Sentenza 9 dicembre 2016
Massime • 1
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22261 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2016 |
Testo completo
SND 2226 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACR TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 37$5 Composta da Elisabetta Rosi - Presidente - Donatella Galterio UP 9/12/2016 Aldo Aceto R.G.N. 52595/2015 Giovanni Liberati Relatore - Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da UA HI, nato in [...] il [...] El HA MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12/2/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ai fini della determinazione della pena;
udito per entrambi i ricorrenti l'avv. Dario Masini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2015 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 gennaio 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con cui HI UA e MO El HA, in esito a giudizio abbreviato, erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto, in concorso tra loro e a fine di spaccio, grammi 6,851 di sostanza stupefacente del tipo hashish, con una percentuale di LM principio attivo del 6,55%, pari a grammi 0,45, corrispondente a 18,2 dosi medie singole).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso HI UA, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 143 cod. proc. pen., 111 Cost., 6, comma 3, CEDU, e 3, comma 2, della direttiva UE n. 64 del 2010, a causa della mancata traduzione degli atti processuali nella lingua nota al ricorrente, tra l'altro analfabeta, e, in particolare, della sentenza di primo grado e del decreto di citazione a giudizio in appello e degli atti successivi, in quanto la scelta del rito abbreviato non escludeva la necessità della traduzione della sentenza e del decreto di citazione in appello, aggiungendo che tale nullità, avendo determinato una irregolarità nella costituzione del rapporto processuale in appello, non si era sanata per effetto del suo mancato rilievo nel corso di tale giudizio. Ha, comunque, sottolineato la necessità della traduzione della sentenza di secondo grado, che non era stata disposta dalla Corte d'appello di Napoli, alla quale gli atti avrebbero dunque dovuto essere restituiti per provvedere a tale adempimento.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, la cui misura non era stata riconsiderata da parte della Corte d'appello nonostante il mutamento della cornice sanzionatoria della illecita detenzione delle sostanze stupefacenti, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche El HA MO, mediante il medesimo difensore del coimputato UA, che lo ha affidato agli stessi motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo affidati a censure identiche, sono fondati solamente in relazione al secondo motivo.
2. Il primo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata a causa della mancata traduzione nella loro lingua madre della sentenza di primo grado e degli atti successivi, o, quanto meno, della sentenza di secondo grado, non è fondato.
2.1. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 15 gennaio 2010, anteriormente alla modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. disposta dal d.lgs. 4 2 Gibera marzo 2014, n. 32, recante "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", pubblicato sulla GU n. 64 del 18 marzo 2014, entrato in vigore il 2/4/2014, che quindi non era applicabile né agli atti del giudizio di primo grado né alla sentenza resa all'esito dello stesso. Il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE non contiene, infatti, una disciplina transitoria, e quindi le regole applicabili devono essere individuate alla luce del generale principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (v., tra le tante: Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 - dep. 19/01/2004, Gatto, Rv. 226484; conf. Sez. 4, n. 27891 del 04/05/2004, Mucci, Rv. 229075; Sez. 6, n. 21980 del 22/05/2008, Esposito, Rv. 240975). Il diritto all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104 cod. proc. pen., comma 4 bis, e dal vigente art. 143 cod. proc. pen., comma 1, è, dunque, configurabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 32 del 2014 (2 aprile 2014), e quindi in relazione agli atti e alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale, e non anche a quelle poste in essere anteriormente (Sez. 3, n. 27067 del 30/04/2014, R D., Rv. 261508; cfr., anche, Sez. 3, n. 41834 del 18/09/2015, Egbobawaye Festus, che ha ulteriormente chiarito che "L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella solo se detto obbligo risulti funzionale ad un - diritto ancora esercitabile;
ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione"; conf., Sez. 1, n. 30127 del 24/06/2015, Rjab, Rv. 264488, che ha evidenziato l'onere per l'imputato di precisare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza della mancata traduzione di atti, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa). Ne consegue l'infondatezza della eccezione di nullità della sentenza di primo grado conseguente alla sua omessa traduzione nella lingua nota ai ricorrenti, che, peraltro, la hanno entrambi tempestivamente impugnata, con la conseguente insussistenza di un interesse concreto a far valere detta nullità, non essendo stato allegato alcun pregiudizio specifico che sarebbe conseguito a tale mancata traduzione.
2.2. L'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, fondata, analogamente, sulla mancata traduzione di tale atto nella lingua nota 3 agli imputati, deve ritenersi non deducibile in conseguenza del suo omesso rilievo nel corso del giudizio di secondo grado, trattandosi di nullità a regime intermedio, il cui rilievo è precluso dalla comparizione della parte e dalla sua mancata tempestiva deduzione. È stato, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte che la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana da luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 1, n. 21669 del 11/03/2009 - dep. 26/05/2009, Ciucan, Rv. 243794; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330 Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157). Anche la omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato comparso non determina una nullità assoluta, perché non è assimilabile alla omessa citazione dell'imputato, e rientra, di conseguenza, tra le nullità c.d. a regime intermedio, che debbono essere fatte valere entro i termini stabiliti dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Poiché nel corso del giudizio non vennero sollevate eccezioni di sorta riguardo alla mancata traduzione del decreto di citazione per tale grado di giudizio, la nullità conseguente a tale omessa traduzione deve ritenersi non più deducibile (cfr. in termini, Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha Kofi, Rv. 265026; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265186).
2.3. La doglianza relativa alla mancata traduzione della sentenza di secondo grado risulta insussistente, alla luce della tempestiva proposizione della impugnazione avverso tale decisione da parte del difensore e dalla mancata allegazione di elementi specifici in ordine al pregiudizio conseguente a tale omissione. Va ribadito che alle violazioni dell'art. 104, comma 4 bis e dell'art. 143 cod. proc. pen. non sono collegate nullità formali specifiche, sicché la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazioni delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicché quando queste si siano comunque realizzate (nella specie attraverso la proposizione della impugnazione da parte del difensore), non può dirsi sussistente alcuna violazione. Nel caso di specie il difensore di entrambi i ricorrenti ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo anche altre violazioni oltre a quella relativa 4 Gliben alla mancata traduzione della sentenza di secondo grado, e non è stato indicato alcun pregiudizio conseguente a tale omissione, essendone stata prospettata la sola verificazione, senza specificare quali conseguenze essa avrebbe determinato sui diritti del ricorrenti, e senza nulla allegare sulle esistenza di argomenti o deduzioni non potute sviluppare o di una qualsivoglia altra lacuna o carenza difensiva riconducibile a tale omissione. Ciò comporta l'insussistenza della violazione, in quanto disgiunta dalla allegazione di un concreto pregiudizio, giacché, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941), dovendo, altrimenti, escludersi l'esistenza stessa della violazione, sulla base di una interpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente la funzione dell'istituto. Il primo motivo di ricorso risulta, dunque, infondato.
3. La sentenza deve, tuttavia, essere annullata per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, a seguito delle modifiche legislative sopravvenute, che la Corte territoriale non ha dato atto di aver considerato. La illecita detenzione di hashish da parte degli imputati è stata ricondotta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dalla Corte d'appello all'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. - - ё 309 del 1990. Tale fattispecie che costituisce ora reato autonomo attualmente punita, in forza della più favorevole disciplina vigente, introdotta dall'art. 1, comma 24-ter, lettera a), del d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 di multa. Nel caso in esame, il primo giudice (con valutazione confermata dalla Corte distrettuale), nella vigenza della precedente disciplina, che prevedeva le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00 sia per le droghe c.d. "pesanti" sia per quelle c.d. "leggere", applicando la diminuente del rito ha determinato la pena per entrambi gli imputati in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, discostandosi apprezzabilmente, tenendo conto della applicazione di tale diminuente, dai nuovi limiti edittali. Ciò comporta la necessità di una rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, nella considerazione che il giudice, nel determinare la pena, valuta, con riferimento alla congruità in concreto delle sanzioni irrogate, 5 Elibanon sia il limite minimo sia quello massimo, avendo come riferimento, per la commisurazione, la pena in astratto stabilita, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen., anche perché l'irrogazione di una pena base apprezzabilmente superiore al minimo edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), e ciò in sintonia con la giurisprudenza costituzionale sull'art. 27 Cost., comma 3. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, perché proceda a una nuova determinazione della stessa alla luce della disciplina attualmente vigente, ferma restando la definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796), conseguenti al rigetto, nel resto, dei ricorsi, stante l'infondatezza del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 9/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Elisabetta Rosi Slibenovi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luand Marlani