda proprietà della sua quota di comproprietà al figlio CP_6
mantenendo invece il diritto di usufrutto e continuando ad abitare in via esclusiva l'immobile, di cui ha mantenuto il possesso, dal che già deriverebbe, per inciso, diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti in relazione al suo diritto di godimento
11 dell'immobile; peraltro, e con valenza dirimente, unitamente a Controparte_1
è stato il committente dell'appalto conferito all'impresa Controparte_3
individuale di relativamente alle opere di ristrutturazione e CP_4
ampliamento della villa, altresì affidando la direzione dei lavori a . Parte_1
Il Tribunale, del tutto correttamente, ne ha derivato la sua piena legittimazione ad agire, a prescindere dalla circostanza che il committente avesse o meno responsabilità nei confronti del nudo proprietario dell'immobile: gli Appellanti nemmeno si sono confrontati con tale ratio decidendi del giudice di prime cure, ponendo la loro doglianza sinanche ai limiti dell'inammissibilità.
Comunque, la qualifica di committente in capo anche a è Controparte_1
incontestata, ed è in ogni caso pienamente provata dalla documentazione acquisita agli atti (fra l'altro anche dalle dichiarazioni di inizio lavori e fine lavori, che recano anche le sottoscrizioni degli attuali Appellanti) e il disposto dell'art. 1669 c.c. prevede espressamente la responsabilità nei confronti “del committente”, oltre che dei suoi aventi causa.
3. PRESUNTA DECADENZA DI EX ART. Controparte_7
1669 C.C. - INSUSSISTENZA
Con un secondo, comune, motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia rigettato l'eccezione, da loro avanzata, di decadenza di CP_3
dalla garanzia per vizi ex art. 1669 c.c..
[...]
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, ricorressero i presupposti per l'estensione anche in favore del terzo intervenuto dell'efficacia della denuncia dei vizi effettuata da ovvero che la denuncia dei vizi da parte di Controparte_1 [...]
dovesse considerarsi riferita all'intera opera e presentata anche in CP_1
rappresentanza di valorizzando la comunanza degli interessi tra Controparte_3
loro e lo scopo della denuncia, quale atto diretto a mettere gli attuali Appellanti a conoscenza dell'esistenza e della natura dei vizi denunciati.
12 Secondo gli Appellanti, invece, la denuncia loro pervenuta in data 1° aprile 2019
sarebbe stata inviata da nel proprio esclusivo interesse, essendosi a Controparte_1
quella data i vizi manifestati nella sola porzione di fabbricato in suo possesso e non anche nell'appartamento del terzo intervenuto, per cui pur Controparte_3
essendo a conoscenza dei vizi della copertura fin da marzo 2019, non avrebbe formulato tempestiva denuncia poiché a quell'epoca non avrebbe ritenuto che le opere edili gli avessero arrecato un pregiudizio, e solo in occasione dell'esecuzione dell'intervento di ripristino del tetto, apprendendo in quel momento che le parti della copertura ammalorate non riguardavano esclusivamente l'immobile nel possesso di ma interessavano anche il tetto del suo appartamento, avrebbe, per Controparte_1
la prima volta, contestato i vizi, pur essendo ormai intervenuta la decadenza del suo diritto a far valere la garanzia ex art. 1669 c.c..
Tale doglianza è infondata.
Il tetto è parte comune dell'intero edificio, pur se suddiviso in distinti appartamenti di diverse proprietà, ma non rilevano qui le norme, richiamate dagli Appellanti, in tema di “condominio minimo”. e sono stati Controparte_1 Controparte_3
unitamente committenti dei lavori de quo, affidati a sotto la direzione CP_4
di I gravi vizi della copertura avevano identico rilievo per Parte_1
entrambi i committenti, unitario e comune anche l'intervento da effettuarsi per il ripristino dell'opera, necessario per ovviare a tali vizi. La comunicazione, da parte del legale incaricato da pervenuta a e Controparte_1 CP_4 [...]
il 1 aprile 2019, fa espresso riferimento ai lavori “eseguiti negli anni 2011- Parte_1
2012” di ristrutturazione “del fabbricato sito in Santa Maria Maggiore, piazza Gennari
n. 1” -quindi nella loro interezza-, fabbricato espressamente indicato come “di proprietà” di “e , rappresentando la sussistenza Controparte_1 Controparte_3
di vizi, esattamente e specificamente identificati, riferiti all'intera copertura e non a una sua parte. Correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza, essendo la stessa stata impedita dalla tempestiva denuncia operata da
13 che ha spiegato effetto anche in relazione alla posizione dell'altro Controparte_1
committente, Controparte_3
Per mero inciso può aggiungersi che, ove fosse vero che alla parte del fabbricato di proprietà esclusiva di i danni si sarebbero verificati in data Controparte_3
successiva rispetto al marzo 2019, i termini di decadenza avrebbero semmai dovuto essere calcolati a decorrere dalla conoscenza o quantomeno dalla conoscibilità del nesso causale fra i difetti di realizzazione del tetto e il loro successivo verificarsi, ma è
già dirimente quanto sopra osservato.
4. ISTANZE ISTRUTTORIE - INAMMISSIBILITÀ
L'Appellante incidentale, nelle sole presentate conclusioni, ha CP_4
“reiterato” le istanze istruttorie avanzate in primo grado e “disattese” dal Tribunale, senza peraltro avanzare alcun specifico motivo d'impugnazione al riguardo. Anche a volerle comunque configurare come un motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando l'Appellante aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva l'inammissibilità delle stesse.
Parte Appellata principale, , a sua volta ha domandato, sia pur Parte_1
solo “se necessaria”, l'acquisizione “ex art. 213 c.p.c.” di “ogni relativa informazione
14 presso l'Agenzia delle Entrate”: è già sufficiente notare, al riguardo, che, come si dirà più oltre, trattasi di mezzo di prova che non si ritiene necessario, né rilevante.
5. RESPONSABILITÀ DI IN RELAZIONE ALLA POSA DEL TETTO IN PIODE CP_4
E ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO - SUSSISTENZA
Con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione incidentale, si CP_4
duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto configurabile una sua responsabilità
per i fenomeni infiltrativi verificatisi, sostenendo quanto segue: di avere realizzato i lavori in conformità alle buone pratiche per l'edilizia, peraltro sulla base del progetto predisposto dal Direttore dei lavori, che prescriveva una pendenza del tetto pari al
110%, significativamente superiore rispetto a quella dei tradizionali tetti in piode che, di solito, si aggira intorno all'85 %; che l'osservanza di tali pendenze e delle istruzioni dei committenti gli avrebbe impedito di procedere all'apposizione delle piode secondo il sistema a triplice sovrapposizione, con alternanza di lastre di diverse dimensioni,
usualmente raccomandato per questo tipo di intervento sui tradizionali tetti in piode,
condizionando anche la scelta delle dimensioni delle piode da utilizzare;
che le infiltrazioni sarebbero state causate dalla eccessiva pendenza richiesta, che avrebbe imposto una posa con un'inclinazione sull'orizzontale minima a favore della gronda;
che non avrebbe effettuato altri lavori relativi all'impermeabilizzazione del tetto.
Tali motivi d'impugnazione sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Le risultanze della disposta CTU hanno evidenziato sia un'eccessiva pendenza della gronda, sia l'utilizzo di piode sottodimensionate, erroneamente posate con poca inclinazione e insufficiente sormonto, ovvero un'opera eseguita dall'appaltatore non a regola d'arte, per varie ragioni, accertando altresì che queste sono state la causa che ha determinato le infiltrazioni d'acqua.
L'Appellante afferma che la particolare inclinazione della gronda, asseritamente richiesta dai committenti e dalla Direzione lavori, gli avrebbe precluso la possibilità di ricorrere alle “normali tecniche” di posa richiamate dal CTU.
15 Ora, al di là della circostanza, evidenziata dal Tribunale, secondo cui CP_4
non ha fornito la prova che la modalità di posa effettivamente adottata fosse
[...]
l'unica possibile nel caso di specie, occorre osservare come il CTU, oltre a mettere in rilievo il mancato rispetto del sistema a triplice sovrapposizione con alternanza di lastre di dimensioni diverse, ha altresì rilevato un errore dell'appaltatore nella scelta delle piode impiegate, appurando che le stesse erano di dimensioni troppo ristrette.
In particolare, il consulente tecnico incaricato ha accertato che, a fronte di una notevole inclinazione della gronda, la pendenza delle piode posate risultava troppo esigua, così come troppo ridotte risultavano le dimensioni sia delle lastre, che del sormonto su cui esse poggiavano. Ha quindi constatato che la modalità di posa delle piode adottata ha determinato l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi, poiché l'acqua tendeva a non defluire verso l'esterno ma a ristagnare lungo la superficie delle piode con cui veniva in contatto, in tal modo accumulandosi all'interno della copertura.
L'accertamento peritale ha, quindi, chiaramente messo in luce l'inadempimento dell'appaltatore, il quale ha realizzato l'opera in modo non conforme alle regole dell'arte.
L'appaltatore, pur sostenendo di aver rispettato le buone pratiche in materia, ha sostanzialmente ammesso di essere stato pienamente consapevole della non corrispondenza del sistema di posa adottato a una valida tecnica costruttiva,
argomentando di avere di questo avvisato sia i committenti che il Direttore dei lavori.
Agli atti, peraltro, non è stato fornito alcun elemento che comprovi che la committenza fosse stata resa edotta in tal senso, tantomeno che, dopo essere stata avvisata dei rischi di infiltrazioni e danni, abbia comunque espressamente richiesto l'effettuazione dell'opera con quelle modalità, sgravando l'appaltatore da ogni responsabilità: ipotesi che appare, inoltre, del tutto inverosimile.
Anche a ritenere, poi, che si sia pienamente e precisamente CP_4
attenuto al progetto predisposto da che, come Direttore lavori, era Parte_1
altresì tenuto a monitorare le modalità di effettuazione dell'opera, questo non esclude la sussistenza della responsabilità dell'appaltatore, che ha il dovere di realizzare
16 l'opera commissionatagli a regola d'arte, espressamente segnalando eventuali vizi e difetti del progetto, riscontrati durante l'esecuzione dell'opera, ove necessario non continuando nel suo compimento sino o una modifica del progetto o a un'espressa decisione della committenza che lo renda, a quel punto, solo più nudus minister, mero esecutore materiale privo delle responsabilità proprie dell'appaltatore, del che, come detto, non vi è prova agli atti. Ne consegue che, in ragione delle sue competenze e della qualifica rivestita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che sia CP_4
tenuto a rispondere dei vizi e dei difetti dell'opera, ove pure si fosse fedelmente attenuto al progetto e alle indicazioni ricevute (sul punto cfr, ex multis, C. Cass., Sez.
II, ordinanza 15 gennaio 2025 n. 965, e la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprende, oltre all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, anche l'esercizio delle competenze tecniche funzionali al controllo e alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli, essendo al riguardo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi).
Tale obbligo di diligente condotta vieppiù sussisteva nel caso in esame, considerato che la posa delle piode costituisce una lavorazione complessa che richiede competenze specialistiche e personale qualificato, e proprio essendo soggetto CP_4
altamente specializzato, aveva un livello di professionalità che gli imponeva di prevedere i possibili effetti negativi che sarebbero potuti derivare dall'apposizione di una posa non corretta e ad assumere ogni accorgimento e condotta necessari ad ovviarli.
Nemmeno è fondata l'argomentazione secondo la quale l'appaltatore non avrebbe avuto responsabilità per i danni derivanti dai vizi di altre opere di impermeabilizzazione, che non sarebbero state da lui realizzate. Oltre alla considerazione che già dai difetti di posa delle piode consegue il riconoscimento di
17 tale responsabilità in quanto causa principale dei danni verificatisi, va notato che il computo metrico estimativo sottoscritto da includeva espressamente CP_4
tra le opere a lui affidate anche quelle relative all'impermeabilizzazione, opere che, come accertato dal CTU, presentavano ulteriori vizi che hanno anch'essi contribuito a causare le infiltrazioni de quo, con conseguente responsabilità dell'appaltatore, indipendentemente da chi abbia materialmente effettuato il lavoro.
6. RESPONSABILITÀ DI , QUALE DIRETTORE DEI LAVORI, IN Parte_1
RELAZIONE ALLA POSA DEL TETTO IN PIODE E ALLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
TETTO - SUSSISTENZA
, con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione principale, a sua Parte_1
volta si duole che sia stata riconosciuta a suo carico una corresponsabilità per l'erronea posa delle piode e per i vizi relativi all'impermeabilizzazione, sostenendo di aver correttamente espletato l'incarico conferitogli e assumendo non potesse richiedersi al Direttore dei lavori un'attività di vigilanza sulla posa di ogni singola pioda da parte dell'impresa edile, né una valutazione dell'inclinazione data a ciascuna lastra durante la lavorazione, trattandosi di un'attività che, per sua natura, richiede specifiche competenze tecniche, demandate unicamente alla professionalità, alla libera iniziativa e all'esperienza dell'appaltatore; per altro verso, poi, non vi sarebbero stati vizi delle opere di impermeabilizzazione, che non sarebbero comunque stati all'origine dei danni verificatisi, il che sarebbe provato dal fatto che, in occasione del rifacimento dell'opera, non risultavano essere state effettuate altre opere di impermeabilizzazione.
Anche tali censure risultano infondate.
È consolidato principio di diritto che “tra le obbligazioni del direttore dei lavori, rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che
18 omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (così, ad es., ex multis, C. Cass., Sez. III, sentenza n. 9572 del 9/04/2024).
Dalle risultanze della CTU risulta accertato che i danni si sono verificati non in conseguenza solo dell'errato posizionamento di una o più piode, ma dal complessivo sistema di posa delle piode adottato dall'impresa edile, non coerente con la pendenza della copertura prevista nel progetto redatto dallo stesso . Parte_1
Quale Direttore dei lavori, poi, in relazione ad opere espressamente così
commissionate e altresì personalmente progettate, era tenuto ad Parte_1
avere sufficienti conoscenze tecniche per poter valutare l'idoneità o meno dei materiali usati, il corretto dimensionamento degli stessi e la corrispondenza della loro posa a una buona tecnica costruttiva, e a esercitare un'attenta attività di vigilanza e controllo al riguardo.
Sussiste, quindi, una sua responsabilità, per aver omesso di compiutamente esercitare tali obblighi inerenti all'incarico assunto, anche ove questo sia derivato da una sua insufficiente competenza al riguardo.
Dalle risultanze della CTU è altresì emersa la sussistenza di vizi dell'impermeabilizzazione che hanno, con ogni probabilità, favorito il proliferare delle infiltrazioni, in prossimità del camino, del displuvio e del compluvio, concausando il verificarsi dei danni. Anche al riguardo sussiste una responsabilità del Direttore dei lavori, per omessa vigilanza sulle opere di impermeabilizzazione.
Non ha rilievo la circostanza, anche a volerla ritenere provata agli atti, che gli
Appellati non abbiano provveduto a eseguire nuovi interventi di impermeabilizzazione in occasione del ripristino della copertura: tale scelta, se tale è stata, potrà risultare erronea ed essere eventualmente addebitata a chi ha effettuato le nuove opere, ma nulla prova in senso contrario rispetto alle risultanze delle CTU e in ordine alla sussistenza dei vizi delle opere di impermeabilizzazione oggetto di causa.
19 7. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
L'Appallante e l'Appellante incidentale, con il loro rispettivo quinto motivo di gravame, hanno infine impugnato le statuizioni del Tribunale in ordine alla quantificazione dei danni e delle somme riconosciute a favore dei committenti, sotto diversi profili.
sostiene che non sarebbe stata fornita prova del nesso causale tra i CP_4
vizi delle opere e i danni derivati in misura corrispondente al costo dei lavori di ripristino eseguiti da impresa poi incaricata dalla committenza, contesta inoltre la percentuale di responsabilità attribuitagli dal Tribunale.
Sia che sostengono poi che l'importo Parte_1 CP_4
corrispondente al costo dei lavori effettuati per il rifacimento dell'opera avrebbe dovuto essere diminuito della detrazione fiscale, prevista dal cosiddetto “bonus casa”, di cui i committenti si sarebbero poi avvalsi, in quanto si sarebbe altrimenti determinato un ingiusto arricchimento degli Appellati.
Anche tali doglianze sono infondate.
Del tutto generica e infondata l'asserzione della Difesa di secondo CP_4
la quale le controparti non avrebbero fornito sufficiente dimostrazione del danno subito e del nesso causale rispetto ai vizi dell'opera: le risultanze dell'ATP avevano già pienamente dimostrato il nesso causale e il supplemento istruttorio svolto nel giudizio di primo grado ha accertato la necessarietà di un più ampio complessivo rifacimento del tetto, per una maggiore estensione rispetto a quella in prima battuta computata.
Del tutto condivisibile la ripartizione delle responsabilità, fra appaltatore e Direttore
lavori, al 70% e al 30%, sulla base delle considerazioni esposte dal CTU, fatte proprie dal Tribunale con adeguata motivazione, rispetto alla quale l'Appellante incidentale si
è limitato ad asserire apoditticamente che tali “percentuali di responsabilità” non sarebbero “assolutamente supportate da motivazioni valide e circostanziate” senza, tuttavia, nemmeno indicare quale diverso criterio avrebbe dovuto essere assunto e senza apportare effettive ragioni critiche atte a confutare le conclusioni del consulente
20 tecnico. Anche a non voler ritenere inammissibile tale profilo di doglianza, lo stesso risulta comunque infondato: l'appaltatore assume piena responsabilità in ordine ai vizi e ai difetti dell'opera, anche se il progetto sulla cui base la esegue risulta inadeguato, e ha l'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, nel caso in esame ha poi una responsabilità commissiva di particolare entità anche in considerazione della sua specifica competenza professionale;
meno grave la pur sussistente corresponsabilità
del Direttore lavori, inerente una condotta solo omissiva, nel presente caso negligente o quantomeno non sufficientemente competente.
Quanto alla congruità dei costi sostenuti dai committenti per la demolizione e la riparazione e rifacimento della copertura dell'edificio, il Tribunale ha spiegato con analitica e dettagliata motivazione, pienamente condivisa da questa Corte, le ragioni per cui ha ritenuto di parzialmente discostarsi dal supplemento di CTU disposto in corso di causa in ordine alla quantificazione delle spese, evidenziando una contraddizione nella stima rispetto a quella effettuata in sede di ATP, nonché le specificità del valore di una copertura in piode, non assimilabile a quello derivabile dal prezzario regionale di riferimento in relazione alla posa del tetto invece con lastre di luserna, nonché la necessità di tenere in conto le voci di spese relative al posizionamento del cantiere, indispensabili per l'esecuzione delle opere di eliminazione dei danni.
Nessun rilievo ha poi, nella quantificazione dell'entità del danno risarcibile, il possibile eventuale godimento, da parte degli Appellati, di detrazioni fiscali: non solo si tratta di agevolazione subordinata alla sussistenza, in capo agli eventuali richiedenti,
di determinati specifici requisiti e condizioni e alla presentazione di eventuale domanda in tal senso, ma soprattutto la stessa ha esclusiva natura fiscale, inerente il rapporto fra gli Appellati e la Pubblica Amministrazione, del tutto estraneo alla presente causa, privo di incidenza in ordine alla determinazione della quantificazione del risarcimento dovuto dai responsabili, a ristoro del danno cagionato alle controparti.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
21 8. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore di ciascuna delle parti Appellate e a carico solidale delle parti Appellanti, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.500,00
Totale: euro 7.500,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Al ristoro di tali spese in favore degli Appellati, gli Appellanti sono tenuti in solido.
Nel rapporto fra loro, invece, gli Appellanti vi sono tenuto nella proporzione del 50%
ciascuno.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione a entrambe le presentate impugnazioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
22 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge sia l'appello principale presentato da che l'appello Parte_1
incidentale promosso da quale titolare dell'impresa individuale CP_4
, avverso la sentenza n. 347/2022 emessa dal Tribunale di Verbania. CP_4
Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e in Parte_1 CP_4
solido, nei rapporti fra loro nella pari proporzione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, a favore di (in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 CP_2
), e in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
[...]
C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, a favore di Controparte_3
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Appellante e dell'Appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per gli appelli proposti.
Così deciso il 19 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1368/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1368/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 2 gennaio Parte_1 C.F._1
1953, rappresentato e difeso, per procura agli atti, dagli avv.ti Maria Serena Pilone, PEC e Graziella Donderi, PEC Email_1
del foro di Verbania, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in OD, via De Gasperi 25
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'amministratore di sostegno C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], e C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi, per procura agli atti, dagli avv.ti Stefania Passiu, PEC
e P. Luigi Gallo, PEC Email_3
del foro di Busto Arsizio, presso i quali sono Email_4 elettivamente domiciliati, agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
- APPELLATI – E CONTRO
1 C.F. , nato a [...] CP_4 C.F._5
l'8.10.1963, titolare della ditta individuale , con sede legale in CP_4
Druogno (VB), via Pasquaro n. 5, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Margherita Mazzetti, PEC del foro di Email_5
Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio, in OD, piazza Arturo dell'Oro n. 6
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 347/2022, emessa in data 10 settembre
2022 dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, pubblicata il 13
settembre 2022 e notificata il 4 ottobre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1. Accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, Controparte_1 condanna i convenuti e al pagamento in via solidale in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di 30.812,58 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla sentenza al Controparte_1 soddisfo;
2. accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, Controparte_3 condanna i convenuti e al pagamento in via solidale in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di 8.965,72 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla sentenza al Controparte_3 soddisfo;
3. accerta le quote di responsabilità dei convenuti nella misura del 70% di e del 30% di CP_4 ; Parte_1
4. condanna i convenuti, nella misura del 70% e del 30% , alla CP_4 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.192,00 per spese vive, Controparte_1 euro 1.699,00 per compensi professionali della fase di ATP ed euro 5.355,00 per compensi professionali del giudizio di merito oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge;
5. condanna i convenuti, nella misura del 70% e del 30% , alla CP_4 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.738,00 per compensi Controparte_3 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% a carico di
e del 30% a carico di ”. CP_4 Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. ha presentato appello incidentale e ha formulato altresì istanza ex CP_4
art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata da questa Corte con ordinanza in data 23 febbraio 2023.
2 II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 347/2022, pubblicata in data 13.9.2022 dal Tribunale di Verbania, Giudice Unico dott.ssa Vittoria Mingione, all'esito della causa civile iscritta al n. R.G.191/2020, in via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva, ovvero di titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio del sig. e per l'effetto rigettare ogni domanda dallo stesso Controparte_1 formulata;
- accertata l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto ed azione ex artt. 1669 c.c. per l'assenza e/o la tardività della denuncia dei vizi e dei difetti, rigettare ogni domanda formulata dal sig. . Controparte_3
Nel merito: in principalità:
- rigettare integralmente le domande proposte dal sig. e dal sig. Controparte_1 Controparte_3 nei confronti del geometra , poiché infondate in fatto e in diritto. Parte_1 in estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare l'impugnata sentenza, rideterminare (acquisendo ex art. 213 c.p.c., se necessaria, ogni relativa informazione presso
l'Agenzia delle Entrate) gli importi quantificati a titolo risarcitorio sulla base dell'effettivo pregiudizio subito, ovvero previa decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% godute dagli appellati e . Con favore di spese e onorari del doppio Controparte_1 Controparte_3 grado di giudizio, nonché rifusione delle spese di C.T.U. e di consulenza tecnica di parte”.
Per parte Appellata/Appellante incidentale CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In ogni caso, in via di appello incidentale
In totale riforma della sentenza n. 347/2022 resa dal Tribunale di Verbania, in persona della
Dott.ssa Vittoria Mingione, in data 10.09.2022, pubblicata il 13.09.2022, nel procedimento rubricato al n. 191/2020 R.G. in via pregiudiziale e /o preliminare
• Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione attiva, ovvero di titolarità attiva del NO e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare Controparte_1 infondate tutte le domande da lui spiegate.
• Accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto ed azione ex art. 1669 c.c. in capo al NO e, per l'effetto, Controparte_3 rigettare e/o dichiarare infondate tutte le domande da lui spiegate.
Nel merito In via principale Nel denegato e non creduto caso di rigetto delle domande che precedono,
• Rigettare e/o dichiarare infondata ogni domanda formulata dal NO e Controparte_1 dal NO nei confronti del NO quale titolare della ditta Controparte_3 CP_4 individuale ”, per tutti i motivi in atti. CP_4
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, anche solo parzialmente,
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, l'eventuale percentuale di responsabilità del NO quale titolare della ditta individuale ”, nella CP_4 CP_4 causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento
3 dei danni dallo stesso eventualmente dovuto a favore dei NOi e Controparte_1 CP_3
, previa rideterminazione degli importi quantificati a titolo risarcitorio sulla base
[...] dell'effettivo pregiudizio subito e previa decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% (acquisendo ex art. 213 c.p.c., se necessaria, ogni relativa informazione presso l'Agenzia delle entrate) godute dal signor e dal signor . Controparte_1 Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese forfettarie e accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione delle spese di ctu e di ctp.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già chieste in ammissione in via tempestiva in primo grado e disattese dal primo giudicante: prova per interrogatorio formale - dell'attore del convenuto geom. Controparte_1 Parte_1
e del terzo intervenuto - e testi sulle circostanze di fatto che si articolano in
[...] Controparte_3 proseguo, da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che” ed epurati, del caso, di eventuali elementi valutati-vi:
1. I lavori inerenti la struttura portante del tetto, legnami, listelli, perlinature, coibentazione, isolazione, guaine di protezione dalle infiltrazioni, impermeabilizzazione e di ricostruzione camino sono stati effettuati da società diversa dalla ditta individuale . CP_4
2. I lavori di cui al precedente capitolo sono stati effettuati dalla società BI RA srl.
3. La ditta individuale in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio si è CP_4 occupata della sola posa delle piode.
4. La pendenza del tetto dell'immobile sito in Santa Maria Maggiore (VB) alla Piazza Gennari n. 1 oggetto di verifica, era di gran lunga superiore alla media dei tetti vigezzini, 110% rispetto all'85%.
5. A causa dell'elevata pendenza e della scarsità dello spazio di posa si sono dovute utilizzare tecniche di posa diverse da quelle normalmente utilizzate per la posa dei classici tetti vigezzini.
6. A causa dell'elevata pendenza e della scarsità dello spazio di posa si sono dovute utilizzate piode di misura diversa dalla classica.
7. Stante l'elevata pendenza, il NO , titolare della ditta individuale CP_4
” prospettava ai NOi e al Geom. CP_4 Controparte_1 Controparte_3
l'esigenza di inchiodare le piode per una maggior stabilità, ma costoro Parte_1 dissentirono.
8. Avendo il tetto una pendenza del 110% era inattuabile aumentare maggiormente la pendenza di posa delle piode poiché le lastre di beola sarebbero scivolate fuori sede, non essendo state inchiodate.
Si indicano come testi i NOi:
- , piazza municipio n.1, druogno (vb). Testimone_1 con riserva di altri indicarne e di meglio specificare nominativi e indirizzi.
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La difesa dell'esponente chiede ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. al NO
, al NO NO e al Geom. , l'esibizione e la Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 produzione in giudizio della seguente documentazione:
- Originale e/o copia delle certificazioni obbligatorie del legname, guaine, isolazione, coi- bentazione e impermeabilizzazione rilasciate per i lavori di ristrutturazione ed amplia- mento sito in Santa Maria Maggiore (VB) alla Piazza Gennari n. 1 effettuati nel 2011 e nel 2012.
In ogni caso, come già dedotto nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.:
- ci si oppone all'assunzione dei mezzi di prova che dovessero essere ex adverso dedotti e in denegata ipotesi si chiede darsi ingresso alla prova contraria con i testi indicati dalle parti, con riserva di ulteriormente indicarne.
4 - Si contestano espressamente e recisamente documenti n. 21, 22 e 23 attorei e i documenti n. 6, 7 e 10 del terzo intervenuto, per i motivi tutti indicati in memoria ex art. 183, comma
VI, n. 3, c.p.c. da intendersi di seguito ritrascritti e si insiste a che gli stessi vengano dichiarati inammissibili, espunti dal fascicolo di parte e/o, in ogni caso, non vengano considerati dall'Ill.mo Giudice ai fini della decisione. Ci si oppone all'assunzione dei mezzi di prova che dovessero essere ex adverso dedotti e in denegata ipotesi si chiede darsi ingresso alla prova contraria con i testi sopra indicati.
L'esponente dichiara, infine, di non accettare il contradditorio su nuove domande, eccezioni, conclusioni e/o modificazioni di precedenti domande formulate da controparte”.
Per gli Appellati e Controparte_1 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello proposto e l'appello incidentale, stante che i motivi di appello principale ed incidentale sono del tutto infondati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 347/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 13/09/2022. Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2020, ha Controparte_1
convenuto in giudizio titolare dell'omonima impresa individuale, e CP_4
, allegando e sostenendo: Parte_1
- di avere ereditato, insieme a una villa sita in Santa Maria Controparte_3
Maggiore, piazza Gennari n. 1, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 40, mappale 217;
- di avere, nel mese di gennaio 2011, unitamente a incaricato Controparte_3
l'impresa individuale di eseguire lavori di ristrutturazione e di CP_4
ampliamento del fabbricato, ricomprendenti in specie il rifacimento della copertura in piode, sulla base del computo metrico estimativo predisposto e delle indicazioni disposte dal direttore dei lavori, geom. ; Parte_1
- che i suindicati lavori erano terminati il 18 dicembre 2012;
- che l'immobile era diviso in due unità, una adibita a sua abitazione, l'altra nella titolarità di Controparte_3
5 - che nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2019 nel fabbricato si erano manifestate copiose infiltrazioni d'acqua dalla copertura in piode;
- che pertanto, unitamente a aveva conferito a un tecnico di Controparte_3
fiducia, l'ing. , l'incarico di individuare le cause delle infiltrazioni e che Per_1
il professionista aveva concluso, nella propria relazione di consulenza tecnica del 17 marzo 2019, che tali infiltrazioni derivavano da vizi di realizzazione della copertura in piode: erano state utilizzate piode non idonee, in quanto sottodimensionate, troppo strette e nella posa era stato creato poco sormonto,
inoltre, i listelli di supporto erano troppo esili e di dimensioni ridotte, e la pendenza delle piode verso l'esterno risultava inadeguata, rispetto ai normali canoni di buona tecnica, utilizzati per la realizzazione delle tradizionali coperture in piode;
- che, con comunicazione in data 1° aprile 2019, aveva denunziato sia all'appaltatore che al direttore dei lavori i vizi e i difetti così emersi;
- che, in conseguenza della mancata disponibilità di appaltatore e direttore lavori ad ovviare ai vizi e ai danni riscontrati, in data 21 maggio 2019 aveva promosso,
dinanzi al Tribunale di Verbania, un procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c., volto ad accertare l'esistenza delle denunciate infiltrazioni, a individuarne le cause, nonché a stabilire le opere necessarie a eliminarle;
- che l'ing. , designata consulente tecnico d'ufficio dal Controparte_5
Tribunale nel procedimento di ATP, aveva accertato che i lavori edili non erano stati realizzati a regola d'arte e la conseguente necessità di provvedere al rifacimento della porzione di tetto esaminata, previa verifica anche della restante porzione di copertura, per un costo stimato in euro 28.192,52, di cui euro
25.692,52 per opere edili ed euro 2.500,00 per progettazione e direzione lavori,
(oltre IVA);
- di avere, quindi, insieme a commissionato all'impresa Controparte_3
Guerra Marco, di Toceno, l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino del manto di copertura;
6 - che il costo dei lavori da eseguire era risultato maggiore, dovendo interessare anche altre parti del tetto, per un importo complessivo pari a euro 45.734,09,
IVA inclusa;
- di aver dovuto convenire in giudizio ex art. 1669 c.c. sia l'impresa individuale che il direttore dei lavori geom. , stante la CP_4 Parte_1
perdurante indisponibilità delle controparti a risarcire i danni;
domandando, su queste basi, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1669 c.c., e di condannarli in solido alla corresponsione di euro 45.734,09, pari ai costi sopportati per gli interventi di rifacimento del tetto in piode.
Con atto di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c., si è costituito in giudizio, in qualità di comproprietario dell'immobile, allegando e Controparte_3
sostenendo che:
- durante l'espletamento dei lavori ad opera dell'impresa Guerra Marco di
Toceno, era stato necessario, dovendosi intervenire anche sulle parti di collegamento con altre porzioni della copertura, effettuarli in riferimento a una superficie del tetto più estesa rispetto a quella individuata dal CTU nell'ambito dell'ATP, pari a 107,05 mq in luogo di 82,29 mq;
- il ponteggio installato per l'esecuzione dei lavori aveva avuto, di conseguenza,
dimensioni superiori rispetto a quelle previste in sede di ATP, pari a complessivi
184,80 mq in luogo di 160 mq;
- il totale dei costi sopportati dai comproprietari per il rifacimento della copertura era stato pari a € 47.144,00, più IVA;
- che a detti costi dovevano aggiungersi quelli relativi al ripristino delle tinteggiature della facciata e le opere interne che i proprietari hanno dovuto realizzare a causa delle infiltrazioni derivanti dall'errata realizzazione della copertura;
domandando, su queste basi, la condanna in solido dei convenuti alla corresponsione in proprio favore di euro 10.679,68, oltre IVA, quale importo posto pro quota a suo carico e da lui sostenuto per l'esecuzione dei sopracitati lavori di ripristino del tetto in piode e per le spese di rimozione dell'intonaco e di tinteggiatura del vano scala.
7 si è costituito in giudizio, contestando le allegazioni di Parte_1
controparte e sostenendo:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1
quanto mero usufruttuario e non comproprietario della villa oggetto del contratto di appalto, di proprietà di e Controparte_3 CP_6
- l'intervenuta prescrizione del diritto di a far valere la Controparte_3
garanzia ex art. 1669 c.c., assumendo che quest'ultimo, pur coscio dell'esistenza delle infiltrazioni fin da marzo 2019, non avrebbe formulato ai convenuti alcuna contestazione entro il termine decadenziale previsto dalla normativa codicistica;
- di non avere alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'errata posa delle piode, trattandosi di lavorazione che richiede una “specifica competenza” affidata alla libera iniziativa e all'esperienza dell'artigiano, cui competeva ogni valutazione in ordine alla posizione che ciascuna pioda, di peso e dimensione irregolare, doveva occupare nell'insieme della copertura, competenza che non poteva essere pretesa anche in capo al direttore dei lavori;
chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande avversarie, contestando altresì la quantificazione del pregiudizio asserito e chiedendo, in via subordinata, ove fosse comunque accertata una sua responsabilità in solido con di CP_4
procedere alla determinazione del grado di colpa a lui imputabile, rideterminando e riducendo l'importo del risarcimento posto a suo carico.
costituitosi in giudizio, si è associato, in via preliminare, alle CP_4
eccezioni sollevate da in ordine a un asserito difetto di Parte_1
legittimazione attiva di e a un'asserita intervenuta decadenza del Controparte_1
terzo intervenuto a invocare la garanzia per vizi prevista dall'art. 1669 c.c., allegando, nel merito, di essersi occupato unicamente della posa delle piode, essendo stata,
invece, la a provvedere alla scelta delle stesse e alla loro Parte_2
fornitura; di avere ragguagliato sia i committenti sia il direttore dei lavori in ordine alla sproporzionata pendenza del tetto stabilita nel progetto, che non avrebbe permesso la realizzazione della copertura a regola d'arte, secondo il parametro delle buone
8 tecniche, nonché di aver loro segnalato l'opportunità di inchiodare le piode per impedire che scivolassero fuori dalla loro collocazione;
che, inoltre, in sede di ATP erano emersi vizi anche in relazione all'impermeabilizzazione del camino e del compluvio e del displuvio, opere tutte effettuate da soggetti terzi, chiedendo, su queste basi, il rigetto delle pretese avversarie in quanto ritenute infondate sia sull'an che sul quantum.
Nei termini concessi ex art. 183 c. 6 n, 1 c.p.c., con la prima memoria autorizzata ha allegato di aver sostenuto ulteriori spese di euro 2.365,00 per Controparte_1
lavori di falegnameria e di euro 4.392,00 per il ripristino dei mobili danneggiati dalle infiltrazioni, chiedendo la condanna dei convenuti a risarcire anche tali danni.
La causa è stata istruita convocando a chiarimenti l'ing. , già Controparte_5
CTU in sede di ATP, a cui sono stati poi affidati ulteriori quesiti peritali, al fine di valutare se i vizi riscontrati erano ascrivibili unicamente alla posa delle piode ovvero ad altre opere relative all'impermeabilizzazione, se l'intervento di riparazione effettuato, esteso a una maggior porzione di superficie del tetto, fosse stato effettivamente necessario per risolvere le problematiche relative alle infiltrazioni e se i costi affrontati dai committenti erano da ritenersi congrui per l'eliminazione dei vizi.
Nel corso del giudizio di prime cure, in data 26 maggio 2022, si è costituito
[...]
, in qualità di nominato amministratore di sostegno di CP_2 Controparte_1
All'esito della trattazione della causa il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha parzialmente accolto le domande di risarcimento danni proposte da e ha determinato le quote di Controparte_1 Controparte_3
responsabilità dei convenuti nella misura del 70% a carico di e del CP_4
30% a carico di condannando i convenuti al pagamento delle Parte_1
spese di lite, di CTU e di ATP, a loro volta suddivise in proporzioni del 70% e del
30%.
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, ha proposto impugnazione, articolando cinque motivi di doglianza così rubricati:
9 - “Sul difetto di legittimazione e/o della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dell'attore ”; Controparte_1
- “Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. del terzo intervenuto, signor;
Controparte_3
- “Sulla responsabilità del direttore lavori, geom. , relativamente Parte_1
alla posa del tetto in piode”;
- “Sulla responsabilità del convenuto geom. relativamente Parte_1
all'impermeabilizzazione”;
- “Sulla quantificazione del pregiudizio subito”;
domandando su queste basi, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi l'intervenuta decadenza ex art. 1669 c.c. di accertarsi il difetto di Controparte_3
legittimazione attiva di e, comunque, pronunciarsi il rigetto delle Controparte_1
domande formulate in primo grado dalle controparti nei suoi confronti.
associandosi al riguardo ai primi due motivi di impugnazione CP_4
formulati dall'appellante principale, ha presentato negli stessi termini i propri primi due motivi di appello incidentale (“1. Sul difetto di legittimazione e/o di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dell'attore ; “2. Controparte_1
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. del terzo intervenuto, ”), e ha altresì presentato altri tre motivi di appello Controparte_3
incidentale così rubricati:
- “Sulla responsabilità del signor , titolare della ditta individuale CP_4
“ ” relativamente alla posa del tetto in piode”; CP_4
- “Sulla responsabilità del signor , titolare della ditta individuale CP_4
“ ” relativamente alla impermeabilizzazione”; CP_4
- “Sulla quantificazione dei danni e sulla quota di responsabilità a carico dell'impresa ; CP_4
domandando respingersi le domande formulate da e Controparte_1 CP_3
nei suoi confronti o, nell'ipotesi in cui fosse accertata una sua responsabilità,
[...]
quale titolare della ditta individuale “ ”, determinarsi in minor misura la CP_4
10 percentuale di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dei danni e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento dallo stesso dovuto in favore di
[...]
e previa altresì rideterminazione degli importi CP_1 Controparte_3
effettivamente pagati dai committenti per eliminare i vizi, applicando la decurtazione dal dovuto delle detrazioni fiscali del 50% di cui avrebbero beneficiato i committenti.
Gli Appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
2. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI RO PP
Con un primo motivo d'impugnazione, sia che Parte_1 CP_4
hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione, da
[...]
loro avanzata, relativamente a un presunto difetto di legittimazione all'azione e di titolarità del rapporto sostanziale in capo a argomentando che Controparte_1
sarebbero riservate ai soli comproprietari le decisioni concernenti le opere che incidono sulla struttura del fabbricato e che, in virtù del principio dell'intangibilità della sfera giuridico/patrimoniale altrui, non spetterebbe a un usufruttuario agire in giudizio per rivendicare il danno derivante dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di copertura dell'edificio, riversandosi gli eventuali danni conseguenti all'inesatta esecuzione delle opere esclusivamente nella sfera giuridica dei comproprietari, nemmeno essendo ascrivibili all'usufruttuario doveri di vigilanza e custodia, per cui questi non potrebbe essere chiamato a rispondere nei confronti dei comproprietari del fabbricato per i danni occorsi dalla non esecuzione a regola d'arte dei lavori di copertura del tetto.
Tali motivi d'impugnazione sono infondati.
dopo aver ereditato la comproprietà dell'immobile mortis causa, Controparte_1
ha ceduto la nuda proprietà della sua quota di comproprietà al figlio CP_6
mantenendo invece il diritto di usufrutto e continuando ad abitare in via esclusiva l'immobile, di cui ha mantenuto il possesso, dal che già deriverebbe, per inciso, diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti in relazione al suo diritto di godimento
11 dell'immobile; peraltro, e con valenza dirimente, unitamente a Controparte_1
è stato il committente dell'appalto conferito all'impresa Controparte_3
individuale di relativamente alle opere di ristrutturazione e CP_4
ampliamento della villa, altresì affidando la direzione dei lavori a . Parte_1
Il Tribunale, del tutto correttamente, ne ha derivato la sua piena legittimazione ad agire, a prescindere dalla circostanza che il committente avesse o meno responsabilità nei confronti del nudo proprietario dell'immobile: gli Appellanti nemmeno si sono confrontati con tale ratio decidendi del giudice di prime cure, ponendo la loro doglianza sinanche ai limiti dell'inammissibilità.
Comunque, la qualifica di committente in capo anche a è Controparte_1
incontestata, ed è in ogni caso pienamente provata dalla documentazione acquisita agli atti (fra l'altro anche dalle dichiarazioni di inizio lavori e fine lavori, che recano anche le sottoscrizioni degli attuali Appellanti) e il disposto dell'art. 1669 c.c. prevede espressamente la responsabilità nei confronti “del committente”, oltre che dei suoi aventi causa.
3. PRESUNTA DECADENZA DI EX ART. Controparte_7
1669 C.C. - INSUSSISTENZA
Con un secondo, comune, motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono che il
Tribunale abbia rigettato l'eccezione, da loro avanzata, di decadenza di CP_3
dalla garanzia per vizi ex art. 1669 c.c..
[...]
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, ricorressero i presupposti per l'estensione anche in favore del terzo intervenuto dell'efficacia della denuncia dei vizi effettuata da ovvero che la denuncia dei vizi da parte di Controparte_1 [...]
dovesse considerarsi riferita all'intera opera e presentata anche in CP_1
rappresentanza di valorizzando la comunanza degli interessi tra Controparte_3
loro e lo scopo della denuncia, quale atto diretto a mettere gli attuali Appellanti a conoscenza dell'esistenza e della natura dei vizi denunciati.
12 Secondo gli Appellanti, invece, la denuncia loro pervenuta in data 1° aprile 2019
sarebbe stata inviata da nel proprio esclusivo interesse, essendosi a Controparte_1
quella data i vizi manifestati nella sola porzione di fabbricato in suo possesso e non anche nell'appartamento del terzo intervenuto, per cui pur Controparte_3
essendo a conoscenza dei vizi della copertura fin da marzo 2019, non avrebbe formulato tempestiva denuncia poiché a quell'epoca non avrebbe ritenuto che le opere edili gli avessero arrecato un pregiudizio, e solo in occasione dell'esecuzione dell'intervento di ripristino del tetto, apprendendo in quel momento che le parti della copertura ammalorate non riguardavano esclusivamente l'immobile nel possesso di ma interessavano anche il tetto del suo appartamento, avrebbe, per Controparte_1
la prima volta, contestato i vizi, pur essendo ormai intervenuta la decadenza del suo diritto a far valere la garanzia ex art. 1669 c.c..
Tale doglianza è infondata.
Il tetto è parte comune dell'intero edificio, pur se suddiviso in distinti appartamenti di diverse proprietà, ma non rilevano qui le norme, richiamate dagli Appellanti, in tema di “condominio minimo”. e sono stati Controparte_1 Controparte_3
unitamente committenti dei lavori de quo, affidati a sotto la direzione CP_4
di I gravi vizi della copertura avevano identico rilievo per Parte_1
entrambi i committenti, unitario e comune anche l'intervento da effettuarsi per il ripristino dell'opera, necessario per ovviare a tali vizi. La comunicazione, da parte del legale incaricato da pervenuta a e Controparte_1 CP_4 [...]
il 1 aprile 2019, fa espresso riferimento ai lavori “eseguiti negli anni 2011- Parte_1
2012” di ristrutturazione “del fabbricato sito in Santa Maria Maggiore, piazza Gennari
n. 1” -quindi nella loro interezza-, fabbricato espressamente indicato come “di proprietà” di “e , rappresentando la sussistenza Controparte_1 Controparte_3
di vizi, esattamente e specificamente identificati, riferiti all'intera copertura e non a una sua parte. Correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza, essendo la stessa stata impedita dalla tempestiva denuncia operata da
13 che ha spiegato effetto anche in relazione alla posizione dell'altro Controparte_1
committente, Controparte_3
Per mero inciso può aggiungersi che, ove fosse vero che alla parte del fabbricato di proprietà esclusiva di i danni si sarebbero verificati in data Controparte_3
successiva rispetto al marzo 2019, i termini di decadenza avrebbero semmai dovuto essere calcolati a decorrere dalla conoscenza o quantomeno dalla conoscibilità del nesso causale fra i difetti di realizzazione del tetto e il loro successivo verificarsi, ma è
già dirimente quanto sopra osservato.
4. ISTANZE ISTRUTTORIE - INAMMISSIBILITÀ
L'Appellante incidentale, nelle sole presentate conclusioni, ha CP_4
“reiterato” le istanze istruttorie avanzate in primo grado e “disattese” dal Tribunale, senza peraltro avanzare alcun specifico motivo d'impugnazione al riguardo. Anche a volerle comunque configurare come un motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando l'Appellante aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva l'inammissibilità delle stesse.
Parte Appellata principale, , a sua volta ha domandato, sia pur Parte_1
solo “se necessaria”, l'acquisizione “ex art. 213 c.p.c.” di “ogni relativa informazione
14 presso l'Agenzia delle Entrate”: è già sufficiente notare, al riguardo, che, come si dirà più oltre, trattasi di mezzo di prova che non si ritiene necessario, né rilevante.
5. RESPONSABILITÀ DI IN RELAZIONE ALLA POSA DEL TETTO IN PIODE CP_4
E ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO - SUSSISTENZA
Con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione incidentale, si CP_4
duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto configurabile una sua responsabilità
per i fenomeni infiltrativi verificatisi, sostenendo quanto segue: di avere realizzato i lavori in conformità alle buone pratiche per l'edilizia, peraltro sulla base del progetto predisposto dal Direttore dei lavori, che prescriveva una pendenza del tetto pari al
110%, significativamente superiore rispetto a quella dei tradizionali tetti in piode che, di solito, si aggira intorno all'85 %; che l'osservanza di tali pendenze e delle istruzioni dei committenti gli avrebbe impedito di procedere all'apposizione delle piode secondo il sistema a triplice sovrapposizione, con alternanza di lastre di diverse dimensioni,
usualmente raccomandato per questo tipo di intervento sui tradizionali tetti in piode,
condizionando anche la scelta delle dimensioni delle piode da utilizzare;
che le infiltrazioni sarebbero state causate dalla eccessiva pendenza richiesta, che avrebbe imposto una posa con un'inclinazione sull'orizzontale minima a favore della gronda;
che non avrebbe effettuato altri lavori relativi all'impermeabilizzazione del tetto.
Tali motivi d'impugnazione sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Le risultanze della disposta CTU hanno evidenziato sia un'eccessiva pendenza della gronda, sia l'utilizzo di piode sottodimensionate, erroneamente posate con poca inclinazione e insufficiente sormonto, ovvero un'opera eseguita dall'appaltatore non a regola d'arte, per varie ragioni, accertando altresì che queste sono state la causa che ha determinato le infiltrazioni d'acqua.
L'Appellante afferma che la particolare inclinazione della gronda, asseritamente richiesta dai committenti e dalla Direzione lavori, gli avrebbe precluso la possibilità di ricorrere alle “normali tecniche” di posa richiamate dal CTU.
15 Ora, al di là della circostanza, evidenziata dal Tribunale, secondo cui CP_4
non ha fornito la prova che la modalità di posa effettivamente adottata fosse
[...]
l'unica possibile nel caso di specie, occorre osservare come il CTU, oltre a mettere in rilievo il mancato rispetto del sistema a triplice sovrapposizione con alternanza di lastre di dimensioni diverse, ha altresì rilevato un errore dell'appaltatore nella scelta delle piode impiegate, appurando che le stesse erano di dimensioni troppo ristrette.
In particolare, il consulente tecnico incaricato ha accertato che, a fronte di una notevole inclinazione della gronda, la pendenza delle piode posate risultava troppo esigua, così come troppo ridotte risultavano le dimensioni sia delle lastre, che del sormonto su cui esse poggiavano. Ha quindi constatato che la modalità di posa delle piode adottata ha determinato l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi, poiché l'acqua tendeva a non defluire verso l'esterno ma a ristagnare lungo la superficie delle piode con cui veniva in contatto, in tal modo accumulandosi all'interno della copertura.
L'accertamento peritale ha, quindi, chiaramente messo in luce l'inadempimento dell'appaltatore, il quale ha realizzato l'opera in modo non conforme alle regole dell'arte.
L'appaltatore, pur sostenendo di aver rispettato le buone pratiche in materia, ha sostanzialmente ammesso di essere stato pienamente consapevole della non corrispondenza del sistema di posa adottato a una valida tecnica costruttiva,
argomentando di avere di questo avvisato sia i committenti che il Direttore dei lavori.
Agli atti, peraltro, non è stato fornito alcun elemento che comprovi che la committenza fosse stata resa edotta in tal senso, tantomeno che, dopo essere stata avvisata dei rischi di infiltrazioni e danni, abbia comunque espressamente richiesto l'effettuazione dell'opera con quelle modalità, sgravando l'appaltatore da ogni responsabilità: ipotesi che appare, inoltre, del tutto inverosimile.
Anche a ritenere, poi, che si sia pienamente e precisamente CP_4
attenuto al progetto predisposto da che, come Direttore lavori, era Parte_1
altresì tenuto a monitorare le modalità di effettuazione dell'opera, questo non esclude la sussistenza della responsabilità dell'appaltatore, che ha il dovere di realizzare
16 l'opera commissionatagli a regola d'arte, espressamente segnalando eventuali vizi e difetti del progetto, riscontrati durante l'esecuzione dell'opera, ove necessario non continuando nel suo compimento sino o una modifica del progetto o a un'espressa decisione della committenza che lo renda, a quel punto, solo più nudus minister, mero esecutore materiale privo delle responsabilità proprie dell'appaltatore, del che, come detto, non vi è prova agli atti. Ne consegue che, in ragione delle sue competenze e della qualifica rivestita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che sia CP_4
tenuto a rispondere dei vizi e dei difetti dell'opera, ove pure si fosse fedelmente attenuto al progetto e alle indicazioni ricevute (sul punto cfr, ex multis, C. Cass., Sez.
II, ordinanza 15 gennaio 2025 n. 965, e la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprende, oltre all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, anche l'esercizio delle competenze tecniche funzionali al controllo e alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli, essendo al riguardo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi).
Tale obbligo di diligente condotta vieppiù sussisteva nel caso in esame, considerato che la posa delle piode costituisce una lavorazione complessa che richiede competenze specialistiche e personale qualificato, e proprio essendo soggetto CP_4
altamente specializzato, aveva un livello di professionalità che gli imponeva di prevedere i possibili effetti negativi che sarebbero potuti derivare dall'apposizione di una posa non corretta e ad assumere ogni accorgimento e condotta necessari ad ovviarli.
Nemmeno è fondata l'argomentazione secondo la quale l'appaltatore non avrebbe avuto responsabilità per i danni derivanti dai vizi di altre opere di impermeabilizzazione, che non sarebbero state da lui realizzate. Oltre alla considerazione che già dai difetti di posa delle piode consegue il riconoscimento di
17 tale responsabilità in quanto causa principale dei danni verificatisi, va notato che il computo metrico estimativo sottoscritto da includeva espressamente CP_4
tra le opere a lui affidate anche quelle relative all'impermeabilizzazione, opere che, come accertato dal CTU, presentavano ulteriori vizi che hanno anch'essi contribuito a causare le infiltrazioni de quo, con conseguente responsabilità dell'appaltatore, indipendentemente da chi abbia materialmente effettuato il lavoro.
6. RESPONSABILITÀ DI , QUALE DIRETTORE DEI LAVORI, IN Parte_1
RELAZIONE ALLA POSA DEL TETTO IN PIODE E ALLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
TETTO - SUSSISTENZA
, con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione principale, a sua Parte_1
volta si duole che sia stata riconosciuta a suo carico una corresponsabilità per l'erronea posa delle piode e per i vizi relativi all'impermeabilizzazione, sostenendo di aver correttamente espletato l'incarico conferitogli e assumendo non potesse richiedersi al Direttore dei lavori un'attività di vigilanza sulla posa di ogni singola pioda da parte dell'impresa edile, né una valutazione dell'inclinazione data a ciascuna lastra durante la lavorazione, trattandosi di un'attività che, per sua natura, richiede specifiche competenze tecniche, demandate unicamente alla professionalità, alla libera iniziativa e all'esperienza dell'appaltatore; per altro verso, poi, non vi sarebbero stati vizi delle opere di impermeabilizzazione, che non sarebbero comunque stati all'origine dei danni verificatisi, il che sarebbe provato dal fatto che, in occasione del rifacimento dell'opera, non risultavano essere state effettuate altre opere di impermeabilizzazione.
Anche tali censure risultano infondate.
È consolidato principio di diritto che “tra le obbligazioni del direttore dei lavori, rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che
18 omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (così, ad es., ex multis, C. Cass., Sez. III, sentenza n. 9572 del 9/04/2024).
Dalle risultanze della CTU risulta accertato che i danni si sono verificati non in conseguenza solo dell'errato posizionamento di una o più piode, ma dal complessivo sistema di posa delle piode adottato dall'impresa edile, non coerente con la pendenza della copertura prevista nel progetto redatto dallo stesso . Parte_1
Quale Direttore dei lavori, poi, in relazione ad opere espressamente così
commissionate e altresì personalmente progettate, era tenuto ad Parte_1
avere sufficienti conoscenze tecniche per poter valutare l'idoneità o meno dei materiali usati, il corretto dimensionamento degli stessi e la corrispondenza della loro posa a una buona tecnica costruttiva, e a esercitare un'attenta attività di vigilanza e controllo al riguardo.
Sussiste, quindi, una sua responsabilità, per aver omesso di compiutamente esercitare tali obblighi inerenti all'incarico assunto, anche ove questo sia derivato da una sua insufficiente competenza al riguardo.
Dalle risultanze della CTU è altresì emersa la sussistenza di vizi dell'impermeabilizzazione che hanno, con ogni probabilità, favorito il proliferare delle infiltrazioni, in prossimità del camino, del displuvio e del compluvio, concausando il verificarsi dei danni. Anche al riguardo sussiste una responsabilità del Direttore dei lavori, per omessa vigilanza sulle opere di impermeabilizzazione.
Non ha rilievo la circostanza, anche a volerla ritenere provata agli atti, che gli
Appellati non abbiano provveduto a eseguire nuovi interventi di impermeabilizzazione in occasione del ripristino della copertura: tale scelta, se tale è stata, potrà risultare erronea ed essere eventualmente addebitata a chi ha effettuato le nuove opere, ma nulla prova in senso contrario rispetto alle risultanze delle CTU e in ordine alla sussistenza dei vizi delle opere di impermeabilizzazione oggetto di causa.
19 7. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
L'Appallante e l'Appellante incidentale, con il loro rispettivo quinto motivo di gravame, hanno infine impugnato le statuizioni del Tribunale in ordine alla quantificazione dei danni e delle somme riconosciute a favore dei committenti, sotto diversi profili.
sostiene che non sarebbe stata fornita prova del nesso causale tra i CP_4
vizi delle opere e i danni derivati in misura corrispondente al costo dei lavori di ripristino eseguiti da impresa poi incaricata dalla committenza, contesta inoltre la percentuale di responsabilità attribuitagli dal Tribunale.
Sia che sostengono poi che l'importo Parte_1 CP_4
corrispondente al costo dei lavori effettuati per il rifacimento dell'opera avrebbe dovuto essere diminuito della detrazione fiscale, prevista dal cosiddetto “bonus casa”, di cui i committenti si sarebbero poi avvalsi, in quanto si sarebbe altrimenti determinato un ingiusto arricchimento degli Appellati.
Anche tali doglianze sono infondate.
Del tutto generica e infondata l'asserzione della Difesa di secondo CP_4
la quale le controparti non avrebbero fornito sufficiente dimostrazione del danno subito e del nesso causale rispetto ai vizi dell'opera: le risultanze dell'ATP avevano già pienamente dimostrato il nesso causale e il supplemento istruttorio svolto nel giudizio di primo grado ha accertato la necessarietà di un più ampio complessivo rifacimento del tetto, per una maggiore estensione rispetto a quella in prima battuta computata.
Del tutto condivisibile la ripartizione delle responsabilità, fra appaltatore e Direttore
lavori, al 70% e al 30%, sulla base delle considerazioni esposte dal CTU, fatte proprie dal Tribunale con adeguata motivazione, rispetto alla quale l'Appellante incidentale si
è limitato ad asserire apoditticamente che tali “percentuali di responsabilità” non sarebbero “assolutamente supportate da motivazioni valide e circostanziate” senza, tuttavia, nemmeno indicare quale diverso criterio avrebbe dovuto essere assunto e senza apportare effettive ragioni critiche atte a confutare le conclusioni del consulente
20 tecnico. Anche a non voler ritenere inammissibile tale profilo di doglianza, lo stesso risulta comunque infondato: l'appaltatore assume piena responsabilità in ordine ai vizi e ai difetti dell'opera, anche se il progetto sulla cui base la esegue risulta inadeguato, e ha l'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, nel caso in esame ha poi una responsabilità commissiva di particolare entità anche in considerazione della sua specifica competenza professionale;
meno grave la pur sussistente corresponsabilità
del Direttore lavori, inerente una condotta solo omissiva, nel presente caso negligente o quantomeno non sufficientemente competente.
Quanto alla congruità dei costi sostenuti dai committenti per la demolizione e la riparazione e rifacimento della copertura dell'edificio, il Tribunale ha spiegato con analitica e dettagliata motivazione, pienamente condivisa da questa Corte, le ragioni per cui ha ritenuto di parzialmente discostarsi dal supplemento di CTU disposto in corso di causa in ordine alla quantificazione delle spese, evidenziando una contraddizione nella stima rispetto a quella effettuata in sede di ATP, nonché le specificità del valore di una copertura in piode, non assimilabile a quello derivabile dal prezzario regionale di riferimento in relazione alla posa del tetto invece con lastre di luserna, nonché la necessità di tenere in conto le voci di spese relative al posizionamento del cantiere, indispensabili per l'esecuzione delle opere di eliminazione dei danni.
Nessun rilievo ha poi, nella quantificazione dell'entità del danno risarcibile, il possibile eventuale godimento, da parte degli Appellati, di detrazioni fiscali: non solo si tratta di agevolazione subordinata alla sussistenza, in capo agli eventuali richiedenti,
di determinati specifici requisiti e condizioni e alla presentazione di eventuale domanda in tal senso, ma soprattutto la stessa ha esclusiva natura fiscale, inerente il rapporto fra gli Appellati e la Pubblica Amministrazione, del tutto estraneo alla presente causa, privo di incidenza in ordine alla determinazione della quantificazione del risarcimento dovuto dai responsabili, a ristoro del danno cagionato alle controparti.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
21 8. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore di ciascuna delle parti Appellate e a carico solidale delle parti Appellanti, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.600,00
- per la fase decisoria euro 2.500,00
Totale: euro 7.500,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Al ristoro di tali spese in favore degli Appellati, gli Appellanti sono tenuti in solido.
Nel rapporto fra loro, invece, gli Appellanti vi sono tenuto nella proporzione del 50%
ciascuno.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione a entrambe le presentate impugnazioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
22 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge sia l'appello principale presentato da che l'appello Parte_1
incidentale promosso da quale titolare dell'impresa individuale CP_4
, avverso la sentenza n. 347/2022 emessa dal Tribunale di Verbania. CP_4
Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna e in Parte_1 CP_4
solido, nei rapporti fra loro nella pari proporzione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, a favore di (in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 CP_2
), e in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
[...]
C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, a favore di Controparte_3
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Appellante e dell'Appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per gli appelli proposti.
Così deciso il 19 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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