Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma secondo, della L. n. 63 del 2001 sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poichè il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicchè nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto degli artt. 513, comma primo e 526 cod. proc. pen., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 21980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21980 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
2 1980/08M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/05/2008
SENTENZA
N.858, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. AGRO' ANTONIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CORTESE ARTURO IF N. 034833/2006 2.Dott. CONTI GIOVANNI
" 3. Dott. ROTUNDO VINCENZO
4. Dott. PAOLONI GIACOMO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/10/1961 1) ESPOSITO LUIGI
avverso SENTENZA del 13/01/2006
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
р
che ha concluso per il rigetto del ricorso
4 Udito, per la parte civile, l'Avv.Arico
Unite il difensore Avv. Arico (in sostitywane degli avv. Ti Merluzzi e Valenting), de si reportaryorta al ricorso
-
e
L こ Fatto
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado a ES UI per i reati ex artt. 416 bis cp. (capo
A), 74 dpr 309/1990 (capo B) e 81 cp., 73 dpr 309/1990 (capo C).
2. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo:
-a. che sono state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni predibattimentali
(chiaramente mendaci) rese dal prevenuto, nonostante il mancato rinnovo dell'interrogatorio a sensi del novellato art. 64 cpp., imposto dal comma 2 dell'art. 26 della legge 63 del 2001, non rilevando in contrario la mancata presentazione del soggetto al relativo invito, avvenuto fra l'altro in fase dibattimentale;
b. che l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere i due delitti associativi ascritti ricostruendone la portata in contrasto con le conclusioni di due procedimenti svoltisi nei confronti dei vertici e dei sodali dell'organizzazione camorristica in discorso (che attenevano a un periodo diverso, non vedevano il ricorrente quale imputato né contemplavano reati in materia di stupefacenti) e con il documentato "status detentionis dell'imputato, e attraverso l'indebita sovrapposizione dei dati attinenti a una associazione a quelli relativi alla contestata super-associazione che l'avrebbe assorbita, nonché, quanto al reato ex art. 74 TULS, in palese difformità, in punto identificazione dei componenti, con il tenore del capo di imputazione;
c. che è del tutto carente la motivazione sulla sussistenza delle contestate aggravanti del ruolo apicale nelle due associazioni e del numero delle persone e dell'essere l'associazione armata quanto al delitto ex art. 74 TULS;
d. che è rimasto sostanzialmente indimostrato, per la genericità delle dichiarazioni raccolte, il reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990;
e.- che è stato illegittimamente negato il riconoscimento del "bis in idem” e del vincolo della continuazione coi fatti di cui alla sentenza del 25.11.1992 (Tribunale di
Napoli)
3 Diritto
Il ricorso è infondato, tranne che sul punto relativo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del
25.XI.1992. Esaminando partitamene i motivi dedotti, si osserva quanto segue.
a'. L'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali rese dal prevenuto deve considerarsi legittimo, e ciò indipendentemente dalla questione relativa al (tentato) な
rinnovo, denunciato come tardivo e comunque mancato, dell'interrogatorio a sensi del novellato art. 64 cpp., imposto dal comma 2 dell'art. 26 della legge 63 del 2001.
La nuova disciplina introdotta dalla cit. L. n. 63, invero, non incide sulle dichiarazioni predibattimentali rese prima della sua entrata in vigore, nel senso di escluderne l'utilizzabilità nei confronti dello stesso dichiarante, perché, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, la successione di leggi processuali è governata dal principio "tempus regit actum" (art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile), il quale comporta la validità e l'efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti. Rispetto alle nuove disposizioni sull'utilizzabilità delle dichiarazioni contro lo stesso dichiarante, la legge n. 63 citata non contiene regole derogatorie al ricordato principio generale, giacché l'art. 26 della legge citata, dopo aver ribadito, al comma 1, tale principio, nei commi seguenti, in specifica e puntuale attuazione di quanto previsto dal nuovo art. 111 Cost., contiene disposizioni transitorie dirette a stabilire i limiti dell'efficacia retroattiva delle nuove norme con esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese contro soggetti terzi (cfr.
Cass. S.U., 19/1/2004, Gatto;
Sez. 4, 4/5/2004, Mucci;
Sez 6, 29.11.2007, Barile).
Riguardo, dunque, all'utilizzo "de quo agitur", il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta resta segnato, in base al principio "tempus regit actum", dal momento dell'assunzione della prova (e non da quello della sua valutazione), di tal che nessun effetto preclusivo può esplicare, nei confronti dell'applicabilità del coord. disp. degli artt. 513, comma 1, e 526 cpp., la circostanza che gli interrogatori si svolsero senza il rispetto delle (non ancora vigenti) prescrizioni di cui al novellato art. 64 cpp.
Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni in esame, congruamente motivata dalla sentenza impugnata, anche alla stregua di precisi riscontri, il (secondo atto di) ricorso reca censure di carattere valutativo, facendo essenzialmente leva sulla circostanza che il prevenuto rimase detenuto dal 1991 al 1999. Senonché, tale detenzione, non ignorata dalla Corte di merito, fu, dal 1993, quella domiciliare, a cui
-
il ricorrente (come da lui precisato) si sottrasse nel 1994, fuggendo in Germania ed effettuando frequenti ritorni a Napoli (con partecipazione alle attività illecite, per la quale vi sono anche riscontri), fino a quando, qualche anno dopo, venne ristretto in carcere e iniziò a collaborare.
b'.- L'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere i due delitti associativi ascritti ricostruendone logicamente la portata sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e dei riscontri documentali e orali richiamati (ivi e nella sentenza di prime cure), comprovanti:
la formazione, sin dai primi anni '90, attorno al potente clan IC, di una super-associazione, detta poi "Alleanza di Secondigliano", nella quale si raggrupparono varie aggregazioni, capace di estendere il proprio dominio su una vasta area territoriale e che sopravvisse, pur ristrutturandosi secondo nuovi equilibri di potere, alla morte di AR IC, capo storico del clan omonimo;
--- l'esistenza di una sottoorganizzazione autonoma, facente capo al prevenuto, dedita al traffico di stupefacenti, che si approvvigionava presso una Masseria controllata dall'organizzazione superiore, per il tramite di Cerino Cosimo, e aveva poi una sua rete di distributori.
La indicazione, quali componenti di tale seconda organizzazione, di numerosi soggetti, di cui non risulta l'affiliazione anche all'organizzazione superiore, da un lato corrobora la legittimità della contestazione del delitto associativo specifico e, dall'altro, non altera in modo essenziale i termini del capo di imputazione, ove si parla di una composizione prevalentemente costituita da esponenti dell'Alleanza di
5 Secondigliano, posto che tale indicazione è in sé generica e non esclude ma anzi implica la presenza di ulteriori soggetti, la cui specificazione in sentenza rappresenta quindi un mero sviluppo chiarificatore della contestazione, inidoneo - anche in considerazione del confermato e rilevante legame (in sede di approvvigionamento e in termini di cointeressenza) del sottogruppo con l'organizzazione superiore e della provenienza, in larga parte confessoria, delle prove dell'illecito a determinare L
pregiudizio per le facoltà di difesa.
c'. L'impugnata sentenza reca (pp. 10, 13, 14) congrua e logica motivazione, con riferimento in particolare alle dichiarazioni dello stesso prevenuto, in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti (considerate peraltro minusvalenti rispetto alle attenuanti) del ruolo apicale nelle due associazioni e del numero delle persone e dell'essere l'associazione armata quanto al delitto ex art. 74 TULS (dovendosi su quest'ultimo punto richiamare la condivisibile giurisprudenza che non richiede la specifica destinazione delle armi agli scopi del sodalizio).
d'. Sulla sussistenza del reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990, l'impugnata
÷ sentenza richiama inequivoche risultanze orali, sicuramente indicative di plurimi episodi di spaccio, protrattisi fino alla metà degli anni '90, di cui vengono specificati i luoghi, i distributori, le quantità e gli importi.
e'. Quanto al negato riconoscimento del "bis in idem", l'impugnata sentenza offre una motivazione logica e compiuta (pp. 14 s.), cui nulla di specifico si contrappone nel ricorso.
In relazione, invece, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti di causa coi fatti di cui alla sentenza del 25.11.1992 (Tribunale di Napoli), la motivazione della sentenza impugnata appare indubbiamente carente, in quanto non reca una valutazione concreta e specifica delle coordinate spaziali e temporali dei fatti e dà improprio rilievo alla circostanza dell'esclusione, nella succitata sentenza del Tribunale di Napoli, del delitto associativo, laddove la verifica da compiere era ed
è quella inerente al possibile collegamento dei fatti precedentemente giudicati con il contesto organizzatorio e operativo accertato nel presente procedimento.
6 L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente al punto relativo alla continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del
25.XI.1992, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei suesposti rilievi.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 25.XI.1992 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 MAG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scala
نصوری