Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 37364
CASS
Sentenza 5 giugno 2015

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Massime3

Il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. è integrato ogni qual volta sia lesa la libertà dell'individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale; con la conseguenza che non hanno diritto di cittadinanza, nella valutazione della condotta criminosa, eventuali giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale e all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell'uomo quale è la libertà sessuale.

La pregressa nomina dell'interprete come l'eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero non costituiscono una prova automatica della ignoranza della lingua italiana da parte di questo, nè vincolano in tal senso il giudice, sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso.

L'omessa traduzione della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, ove dovuta nei confronti di imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte e dalla mancata tempestiva deduzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 37364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37364
Data del deposito : 5 giugno 2015

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