Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
In tema di nomina di interprete per conferire con il difensore, la violazione degli artt. 104, comma quarto bis, e 143 cod. proc. pen. può configurare una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa.
Commentari • 3
- 1. Art. 104 - Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelarehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 342 - Richiesta di procedimentohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Richiesta di procedimento (art. 342) Richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, e querela costituiscono, in linea generale e dal punto di vista oggettivo e funzionale, condizioni per il promovimento dell'azione penale ed hanno dunque natura non amministrativa ma squisitamente processuale, pur quando provengano a parte subiecti da un organo dell'apparato di governo o amministrativo che tipicamente implicano «una valutazione di politica opportunità» sulla utilità dell'azione penale. La richiesta di procedimento rappresenta, dunque, atto assolutamente discrezionale – non suscettibile d'autotutela, non revocabile (tali facoltà, diversamente che nella …
Leggi di più… - 3. Citazione non tradotta: la richiesta di rito abbreviato sana la nullitàAccesso limitatoMichele Salomone · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2015, n. 30127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30127 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/06/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - N. 1852
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE A. - Consigliere - N. 53974/2014
ha pronunciato la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza
in Camera di consiglio del 24/06/2015
n. 23 del ruolo
R.G.N. 53974/2014
Composta da Sentenza n.
Umberto Giordano - Presidente -
Toni Adet Novik
M. Stefania Di Tornassi - relatore -
Angela Tardio
Alessandro Centonze
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RJ AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 08/08/2014 dal Tribunale di Messina. Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Monica Marciano per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Messina investito ex art. 309 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta dall'indagato RJ AM,
ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 24 luglio 2014 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati: (a) di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, (b) di omicidio volontario di 19 migranti e (c) di omicidio preterintenzionale di almeno altri 10 migranti, tra di cui un bambino di circa quattro anni: espressamente riqualificando tuttavia anche tale ultimo delitto alla stregua di omicidio volontario, così unitariamente riferito al decesso di almeno 29 migranti (b + c).
Più in particolare, il RJ è accusato di avere, assieme ad altri soggetti, (a) ponendosi alla guida della imbarcazione che trasportava numerosi cittadini extracomunitari, provenienti dalla Libia, con destinazione Lampedusa, favorito l'immigrazione clandestina di costoro, a fine di profitto e sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti, con pregiudizio per la vita e la incolumità dei trasportati;
(b) concorso a cagionare la morte per asfissia di 19 dei trasportati„ costretti con violenza a non uscire dalla stiva in cui erano rinchiusi;
(c) concorso a cagionare, altresì (colposamente, quale evento non voluto, secondo l'originaria impostazione accusatoria recepita nell'ordinanza del G.i.p.; quale evento voluto secondo il Tribunale del riesame), la morte per annegamento di numerosi altri trasportati, accoltellati e gettati in mare ovvero comunque gettatisi in mare per effetto e a causa delle condotte dei loro aguzzini, nel vano tentativo di trovare salvezza.
A ragione della decisione, il Tribunale - dichiarate infondate le questioni procedurali consistenti, tra l'altro e per quanto interessa ai fini del ricorso, la carenza della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta del Ministro e la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. - osservava che gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine al ruolo di conducente della nave e collaboratore del capitano della nave, complice dei mercanti di migranti e concorrente negli omicidi, emergevano con certezza dai riconoscimenti effettuati e dalle dichiarazioni rese, tra l'altro, da RE LH (che aveva assistito all'ordine impartito dal capitano al ricorrente di aumentare la velocità per far ribaltare la nave e simulare la morte per annegamento delle persone rinchiuse nella stiva e già decedute per asfissia, e all'esecuzione di tale ordine ad opera del ricorrente, che aumentando la velocità aveva fatto oscillare paurosamente la nave costringendo molti passeggeri a gettarsi in mare), nonché da IK OH DD (che aveva riconosciuto nell'indagato uno dei piloti del barcone e uno dei "boss" che controllavano le persone chiuse nelle stive), MH AL (che lo aveva riconosciuto come lo "scafista" con cui aveva avuto una colluttazione nel vano tentativo di farlo desistere dalle manovre che ostacolavano il salvataggio), NA IL (che lo aveva riconosciuto come lo "scafista" che aveva effettuato le manovre per impedire i soccorsi), ER DE(che pure lo aveva riconosciuto come pilota e responsabile delle manovre già
riferite), SO TH (che l'aveva riconosciuto come uno dei piloti e di coloro che tenevano i migranti segregati nelle stive, togliendo la scala e chiudendo la porta); dalla appurata familiarità esistente tra di lui e gli altri membri dell'equipaggio; dal possesso di un telefonino cellulare;
dalle indicazioni a suo carico provenienti dal coindagato AH (che l'aveva indicato come addetto ai motori).
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso RJ HICAM personalmente, con atto redatto in lingua italiana che reca in calce esclusivamente la sua firma, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con il primo motivo denunzia vizi della motivazione e violazione di legge per inosservanza degli artt. 10, comma secondo, cod. pen. e 342 cod. proc. pen., sostenendo che la richiesta di procedimento, costituente atto non politico ma emesso nell'esercizio di un potere politico, doveva essere emessa dal Ministro e non poteva dunque promanare, come quella emessa in data 22 luglio 2014, non dal Ministro e neppure dal Direttore Generale della Direzione generale della Giustizia penale, ma da magistrato addetto all'ufficio, la dott.ssa Allegra Migliorini, che neppure indicava la fonte del suo potere e non risultava provvista da specifica delega.
2.2. Con il secondo motivo denunzia inosservanza degli art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, e 111 Cost. nonché dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., lamentando la violazione del diritto dell'imputato alloglotta ad essere immediatamente e dettagliatamente informato in lingua a lui nota dell'accusa; ad essere assistito nel corso dell'intero procedimento da un interprete;
ad essere assistito gratuitamente da un interprete per conferire con il suo difensore prima di rendere interrogatorio o di presentare richieste. Non era vero, in particolare che al detenuto era stata data la possibilità di avere un colloquio con il difensore con l'assistenza di un interprete prima dell'udienza di convalida. E il volenteroso tentativo del difensore di provare comunque ad abbozzare una difesa non era comunque sufficiente a rendere inoperante il diritto soggettivo perfetto all'assistenza gratuita dell'interprete, nel caso di specie, appunto, violato.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione in ordine alla gravità indiziarla in relazione al capo 2 (relativo alla contestazione per omicidio volontario dei passeggeri rinchiusi nella stiva e deceduti per asfissia). Evidenzia, in particolare, che se sugli accoltellarnenti esistevano effettivamente gravi indizi di colpevolezza, sia pure con riferimento ad altri soggetti più o meno identificati, la richiesta del difensore di conoscere quanti e quali passeggeri, dei 28 deceduti, sarebbero effettivamente morti per intossicazione da monossido di carbonio aveva trovato risposte vaghe e prive di elementi di sostegno, solo per un passeggero, quello deceduto in ospedale risultando effettivamente diagnosticato il decesso per detta causa.
2.3. Con il quarto motivo denunzia infine vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi con riferimento ai fatti al capo 3 (oggetto di contestazione come omicidio preterintenzionale e riqualificati alla stregua di omicidio doloso). Le stesse dichiarazioni della madre della vittima consentivano di ricostruire l'accaduto in termini di mera, imprevedibile, fatalità. Dalle dichiarazioni acquisite in incidente probatorio era inoltre emerso che nessuna manovra pericolosa era stata compiuta dal ricorrente, tale da indurre i passeggeri a buttarsi in acqua;
erano stati invece la risalita di quelli presenti nella stiva sul barcone e lo stato del mare che l'aveva reso instabile. E di tali elementi il Tribunale aveva completamente omesso ogni considerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, pregiudiziale, con cui si contesta la validità della richiesta di procedimento ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. pen. e la violazione dell'art. 342 cod. proc. pen., è quantomeno infondato.
Richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, e querela costituiscono, in linea generale e dal punto di vista oggettivo e funzionale, condizioni per il promovimento dell'azione penale ed hanno dunque natura non amministrativa ma squisitamente processuale, pur quando provengano a parte subiecti da un organo dell'apparato di governo o amministrativo (C. cost. sent. n. 409 del 2000, sulla inesistenza, per tale ragione, dell'obbligo di motivazione della richiesta del comandante di corpo, che richiama sulla natura di atti consimili le pronunce nn. 467 del 1995; 238, 293 e 295 del 1992; 397 del 1987, nonché, in relazione alla natura e all'assimilabilità della richiesta di procedimento alle altre condizioni di procedibilità, sentenza n. 142 del 1973), che tipicamente implicano «una valutazione di politica opportunità» sulla utilità dell'azione penale.
La richiesta di procedimento rappresenta, dunque, atto assolutamente discrezionale - non suscettibile d'autotutela, non revocabile (tali facoltà, diversamente che nella querela, non essendo previste da alcuna norma) e non sindacabile - interamente rimesso alla scelta del Ministro della Giustizia in base al «principio generale» (così si esprime C. cost. n. 142 del 1973) che esso Ministro rappresenta «l'organo tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia, esplicando a tal fine il potere di dare o rifiutare le autorizzazioni a procedere, nonché di fare istanza e richiesta di procedimento nei casi previsti dalla legge». Tanto chiarito, nulla vieta o contraddice la possibilità che l'esercizio della relativa potestà sia delegata dal Ministro ad articolazioni tecniche del suo apparato.
Deve per conseguenza ritenersi che compete al Ministro la facoltà, parimenti insindacabile, di delegare tale atto e che è valida ed efficace la richiesta di procedimento sottoscritta da un Direttore generale come da qualsiasi altro funzionario del Ministero della Giustizia in virtù di espressa delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro
(cfr., per le medesime conclusioni, seppure in base ad argomenti in parte divergenti: Sez. 2, n. 1173 del 05/03/1999, D'Annbrosio, Rv. 212980; Sez. 1, n. 19678 del 03/03/2003, Figini, Rv. 225745). Sicché nel caso in esame la richiesta di procedimento risulta ritualmente sottoscritta da magistrato dell'ufficio competente, in virtù della delega conferita in data 28 febbraio 2014 dal Ministro in carica (con atto prot. DAG. 03/03/2014. 0032392.E), concernente appunto le richieste di cui agli artt. 9 e 10 cod. pen. da formulare nei casi di urgenza, ed espressamente riferita alle ipotesi di arresto in flagranza o di fermo in cui occorreva procedere a convalida in tempi ristretti.
2. Le doglianze sviluppate nel secondo motivo, relative all'asserita violazione del diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete al fine di colloquiare con il difensore e di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sono inammissibili.
Il Tribunale ha al proposito osservato: che «benché la nomina di un interprete designato per i colloqui col difensore sia stata effettuata dalla Procura solo in data 31 luglio, l'indagato era stato già messo dal Giudice procedente in condizione di colloquiare col proprio legale con l'assistenza gratuita dell'interprete nominato in sede di convalida, come risulta dal verbale di udienza, prima, quindi, di rendere interrogatorio di garanzia»; che nel verbale di udienza si dava atto di «una sospensione concessa dalle ore 11,33 alle ore 13,11 per consentire il colloquio del difensore con l'arrestato con l'ausilio dell'interprete e della successiva dichiarazione dell'avvocato, che asserisce di essere riuscito a parlare in maniera comprensibile con il proprio assistito»; che la nomina dell'interprete era tempestiva per l'attività difensiva successiva, avendo il ricorrente avanzato richiesta di riesame in data 10 agosto ed articolato motivi all'udienza dell'8 agosto, contestando anche nel merito l'accusa. Coerente con i dati esposti ed in diritto ineccepibile è dunque la conclusione che non risultava recato alcun vulnus all'esercizio informato del diritto di difesa ad opera dell'imputato, comunque posto in grado di godere dell'assistenza di un interprete sia per la fase della convalida sia per il giudizio di riesame. E poiché né all'art. 104, comma 4-bis, né all'art. 143 cod. proc. pen. sono collegate nullità formali specifiche, è evidente che la eventuale sanzione configurabile è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazioni delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato: che postula, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata. Mentre non solo, in base a quanto ineccepibilmente osservato nel provvedimento impugnato, nessuna lesione risulta in concreto prodotta nel caso di specie, ma in relazione all'esistenza di un qualche effettivo pregiudizio il ricorso è anche del tutto generico, limitandosi a confutare apoditticamente le puntuali osservazioni del Tribunale senza nulla allegare sulle esistenza di argomenti o deduzioni non potute sviluppare o di una qualsivoglia altra lacuna difensive addebitabili a specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa.
3. Passando alle questioni concernenti i reati contestati, deve invece, in via preliminare, evidenziarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto di dovere riqualificare il reato di omicidio preterintenzionale contestato al terzo capo d'accusa in omicidio volontario.
Non può però ritenersi che, così facendo, si sia limitato a dare, legittimamente (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617), una diversa "qualificazione giuridica" al medesimo "fatto" oggetto della contestazione cautelare.
Anche a tali fini vale, invero, la nozione di "fatto" elaborata in tema di art.649 cod. proc. pen. e di modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 516 - 518 e
521, 522 cod. proc. pen., che va riferita alla fattispecie giuridicamente rilevante, comprensiva non solo di evento (ove si tratti come nel caso in esame di reato d'evento) ma anche di condotta nelle sue componenti sia di azione sia di elemento soggettivo.
Per conseguenza, in relazione a una incolpazione riferita alla causazione della morte di alcune persone, testualmente, «quale conseguenza non voluta», la riconduzione del fatto ad omicidio volontario, che postula al contrario la morte quale "conseguenza voluta", ha comportato non una semplice diversa definizione giuridica del medesimo fatto, ma un mutamento del fatto in relazione ad un aspetto centrale, la volontà dell'evento (nel caso in esame presupponente altresì una diversa ricostruzione della sequenza causale), non oggetto di contestazione. E tanto non era consentito fare al Tribunale del riesame (cfr., in parte motiva, Sez. U. Di Francesco, cit.), che non ha il potere di modificare l'accusa in senso sostanziale e di confermare la misura per un fatto diverso, e decisamente più grave, rispetto a quello oggetto della contestazione cautelare, così indebitamente sostituendo la sua iniziativa a quella spettante, in via esclusiva, al Pubblico ministero e violando il principio del contraddittorio.
5. Inammissibili perché manifestamente infondate e generiche sono invece le censure con cui si contesta, nel merito, la gravità e sufficienza del complesso indiziario poste a base della misura.
Il provvedimento impugnato dà, ineccepibilmente, conto di una ampia e univoca base indiziarla costituita, come si è già evidenziato in Fatto, dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti di numerosi migranti trasportati e dalle dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato, tutte confortate dalla appurata familiarità esistente tra il ricorrente e i piloti del peschereccio, dal possesso di un telefonino cellulare, dalla implausibilità e contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
Generiche sono quindi le censure relative alla imputazione delle morti per intossicazione da ossido di carbonio, in ragione altresì della mancata individuazione di precisi nessi causali tra il comportamento addebitabile all'imputato in relazione alla morte dei migranti rinchiusi nella stiva e alla mancata individuazione di quanti effettivamente dei passeggeri sarebbero morti
•
per intossicazione. Del tutto correttamente il provvedimento impugnato ha osservato al proposito che risultava incontrovertibilmente dagli atti che la scelta di rinchiudere nella stiva i passeggeri che avevano sborsato le somme minori era stata una precisa scelta organizzativa, mantenuta ferma anche quando era evidente che i trasportati avevano difficoltà a respirare;
che diciotto soggetti erano stati trovati, morti, nella barca ed un altro, sempre trovato sulla barca, era deceduto nel tragitto. Per costoro era dunque da escludere la morte per annegamento e davvero irrilevante risulta l'assenza, al momento del riesame, della verifica autoptica su tutti i cadaveri, assolutamente plausibile risultando, allo stato, l'ipotesi di morte comunque dovuta a soffocamento o ad intossicazione e dunque egualmente riferibile a condotta attribuibile a titolo di concorso all'indagato, e del tutto inverosimile (e neppure in concreto ventilata) apparendo di contro la possibilità di un tale contemporaneo e massivo decesso per "cause naturali".
6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla qualificazione del reato al capo 3) alla stregua di omicidio volontario anziché preterintenzionale, e va ripristinata detta originaria imputazione.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
Non comportando la presente decisione la rinnessione in libertà del 13 ce ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 toai ter, disp. att. cod. proc. pen.
Chm4
73.