Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 21980
CASS
Sentenza 22 maggio 2008

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Le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma secondo, della L. n. 63 del 2001 sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poichè il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicchè nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto degli artt. 513, comma primo e 526 cod. proc. pen., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 21980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21980
    Data del deposito : 22 maggio 2008

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